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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Nr. R. G. 3249/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 3249/2023 promosso da nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
Francesco Montalbano Caracci ed elettivamente domiciliato in Terni, Corso Cornelio Tacito n.8 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE contumace
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni delle parti : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 14.11.2024 dal solo ricorrente da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, in Italia dal 2016, ha presentato domanda al
Questore di concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale. Con provvedimento del 19.07.2023, previa acquisizione del parere (negativo) della Commissione territoriale per la Protezione internazionale di Firenze sezione di Perugia, la Questura di
Terni ha rigettato la domanda. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011.
Ha dedotto nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in
Italia ormai dal 2016 e che ha avviato percorso di integrazione nel paese di accoglienza,
pagina 1 di 4 dove, oltre a parlare la lingua italiana, aver frequentato corsi di formazione professionale ( cfr. attestato partecipazione corsi e documentazione Arpal) , ha svolto, in modo regolare, attività lavorativa, nel 2021 presso il sig. come operaio , nel 2023 presso Parte_2
Corigliano snc di ( cfr. relative buste paga). Ha dedotto, inoltre, di aver Persona_1 subito violenze fisiche in Libia come da certificato medico depositato. Ha chiesto la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Concessa la sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso e il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita a mezzo di acquisizioni documentali, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare va dichiarata formalmente la contumacia del stante Controparte_1 la mancata costituzione in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza.
3. Sul merito del ricorso si osserva quanto segue. In via generale si ricorda che il DL
130/2020 ha ( aveva, essendo stato nelle more emanato il DL 20/2023) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Con il d.l. n. 20/2023 (e relativa legge di conversione n. 50/2023) vi è stato ancora un intervento legislativo nella materia in esame. Ed infatti, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008. Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n.
20/2023 e dalla l. n. 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare. Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza pagina 2 di 4 del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che
«Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)». Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del CP_ terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della pagina 3 di 4 valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Applicando tali criteri al caso in esame si ritiene che non emergano elementi idonei a giustificare la concessione della invocata protezione speciale. Il ricorrente , in Italia dal
2016, si è limitato ad allegare brevi periodi di svolgimento di attività lavorativa riferibili al 2021 e per soli tre mesi nel corso dell'anno 2023 e ha omesso di fornire specifiche allegazioni idonee a ritenerlo stabilmente radicato nel paese di accoglienza sotto il profilo sociale e familiare. Nulla ha dedotto con riguardo alle sue attuali condizioni di vita, alla disponibilità di alloggio e/o di ulteriore attività lavorativa sia pure a tempo determinato né ha allegato particolari condizioni di vulnerabilità familiare. In assenza di comprovato radicamento nel territorio dello Stato deve, conclusivamente, escludersi che il rimpatrio in
Nigeria possa rappresentare pregiudizio per la sua vita privata e familiare.
Le spese di lite, considerando la natura della controversia e l'assenza di attività difensiva del
, vanno dichiarate irripetibili. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) rigetta la domanda;
2) dichiara le spese di lite irripetibili
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 6.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa L. Giglio Dr.ssa M. Roberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 3249/2023 promosso da nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
Francesco Montalbano Caracci ed elettivamente domiciliato in Terni, Corso Cornelio Tacito n.8 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE contumace
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni delle parti : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 14.11.2024 dal solo ricorrente da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, in Italia dal 2016, ha presentato domanda al
Questore di concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale. Con provvedimento del 19.07.2023, previa acquisizione del parere (negativo) della Commissione territoriale per la Protezione internazionale di Firenze sezione di Perugia, la Questura di
Terni ha rigettato la domanda. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011.
Ha dedotto nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in
Italia ormai dal 2016 e che ha avviato percorso di integrazione nel paese di accoglienza,
pagina 1 di 4 dove, oltre a parlare la lingua italiana, aver frequentato corsi di formazione professionale ( cfr. attestato partecipazione corsi e documentazione Arpal) , ha svolto, in modo regolare, attività lavorativa, nel 2021 presso il sig. come operaio , nel 2023 presso Parte_2
Corigliano snc di ( cfr. relative buste paga). Ha dedotto, inoltre, di aver Persona_1 subito violenze fisiche in Libia come da certificato medico depositato. Ha chiesto la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Concessa la sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso e il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita a mezzo di acquisizioni documentali, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare va dichiarata formalmente la contumacia del stante Controparte_1 la mancata costituzione in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza.
3. Sul merito del ricorso si osserva quanto segue. In via generale si ricorda che il DL
130/2020 ha ( aveva, essendo stato nelle more emanato il DL 20/2023) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Con il d.l. n. 20/2023 (e relativa legge di conversione n. 50/2023) vi è stato ancora un intervento legislativo nella materia in esame. Ed infatti, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008. Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n.
20/2023 e dalla l. n. 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare. Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza pagina 2 di 4 del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che
«Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)». Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del CP_ terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della pagina 3 di 4 valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Applicando tali criteri al caso in esame si ritiene che non emergano elementi idonei a giustificare la concessione della invocata protezione speciale. Il ricorrente , in Italia dal
2016, si è limitato ad allegare brevi periodi di svolgimento di attività lavorativa riferibili al 2021 e per soli tre mesi nel corso dell'anno 2023 e ha omesso di fornire specifiche allegazioni idonee a ritenerlo stabilmente radicato nel paese di accoglienza sotto il profilo sociale e familiare. Nulla ha dedotto con riguardo alle sue attuali condizioni di vita, alla disponibilità di alloggio e/o di ulteriore attività lavorativa sia pure a tempo determinato né ha allegato particolari condizioni di vulnerabilità familiare. In assenza di comprovato radicamento nel territorio dello Stato deve, conclusivamente, escludersi che il rimpatrio in
Nigeria possa rappresentare pregiudizio per la sua vita privata e familiare.
Le spese di lite, considerando la natura della controversia e l'assenza di attività difensiva del
, vanno dichiarate irripetibili. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) rigetta la domanda;
2) dichiara le spese di lite irripetibili
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 6.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa L. Giglio Dr.ssa M. Roberti
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