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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5/03/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 16362/2024 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 38, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Carlo De Marchis Gomez che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Distrettuale
Legale, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino Persona_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 26/04/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha esposto:
-di aver lavorato dal 1° ottobre 2013 al 9 gennaio 2020 alle dipendenze dell' con mansioni di Controparte_2
operatrice socio assistenziale con inquadramento al livello C1 del CCNL
Cooperative Sociali;
-che il rapporto di lavoro cessava in forza della dichiarazione di fallimento dell' ; Controparte_2
-di essere rimasta creditrice, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, della somma di € 11.476,21 di cui € 6.235,49 a titolo di TFR;
-di aver presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento in data
21.07.2020 e di essere stata ammessa al passivo in data 24.03.2022 per €
10.968,97 di cui € 6235,45 a titolo di TFR;
-che lo stato passivo veniva dichiarato definitivamente esecutivo da parte del
Tribunale di Roma in data 27.02.2023;
-che la Curatela Fallimentare comunicava ad essa ricorrente e agli altri lavoratori la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla acquirente
Cooperativa Sociale Zingari 59, precisando che i crediti maturati in costanza di esercizio provvisorio (dal 9.1.2020 sino alla data della cessione) sarebbero rimasti in capo al fallimento (doc. 4);
-di aver presentato, in data 1.5.2023, istanza di intervento del Fondo di
Garanzia per il pagamento del TFR maturato sino al 9.1.2020;
-di aver ricevuto in data 18.07.2023 comunicazione di rigetto della liquidazione del TFR da parte del fondo di garanzia con la seguente motivazione: “Il rapporto di lavoro risulta trasferito alla soc. cf ( P.IVA_1 Controparte_3
a.r.l.) La garanzia del fondo non può più operare”;
Assumendo pertanto l'illegittimità di tale diniego ed il diritto all'intervento del
Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR, la ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di € 6.235,49 oltre interessi. CP_1
L' nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'avversa domanda e ne ha CP_1
chiesto il rigetto sul presupposto dell'insussistenza del requisito per l'intervento del Fondo di Garanzia, relativo alla cessazione del rapporto di lavoro, che era invece proseguito con la cessionaria Controparte_4
obbligata ex art. 2112 c.c. al pagamento del TFR anche per la parte maturata alle dipendenze dell'impresa cedente.
2 Ha sostenuto inoltre l'inapplicabilità dell'art. 47, comma 5 della Legge n. 428 del 1990, essendo stata disposta la continuazione dell'attività dapprima mediante l'autorizzato esercizio provvisorio e poi in forza della cessione dei rami aziendali alla Cooperativa suindicata.
Ritenuta di natura documentale, la causa, all'udienza del 5.03.2025, svolta ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. Le parti hanno depositato note conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le argomentazioni di seguito espresse.
In questa sede si controverte del diritto di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per la quota di TFR maturata dalla ricorrente per l'attività lavorativa svolta in favore del datore di lavoro cedente, sottoposto alla procedura concorsuale di fallimento ed ammessa allo stato passivo, nonostante la responsabilità solidate ex lege del datore di lavoro cessionario in bonis e la permanenza del rapporto con il medesimo cessionario.
In un primo momento la giurisprudenza ha ammesso l'intervento del Fondo di
Garanzia nella suddetta ipotesi, sul presupposto della obbligatorietà e vincolatività dello stato passivo dichiarato esecutivo anche nei confronti dell' (Cass. 4.12.2015, n. 24730). CP_1
Successivamente si è affermato un diverso e contrario orientamento secondo cui l'ammissione allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente di un credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda non può vincolare l' , che è estraneo alla procedura e che deve CP_1
perciò poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte.
Al proposito si richiamano ex plurimis Cass. n.37789/2022, Cass. n.
23499/2024, Cass. 1860/2025, che hanno condivisibilmente evidenziato che l'accordo concluso, come nel presente caso, ai sensi della legge n. 428 del
3 1990, art. 47, comma 5, è res inter alios acta sprovvisto di effetto vincolante verso l' , che gestisce il Fondo di garanzia ed è pertanto inidoneo ad alterare CP_1
la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del CP_5
stesso.
Infatti l'accordo anzidetto, nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale, non determina l'immediata esigibilità del credito a titolo di TFR, esigibilità che rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia, secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120 c.c., e che consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, deve escludersi il diritto della ricorrente al pagamento, da parte del Fondo, Pt_1
della quota di TFR maturata in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
(in bonis), atteso che il rapporto lavorativo, lungi dall'essere Controparte_2
cessato, è stato trasferito senza soluzione di continuità alla Cooperativa Zingari che non risulta fallita, a nulla rilevando che il relativo credito sia stato ammesso al passivo del datore di lavoro cedente fallito.
La ricorrente nondimeno sostiene l'applicabilità, nella fattispecie in esame, della disciplina di cui all'art. 47 della L. 428/90, che invece l' contesta non CP_1
essendo cessata l'attività dell'impresa fallita.
L'art. 47 comma 5 L. 428/90, nella formulazione vigente all'epoca del trasferimento d'azienda, prevede che: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
4 l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore”.
La norma anzidetta non può trovare applicazione nel caso in esame atteso che la cessione del ramo aziendale stipulata dal con la Cooperativa Parte_2
sociale Zingari 59, per effetto della quale il rapporto di lavoro è transitato alla cooperativa Zingari senza soluzione di continuità, è intercorsa allorquando l'attività di impresa della non era cessata, ma era in corso l'esercizio CP_2
provvisorio autorizzato dal giudice delegato sin dal 9.1.2020.
Tale norma infatti prevede la disapplicazione delle tutele individuali di cui all'art. 2112 c.c. con riferimento alle sole imprese per le quali la prospettiva di prosecuzione dell'attività è assente o è esclusivamente orientata alla liquidazione, mentre non sono possono ricondursi nel suo ambito applicativo le procedure, come quella per cui è causa, che seguono percorsi volti alla prosecuzione dell'attività anzidetta ed in cui i lavoratori hanno continuato ad esercitare la propria prestazione lavorativa.
In altre parole quando la finalità del procedimento mira a garantire la continuazione dell'attività d'impresa, salvaguardandone l'operatività, non è possibile giustificare la disapplicazione delle tutele di cui al predetto art. 2112, che dunque trova piena applicazione, come nella fattispecie in esame.
Né rilevano, a sostegno delle deroghe alla disciplina di cui all'art. 2112, le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), entrate in vigore solo nel 2022 ed inapplicabili, per giurisprudenza costante, alle procedure aperte precedentemente come quella per cui è causa (Cass.
37789/2022; Cass. n. 23499/2024; Cass. 1860/2025).
Sul punto si ritiene di condividere e richiamare ex art. 118, comma 1, disp. Att.
c.p.c. la pronuncia del Tribunale di Roma, sezione 1^ lavoro del 14.01.2025, che, nel giudizio n. 14663/2024 R.G. vertente sulla medesima cessione di azienda, ha così precisato: “
3. Peraltro, dall'esame della comunicazione della curatela fallimentare alle ooss di cui al doc. 10 di parte ricorrente, non emerge
5 alcuna ipotesi di deroga all'applicazione dell'art. 2112 c.c., avendo la Curatela limitato gli obblighi (esclusivi) del fallimento, limitatamente ai crediti
(prededucibili) dei lavoratori sorti in costanza di esercizio provvisorio: dal
9.1.2020 sino al perfezionamento della cessione aziendale.
4. Per quanto poi attiene al contratto di compravendita del 22.7.2020, ritiene il giudicante che del pari non risulti pattuita alcuna espressa deroga all'art. 2112
c.c.. L'art. 2 del predetto contratto prevede espressamente, in merito alle
“spettanze del personale dipendente”, che restano a carico del quelle Parte_2
sorte in costanza di esercizio provvisorio, maturate dal 9.1.2020 sino alla stipula della compravendita, mentre “le spettanze pregresse devono essere accertate in sede di verifica dello stato passivo e regolate secondo le norme del concorso”.
Nell'ambito delle “spettanze pregresse” non può ricomprendersi il TFR per cui è causa, non essendo all'epoca cessato il rapporto di lavoro del ricorrente e non essendo pertanto il TFR ancora esigibile.
E' vero che l'art. 2 del predetto contratto prevede anche che “non sono compresi nei perimetri aziendali oggetto di cessione i crediti ed i debiti dell'associazione
Virtus “in bonis”. E tuttavia anche sotto tale profilo, ritiene il giudicante che il riferimento è limitato ai crediti diversi rispetto “alle spettanze del personale dipendente” che vengono invece trattate al punto immediatamente successivo del citato art. 2.
Ciò, in conformità, peraltro, a quanto previsto nel suddetto art. 2, che espressamente reca: “tutti i rapporti di lavoro dipendente in esser alla data odierna, pertanto, continueranno con la cessionaria ed i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.”
Ad ogni buon conto, un'eventuale deroga all'art. 2112 c.c. pattuita fra il
Fallimento e la cessionaria sarebbe nulla ed in quanto tale inopponibile all' . CP_1
Sul punto, questo giudice non condivide l'opposta soluzione interpretativa adottata in identica fattispecie da questo Tribunale con la sentenza allegata da parte ricorrente alle note del 28.11.2024 (sentenza Tribunale Roma n.
10507/24), laddove si è ritenuta, da un lato l'applicazione dell'art. 47 comma 5
6 L. 428/90 al caso di specie, pur in mancanza di cessazione dell'attività di impresa e, dall'altro, l'affermazione del principio secondo cui, pur in caso di cessione in continuità, l'acquirente non risponderebbe comunque del TFR maturato presso la cedente in bonis, salvo diverso accordo tra le parti (accordo che, peraltro, nel caso di specie, sussisterebbe in forza delle argomentazioni sopra esposte).
5. Del pari inopponibile all' è poi (l'erronea) ammissione del credito per TFR CP_1
del ricorrente al passivo fallimentare della cedente. L' , infatti, essendo CP_1
estraneo alla procedura deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, e che quindi non opera ancora la garanzia dell'art.
2 l. n. 297 del 1982 (così testualmente Cass. 4897/2021)”.
Nello stesso senso si richiama sentenza del Tribunale di Roma, sezione prima, emessa in data 14.02.2025 nel procedimento n. 16518/2024.
Questo giudice ritiene invece di doversi discostare dai precedenti, pure autorevoli, di questo Tribunale allegati agli atti di parte ricorrente, dissentendo in particolare, per le argomentazioni in precedenza esposte, dalla ritenuta applicabilità dell'art. 47 comma 5 legge citata pur in presenza di un trasferimento d'azienda in continuità aziendale;
dalla ritenuta esistenza di un accordo sindacale in deroga al disposto dell'art. 2112 c.c., di cui invece si afferma la piena applicazione nell'ambito della comunicazione della Curatela alle ooss in merito al trasferimento d'azienda alla Zingari e si esclude il trasferimento alla cessionaria dei soli debiti retributivi prededucibili sorti nel limitato periodo dell'esercizio provvisorio;
dalla ritenuta opponibilità all' CP_1
dell'accordo eventualmente intercorso tra la Curatela fallimentare e la cessionaria contenente l'esclusione della responsabilità di quest'ultima per i pregressi crediti di lavoro dei dipendenti ceduti, in deroga all'art. 2112 c.c.; dalla ritenuta conformità della soluzione interpretativa adottata con la novella apportata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) - novità che, inapplicabile alle procedure concorsuali aperte prima della sua entrata in vigore, si pone invece in evidente discontinuità con
7 la normativa previgente (Cass. n. 37789 del 2022, Cass. 23499/2024 e Cass.
1860/2025 cit).
In conclusione, sulla base di tutte le argomentazioni fin qui richiamate, il ricorso deve essere respinto in quanto il rapporto di lavoro è stato trasferito senza soluzione di continuità dal fallimento alla cessionaria Zingari con conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 47 comma 5 L.
428/90 e con nullità dell'eventuale deroga pattuita dal Fallimento con la
Cooperativa cessionaria.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali di questo stesso
Tribunale sulla materia controversa e della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 16362/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Roma 5.03.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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