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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
11470/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del09/05/2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 11470/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nata a [...] il [...] c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Sant'Antonio(CT) via Francesco Riso n. 48/C , col patrocinio dell'avv. Salvatore Agnello come da procura in atti di causa , domiciliata presso il suo studio in Catania via Orto Limoni n. 5 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Marco Luzi come da procura in atti, domiciliato in Catania Piazza Della Repub- blica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente oggetto : opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/12/2024 l'odierna ricorrente chiedeva al tribunale l'annullamento dello avviso di addebito n. 59320210002336933000 , emesso da per la somma di Euro CP_2
22.276,82 richiesti per contributi dovuti alla Gestione Commercianti , in riferimento al periodo in- tercorso dal 01/2016 al 12/2019. Deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito ed in fatto premet- teva di essere stata , nel periodo di riferimento dei contributi richiesti con titolo impugnato , ammi- nistratore unica di svariate società quali “ Manto s.r.l.” , “Mantacom s.r.l.”, e “Man s.r.l.” , attive nel settore di telefonia mobile e fissa .
La ricorrente precisava di non avere svolto mai attività commerciale e nel periodo sopra precisato era lavoratrice dipendente della società “ Premium s.r.l.”con contratto a tempo indeterminato a de- correre dal 30/12/2015 ed ha svolto lavoro dipendente presso tale società sino al 03/11/2021.
Tale rapporto di lavoro era regolarizzato e parte ricorrente provvedeva a documentarlo in atti di giudizio .
Deduceva che la medesima non svolgeva attività commerciale presso le società di cui risultava am- ministratore e mancavano del tutto i requisiti di cui alla legge 662/1996 per potere procedere alla iscrizione presso la Gestione Commercianti.
Evidenziava l'assoluta incompatibilità sul piano reale della possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato e nello stesso periodo svolgere attività commerciale con assiduità e prevalenza da giusti ficare l'iscrizione e la contribuzione presso la Gestione Commercianti . CP_1
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva la decadenza dell'Ente dal potere di iscrivere a ruolo le somme relative al periodo 01/2016 al 12/2019 , in violazione dell'art. 25 D.Lgs. n. 46 /1999.
Richiamava l'art. 2935 del codice civile secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere dal gior no in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel merito eccepiva e deduceva l'intervenuta prescrizione delle somme richiesta poiché gli importi richiesti per i relativi periodi erano da considerarsi prescritti .
Eccepiva altresì la prescrizione maturata successivamente anche a volere applicare alla fattispecie la sospensione del decorso di prescrizione , prevista dalla legislazione emergenziale : art. 37 co. 2 ,
d.l. 18/2020 ( che aveva disposto129 giorni di sospensione dal 23/2/2020 al 30/6/2020) e dall'art
11, co. 9 , d.l.183/2020 ( che aveva previsto la sospensione dal 31.12.2020 al 30.06.2021). per complessivi 311 giorni di sospensione . Pertanto deduceva che nella fattispecie dovevano conside - rarsi prescritte le somme antecedenti la data del 15 gennaio 2019.
Deduceva la carenza probatoria della pretesa di iscrizione alla Gestione Commercianti perché CP_1
competeva all'Istituto l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per provvedere alla legittima iscrizione presso la Gestione Commercianti e tali requisiti mancavano del tutto nella fattispecie all'esame , ove anzi parte ricorrente risultava lavoratrice subordinata per tutto il periodo
In riferimento al quale venivano richiesti contributi per attività commerciale non svolta dalla ricor- CP_ rente né provata da
Deduceva che in altri giudizi in cui aveva richiesto il pagamento di contribuzione alla CP_1 [...]
CP_
afferenti al 2020 nonché 2021 e 2022, il Tribunale aveva rigettato la pretesa Controparte_3
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per l'infondatezza ed illegittimità della pretesa.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussone al
07.03.2025.
CP_ Successivamente in data 21/02/2025 si costituiva che deduceva la fondatezza della pretesa di contribuzione alla Gestione Commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio a seguito di verbale di accertamento , notificato il 05.11.2018.
L'accertamento ispettivo e le sue risultanze avevano consentito all'Istituto di iscrivere la ricorrente odierna alla Gestione Commercianti dall'01/2016 al 12/2019.
Deduceva altresì l'insussistenza della eccepita decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 e della prescri zione, quest'ultima nella fattispecie era decorsa dalla data di notifica dell'accertamento del, 05.11.
2018 e pertanto considerando il periodo di sospensione per emergenza sanitaria di covid-19 , pari a
311 giorni , nessuna prescrizione si era realizzata nella fattispecie . Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'avviso di addebito.
La causa veniva istruita documentalmente con il deposito di note scritte e allegati .
Successivamente delegata alla trattazione e decisione della causa all'esame , all'udienza odierna veniva svolta la discussione del procedimento, come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio la causa viene decisa con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c. con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷
In via preliminare occorre dichiarare la tempestività del ricorso di opposizione all'avviso di addebi- to 59320210002336933000 notificato il 24.11.2024 , infatti il ricorso risulta in giudizio depositato il 06/12/2024 , nel rispetto del termine di legge di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Il ricorso si presenta fondato sotto il profilo dell'eccepita prescrizione dei contributi portati in avviso di addebito ed afferenti il periodo intercorso dal 1/2016 al 12/2019 .
CP_ Nella memoria della resistente odierna si legge che ( cfr. pag. 5 memoria ) il verbale ispettivo del 12/10/2018 con il quale la ricorrente è stata iscritta presso la Gestione Commercianti e con il quale sono stati richiesti i contributi previdenziali , le è stato notificato con raccomandata AR ricevuta in data 05.11.2018. Da tale data l'Ente fa decorrere il termine di prescrizione dei contributi , considerando i periodi di sospensione del loro decorso a seguito dell'emergenza da Covid-19.
Tale sospensione è stata disposta per effetto dell'art. 37, d.l. 18/2020 , convertito in legge 27/2020, che aveva disposto la sospensione del decorso della prescrizione contributiva dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 .
Successivamente l'art. 11, comma 9 , D.L. 183/2020 , convertito in legge 21/2021, ha disposto altro periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Pertanto, considerando che il “ dies a quo” decorreva dal 05.11.2018 , i contributi richiesti con avviso di addebito impugnato sarebbero stati prescritti al 05.11.2023 , aggiungendo 311 giorni di sospensione alla data di prescrizione orinaria , detti contributi si sarebbero prescritti al 16/09/2024.
La data di notifica dell'avviso di addebito opposto è quella del 24.11.2024 quando la prescrizione contributiva ,considerato anche il periodo di sospensione , si era già compiuta .
L'eccepita prescrizione estintiva del contributi risulta fondata e deve pertanto essere accolta la domanda del ricorrente .
Sotto altro profilo deve rilevarsi che non sembrano sussistere in capo alla ricorrente i presupposti, quale amministratore della società indicata in ricorso e lavoratrice subordinata , per essere iscritta alla gestione commercianti .
L'art. 1 della legge 1397/1960 , come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge 662/1996 , nel disciplinare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti , prevede che il suddetto obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in pro – prio di imprese che , a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette preva- lentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione .
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano iscritti in albi , registri o ruoli.
Pertanto non è sufficiente che il soggetto , per il solo fatto di essere amministratore della società sia iscritto alla gestione commercianti. Tale obbligo sorge solo se l'abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo , ma anche quello della partecipa – zione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. La prova in ordina alla partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale, stabile e sistematico grava su . CP_1
Dal verbale di accertamento del 12.10.2018 , notificato il 05.11.2018 , emerge una situazione di fatto incompatibile con l'iscrizione della ricorrente presso la gestione commercianti.
In particolare la ricorrente medesima ha riferito che : “ sono anche amministratore unico della
Mantacom s.r.l., i dipendenti sono circa 15 , di cui una parte lavora presso i “ Bruno Euronics” nei corner “ TRE “ come rivenditori , un'altra parte lavora qui in ufficio e si occupa di caricare sul gestionale i contratti …”
Dalle dichiarazioni rese a verbale depositato dalla medesima resistente si evince che l'attività socia- le dell'azienda non viene eseguita in prima persona dalla ricorrente bensì dai dipendenti.
Manca il carattere di abitualità e prevalenza previsto per l'iscrizione alla gestione all'esame .
La Cassazione ha più volte espresso il principio per cui la attività dell'amministratore si svolge in un ' attività gestoria , priva dell'esercizio pratico dell'attività principale dell'impresa ( nella fattispecie la vendita della telefonia fissa e mobile ), sul punto si richiama Cass. Sez. Lav. N.
CP_ 18281/2019; sul punto dell'onere di prova gravante su si richiama Cass. N. 12108/2010.
Da quanto sopra considerato ne discende che l'avviso di addebito opposto è illegittimo e deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11470/2024 R.G. lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede :
Accoglie il ricorso;
Dichiara prescritti i contributi portati in avviso di addebito impugnato;
Annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per leg-
ge,con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Agnello ex art. 93 c.p.c.
Catania 09/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del09/05/2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 11470/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nata a [...] il [...] c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Sant'Antonio(CT) via Francesco Riso n. 48/C , col patrocinio dell'avv. Salvatore Agnello come da procura in atti di causa , domiciliata presso il suo studio in Catania via Orto Limoni n. 5 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Marco Luzi come da procura in atti, domiciliato in Catania Piazza Della Repub- blica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente oggetto : opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/12/2024 l'odierna ricorrente chiedeva al tribunale l'annullamento dello avviso di addebito n. 59320210002336933000 , emesso da per la somma di Euro CP_2
22.276,82 richiesti per contributi dovuti alla Gestione Commercianti , in riferimento al periodo in- tercorso dal 01/2016 al 12/2019. Deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito ed in fatto premet- teva di essere stata , nel periodo di riferimento dei contributi richiesti con titolo impugnato , ammi- nistratore unica di svariate società quali “ Manto s.r.l.” , “Mantacom s.r.l.”, e “Man s.r.l.” , attive nel settore di telefonia mobile e fissa .
La ricorrente precisava di non avere svolto mai attività commerciale e nel periodo sopra precisato era lavoratrice dipendente della società “ Premium s.r.l.”con contratto a tempo indeterminato a de- correre dal 30/12/2015 ed ha svolto lavoro dipendente presso tale società sino al 03/11/2021.
Tale rapporto di lavoro era regolarizzato e parte ricorrente provvedeva a documentarlo in atti di giudizio .
Deduceva che la medesima non svolgeva attività commerciale presso le società di cui risultava am- ministratore e mancavano del tutto i requisiti di cui alla legge 662/1996 per potere procedere alla iscrizione presso la Gestione Commercianti.
Evidenziava l'assoluta incompatibilità sul piano reale della possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato e nello stesso periodo svolgere attività commerciale con assiduità e prevalenza da giusti ficare l'iscrizione e la contribuzione presso la Gestione Commercianti . CP_1
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva la decadenza dell'Ente dal potere di iscrivere a ruolo le somme relative al periodo 01/2016 al 12/2019 , in violazione dell'art. 25 D.Lgs. n. 46 /1999.
Richiamava l'art. 2935 del codice civile secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere dal gior no in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel merito eccepiva e deduceva l'intervenuta prescrizione delle somme richiesta poiché gli importi richiesti per i relativi periodi erano da considerarsi prescritti .
Eccepiva altresì la prescrizione maturata successivamente anche a volere applicare alla fattispecie la sospensione del decorso di prescrizione , prevista dalla legislazione emergenziale : art. 37 co. 2 ,
d.l. 18/2020 ( che aveva disposto129 giorni di sospensione dal 23/2/2020 al 30/6/2020) e dall'art
11, co. 9 , d.l.183/2020 ( che aveva previsto la sospensione dal 31.12.2020 al 30.06.2021). per complessivi 311 giorni di sospensione . Pertanto deduceva che nella fattispecie dovevano conside - rarsi prescritte le somme antecedenti la data del 15 gennaio 2019.
Deduceva la carenza probatoria della pretesa di iscrizione alla Gestione Commercianti perché CP_1
competeva all'Istituto l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per provvedere alla legittima iscrizione presso la Gestione Commercianti e tali requisiti mancavano del tutto nella fattispecie all'esame , ove anzi parte ricorrente risultava lavoratrice subordinata per tutto il periodo
In riferimento al quale venivano richiesti contributi per attività commerciale non svolta dalla ricor- CP_ rente né provata da
Deduceva che in altri giudizi in cui aveva richiesto il pagamento di contribuzione alla CP_1 [...]
CP_
afferenti al 2020 nonché 2021 e 2022, il Tribunale aveva rigettato la pretesa Controparte_3
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per l'infondatezza ed illegittimità della pretesa.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussone al
07.03.2025.
CP_ Successivamente in data 21/02/2025 si costituiva che deduceva la fondatezza della pretesa di contribuzione alla Gestione Commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio a seguito di verbale di accertamento , notificato il 05.11.2018.
L'accertamento ispettivo e le sue risultanze avevano consentito all'Istituto di iscrivere la ricorrente odierna alla Gestione Commercianti dall'01/2016 al 12/2019.
Deduceva altresì l'insussistenza della eccepita decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 e della prescri zione, quest'ultima nella fattispecie era decorsa dalla data di notifica dell'accertamento del, 05.11.
2018 e pertanto considerando il periodo di sospensione per emergenza sanitaria di covid-19 , pari a
311 giorni , nessuna prescrizione si era realizzata nella fattispecie . Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'avviso di addebito.
La causa veniva istruita documentalmente con il deposito di note scritte e allegati .
Successivamente delegata alla trattazione e decisione della causa all'esame , all'udienza odierna veniva svolta la discussione del procedimento, come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio la causa viene decisa con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c. con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷
In via preliminare occorre dichiarare la tempestività del ricorso di opposizione all'avviso di addebi- to 59320210002336933000 notificato il 24.11.2024 , infatti il ricorso risulta in giudizio depositato il 06/12/2024 , nel rispetto del termine di legge di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Il ricorso si presenta fondato sotto il profilo dell'eccepita prescrizione dei contributi portati in avviso di addebito ed afferenti il periodo intercorso dal 1/2016 al 12/2019 .
CP_ Nella memoria della resistente odierna si legge che ( cfr. pag. 5 memoria ) il verbale ispettivo del 12/10/2018 con il quale la ricorrente è stata iscritta presso la Gestione Commercianti e con il quale sono stati richiesti i contributi previdenziali , le è stato notificato con raccomandata AR ricevuta in data 05.11.2018. Da tale data l'Ente fa decorrere il termine di prescrizione dei contributi , considerando i periodi di sospensione del loro decorso a seguito dell'emergenza da Covid-19.
Tale sospensione è stata disposta per effetto dell'art. 37, d.l. 18/2020 , convertito in legge 27/2020, che aveva disposto la sospensione del decorso della prescrizione contributiva dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 .
Successivamente l'art. 11, comma 9 , D.L. 183/2020 , convertito in legge 21/2021, ha disposto altro periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Pertanto, considerando che il “ dies a quo” decorreva dal 05.11.2018 , i contributi richiesti con avviso di addebito impugnato sarebbero stati prescritti al 05.11.2023 , aggiungendo 311 giorni di sospensione alla data di prescrizione orinaria , detti contributi si sarebbero prescritti al 16/09/2024.
La data di notifica dell'avviso di addebito opposto è quella del 24.11.2024 quando la prescrizione contributiva ,considerato anche il periodo di sospensione , si era già compiuta .
L'eccepita prescrizione estintiva del contributi risulta fondata e deve pertanto essere accolta la domanda del ricorrente .
Sotto altro profilo deve rilevarsi che non sembrano sussistere in capo alla ricorrente i presupposti, quale amministratore della società indicata in ricorso e lavoratrice subordinata , per essere iscritta alla gestione commercianti .
L'art. 1 della legge 1397/1960 , come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge 662/1996 , nel disciplinare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti , prevede che il suddetto obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in pro – prio di imprese che , a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette preva- lentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione .
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano iscritti in albi , registri o ruoli.
Pertanto non è sufficiente che il soggetto , per il solo fatto di essere amministratore della società sia iscritto alla gestione commercianti. Tale obbligo sorge solo se l'abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo , ma anche quello della partecipa – zione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. La prova in ordina alla partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale, stabile e sistematico grava su . CP_1
Dal verbale di accertamento del 12.10.2018 , notificato il 05.11.2018 , emerge una situazione di fatto incompatibile con l'iscrizione della ricorrente presso la gestione commercianti.
In particolare la ricorrente medesima ha riferito che : “ sono anche amministratore unico della
Mantacom s.r.l., i dipendenti sono circa 15 , di cui una parte lavora presso i “ Bruno Euronics” nei corner “ TRE “ come rivenditori , un'altra parte lavora qui in ufficio e si occupa di caricare sul gestionale i contratti …”
Dalle dichiarazioni rese a verbale depositato dalla medesima resistente si evince che l'attività socia- le dell'azienda non viene eseguita in prima persona dalla ricorrente bensì dai dipendenti.
Manca il carattere di abitualità e prevalenza previsto per l'iscrizione alla gestione all'esame .
La Cassazione ha più volte espresso il principio per cui la attività dell'amministratore si svolge in un ' attività gestoria , priva dell'esercizio pratico dell'attività principale dell'impresa ( nella fattispecie la vendita della telefonia fissa e mobile ), sul punto si richiama Cass. Sez. Lav. N.
CP_ 18281/2019; sul punto dell'onere di prova gravante su si richiama Cass. N. 12108/2010.
Da quanto sopra considerato ne discende che l'avviso di addebito opposto è illegittimo e deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11470/2024 R.G. lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede :
Accoglie il ricorso;
Dichiara prescritti i contributi portati in avviso di addebito impugnato;
Annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per leg-
ge,con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Agnello ex art. 93 c.p.c.
Catania 09/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo