Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 570 del 2025, proposto da:
CE PP, ME PP, D'LE AN, EO IA RI, CI LU, D'AV SE, OL AN, Di PA IT, AR UI e IA TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosalia Trinchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato UI Cerbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Carducci n. 37;
nei confronti
CO PP, OL NO IR, De LA AN, Di NO TO, PO NI, PO TO, NA AN, NA TO, ER EN, DO EM, IS MB, EL TO, ZI VA, CO VA e PI EN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto prot. n. 0002096 del 19.01.2025, avente ad oggetto “ convocazione in seduta pubblica straordinaria ed urgente del Consiglio Comunale ”, con il quale il Presidente del Consiglio Comunale convocava il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed urgente per il giorno 20.01.2025 alle ore 19:45, notificato agli odierni ricorrente a mezzo pec in data 19.01.2025, alle ore 19:32;
- nonché di ogni altro atto alla stessa presupposto, preordinato, connesso e/o conseguenziale, se lesivo per gli interessi dei ricorrenti, in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.01.2025 avente ad oggetto “ Approvazione di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL ”, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Somma Vesuviana in data 24.01.2025 al n. 200.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. PP PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, consiglieri di minoranza, hanno impugnato l’atto di convocazione del Consiglio comunale in epigrafe indicato, denunciandone l’irritualità per violazione dei termini regolamentari, osservando che non erano posti in grado di partecipare fattivamente alla seduta, che disertavano; è impugnata anche la delibera n. 4 del 20/1/2025, con la quale in quella seduta si è approvato il piano di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art. 243- bis del d.lgs. n. 267/2000.
Premettendo di essere legittimati, nella predetta qualità, alla proposizione del presente ricorso, deducono con tre motivi la violazione dell’art. 97 Cost., delle richiamate norme del T.U.E.L. e dell’art. 25 del Regolamento comunale, nonché degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha confutato le censure nella memoria depositata, alla quale hanno replicato i ricorrenti.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 13 febbraio 2025 n. 316.
Il Comune ha prodotto ulteriore documentazione e le parti hanno depositato scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
Sostengono i ricorrenti che la convocazione del Consiglio comunale per il giorno 20 gennaio 2025, in seduta pubblica straordinaria e urgente, per discutere dell’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario, è viziata per il mancato rispetto del termine stabilito dal Regolamento comunale e per la mancanza delle eccezionali ragioni che giustificassero la seduta straordinaria e, correlativamente, di un’adeguata motivazione.
Rappresentando che tali vizi hanno leso le loro prerogative e violato le garanzie di espletamento del loro ufficio, osservano sotto il primo profilo che la convocazione è stata effettuata il 19 gennaio alle ore 19:32, rispetto alla seduta fissata al giorno seguente alle ore 19:45, ancorché l’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale consenta di convocare la seduta con un preavviso di 24 ore, ma nel contempo stabilisce, al comma 22, che non debba tenersi conto del giorno e dell’ora iniziali (per cui la convocazione avrebbe dovuto essere disposta almeno 25 ore prima, mentre è avvenuta con un anticipo di 24 ore e 13 minuti).
Quanto alle ragioni di urgenza, viene rappresentato che:
- il rendiconto di gestione 2023 era stato approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 28/5/2024, riportando un disavanzo di € 12.006.401,65 e individuando il percorso di risanamento nel piano di riequilibrio pluriennale finanziario, a cui il Comune deliberava di ricorrere con atto consiliare del 22/7/2024 n. 96;
- quest’ultimo veniva revocato con deliberazione consiliare n. 141 del 18/10/2024 (a seguito dell’intervenuto annullamento, da parte di questa Sezione, della deliberazione consiliare n. 45/2024), riapprovando il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- la procedura avrebbe dovuto quindi concludersi, con l’adozione del piano di riequilibrio, entro 90 giorni (art. 243- bis , cit.) e, dunque, entro il 16 gennaio 2025, termine già decorso al momento della convocazione del Consiglio comunale.
In ragione di ciò, non erano ravvisabili le ragioni di urgenza per la convocazione straordinaria del Consiglio, che avrebbe potuto e dovuto essere ordinariamente convocato, nel lasso di tempo di novanta giorni, decorrente dalla delibera che stabiliva di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Con le ulteriori censure è addotto che l’impugnata delibera è priva di motivazione e sono violati i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
Giova anteporre la valutazione della censura con cui i ricorrenti ritengono che l’adozione della procedura di riequilibrio finanziario non avrebbe potuto essere disposta in seduta straordinaria e urgente, difettandone i presupposti.
Sennonché, è comprovato e argomentato dalla difesa del Comune che le vicende che hanno condotto infine alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono state connotate da una successione di fatti, tra i quali assume particolare rilievo la convocazione della seduta straordinaria del consiglio comunale il giorno 15 gennaio 2025, per approvare lo schema di accordo per il bonario componimento della controversia tra il Comune, la SO.FI.COOP. s.r.l., la Città del mare s.r.l. e l’ATA s.r.l. e la ditta RI Rosaria Villani, vantanti crediti da riconoscere quali debiti fuori bilancio.
È allegata la corrispondenza con cui la definizione dell’accordo tra la parte pubblica e i privati si perfezionava nelle ore immediatamente precedenti alla convocazione del Consiglio comunale e, nello stesso arco di tempo, perveniva il parere del Collegio dei revisori, precisamente alle ore 19:28 del 19 gennaio 2025, così da dettare (quattro minuti dopo, alle 19:32) la censurata convocazione del Consiglio per il giorno seguente, alle ore 19:45.
Dalla situazione rappresentata emerge con sufficiente grado di attendibilità la ricorrenza delle situazioni eccezionali per disporre la convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria e urgente, tenuto conto della finalizzazione dell’accordo transattivo (costituente un risparmio per l’Amministrazione), incidente sul contenuto della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Quanto all’addotta scadenza del termine di 90 giorni per adottare il riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi di quanto dispone l’art. 243- bis del d.lgs. n. 267/2000, va detto che la deliberazione consiliare n. 141 del 18/10/2024 di approvazione del ricorso alla procedura veniva pubblicata all’Albo Pretorio il 22/10/2024, decorrendo dalla pubblicazione e non dal momento della delibera, sia pur dichiarata immediatamente eseguibile, il termine di cui alla norma (cfr. Corte dei Conti, Sez. riunite, 19/8/2025 n. 14: “ Come ritenuto dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella pronuncia n. 260/2024/PRSP, al fine di individuare la data di esecutività della delibera dell'ente locale di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis TUEL, in particolare ai fini del conteggio del termine "perentorio" di adozione del piano di cui al comma 5), occorre fare riferimento all'art. 134 del TUEL, norma che, pur necessitante di una integrale riscrittura (come tutto il Titolo VI, Capo I, del TUEL, facendo ancora menzione delle competenze dei Comitati regionali di controllo, e relativa procedura ed effetti), al terzo comma dispone che "le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale" (inciso che fa riferimento, appunto, all'abrogato controllo, da anni, da parte dei Co.re.co.) "diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione "”).
Venendo alla questione della tardività della convocazione, occorre dar conto dell’infelice formulazione sul punto del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui art. 25, al comma 9, stabilisce che: “ Sono ammesse convocazioni di urgenza a seguito di eventi eccezionali purché il relativo avviso sia trasmesso, almeno 24 ore prima della seduta, via e-mail (pec) o, in alternativa, per telegramma, fax, SMS (short message system), o altro idoneo strumento telematico che ne attesti l’invio fermo restando, il deposito degli atti presso la Segreteria Generale ”.
Il successivo comma 11 dispone che: “ Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi ”.
Va considerato a tal proposito che, se l’esclusione del dies a quo si giustifica in relazione al computo dei termini a giorni, così da riservare giorni interamente pieni (c.d. liberi) prima della convocazione della seduta, la stessa ragione giustificativa non si rinviene per il computo dei giorni a ore, nella quale l’esclusione dell’ora iniziale appare un fuor d’opera, in contrasto con la celerità della convocazione (24 ore prima), senza che possa trovare fondamento nell’esigenza del consigliere comunale di fruire di un’ora in più per l’esame degli atti, a differenza che per il computo dei giorni, per il quale un’ulteriore intera giornata fa una differenza significativa.
Adottando pertanto un’interpretazione ragionevole della disposizione, deve ritenersi che la norma intenda significare che vada escluso il giorno e l’ora iniziale nel computo a giorni, ossia che l’intera giornata iniziale vada “stralciata”, indipendentemente dall’ora della convocazione (in ipotesi astratta, qualora la convocazione avvenga alle ore 00:00:01, tutto quel giorno non va interamente computato).
Peraltro, venendo al merito della questione controversa, occorre puntualizzare che il diritto dei consiglieri ad esercitare il proprio mandato con piena consapevolezza non può essere letto in maniera formale e meccanicistica, occorrendo che all’esigenza di tutela dello jus ad officium corrisponda una situazione di fatto che evidenzi la concreta ed effettiva lesione delle prerogative consiliari, costituendo preciso onere dell’interessato dimostrare di non essere stato posto in grado di svolgere il proprio ufficio.
Nel caso di specie, fermo restando che (come dedotto dal Comune) le questioni all’ordine del giorno erano note ai consiglieri, avendo formato oggetto delle precedenti sedute consiliari, tra cui quella del 15 gennaio, è difficilmente sostenibile che uno spazio temporale di 47 o 48 minuti in più – intervallo di tempo tra l’orario della seduta alle 19:45 e alle 20:32, in quest’ultimo caso 25 ore prima della convocazione ricevuta alle 19:32 del giorno precedente – avrebbe consentito ai ricorrenti di adempiere al proprio mandato, mentre ne sono stati impediti.
In quest’ottica, la formalistica invocazione della regola finisce con il contraddire proprio quelle esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che gli stessi ricorrenti mostrano di valorizzare con il richiamo all’art. 1 della legge n. 241/90.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto, sussistendo nondimeno giustificate ragioni, attesa la natura della controversia e la qualità dei ricorrenti, per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti dei controinteressati non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AL, Presidente
PP PO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP PO | EN AL |
IL SEGRETARIO