Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intiera esecuzione sara' data alla Convenzione per la protezione della proprieta' industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Francia, il Guatemala, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Salvador, la Serbia, la Spagna e la Svizzera, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 6 giugno 1884.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1884.
UMBERTO.
Mancini.
Grimaldi.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intiera esecuzione sara' data alla Convenzione per la protezione della proprieta' industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Francia, il Guatemala, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Salvador, la Serbia, la Spagna e la Svizzera, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 6 giugno 1884.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1884.
UMBERTO.
Mancini.
Grimaldi.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.