Articolo 1 della Legge 7 luglio 1884, n. 2473
Versione
24 luglio 1884
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sara' data alla Convenzione per la protezione della proprieta' industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Francia, il Guatemala, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Salvador, la Serbia, la Spagna e la Svizzera, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 6 giugno 1884.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1884.

UMBERTO.

Mancini.
Grimaldi.

Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.
Entrata in vigore il 24 luglio 1884