TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero
d'ordine 1926 dell'anno 2022
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IV , _1 P.IV_1
elettivamente domiciliata in Crotone, alla via XXV Aprile, n. 55, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Galea (cod. fisc. , pec: C.F._1
, che la rappresenta e difende, Email_1 unitamente all'avv. Domenico Sirianni (cod. fisc. – pec: C.F._2
per mandato in calce all'atto di Email_2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
- attrice-opponente-
E
P. IV in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_2
p.t., elettivamente domiciliata in Milazzo, alla via G. Sapienza, n. 3, presso lo studio dell'avv. Alessandro Andronico (cod. fisc. – pec: C.F._3
1 , che la rappresenta e difende per mandato in Email_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-opposta–
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 578/2022, R.G. n. 1211/2022, reso dal
Tribunale di Crotone, notificato il 7.9.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 86.132,00, oltre interessi, spese e competenze.
CONCLUSIONI:
In data 25.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, con i termini ex art. 190 c.p.c. applicabili ratione temporis.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva _1 opposizione avverso il n. 578/2022, R.G. n. 1211/2022, reso dal Tribunale di Crotone, notificato il 7.9.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 86.132,00, oltre interessi, spese e competenze, in favore di Controparte_1
A sostegno dell'opposizione esponeva: che controparte non aveva fornito prova del suo diritto al pagamento, avendo esibito unicamente le fatture;
che l'opponente aveva stipulato un contratto di trasporto merci su strada con Controparte_2
in qualità di vettore in data 24.6.2021, come da contratto ed ordini di carico esi-
[...]
biti; che la convenuta opposta si era resa inadempiente agli obblighi assunti;
che l'attrice vantava un credito di € 78.109,28 nei confronti della convenuta come da fattu- ra n. 48/FE notificata, per addebito 102 bancali EPAL e n. 2 mesi di penale per fermo senza preavviso come da previsione contrattuale
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione che nulla era dovuto alla controparte, oltre alla condanna di controparte al pagamento di somme ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
2 Si costituiva con propria comparsa deducendo: che Controparte_1
in ragione di un primo contratto del 24.6.2021, aveva instaurato in rapporto con
[...] che prevedeva carico, trasporto e consegna di merce da parte del venditore Pt_1 [...]
che per ogni successivo ordine era stato sottoscritto un apposito contratto CP_1
di trasporto, che modificava e si sovrapponeva al primo;
che la merce era stata corret- tamente caricata e consegnata ai destinatari ma si era resa morosa già ri- _1
spetto al pagamento della prima fattura emessa;
che la ditta aveva svolto n. CP_1
54 trasporti, chiedendo il pagamento di n. 3 fatture (n. 458/2021 del 31.7.2021, per €
38.308,00, n. 520/2021 del 31.8.2021 per € 35.136,00, n. 565/2021 del 28.9.2021 per €
12.688,00), che non erano state onorate;
che il credito non era fondato solo sulle fatture ma anche sui documenti di trasporto e sui contratti, in atti, oltre che dimostrato dalla corrispondenza tra le parti, che esibiva;
che l'emissione della fattura n. 48 del 7.10.2021 di era infondata, ed era stata immediatamente contestata dall'esponente. _1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, l'emissione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto in data 8.3.2023, erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
Rigettate le istanze di prova, in data 25.11.2024 la causa era trattenuta in deci- sione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ap- plicabili ratione temporis.
---------
L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
Preme preliminarmente evidenziare che la vicenda odiernamente rappresentata dalle parti prende le mosse da un rapporto contrattuale che sussisteva tra le parti, per il quale la convenuta ha compiuto alcuni servizi di tra- Controparte_1
sporto per In particolare, la convenuta opposta ha compiuto n. 54 trasporti _1 su merce su commissione di maturando compensi per € 86.132,00. _1
Orbene, l'addebito mosso dalla opponente alla convenuta si esaurisce in una contestazione relativa all'effettivo svolgimento dei lavori come contabilizzati e fattura- ti oltre che, in generale, sull'insufficienza delle fatture per la prova delle prestazioni
3 compiute.
Va, inoltre, premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge se- condo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi ge- nerali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposi- zione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di con- danna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non
è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documen- tale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relati- ve) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscon- trabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 5).
Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempi- mento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o lega- le) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che parte convenuta ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento contro _1
per aver regolarmente eseguito n. 54 trasporti di merce su commissione.
[...]
Ha esibito il contratto del 24.6.2021 (non contestato da parte attrice) e due successivi ordini di carico che integravano e modificavano il primo contratto.
Ha esibito inoltre tutta la documentazione probatoria dei trasporti eseguiti e gli
4 ordini di carico, oltre alla corrispondenza in essere tra le parti dalla quale si evince chiaramente che i trasporti sono stati regolarmente eseguiti.
Dal canto suo non ha dimostrato i suoi assunti né ha dimostrato la _1
fondatezza della richiesta di compensazione sulla base della fattura emessa in conte- stazione.
Per le ragioni di cui innanzi l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato l'opposto monitorio, già dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione del valore, esclusa la fase istruttoria, non svolta, e con i compensi medi opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
La convenuta non può essere condannata ex art. 96 c.p.c. in assenza della prova del dolo o della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 578/2022, R.G. n. 1211/2022, reso dal Tribunale di Crotone, notificato il 7.9.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 86.132,00, oltre interessi, spese e competenze, proposta da _1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IV (R.G. n.
[...] P.IV_1
1926/2022) con atto di citazione ritualmente notificato contro Controparte_1
P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., così
[...] P.IV_2
provvede:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 578/2022,
R.G. n. 1211/2022, reso dal Tribunale di Crotone, notificato il 7.9.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 86.132,00, oltre interessi, spese e competenze, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna la parte opponente , in persona del legale _1
rappresentante p.t., P.IV al pagamento in favore di P.IV_1 Controparte_1
5 P. IV , in persona del legale rappresentante p.t. delle CP_1 P.IV_2
spese di lite, che quantifica in € 1.700,00 oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Crotone, il 23 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
6