TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1740/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
ES RR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
RO TT Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1740 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 settembre 2025, avente ad oggetto “ricorso per separazione giudiziale”
e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Castel Volturno in Via B. Celentano n. 2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Letizia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 8 , nato a [...] il 20/11/1971, residente Controparte_1
Giugliano in Campania (NA) alla via E.A. Mario n. 19, C.F.:
, elettivamente domiciliato in Villaricca (NA) al C.F._2
Corso Vittorio MA n. 26 presso lo studio dell'avv. Silvio
Cacciapuoti che lo rappresenta e difende giusta proc ura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice delegata all'udienza del 17/9/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/2/2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio (atto n.47, p.II Serie A, anno 2008) con
[...]
a Sorrento il 25/5/2008 dal quale sono nati due figli CP_1 Per_1
il 20/12/2008 e il 28/1/2012, per le
[...] Persona_2
ragioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari nell'interesse del figlio e la separazione Per_1
dal coniuge.
Nel merito, ha chiesto:
- assegnare la casa coniugale alla Sig.ra al fine di conservare Pt_1
l'ambiente domestico in cui essi hanno vissuto, che vi abiterà insieme ai minori e;
Per_1 Persona_2
- disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare a titolo di CP_1
mantenimento la somma pari ad euro 1.500,00 mensili, € 750.00 per pagi na 2 di 8 ogni figlio, oltre interessi e rivalutazioni secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese nei confronti di figli minori;
- disporre che il Sig. contribuisca nella misura del 70% alle CP_1
spese scolastiche, mediche straordinarie non coperte dal S.S.N., nonché farmaceutiche, di ortodonzia, sportive e ludiche, eventualmente occorrenti ai minori;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza prevalente con la madre presso l'abitazione coniugale sita in Giugliano in Campania alla Via E. A. Mario n. 19.
si è costituito con comparsa di risposta del Controparte_1
25/10/2024, ha contestato gli assunti di parte ricorrente e ha a sua volta chiesto la separazione.
Nel merito, il resistente ha chiesto:
- affidare i figli minori, ed , congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e il diritto di visita del padre,
- assegnare la casa adibita a residenza coniugale, sita in Giugliano in
Campania (NA) alla via E.A. Mario n. 19, scala B, int. 6, acquistata precedentemente al matrimonio dal sig. , e, quindi, di Controparte_1
esclusiva proprietà dello stesso, ad esso , che ivi manterrà la CP_1
propria residenza;
- porre a carico del l'assegno di mantenimento di € 400,00 per CP_1
entrambi i figli, oltre a trasferire nella misura del 100% alla sig.ra gli assegni unici, mentre nulla per la sig.ra Pt_1 Pt_1
- porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie sostenute per i piccoli ed Per_1 Persona_2
pagi na 3 di 8 purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
Fissata l'udienza di comparizione e investiti i Servizi Sociali di
Giugliano in Campania per l'attività di sostegno e monitoraggio ai minori, la causa è stata rinviata per la rinotifica al resistente.
Instauratosi il contraddittorio, i difensori hanno chiesto un rinvio per tentare un accordo tra le parti che medio tempore non è stato raggiunto.
Fissata una nuova udienza di comparizione delle parti e sentiti i coniugi, all'udienza del 22/1/2025 la Giudice delegata ha disposto l'ascolto dei minori ed . Per_1 Persona_2
All'udienza del 12/2/2025 soltanto è stata ascoltato Persona_2
atteso che per il tramite dei difensori costituiti, ha espresso la Per_1
propria volontà di non essere ascoltato da questa autorità.
Con ordinanza del 27/3/2025 la Giudice delegata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, così disponendo:
a) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
b) ed MA restano affidati in maniera condivisa a entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di Giugliano in Campania alla Via E.A. Mario n. 19, che pertanto viene assegnata come casa familiare alla ricorrent e
[...]
unitamente ai mobili e alle suppellettili, che la abiterà in via Pt_1
esclusiva unitamente ai figli;
c) Il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati con pernotto, prelevandoli all'uscita di scuola il venerdì e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna entro le ore 20 della domenica;
durante la settimana il padre terrà i minori due pomeriggi a settimana prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli presso l'abitazione pagi na 4 di 8 materna alle ore 21.
d) Il padre verserà alla madre 600,00 euro per il mantenimento dei figli
(euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo, con decorrenza a far data dalla domanda, previo consenso, già espresso, alla corresponsione del 100% dell'AUU alla madre quale genitore collocatario;
e) Durante le festività pasquali 2025, i minori trascorreranno con la madre la domenica di Pasqua e con il padre il lunedì in Albis;
durante le festività natalizie 2025 i minori trascorreranno 24 e 31 dicembre con la madre, 25 dicembre e 1 gennaio con il padre;
dall'anno successivo si proseguirà secondo la regola dell'alternanza;
f) I minori trascorreranno i propri compleanni e onomastici, se possibile, unitamente a entrambi i genitori o, in subordine, secondo la regola dell'alternanza; trascorreranno con il padre la festa del papà, il suo compleanno e il suo onomastico e con la madre la festa della mamma, il suo compleanno e il suo onomastico, anche se tali date dovessero ricadere in giorni ordinariamente destinati all'altro genitore;
g) Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i minori per 15 giorni consecutivi, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
h) Stante il disagio giovanile emerso in riferimento ad Persona_1
si incaricano i SS di Giugliano in Campania della presa in carico del nucleo familiare e della predisposizione di percorsi psicologici nei confronti del giovane, nonché del fratello AN ele, al fine di sostenere i minori nell'elaborazione della crisi familiare;
inoltre, i SS incaricati predisporranno percorsi di sostegno alla genitorialità nei pagi na 5 di 8 confronti dei genitori, per orientarli nell'elaborazione del proprio ruolo genitoriale nella nuova dimensione di fatto;
i SS di Giugliano in
Campania prevederanno percorsi di durata di almeno sei mesi e riferiranno periodicamente su tutto quanto disposto s enza ritardo, comunque depositando una prima relazione entro e non oltre il
30/6/2025.
Con il medesimo provvedimento, la Giudice delegata, ha ordinato alle parti la produzione documentale ex art. 473 bis.12 c.p.c. e ha disatteso la prova articolata da parte ricorrente per inammissibilità , rinviando per la verifica dell'esito dei percorsi.
All'udienza del 17/9/2025 le parti, comparse personalmente, hanno riferito l'assenza di criticità nella gestione dei figli e su invito della
Giudice delegata a considerare una conciliazione nei termini di quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti (con aggiunta di un pernotto infrasettimanale, di martedì, come richiesto dalle stesse) hanno accettato la proposta.
La Giudice, preso atto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M, ha apposto il visto in data 2/10/2025 nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, si dispone in conformità alla proposta conciliativa sopra riportata accettata, e pertanto:
- ed MA restano affidati in maniera condivisa a entrambi Per_1
pagi na 6 di 8 i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di Giugliano in Campania alla Via E.A. Mario n. 19, che pertanto viene assegnata come casa familiare alla ricorrente Parte_1
unitamente ai mobili e alle suppellettili, che la abiterà in via esclusiva unitamente ai figli;
- Il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati con pernotto, prelevandoli all'uscita di scuola il venerdì e riaccompagnandoli presso
l'abitazione materna entro le ore 20 della domenica;
durante la settimana il padre terrà i minori due pomeriggi a settimana, prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna alle ore 21; è altresì previsto per il padre un pernotto infrasettimanale, di martedì;
- Il padre verserà alla madre 600,00 euro per il mantenimento dei figli
(euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo, con decorrenza a far data dalla domanda, previo consenso, già espresso, alla corresponsione del 100% dell'AUU alla madre quale genitore collocatario;
- Durante le festività pasquali 2025, i minori trascorreranno con la madre la domenica di Pasqua e con il padre il lunedì in Albis;
durante le festività natalizie 2025 i minori trascorreranno 24 e 31 dicembre con la madre, 25 dicembre e 1 gennaio con il padre;
dall'anno successivo si proseguirà secondo la regola dell'alternanza;
- I minori trascorreranno i propri compleanni e onomastici, se possibile, unitamente a entrambi i genitori o, in subordine, secondo la regola dell'alternanza; trascorreranno con il padre la festa del papà, il suo compleanno e il suo onomastico e con la madre la festa della mamma, il
pagi na 7 di 8 suo compleanno e il suo onomastico, anche se tali date dovessero ricadere in giorni ordinariamente destinati all'altro genitore;
- Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i minori per 15 giorni consecutivi, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi, , Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1
Napoli il 20/11/1971 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., alle condizioni come in parte motiva, qui da intendersi ripetute e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Sorrento (atto n.47,
p.II, Serie A, anno 2008) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7/10/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
RO TT ES RR
pagi na 8 di 8