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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/11/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3733/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro NT Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3733/2025, promossa con ricorso depositato il 25 luglio 2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Barbara Muzio
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Maria Clementina Astorino
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Napoli (NA), in data 31 ottobre 2007
(anno 2007, atto n. 189, parte II, serie C, sez. A) con la seguente figlia minorenne: (C.F. ) nata a [...] il 27 Pt_3 CodiceFiscale_3 novembre 2010, cittadina italiana, residente a [...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2. ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
4. La casa coniugale sita a Legnano (MI), Via Strobino, 6 in comproprietà fra i coniugi viene assegnata alla SI.ra con tutto quanto l'arreda; si dà atto che il SI. ha Parte_2 Pt_1 già rilasciato l'immobile, asportando dalla stessa solamente i propri effetti personali.
5. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Pt_3 prevalentemente presso e con la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
6. Il padre vedrà e porterà con sé la figlia, tenuto conto delle esigenze della minore legate all'età, alla scuola e alla sua volontà, con le seguenti modalità:
- per due fine settimana al mese, in via alternata con la madre, dal venerdì pomeriggio alle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00;
- una sera alla settimana, individuato nel mercoledì dalle ore 18.00 sino alle ore 21.30, con possibilità di pernottamento, nel caso manifestasse la volontà di rimanere a pernottare dal padre;
Pt_3
- durante le festività natalizie, in via alternata con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre sera al 6 sera;
per l'anno 2025 il primo periodo verrà trascorso con il padre mentre il secondo periodo con la madre;
- in via alternata durante le vacanze pasquali (secondo il calendario scolastico);
- per le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro genitore Pt_3 durante il mese di agosto ed altre due settimane anche non consecutive nei mesi di chiusura della scuola, il periodo di competenza di ciascun genitore dovrà essere concordato fra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Restano salvi diversi accordi fra i genitori.
7. Il SI. verserà alla moglie SI.ra , a mezzo bonifico bancario Parte_1 Parte_2 sul di lei conto corrente alle seguenti coordinate IBAN [...], in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia, la somma mensile di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00=) per dodici mensilità, a decorrere dal mese di giugno 2025; somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT costo vita, tenendo come base di riferimento l'indice relativo al mese di giugno di ogni anno.
8. I genitori concorreranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle seguenti spese straordinarie indicate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, nel mese di giugno 2025 e quindi:
2 “ - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
3 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.”.
9. L'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito per l'intero dalla SI.ra . Pt_2
10. I genitori esprimo sin da ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore
11. I mobili che arredano la casa coniugale restano nella stessa come indicato al punto 5 delle presenti condizioni, qualora i coniugi dovessero vendere la casa coniugale e decidere di mettere in vendita anche i suddetti mobili, il ricavato della vendita dei mobili verrà suddiviso al 50% tra le parti.
12. L'autovettura Kia Picanto, tg DS827LZ, telaio n. KNEBA24428T561781, immatricolata il 29 settembre 2008, cointestata tra il SI. e la SI.ra , acquistata in costanza di Pt_1 Pt_2 matrimonio, verrà intestata alla SI.ra . Il passaggio di proprietà dell'autovettura dovrà Pt_2 avvenire a cure e spese a carico esclusivo della SI.ra entro e non oltre 60 giorni dal Pt_2 deposito della sentenza di separazione. I coniugi convengono che per l'atto di trasferimento della proprietà dell'autovettura, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74.
13. La liquidità esistente sul conto corrente n. 010/0909813-2 acceso presso Parte_4 intestato al SI. resta di proprietà esclusiva allo stesso. Pt_1
14. La liquidità esistente sul conto corrente n. 001056078 acceso presso intestato Parte_4 alla SI.ra , resta in proprietà esclusiva alla stessa. Pt_2
15. Il conto corrente Credit Agricole, n. 00344, cointestato tra i coniugi e su cui viene addebitata la rata del mutuo, resterà aperto fino all'estinzione del mutuo. Entrambi i coniugi verseranno
4 ogni mese su detto conto l'importo corrispondente al rispettivo 50% della rata del mutuo;
all'estinzione del mutuo, il conto verrà chiuso e l'eventuale liquidità verrà divisa al 50% tra i coniugi;
16. La liquidità esistente alla data odierna sul libretto di risparmio presso Poste Italiane cointestato tra il SI. e la SI.ra n. 29072073 resta in proprietà esclusiva alla Pt_1 Pt_2
SI.ra . Pt_2
17. Il SI. corrisponderà alla SI.ra il 50% delle spese condominiali ordinarie Pt_1 Pt_2 esclusivamente afferenti la proprietà e si farà carico del 50% delle spese condominiali straordinarie mentre rimarranno a carico esclusivo della SI.ra le spese condominiali Pt_2 ordinarie.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 31 ottobre 2007, in Napoli (NA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli ((anno 2007, atto n. 189, parte II, serie C, sez. A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5 PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____10.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.NT
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro NT Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3733/2025, promossa con ricorso depositato il 25 luglio 2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Barbara Muzio
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Maria Clementina Astorino
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Napoli (NA), in data 31 ottobre 2007
(anno 2007, atto n. 189, parte II, serie C, sez. A) con la seguente figlia minorenne: (C.F. ) nata a [...] il 27 Pt_3 CodiceFiscale_3 novembre 2010, cittadina italiana, residente a [...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2. ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
4. La casa coniugale sita a Legnano (MI), Via Strobino, 6 in comproprietà fra i coniugi viene assegnata alla SI.ra con tutto quanto l'arreda; si dà atto che il SI. ha Parte_2 Pt_1 già rilasciato l'immobile, asportando dalla stessa solamente i propri effetti personali.
5. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Pt_3 prevalentemente presso e con la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
6. Il padre vedrà e porterà con sé la figlia, tenuto conto delle esigenze della minore legate all'età, alla scuola e alla sua volontà, con le seguenti modalità:
- per due fine settimana al mese, in via alternata con la madre, dal venerdì pomeriggio alle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00;
- una sera alla settimana, individuato nel mercoledì dalle ore 18.00 sino alle ore 21.30, con possibilità di pernottamento, nel caso manifestasse la volontà di rimanere a pernottare dal padre;
Pt_3
- durante le festività natalizie, in via alternata con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre sera al 6 sera;
per l'anno 2025 il primo periodo verrà trascorso con il padre mentre il secondo periodo con la madre;
- in via alternata durante le vacanze pasquali (secondo il calendario scolastico);
- per le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro genitore Pt_3 durante il mese di agosto ed altre due settimane anche non consecutive nei mesi di chiusura della scuola, il periodo di competenza di ciascun genitore dovrà essere concordato fra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Restano salvi diversi accordi fra i genitori.
7. Il SI. verserà alla moglie SI.ra , a mezzo bonifico bancario Parte_1 Parte_2 sul di lei conto corrente alle seguenti coordinate IBAN [...], in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia, la somma mensile di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00=) per dodici mensilità, a decorrere dal mese di giugno 2025; somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT costo vita, tenendo come base di riferimento l'indice relativo al mese di giugno di ogni anno.
8. I genitori concorreranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle seguenti spese straordinarie indicate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, nel mese di giugno 2025 e quindi:
2 “ - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
3 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.”.
9. L'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito per l'intero dalla SI.ra . Pt_2
10. I genitori esprimo sin da ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore
11. I mobili che arredano la casa coniugale restano nella stessa come indicato al punto 5 delle presenti condizioni, qualora i coniugi dovessero vendere la casa coniugale e decidere di mettere in vendita anche i suddetti mobili, il ricavato della vendita dei mobili verrà suddiviso al 50% tra le parti.
12. L'autovettura Kia Picanto, tg DS827LZ, telaio n. KNEBA24428T561781, immatricolata il 29 settembre 2008, cointestata tra il SI. e la SI.ra , acquistata in costanza di Pt_1 Pt_2 matrimonio, verrà intestata alla SI.ra . Il passaggio di proprietà dell'autovettura dovrà Pt_2 avvenire a cure e spese a carico esclusivo della SI.ra entro e non oltre 60 giorni dal Pt_2 deposito della sentenza di separazione. I coniugi convengono che per l'atto di trasferimento della proprietà dell'autovettura, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74.
13. La liquidità esistente sul conto corrente n. 010/0909813-2 acceso presso Parte_4 intestato al SI. resta di proprietà esclusiva allo stesso. Pt_1
14. La liquidità esistente sul conto corrente n. 001056078 acceso presso intestato Parte_4 alla SI.ra , resta in proprietà esclusiva alla stessa. Pt_2
15. Il conto corrente Credit Agricole, n. 00344, cointestato tra i coniugi e su cui viene addebitata la rata del mutuo, resterà aperto fino all'estinzione del mutuo. Entrambi i coniugi verseranno
4 ogni mese su detto conto l'importo corrispondente al rispettivo 50% della rata del mutuo;
all'estinzione del mutuo, il conto verrà chiuso e l'eventuale liquidità verrà divisa al 50% tra i coniugi;
16. La liquidità esistente alla data odierna sul libretto di risparmio presso Poste Italiane cointestato tra il SI. e la SI.ra n. 29072073 resta in proprietà esclusiva alla Pt_1 Pt_2
SI.ra . Pt_2
17. Il SI. corrisponderà alla SI.ra il 50% delle spese condominiali ordinarie Pt_1 Pt_2 esclusivamente afferenti la proprietà e si farà carico del 50% delle spese condominiali straordinarie mentre rimarranno a carico esclusivo della SI.ra le spese condominiali Pt_2 ordinarie.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 31 ottobre 2007, in Napoli (NA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli ((anno 2007, atto n. 189, parte II, serie C, sez. A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5 PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____10.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.NT
6