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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2860/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Anna Ferrari Consigliere
Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento n. 2860/2024 Cont. promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Del Sole del Foro di Varese presso il cui studio in Marchirolo (VA), Via Statale n.2, è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Senatore del Foro di Salerno presso il cui studio in Vietri Sul Mare (SA), in via Vallone n. 26, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Con l'intervento del P.G in persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
Oggetto: appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. avverso la sentenza n. 832/2024 del Tribunale di Busto
Arsizio, emessa in data 25.06.2024 e pubblicata il 26.06.2024, a definizione del procedimento ex art. 337 bis e ss. n. R.G. n. 4554/2023.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso ed in riforma della sentenza impugnata n. 832/2024 del 26.06.2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, così disporre:
1. l'affido super esclusivo della figlia minore al padre ai sensi dell'art. 337 Persona_1 Parte_1 quater c.c. con collocamento definitivo presso il padre che disporrà delle più ampie facoltà nell'assunzione di ogni determinazione nell'interesse della figlia minore, con espressa facoltà di richiedere l'emissione di documenti d'identità della minore, anche validi per l'espatrio;
pagina 1 di 9
2. l'intervento dei servizi sociali di ES DE limitati a compiti di vigilanza, supporto e assistenza sulla corretta attuazione dell'interesse della minore (cd “mandato di vigilanza e di supporto”) senza alcuna limitazione genitoriale del padre;
3. pronunciare ex art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre CP_1
o in subordine la sospensione ex art. 333 c.c. con espressa previsione di allontanamento della
[...] madre dai luoghi frequentati dalla minore;
Persona_1 4. disporre a carico della sig.ra , ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il versamento con CP_1 decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo di I grado (NOVEMBRE 2023) della somma mensile di euro 150,00 (CENTOCINQUANTA EURO) quale contributo al mantenimento della figlia minore
da corrispondersi al padre entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. L'assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal sig. ; Parte_1 5. disporre idonei provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni della ai sensi dell'art. 473 CP_1 bis. 39 c.p.c.
IN SUBORDINE 6. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita voglia confermare il provvedimento di affidamento temporaneo all'Ente per la durata di due anni, disporre ad esito del suddetto periodo con indicazione della data di decorrenza, l'affido super esclusivo di al padre disponendo che Persona_1 la madre unitamente ai fratelli e potrà vedere la minore in spazio Per_2 Per_3 Per_4 protetto un pomeriggio alla settimana sotto la vigilanza degli assistenti sociali territorialmente competenti;
IN OGNI CASO
7. Condannare la sig.ra alle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio CP_1
(oltre CPA e rimborso forfettario ex lege) come da nota spese allegata sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, con maggiorazione del 30% del compenso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, trattandosi di atti redatti in conformità alle indicazioni tecniche contenute nei predetti articoli di legge, oltre alla condanna a carico integrale della sig.ra dei costi di C.T.U. svolta in primo grado ed eventuali CP_1 ulteriori compensi per gli ausiliari nominati dalla Corte.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA 1. “Rigettare la richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore al padre Persona_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 337 quater c.c. con collocamento definitivo presso il padre che disporrà delle
[...] più ampie facoltà nell'assunzione di ogni determinazione nell'interesse della figlia minore, con questa espressa facoltà di richiedere l'emissione di documenti d'identità della minore, anche validi per l'espatrio;
2. Rigettare la richiesta di intervento dei Servizi Sociali di ES DE limitato a compiti di vigilanza, supporto e assistenza sulla corretta attuazione dell'interesse della minore (cd mandato di vigilanza e di supporto) senza alcuna limitazione genitoriale per il padre;
3. Rigettare la richiesta di pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre CP_1
o in subordine la sospensione ex art. 333 c.c. con espressa previsione di allontanamento della
[...] madre dai luoghi frequentati dalla minore;
Persona_1
4. Accogliere la richiesta di disporre a carico della sig.ra , ai sensi dell'art. 337 septies cc CP_1 il versamento con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo di I grado (Novembre 2023) della pagina 2 di 9 somma mensile di euro 150 (centocinquanta euro) quale contributo al mantenimento della figlia minore
da corrispondersi al padre entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Varese.
5. Accogliere la richiesta che L'assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal sig. ; Parte_1
6. Rigettare la richiesta di disporre idonei provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni della ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. CP_1
7. Confermare il provvedimento di affidamento temporaneo all'Ente
8. Rigettare la richiesta di affido super esclusivo di al padre, Persona_1
9. Disporre che la madre, unitamente ai fratelli e potrà vedere la minore secondo le Per_2 Per_3 modalità dedotte dall'Ente e confacenti all'interesse della minore, ivi statuendo anche le festività natalizie, pasquali, 25 aprile, 1maggio e ricorrenze della minore e dei genitori nonché dei fratellini.
10. Rigettare la richiesta di condannare la sig.ra alle spese e compensi professionali di CP_1 entrambi i gradi di giudizio (oltre CPA e rimborso forfettario ex lege)
11. rigettare la condanna a carico integrale della sig.ra dei costi CTU svolta in primo grado ed CP_1 eventuali ulteriori compensi per gli ausiliari nominati dalla Corte.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2023 adiva il Tribunale di Busto Arsizio per Parte_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore - nata il [...] dalla relazione avuta con la sig.ra - con richiesta di Per_1 CP_1 provvedimenti indifferibili per condotta del genitore collocatario (la madre) di ostacolo al diritto di visita. In particolare, il ricorrente instava per l'affidamento esclusivo a sé della minore, in considerazione della precarietà delle condizioni in cui viveva la sig.ra affetta da ritardo mentale - facendo uso CP_1 di droghe e alcol;
qualora il Tribunale disponesse l'affidamento congiunto chiedeva, invece, che la minore venisse collocata con il padre presso la casa familiare assegnata al padre con il diritto della madre di vederla in spazio protetto. Inoltre, il ricorrente formulava istanza di e di disporre a carico della stessa un contributo al mantenimento della minore di €. 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con il decreto di fissazione udienza del 14.11.2023 il Giudice affidava, in via provvisoria, la minore ai servizi sociali del Comune di ES DE con facoltà per gli stessi di individuare il Per_1 genitore collocatario e i tempi di visita dell'altro genitore. All'udienza del 29.11.2023 il Giudice, preso atto di quanto riportato dai Servizi Sociali nella relazione del 27.11.2023 in cui gli stessi rappresentavano la loro preoccupazione per la situazione connotata da elementi di criticità e poca chiarezza, disponeva CTU psicodiagnostica adottando i seguenti provvedimenti provvisori: “la figlia starà con i genitori a settimane alterne;
la resistente si Per_1 impegna a comunicare al padre ogni variazione di domicilio della figlia, con l'avvertenza che, non ottemperando a ciò, la figlia starà definitivamente collocata presso il padre;
atteso che la figlia attualmente si trova presso la nonna materna in Casale Litta, il padre potrà prelevare la figlia presso la nonna materna oggi stesso e tenerla con sé sino a domenica 11.12.2023, riaccompagnandola ]entro le ore 21,00, all'indirizzo che la madre gli segnalerà”. A seguito di tali disposizioni di immediato trasferimento della minore, si rendeva necessario l'intervento della Polizia di Stato, in quanto il padre non rinveniva la figlia presso l'abitazione a Casale Litta, poiché la piccola si trovava, all'insaputa del padre, con la madre, sig.ra a Varese. CP_1
In data 21.12.2023 la sig.ra depositava comparsa di costituzione con la quale chiedeva: di CP_1 affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
di assegnare Per_1 pagina 3 di 9 la casa familiare al sig. ; di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento della Per_1 minore pari ad €. 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 23.01.2024 il Giudice, preso atto di quanto riportato dai Servizi Sociali nella relazione del 19.01.2024 in cui si rilevavano criticità rilevanti relative all'instabilità abitativa della minore e alla mancanza di affidabilità della madre, che non si atteneva alle disposizioni impartite, disponeva con effetto immediato il collocamento della minore presso il padre e l'attivazione degli incontri madre/figlia un pomeriggio alla settimana in ZI UT.
In data 03.06.2024 la CTU dott.ssa depositava la relazione di consulenza tecnica Per_5 d'ufficio nella quale indicava per il seguente progetto: Per_1
- “la minore resti affidata all'Ente territorialmente competente e collocata presso la Per_1
casa patern
- possa vedere la madre in ZI UT un pomeriggio a settimana così come anche i Per_1
; Persona_6
- la madre possa essere inserita in un programma riabilitativo/educativo;
- il Servizio Sociale sostenga i genitori nei passaggi comunicativi e intervenga laddove non venga salvaguardato il benessere della minore;
- qualora la madre non acquisisca competenze genitoriali sufficientemente adeguate per occuparsi della minore, che implica l'essersi resa autonoma e in grado di fornire a un contesto stabile Per_1 e sereno dove crescere, si possa valutare l'affido esclusivo al padre.” All'udienza del 25.06.2024 comparivano entrambe le parti e il Giudice si riservava di decidere. In data 25.06.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 832/2024 in questa sede impugnata, ha così provveduto: “[…] In base alle conclusioni della CTU si deve disporre che la minore
resti affidata all'Ente territorialmente competente, tutela minori di ES DE, che potrà Per_1 operare, sentito il padre, le scelte in materia sanitaria, scolastica , ricreativa, con durata dell'affido di anni due e collocata presso la casa paterna;
potrà vedere la madre in ZI UT un Per_1 pomeriggio a settimana così come anche i fratelli;
Persona_6
I servizi affidatari si adopereranno affinché la madre possa essere inserita in un programma riabilitativo/educativo e per sostenere i genitori nei passaggi comunicativi e intervenga laddove non venga salvaguardato il benessere della minore.
Le spese di causa seguono la soccombenza, mentre quelle di CTU si devono intendere compensate. Pertanto, la resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente dette spese, liquidate in €. 2.000,00 oltre accessori […]”.
-Avverso la suddetta sentenza, in data 15.10.2024, ha proposto appello il Sig. ai sensi Per_1 dell'art. 473- bis.30 c.p.c., deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1. il Giudice di primo grado avrebbe assunto una decisione in maniera errata nell'affidare la minore all'Ente territorialmente competente, Tutela minori di ES DE: avrebbe dovuto affidare la Per_1 minore al padre che, come emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalla CTU, risulta essere un genitore in grado di assolvere al proprio ruolo, peraltro supportato anche da un'idonea rete di sostegno familiare;
al contrario la madre, sig.ra risulta inidonea a svolgere il ruolo genitoriale essendo CP_1 affetta da un disturbo grave della personalità e da invalidità mentale al 75%. Infatti, la sig.ra CP_1 aveva posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti della figlia, non aderendo alle prescrizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria come l'esercizio del diritto di visita in ZI UT e l'attivazione di un programma riabilitativo. 2. Con il secondo motivo di appello, il sig. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in Per_1 cui ha disposto che “le spese di causa seguono la soccombenza mentre le spese di CTU si devono intendere compensate”.
pagina 4 di 9 Secondo l'appellante gli importi delle spese di causa sarebbero stati quantificati in maniera errata dal momento che il primo Giudice avrebbe dovuto condannare parte appellata al pagamento delle spese di I grado oltre alle spese di CTU considerata la sua soccombenza ex art. 91 c.p.c..
3. Con il terzo motivo, il sig. ha sostenuto che il Giudice di primo grado aveva omesso di Per_1 pronunciarsi sulla domanda relativa al concorso della madre al mantenimento della figlia minore. Pertanto, l'appellante insisteva nella richiesta di disporre a carico della sig.ra il contributo al CP_1 mantenimento della figlia pari ad €. 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Infine, con il quarto ed ultimo motivo d'appello, il sig. ha sostenuto “la violazione delle norme Per_1 procedimentali: omessa fase decisoria e costituzione ultra tardiva dell'avv. Antonella Senatore”. Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di fissare avanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e concedere i termini, precludendo all'appellante di precisare le proprie richieste. Con comparsa di risposta depositata il 03.01.2025 si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto dei motivi d'appello articolati da controparte con CP_1 esclusione di quello relativo al contributo per il mantenimento ordinario di . Per_1
Quanto alla richiesta del sig. di affido super esclusivo della minore a sé e di decadenza dalla Per_1 responsabilità genitoriale della madre, parte appellata ha rilevato che anziché limitare il rapporto madre- figlia sarebbe opportuno incaricare i Servizi affinché trovino altre modalità per svolgere gli incontri con la minore. A tal proposito parte appellata si è premurata di evidenziare di aver trovato una stabile attività lavorativa e una stabile soluzione abitativa. Ha sottolineato, inoltre, come essa non abbia mai arrecato alcun pregiudizio alla minore tale da ritenere necessaria la sospensione della propria responsabilità genitoriale.
Quanto alla censura con cui controparte lamentava la violazione delle norme procedimentali, tali per cui non è stato consentito di addivenire al deposito di nota spese, parte appellata ha sostenuto che non poteva considerarsi leso nessun diritto di controparte dal momento che in primo grado era già stata disposta la refusione delle spese secondo il criterio della soccombenza a carico di parte appellata. Infine, in relazione alla richiesta avversaria di porre le spese di CTU integralmente a carico della sig.ra CP_1 ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che correttamente il Tribunale le aveva compensate tra le parti. In data 16.01.2025, il sig. ha depositato memoria intitolata “memoria di replica ex art 473 Per_1 bis.32 c.p.c.” con la quale, pur in assenza di appello incidentale, ha replicato alle affermazioni avversarie.
Il sig. , dopo aver rilevato che l'appellata, costituendosi, aveva riproposto le medesime eccezioni Per_1 tardivamente depositate in primo grado (con atto depositato successivamente al deposito della sentenza) ha insistito nell'evidenziare che la sig.ra non aveva acquisito alcuna competenza genitoriale CP_1 adeguata per la minore, sottolineando che, a differenza di quanto dichiarato dalla stessa nella comparsa di costituzione, non si era affatto resa autonoma: ad oggi, infatti, non ha ancora una stabilità lavorativa, considerato che attualmente ha solo un contratto di tirocinio per soggetto disabile con scadenza ad aprile
2025 e risulta residente con la di lei madre dopo aver spostato il suo domicilio in quattro comuni diversi.
Quanto alla necessità della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra CP_1 parte appellante ha ribadito come la minore sia stata coinvolta in episodi pregiudizievoli posti in essere dalla madre, evidenziando l'invalidità mentale da cui quest'ultima è affetta al 75% e che la donna si è sottratta al piano riabilitativo prescritto dalla sentenza di primo grado. L'appellante ha infine insistito nella domanda di revoca dell'affido di all' Ente, rilevando che in ogni caso – avendo lo stesso ex Per_1 lege durata biennale - andrà in scadenza il prossimo 14.11.2025. In data 31.01.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento sulla minore da parte dei Servizi sociali di ES DE: in tale relazione i Servizi sociali hanno rappresentato l'opportunità del mantenimento dell' affido della minore all'Ente in quanto tutelante, atteso che il padre non sembra avere ancora Per_1 acquisito gli strumenti necessari per poter gestire la relazione tra la figlia e la madre in autonomia. Nella pagina 5 di 9 medesima relazione si è dato atto che: a) la sig.ra dopo la sentenza di primo grado aveva CP_1 interrotto gli incontri in ZI UT (attivati a partire dall'aprile 2024 anche alla presenza dei fratelli a settimane alterne) perché delusa dall'esito del procedimento;
b) fino a che sono stati attivi, l'educatore presente ha potuto constatare “l'inadeguatezza della madre sulla fratria tesa a generare invidie, dove la madre ha mantenuto un atteggiamento inquisitorio nei confronti della figlia”, ha avuto difficoltà a comprendere le preferenze della figlia rispetto alle attività da svolgere durante l'incontro e “ mettendola alla prova sui regali ricevuti, sugli amici incontrati a scuola, sulla bravura delle insegnanti, sullo stile educativo del padre ecc.” c) alla recita di fine anno presso la Scuola dell'infanzia, è stata sottoposta a stress legato al Per_1 conflitto tra genitori e ai tentativi della madre di portare con sé la figlia all'interno della propria auto contrariamente alle disposizioni condivise, episodio del quale la signora non ha colto la gravità. d) solo a dicembre 2014, dopo ripetute sollecitazioni da parte degli operatori la signora ha formulato richiesta di riattivazione degli incontri in ZI UT;
e) l'Ente si sta organizzando per riattivare gli incontri madre-figlia in ZI UT (anche in presenza dei fratelli maggiori di ) incontri indispensabili Per_1 per valutare le competenze genitoriali della sig.ra e del suo rapporto con la figlia. CP_1 All'odierna udienza, svoltasi in presenza delle parti su disposizione del sottoscritto Presidente del Collegio, l'appellata ha dichiarato che gli incontri in ZI UT sono stati interrotti dai Servizi e non da lei, ha confermato di avere l'affido super-esclusivo dei figli e (avuti da una Per_2 Per_3 precedente relazione) in quanto il padre era irreperibile, ha riportato che da ottobre 2024 sta corrispondendo al sig. €. 150,00 al mese per il mantenimento di , di essere domiciliata a Per_1 Per_1
ES DE (pur avendo mantenuto la residenza a Casale Litta), di lavorare come scodellatrice in una mesa scolastica con orario dalla tarda mattinata alle 16 e uno stipendio di €. 400,00 mensili. Ha confermato di essersi rivolta per il percorso di sostegno alla genitorialità ad un'associazione privata non avendole i Servizi offerto nulla al riguardo, di percepire un'indennità per sé per invalidità di €. 300,00 mensili e un'indennità di pari importo per (anch'essa affetta da ritardo mentale), di percepire Per_3 per il mantenimento di e , dal padre degli stessi €. 500,00 mensili anche se non con Per_2 Per_7 regolarità, e di pagare un canone di locazione di €. 550,00. Dal canto suo l'appellante ha confermato di vivere con la sua compagna e e che i rapporti in
Per_1 famiglia sono sereni. Ha motivato la sua richiesta di affido super-esclusivo al fine di rendere più agile la gestione della quotidianità della figlia;
ha confermato che la madre di da ottobre 2024 gli
Per_1 corrisponde €. 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento di .
Per_1 All'esito dell'audizione delle parti, l'udienza è stata sospesa per consentire alle parti di definire un progetto concordato in relazione all'affidamento della minore. All'esito dell'interlocuzione le parti sono rientrate in aula facendo presente di essersi accordate nei seguenti termini: “ rinuncia dell'appellante alla domanda di decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale della madre signora CP_1 affido esclusivo di al padre in relazione al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio,
Per_1 pratiche burocratiche anche relative ad eventuali provvidenze economiche, scelte scolastiche, ricreative, sanitarie con esclusione di quelle di maggior rilievo come interventi chirurgici e terapie invasive per le quali viene mantenuto l'affida all'Ente (Comune di ES DE); mantenimento dell'affido di
Per_1 all'Ente relativamente alla relazione tra madre e e agli incontri tra le due nonché tra e
Per_1 Per_1 fratellastri le cui modalità verranno decise dall'Ente per il momento con incarico di mantenere - finché ritenuto necessario – gli incontri in ZI UT;
la signora si impegna a continuare corrispondere per il mantenimento di una somma di €. 150,00 al mese oltre €. 30,00 mensili a titolo di contributo
Per_1 forfettario come spesa extra assegno sempre con un unico bonifico, lasciando interamente al padre l'assegno unico;
il padre si impegna ad aggiornare la madre sulle scelte di sua competenza esclusiva che riguardano , aggiornamento sul quale vigilerà l'Ente affidatario eventualmente integrandolo. Per_1 Il Procuratore Generale ha prestato il consenso all'accordo. pagina 6 di 9 La Corte all'esito della discussione dei difensori i quali, modificando le originarie conclusioni, hanno chiesto il recepimento dell'accordo, ha trattenuto la causa in decisione.
******* La rinuncia da parte dell'appellante alle domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.
nonché di adozione nei confronti di quest'ultima di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. CP_1 esonera questa Corte dalla loro valutazione e dal pronunciarsi in merito. Per quanto riguarda l'affidamento l'accordo concluso tra le parti risulta conforme all'interesse della minore. Dalle relazioni dei Servizi sociali risulta che il padre è in grado di prendersi cura adeguatamente del processo di crescita di con la quale ha una relazione positiva, così come positiva è la relazione Per_1 della minore con la convivente del padre e con la famiglia allargata paterna. Non vi è ragione, pertanto, per mantenere la limitazione della responsabilità genitoriale del padre in relazione alle scelte scolastiche, sanitarie, sportive educative e ludiche afferenti alla figlia. Le difficoltà di dialogo di con la madre Per_1 la quale non risulta aver progredito nella comprensione delle modalità adeguate per esercitare il suo ruolo genitoriale, inducono ad affidare la minore in via esclusiva al padre in relazione ai predetti aspetti.
Per la medesima ragione e in considerazione sia delle difficoltà di comunicazione tra i genitori, delle riportate significative criticità di relazione tra e la madre non si ritiene, invece, di riformare la
Per_1 sentenza impugnata in relazione all'affidamento all'Ente di con riferimento ai rapporti tra questa e
Per_1 la madre e tra la minore e i fratelli. Al riguardo nelle relazioni ali atti, i Servizi segnalano la difficoltà del sig. a rapportarsi che la sig.ra attesi i comportamenti di quest'ultima. Deve, pertanto,
Per_1 CP_1 essere mantenuta la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori in ordine agli interventi chirurgici e alle terapie invasive che si presentassero necessari per (attese le importanti difficoltà
Per_1 di dialogo tra i genitori) e ai rapporti della minore con la madre e i fratelli. L'Ente affidatario, così come disposto dal provvedimento in questa sede impugnato che al riguardo viene confermato, manterrà il compito di regolamentare i rapporti tra la minore la madre e i fratelli per il momento con le modalità in essere (in ZI UT) previa verifica della serietà della madre a riprendere con costanza gli incontri con la figlia;
qualora vi sia incertezza sull'impegno della madre, i Servizi dell' Ente affidatario (Comune di ES DE) procrastineranno la riattivazione degli incontri, attivando, invece, al più presto gli interventi di sostegno alla madre ritenuti necessari e funzionali alla formazione della consapevolezza in capo alla stessa dell'importanza per che la madre partecipi con costanza a detti incontri
Per_1 attenendosi alle indicazioni degli educatori. In ogni caso, l'Ente affidatario avrà facoltà di interrompere gli incontri tra e la madre qualora pregiudizievoli. In tal caso sarà tenuto ad attivare ogni
Per_1 intervento di supporto ritenuto necessario anche in funzione di una futura riattivazione. Gli incontri tra e i fratelli potranno essere liberalizzati appena gli operatori ne ravvisino le condizioni. In ogni Per_1 caso l'Ente affidatario viene incaricato di mantenere la vigilanza sul processo di crescita della minore e di attivare ogni intervento di supporto ritenuto opportuno. Ad integrazione del provvedimento impugnato, stante l'accordo intervenuto tra le parti, viene posto a carico dell'appellata l'obbligo di corrispondere al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 contributo mensile di €. 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT prezzi al consumo, oltre all'importo forfettizzato di €. 30,00 mensili a titolo di spese extra-assegno. Rimangono da esaminare le doglianze dell'appellante relative alla liquidazione delle spese processuali contenute nel provvedimento impugnato, doglianze sulle quali non è intervenuto accordo e che, pur non espressamente richiamate in sede di discussione dal difensore dell'appellante, non hanno fatto oggetto di espressa rinuncia.
Orbene reputa questa Corte che per quanto riguarda i costi della CTU svoltasi in primo grado, poiché l'accertamento che ha interessato entrambi i genitori si è reso necessario nell'interesse della minore, ed pagina 7 di 9 essendo l'accertamento esitato nell'affidamento della minore all' ente, la decisione del giudice di primo grado di compensazione tra le parti dei relativi costi sia condivisibile e debba essere pertanto confermata.
Si ritiene parimenti di confermare le statuizioni contenute nella sentenza appellata relative alla quantificazione delle spese legali. Per quanto riguarda le spese processuali, il procedimento di primo grado anteriormente alla riforma Cartabia era da considerarsi di volontaria giurisdizione: come tale la quantificazione delle spese indicate nel provvedimento impugnato è congrua al tariffario. Quand'anche si ritenesse che con la riforma Cartabia, e quindi con la configurazione dei procedimenti ex 337 bis c.c. come procedimenti contenzioni debba trovare applicazione il tariffario previsto per i procedimenti ordinari e sommari, non può non osservarsi che il giudice, valutata la complessità della controversia e le condizioni soggettive del cliente può ridurre l'importo delle spese processuali fino al 50% a norma dell'art. 4 D.M. 55/2014, riduzione che opportunamente è stata operata nel caso di specie. Sul punto, pertanto, la sentenza appellata deve essere confermata. L'accordo intervenuto tra le parti nella presente fase di giudizio sulla questione di maggior rilievo (l'esercizio della responsabilità genitoriale) rende equa la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull' appello proposto da contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 832/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 25.06.2024 e pubblicata il 26.06.2024, a definizione del procedimento ex art. 337 bis e ss. n. R.G. n. 4554/2023, così provvede:
1) in parziale riforma della suddetta pronuncia, in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, affida in via esclusiva al padre in relazione alle scelte scolastiche, sanitarie (ad eccezione che Persona_1 per gli interventi chirurgici e le terapie invasive) educative, sportive e ludiche;
2) dispone che il padre manterrà comunque informata la madre- che mantiene la facoltà di vigilare - in relazione alle scelte più significative operate e, se richiesto dai Servizi Sociali, anche i relativi operatori;
3) conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di ES DE in relazione agli interventi chirurgici e Per_1 terapeutici sanitari invasivi nonché in relazione alla regolamentazione dei rapporti della minore con la madre e con i fratelli e conferma l'incarico all'Ente di regolamentare tali rapporti Per_2 Per_3 almeno inizialmente con modalità protette ed osservate in ZI UT;
4) ad integrazione di quanto disposto nella sentenza appellata, i Servizi sociali dell' Ente affidatario vengono incaricati di riattivare gli incontri tra madre e figlia solo previa verifica della reale volontà della madre di impegnarsi ad incontrare con costanza la figlia;
in caso di dubbio si demanda all' Ente affidatario il compito di attivare immediatamente ogni supporto utile per far acquisire alla madre la consapevolezza della necessità di costanza nel partecipare a detti incontri e di seguire le indicazioni degli operatori. Gli incontri tra e i fratelli e potranno essere liberalizzati Per_1 Per_2 Per_3 qualora se ne ravviseranno i presupposti;
qualora gli incontri tra madre e figlia si rivelassero pregiudizievoli l'Ente affidatario avrà facoltà di interromperli - attivando ogni intervento di sostegno ritenuto opportuno – e di riattivarli quando ne ravvisino i presupposti;
5) ad integrazione del provvedimento impugnato, incarica l'Ente affidatario di vigliare sul processo di crescita di , attivando ogni supporto ritenuto opportuno;
Per_1
6) ad ulteriore integrazione della sentenza appellata, stante la disponibilità manifestata dall'appellata accettata dall'appellato, pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere a CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia l'importo Parte_1 Per_1 mensile di €. 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT prezzi al consumo, nonché l'ulteriore importo mensile, forfettariamente determinato, a titolo di rimborso spese extra-assegno, di
€. 30,00; pagina 8 di 9 7) conferma nel resto la sentenza appellata;
8) compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio. Così deciso in Milano, 05.2.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Anna Ferrari Consigliere
Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento n. 2860/2024 Cont. promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Del Sole del Foro di Varese presso il cui studio in Marchirolo (VA), Via Statale n.2, è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Senatore del Foro di Salerno presso il cui studio in Vietri Sul Mare (SA), in via Vallone n. 26, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Con l'intervento del P.G in persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
Oggetto: appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. avverso la sentenza n. 832/2024 del Tribunale di Busto
Arsizio, emessa in data 25.06.2024 e pubblicata il 26.06.2024, a definizione del procedimento ex art. 337 bis e ss. n. R.G. n. 4554/2023.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso ed in riforma della sentenza impugnata n. 832/2024 del 26.06.2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, così disporre:
1. l'affido super esclusivo della figlia minore al padre ai sensi dell'art. 337 Persona_1 Parte_1 quater c.c. con collocamento definitivo presso il padre che disporrà delle più ampie facoltà nell'assunzione di ogni determinazione nell'interesse della figlia minore, con espressa facoltà di richiedere l'emissione di documenti d'identità della minore, anche validi per l'espatrio;
pagina 1 di 9
2. l'intervento dei servizi sociali di ES DE limitati a compiti di vigilanza, supporto e assistenza sulla corretta attuazione dell'interesse della minore (cd “mandato di vigilanza e di supporto”) senza alcuna limitazione genitoriale del padre;
3. pronunciare ex art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre CP_1
o in subordine la sospensione ex art. 333 c.c. con espressa previsione di allontanamento della
[...] madre dai luoghi frequentati dalla minore;
Persona_1 4. disporre a carico della sig.ra , ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il versamento con CP_1 decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo di I grado (NOVEMBRE 2023) della somma mensile di euro 150,00 (CENTOCINQUANTA EURO) quale contributo al mantenimento della figlia minore
da corrispondersi al padre entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. L'assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal sig. ; Parte_1 5. disporre idonei provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni della ai sensi dell'art. 473 CP_1 bis. 39 c.p.c.
IN SUBORDINE 6. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita voglia confermare il provvedimento di affidamento temporaneo all'Ente per la durata di due anni, disporre ad esito del suddetto periodo con indicazione della data di decorrenza, l'affido super esclusivo di al padre disponendo che Persona_1 la madre unitamente ai fratelli e potrà vedere la minore in spazio Per_2 Per_3 Per_4 protetto un pomeriggio alla settimana sotto la vigilanza degli assistenti sociali territorialmente competenti;
IN OGNI CASO
7. Condannare la sig.ra alle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio CP_1
(oltre CPA e rimborso forfettario ex lege) come da nota spese allegata sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, con maggiorazione del 30% del compenso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, trattandosi di atti redatti in conformità alle indicazioni tecniche contenute nei predetti articoli di legge, oltre alla condanna a carico integrale della sig.ra dei costi di C.T.U. svolta in primo grado ed eventuali CP_1 ulteriori compensi per gli ausiliari nominati dalla Corte.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA 1. “Rigettare la richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore al padre Persona_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 337 quater c.c. con collocamento definitivo presso il padre che disporrà delle
[...] più ampie facoltà nell'assunzione di ogni determinazione nell'interesse della figlia minore, con questa espressa facoltà di richiedere l'emissione di documenti d'identità della minore, anche validi per l'espatrio;
2. Rigettare la richiesta di intervento dei Servizi Sociali di ES DE limitato a compiti di vigilanza, supporto e assistenza sulla corretta attuazione dell'interesse della minore (cd mandato di vigilanza e di supporto) senza alcuna limitazione genitoriale per il padre;
3. Rigettare la richiesta di pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale della madre CP_1
o in subordine la sospensione ex art. 333 c.c. con espressa previsione di allontanamento della
[...] madre dai luoghi frequentati dalla minore;
Persona_1
4. Accogliere la richiesta di disporre a carico della sig.ra , ai sensi dell'art. 337 septies cc CP_1 il versamento con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo di I grado (Novembre 2023) della pagina 2 di 9 somma mensile di euro 150 (centocinquanta euro) quale contributo al mantenimento della figlia minore
da corrispondersi al padre entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Varese.
5. Accogliere la richiesta che L'assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal sig. ; Parte_1
6. Rigettare la richiesta di disporre idonei provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni della ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. CP_1
7. Confermare il provvedimento di affidamento temporaneo all'Ente
8. Rigettare la richiesta di affido super esclusivo di al padre, Persona_1
9. Disporre che la madre, unitamente ai fratelli e potrà vedere la minore secondo le Per_2 Per_3 modalità dedotte dall'Ente e confacenti all'interesse della minore, ivi statuendo anche le festività natalizie, pasquali, 25 aprile, 1maggio e ricorrenze della minore e dei genitori nonché dei fratellini.
10. Rigettare la richiesta di condannare la sig.ra alle spese e compensi professionali di CP_1 entrambi i gradi di giudizio (oltre CPA e rimborso forfettario ex lege)
11. rigettare la condanna a carico integrale della sig.ra dei costi CTU svolta in primo grado ed CP_1 eventuali ulteriori compensi per gli ausiliari nominati dalla Corte.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2023 adiva il Tribunale di Busto Arsizio per Parte_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore - nata il [...] dalla relazione avuta con la sig.ra - con richiesta di Per_1 CP_1 provvedimenti indifferibili per condotta del genitore collocatario (la madre) di ostacolo al diritto di visita. In particolare, il ricorrente instava per l'affidamento esclusivo a sé della minore, in considerazione della precarietà delle condizioni in cui viveva la sig.ra affetta da ritardo mentale - facendo uso CP_1 di droghe e alcol;
qualora il Tribunale disponesse l'affidamento congiunto chiedeva, invece, che la minore venisse collocata con il padre presso la casa familiare assegnata al padre con il diritto della madre di vederla in spazio protetto. Inoltre, il ricorrente formulava istanza di e di disporre a carico della stessa un contributo al mantenimento della minore di €. 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con il decreto di fissazione udienza del 14.11.2023 il Giudice affidava, in via provvisoria, la minore ai servizi sociali del Comune di ES DE con facoltà per gli stessi di individuare il Per_1 genitore collocatario e i tempi di visita dell'altro genitore. All'udienza del 29.11.2023 il Giudice, preso atto di quanto riportato dai Servizi Sociali nella relazione del 27.11.2023 in cui gli stessi rappresentavano la loro preoccupazione per la situazione connotata da elementi di criticità e poca chiarezza, disponeva CTU psicodiagnostica adottando i seguenti provvedimenti provvisori: “la figlia starà con i genitori a settimane alterne;
la resistente si Per_1 impegna a comunicare al padre ogni variazione di domicilio della figlia, con l'avvertenza che, non ottemperando a ciò, la figlia starà definitivamente collocata presso il padre;
atteso che la figlia attualmente si trova presso la nonna materna in Casale Litta, il padre potrà prelevare la figlia presso la nonna materna oggi stesso e tenerla con sé sino a domenica 11.12.2023, riaccompagnandola ]entro le ore 21,00, all'indirizzo che la madre gli segnalerà”. A seguito di tali disposizioni di immediato trasferimento della minore, si rendeva necessario l'intervento della Polizia di Stato, in quanto il padre non rinveniva la figlia presso l'abitazione a Casale Litta, poiché la piccola si trovava, all'insaputa del padre, con la madre, sig.ra a Varese. CP_1
In data 21.12.2023 la sig.ra depositava comparsa di costituzione con la quale chiedeva: di CP_1 affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
di assegnare Per_1 pagina 3 di 9 la casa familiare al sig. ; di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento della Per_1 minore pari ad €. 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 23.01.2024 il Giudice, preso atto di quanto riportato dai Servizi Sociali nella relazione del 19.01.2024 in cui si rilevavano criticità rilevanti relative all'instabilità abitativa della minore e alla mancanza di affidabilità della madre, che non si atteneva alle disposizioni impartite, disponeva con effetto immediato il collocamento della minore presso il padre e l'attivazione degli incontri madre/figlia un pomeriggio alla settimana in ZI UT.
In data 03.06.2024 la CTU dott.ssa depositava la relazione di consulenza tecnica Per_5 d'ufficio nella quale indicava per il seguente progetto: Per_1
- “la minore resti affidata all'Ente territorialmente competente e collocata presso la Per_1
casa patern
- possa vedere la madre in ZI UT un pomeriggio a settimana così come anche i Per_1
; Persona_6
- la madre possa essere inserita in un programma riabilitativo/educativo;
- il Servizio Sociale sostenga i genitori nei passaggi comunicativi e intervenga laddove non venga salvaguardato il benessere della minore;
- qualora la madre non acquisisca competenze genitoriali sufficientemente adeguate per occuparsi della minore, che implica l'essersi resa autonoma e in grado di fornire a un contesto stabile Per_1 e sereno dove crescere, si possa valutare l'affido esclusivo al padre.” All'udienza del 25.06.2024 comparivano entrambe le parti e il Giudice si riservava di decidere. In data 25.06.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 832/2024 in questa sede impugnata, ha così provveduto: “[…] In base alle conclusioni della CTU si deve disporre che la minore
resti affidata all'Ente territorialmente competente, tutela minori di ES DE, che potrà Per_1 operare, sentito il padre, le scelte in materia sanitaria, scolastica , ricreativa, con durata dell'affido di anni due e collocata presso la casa paterna;
potrà vedere la madre in ZI UT un Per_1 pomeriggio a settimana così come anche i fratelli;
Persona_6
I servizi affidatari si adopereranno affinché la madre possa essere inserita in un programma riabilitativo/educativo e per sostenere i genitori nei passaggi comunicativi e intervenga laddove non venga salvaguardato il benessere della minore.
Le spese di causa seguono la soccombenza, mentre quelle di CTU si devono intendere compensate. Pertanto, la resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente dette spese, liquidate in €. 2.000,00 oltre accessori […]”.
-Avverso la suddetta sentenza, in data 15.10.2024, ha proposto appello il Sig. ai sensi Per_1 dell'art. 473- bis.30 c.p.c., deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1. il Giudice di primo grado avrebbe assunto una decisione in maniera errata nell'affidare la minore all'Ente territorialmente competente, Tutela minori di ES DE: avrebbe dovuto affidare la Per_1 minore al padre che, come emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalla CTU, risulta essere un genitore in grado di assolvere al proprio ruolo, peraltro supportato anche da un'idonea rete di sostegno familiare;
al contrario la madre, sig.ra risulta inidonea a svolgere il ruolo genitoriale essendo CP_1 affetta da un disturbo grave della personalità e da invalidità mentale al 75%. Infatti, la sig.ra CP_1 aveva posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti della figlia, non aderendo alle prescrizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria come l'esercizio del diritto di visita in ZI UT e l'attivazione di un programma riabilitativo. 2. Con il secondo motivo di appello, il sig. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in Per_1 cui ha disposto che “le spese di causa seguono la soccombenza mentre le spese di CTU si devono intendere compensate”.
pagina 4 di 9 Secondo l'appellante gli importi delle spese di causa sarebbero stati quantificati in maniera errata dal momento che il primo Giudice avrebbe dovuto condannare parte appellata al pagamento delle spese di I grado oltre alle spese di CTU considerata la sua soccombenza ex art. 91 c.p.c..
3. Con il terzo motivo, il sig. ha sostenuto che il Giudice di primo grado aveva omesso di Per_1 pronunciarsi sulla domanda relativa al concorso della madre al mantenimento della figlia minore. Pertanto, l'appellante insisteva nella richiesta di disporre a carico della sig.ra il contributo al CP_1 mantenimento della figlia pari ad €. 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Infine, con il quarto ed ultimo motivo d'appello, il sig. ha sostenuto “la violazione delle norme Per_1 procedimentali: omessa fase decisoria e costituzione ultra tardiva dell'avv. Antonella Senatore”. Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di fissare avanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e concedere i termini, precludendo all'appellante di precisare le proprie richieste. Con comparsa di risposta depositata il 03.01.2025 si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto dei motivi d'appello articolati da controparte con CP_1 esclusione di quello relativo al contributo per il mantenimento ordinario di . Per_1
Quanto alla richiesta del sig. di affido super esclusivo della minore a sé e di decadenza dalla Per_1 responsabilità genitoriale della madre, parte appellata ha rilevato che anziché limitare il rapporto madre- figlia sarebbe opportuno incaricare i Servizi affinché trovino altre modalità per svolgere gli incontri con la minore. A tal proposito parte appellata si è premurata di evidenziare di aver trovato una stabile attività lavorativa e una stabile soluzione abitativa. Ha sottolineato, inoltre, come essa non abbia mai arrecato alcun pregiudizio alla minore tale da ritenere necessaria la sospensione della propria responsabilità genitoriale.
Quanto alla censura con cui controparte lamentava la violazione delle norme procedimentali, tali per cui non è stato consentito di addivenire al deposito di nota spese, parte appellata ha sostenuto che non poteva considerarsi leso nessun diritto di controparte dal momento che in primo grado era già stata disposta la refusione delle spese secondo il criterio della soccombenza a carico di parte appellata. Infine, in relazione alla richiesta avversaria di porre le spese di CTU integralmente a carico della sig.ra CP_1 ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che correttamente il Tribunale le aveva compensate tra le parti. In data 16.01.2025, il sig. ha depositato memoria intitolata “memoria di replica ex art 473 Per_1 bis.32 c.p.c.” con la quale, pur in assenza di appello incidentale, ha replicato alle affermazioni avversarie.
Il sig. , dopo aver rilevato che l'appellata, costituendosi, aveva riproposto le medesime eccezioni Per_1 tardivamente depositate in primo grado (con atto depositato successivamente al deposito della sentenza) ha insistito nell'evidenziare che la sig.ra non aveva acquisito alcuna competenza genitoriale CP_1 adeguata per la minore, sottolineando che, a differenza di quanto dichiarato dalla stessa nella comparsa di costituzione, non si era affatto resa autonoma: ad oggi, infatti, non ha ancora una stabilità lavorativa, considerato che attualmente ha solo un contratto di tirocinio per soggetto disabile con scadenza ad aprile
2025 e risulta residente con la di lei madre dopo aver spostato il suo domicilio in quattro comuni diversi.
Quanto alla necessità della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra CP_1 parte appellante ha ribadito come la minore sia stata coinvolta in episodi pregiudizievoli posti in essere dalla madre, evidenziando l'invalidità mentale da cui quest'ultima è affetta al 75% e che la donna si è sottratta al piano riabilitativo prescritto dalla sentenza di primo grado. L'appellante ha infine insistito nella domanda di revoca dell'affido di all' Ente, rilevando che in ogni caso – avendo lo stesso ex Per_1 lege durata biennale - andrà in scadenza il prossimo 14.11.2025. In data 31.01.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento sulla minore da parte dei Servizi sociali di ES DE: in tale relazione i Servizi sociali hanno rappresentato l'opportunità del mantenimento dell' affido della minore all'Ente in quanto tutelante, atteso che il padre non sembra avere ancora Per_1 acquisito gli strumenti necessari per poter gestire la relazione tra la figlia e la madre in autonomia. Nella pagina 5 di 9 medesima relazione si è dato atto che: a) la sig.ra dopo la sentenza di primo grado aveva CP_1 interrotto gli incontri in ZI UT (attivati a partire dall'aprile 2024 anche alla presenza dei fratelli a settimane alterne) perché delusa dall'esito del procedimento;
b) fino a che sono stati attivi, l'educatore presente ha potuto constatare “l'inadeguatezza della madre sulla fratria tesa a generare invidie, dove la madre ha mantenuto un atteggiamento inquisitorio nei confronti della figlia”, ha avuto difficoltà a comprendere le preferenze della figlia rispetto alle attività da svolgere durante l'incontro e “ mettendola alla prova sui regali ricevuti, sugli amici incontrati a scuola, sulla bravura delle insegnanti, sullo stile educativo del padre ecc.” c) alla recita di fine anno presso la Scuola dell'infanzia, è stata sottoposta a stress legato al Per_1 conflitto tra genitori e ai tentativi della madre di portare con sé la figlia all'interno della propria auto contrariamente alle disposizioni condivise, episodio del quale la signora non ha colto la gravità. d) solo a dicembre 2014, dopo ripetute sollecitazioni da parte degli operatori la signora ha formulato richiesta di riattivazione degli incontri in ZI UT;
e) l'Ente si sta organizzando per riattivare gli incontri madre-figlia in ZI UT (anche in presenza dei fratelli maggiori di ) incontri indispensabili Per_1 per valutare le competenze genitoriali della sig.ra e del suo rapporto con la figlia. CP_1 All'odierna udienza, svoltasi in presenza delle parti su disposizione del sottoscritto Presidente del Collegio, l'appellata ha dichiarato che gli incontri in ZI UT sono stati interrotti dai Servizi e non da lei, ha confermato di avere l'affido super-esclusivo dei figli e (avuti da una Per_2 Per_3 precedente relazione) in quanto il padre era irreperibile, ha riportato che da ottobre 2024 sta corrispondendo al sig. €. 150,00 al mese per il mantenimento di , di essere domiciliata a Per_1 Per_1
ES DE (pur avendo mantenuto la residenza a Casale Litta), di lavorare come scodellatrice in una mesa scolastica con orario dalla tarda mattinata alle 16 e uno stipendio di €. 400,00 mensili. Ha confermato di essersi rivolta per il percorso di sostegno alla genitorialità ad un'associazione privata non avendole i Servizi offerto nulla al riguardo, di percepire un'indennità per sé per invalidità di €. 300,00 mensili e un'indennità di pari importo per (anch'essa affetta da ritardo mentale), di percepire Per_3 per il mantenimento di e , dal padre degli stessi €. 500,00 mensili anche se non con Per_2 Per_7 regolarità, e di pagare un canone di locazione di €. 550,00. Dal canto suo l'appellante ha confermato di vivere con la sua compagna e e che i rapporti in
Per_1 famiglia sono sereni. Ha motivato la sua richiesta di affido super-esclusivo al fine di rendere più agile la gestione della quotidianità della figlia;
ha confermato che la madre di da ottobre 2024 gli
Per_1 corrisponde €. 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento di .
Per_1 All'esito dell'audizione delle parti, l'udienza è stata sospesa per consentire alle parti di definire un progetto concordato in relazione all'affidamento della minore. All'esito dell'interlocuzione le parti sono rientrate in aula facendo presente di essersi accordate nei seguenti termini: “ rinuncia dell'appellante alla domanda di decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale della madre signora CP_1 affido esclusivo di al padre in relazione al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio,
Per_1 pratiche burocratiche anche relative ad eventuali provvidenze economiche, scelte scolastiche, ricreative, sanitarie con esclusione di quelle di maggior rilievo come interventi chirurgici e terapie invasive per le quali viene mantenuto l'affida all'Ente (Comune di ES DE); mantenimento dell'affido di
Per_1 all'Ente relativamente alla relazione tra madre e e agli incontri tra le due nonché tra e
Per_1 Per_1 fratellastri le cui modalità verranno decise dall'Ente per il momento con incarico di mantenere - finché ritenuto necessario – gli incontri in ZI UT;
la signora si impegna a continuare corrispondere per il mantenimento di una somma di €. 150,00 al mese oltre €. 30,00 mensili a titolo di contributo
Per_1 forfettario come spesa extra assegno sempre con un unico bonifico, lasciando interamente al padre l'assegno unico;
il padre si impegna ad aggiornare la madre sulle scelte di sua competenza esclusiva che riguardano , aggiornamento sul quale vigilerà l'Ente affidatario eventualmente integrandolo. Per_1 Il Procuratore Generale ha prestato il consenso all'accordo. pagina 6 di 9 La Corte all'esito della discussione dei difensori i quali, modificando le originarie conclusioni, hanno chiesto il recepimento dell'accordo, ha trattenuto la causa in decisione.
******* La rinuncia da parte dell'appellante alle domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.
nonché di adozione nei confronti di quest'ultima di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. CP_1 esonera questa Corte dalla loro valutazione e dal pronunciarsi in merito. Per quanto riguarda l'affidamento l'accordo concluso tra le parti risulta conforme all'interesse della minore. Dalle relazioni dei Servizi sociali risulta che il padre è in grado di prendersi cura adeguatamente del processo di crescita di con la quale ha una relazione positiva, così come positiva è la relazione Per_1 della minore con la convivente del padre e con la famiglia allargata paterna. Non vi è ragione, pertanto, per mantenere la limitazione della responsabilità genitoriale del padre in relazione alle scelte scolastiche, sanitarie, sportive educative e ludiche afferenti alla figlia. Le difficoltà di dialogo di con la madre Per_1 la quale non risulta aver progredito nella comprensione delle modalità adeguate per esercitare il suo ruolo genitoriale, inducono ad affidare la minore in via esclusiva al padre in relazione ai predetti aspetti.
Per la medesima ragione e in considerazione sia delle difficoltà di comunicazione tra i genitori, delle riportate significative criticità di relazione tra e la madre non si ritiene, invece, di riformare la
Per_1 sentenza impugnata in relazione all'affidamento all'Ente di con riferimento ai rapporti tra questa e
Per_1 la madre e tra la minore e i fratelli. Al riguardo nelle relazioni ali atti, i Servizi segnalano la difficoltà del sig. a rapportarsi che la sig.ra attesi i comportamenti di quest'ultima. Deve, pertanto,
Per_1 CP_1 essere mantenuta la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori in ordine agli interventi chirurgici e alle terapie invasive che si presentassero necessari per (attese le importanti difficoltà
Per_1 di dialogo tra i genitori) e ai rapporti della minore con la madre e i fratelli. L'Ente affidatario, così come disposto dal provvedimento in questa sede impugnato che al riguardo viene confermato, manterrà il compito di regolamentare i rapporti tra la minore la madre e i fratelli per il momento con le modalità in essere (in ZI UT) previa verifica della serietà della madre a riprendere con costanza gli incontri con la figlia;
qualora vi sia incertezza sull'impegno della madre, i Servizi dell' Ente affidatario (Comune di ES DE) procrastineranno la riattivazione degli incontri, attivando, invece, al più presto gli interventi di sostegno alla madre ritenuti necessari e funzionali alla formazione della consapevolezza in capo alla stessa dell'importanza per che la madre partecipi con costanza a detti incontri
Per_1 attenendosi alle indicazioni degli educatori. In ogni caso, l'Ente affidatario avrà facoltà di interrompere gli incontri tra e la madre qualora pregiudizievoli. In tal caso sarà tenuto ad attivare ogni
Per_1 intervento di supporto ritenuto necessario anche in funzione di una futura riattivazione. Gli incontri tra e i fratelli potranno essere liberalizzati appena gli operatori ne ravvisino le condizioni. In ogni Per_1 caso l'Ente affidatario viene incaricato di mantenere la vigilanza sul processo di crescita della minore e di attivare ogni intervento di supporto ritenuto opportuno. Ad integrazione del provvedimento impugnato, stante l'accordo intervenuto tra le parti, viene posto a carico dell'appellata l'obbligo di corrispondere al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 contributo mensile di €. 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT prezzi al consumo, oltre all'importo forfettizzato di €. 30,00 mensili a titolo di spese extra-assegno. Rimangono da esaminare le doglianze dell'appellante relative alla liquidazione delle spese processuali contenute nel provvedimento impugnato, doglianze sulle quali non è intervenuto accordo e che, pur non espressamente richiamate in sede di discussione dal difensore dell'appellante, non hanno fatto oggetto di espressa rinuncia.
Orbene reputa questa Corte che per quanto riguarda i costi della CTU svoltasi in primo grado, poiché l'accertamento che ha interessato entrambi i genitori si è reso necessario nell'interesse della minore, ed pagina 7 di 9 essendo l'accertamento esitato nell'affidamento della minore all' ente, la decisione del giudice di primo grado di compensazione tra le parti dei relativi costi sia condivisibile e debba essere pertanto confermata.
Si ritiene parimenti di confermare le statuizioni contenute nella sentenza appellata relative alla quantificazione delle spese legali. Per quanto riguarda le spese processuali, il procedimento di primo grado anteriormente alla riforma Cartabia era da considerarsi di volontaria giurisdizione: come tale la quantificazione delle spese indicate nel provvedimento impugnato è congrua al tariffario. Quand'anche si ritenesse che con la riforma Cartabia, e quindi con la configurazione dei procedimenti ex 337 bis c.c. come procedimenti contenzioni debba trovare applicazione il tariffario previsto per i procedimenti ordinari e sommari, non può non osservarsi che il giudice, valutata la complessità della controversia e le condizioni soggettive del cliente può ridurre l'importo delle spese processuali fino al 50% a norma dell'art. 4 D.M. 55/2014, riduzione che opportunamente è stata operata nel caso di specie. Sul punto, pertanto, la sentenza appellata deve essere confermata. L'accordo intervenuto tra le parti nella presente fase di giudizio sulla questione di maggior rilievo (l'esercizio della responsabilità genitoriale) rende equa la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull' appello proposto da contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 832/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 25.06.2024 e pubblicata il 26.06.2024, a definizione del procedimento ex art. 337 bis e ss. n. R.G. n. 4554/2023, così provvede:
1) in parziale riforma della suddetta pronuncia, in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, affida in via esclusiva al padre in relazione alle scelte scolastiche, sanitarie (ad eccezione che Persona_1 per gli interventi chirurgici e le terapie invasive) educative, sportive e ludiche;
2) dispone che il padre manterrà comunque informata la madre- che mantiene la facoltà di vigilare - in relazione alle scelte più significative operate e, se richiesto dai Servizi Sociali, anche i relativi operatori;
3) conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di ES DE in relazione agli interventi chirurgici e Per_1 terapeutici sanitari invasivi nonché in relazione alla regolamentazione dei rapporti della minore con la madre e con i fratelli e conferma l'incarico all'Ente di regolamentare tali rapporti Per_2 Per_3 almeno inizialmente con modalità protette ed osservate in ZI UT;
4) ad integrazione di quanto disposto nella sentenza appellata, i Servizi sociali dell' Ente affidatario vengono incaricati di riattivare gli incontri tra madre e figlia solo previa verifica della reale volontà della madre di impegnarsi ad incontrare con costanza la figlia;
in caso di dubbio si demanda all' Ente affidatario il compito di attivare immediatamente ogni supporto utile per far acquisire alla madre la consapevolezza della necessità di costanza nel partecipare a detti incontri e di seguire le indicazioni degli operatori. Gli incontri tra e i fratelli e potranno essere liberalizzati Per_1 Per_2 Per_3 qualora se ne ravviseranno i presupposti;
qualora gli incontri tra madre e figlia si rivelassero pregiudizievoli l'Ente affidatario avrà facoltà di interromperli - attivando ogni intervento di sostegno ritenuto opportuno – e di riattivarli quando ne ravvisino i presupposti;
5) ad integrazione del provvedimento impugnato, incarica l'Ente affidatario di vigliare sul processo di crescita di , attivando ogni supporto ritenuto opportuno;
Per_1
6) ad ulteriore integrazione della sentenza appellata, stante la disponibilità manifestata dall'appellata accettata dall'appellato, pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere a CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia l'importo Parte_1 Per_1 mensile di €. 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT prezzi al consumo, nonché l'ulteriore importo mensile, forfettariamente determinato, a titolo di rimborso spese extra-assegno, di
€. 30,00; pagina 8 di 9 7) conferma nel resto la sentenza appellata;
8) compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio. Così deciso in Milano, 05.2.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
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