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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
DR PP Presidente
Morris RE IC relatore
NA TA IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1440/2025 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Faller del Foro di OL, giusta procura agli Parte_1 atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; Controparte_1 convenuto;
e
, presso il Tribunale di OL;
Controparte_2 intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 13.10.2025.
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“A) ogni contraria istanza disattesa e reietta ed espletato il tentativo di conciliazione;
B) Dichiararsi che i coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
C) I figli minori , nato il [...] a [...], (c.f. e Persona_1 C.F._1
nata il [...] a [...], (c.f. saranno affidati in via Per_2 C.F._2
pagina 1 di 6 esclusiva alla madre e continueranno a convivere con la stessa, dove avranno anche la loro residenza principale.
D) Si chiede conferma della sentenza del Tribunale dei Minori di OL di data 11.12.2024 proc.
393-2024 MIN e quindi:
- Disporre il divieto di avvicinamento di ai suoi figli e e al Controparte_1 Persona_1 Per_2 minore nonché alla signora . Persona_3 Parte_1
- Prescrivere alla madre di non consentire alcun contatto fra i suoi figli e il sig. al di fuori delle CP_1 visite protette ed accompagnate che il Servizio Sociale organizzerà;
- Prescrivere al sig. di farsi curare presso il SERD e di partecipare ad un trainig Controparte_1 antiviolenza presso la Carita;
- Incaricare il Servizio Sociale di organizzare visite accompagnate e protette fra padre e figli ed eventualmente con , dal momento in cui il signor avrà partecipato puntualmente ad Per_3 CP_1 almeno due incontri preparatori;
il Servizio Sociale potrà allargare e liberalizzare le visite in base all'adesione paterna alle terapie del SERD e al training di antiviolenza. Pers E) Il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento dei figli minori e la somma Per_1 mensile complessiva di € 600,00 (€ 300,00 a bambino) a mezzo di bonifico bancario sul corrente intestato alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, importo che sarà soggetto a Parte_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT della Provincia di OL, con prima rivalutazione al mese di maggio 2026 sulla base di maggio 2025.
F) Le spese straordinarie necessarie mediche non mutuabili e scolastiche per entrambi i figli, nonchè quelle per attività sportive, di tempo libero, di formazione extrascolastica saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà. Ci si riporta integralmente al Protocollo di Intesa del Tribunale di
OL in vigore.
G) Delle eventuali detrazioni fiscali per i figli usufruiscono entrambi i genitori in misura del 50%.
H) I contributi pubblici, cosi anche l'assegno unico, saranno percepti per entrambi i figli dalla madre.
I) Con vittoria di spese e compensi”;
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 27 dicembre 2019 presso il Consolato Generale del
Regno del Marocco in Milano.
pagina 2 di 6 Dall'unione sono nati i figli , nato il [...] a [...], e nata il Persona_1 Per_2
24.12.2021 a Bressanone (BZ).
La ricorrente ha un altro figlio nato il [...] a [...] una precedente Persona_3 relazione della ricorrente.
2. In relazione alla domanda di separazione, in forza dell'art. 8 del Reg. Ue n. 1259/2010, sussiste la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di OL, quale luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune.
In relazione alla domanda riguardante l'affidamento delle figlie minori e il diritto di visita padre-figlie, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 37 della L. n. 218/1995 e dell'art. 8 del regolamento n.
2201/2003, vista la residenza in Italia delle minori al momento della presentazione del ricorso, nonché la loro cittadinanza italiana (sull'applicabilità del regolamento n. 2201/2003 anche ai cittadini extracomunitari che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, cfr. sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 29 Novembre 2007, relativa al caso causa C- Persona_4
68/2007).
Per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle figlie, la giurisdizione italiana può affermarsi in base all'art. 45 della L. n. 218/1995 e all'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, che individua quale autorità cui spetta la giurisdizione in materia alimentare la residenza abituale del convenuto o dell'alimentando, valorizzando anche il vincolo di accessorietà fra la domanda di alimenti e l'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, cui tale pretesa si riconnetta.
Con riferimento alla legge applicabile in relazione alla responsabilità genitoriale, la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 36 della L. n. 218/1995, che prevede quale criterio di collegamento la legge nazionale del figlio, e dell'art. 15, par. 1, della Convenzione dell'Aja del 1996, che rinvia alla legge del foro (anche in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 2019/1111).
In materia di obbligazioni alimentari l'art. 15 del regolamento UE n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007, che all'art. 3 prevede l'applicazione della legge di residenza abituale del creditore
(oppure la legge del foro in base all'art. 4 per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli).
In ogni caso l'art. 42 della l. 218/1995 e la convenzione dell'Aja del 1961, articoli 1 e 2, prevedono che, per la protezione dei minori, l'autorità giurisdizionale competente, sulla base della residenza abituale del minore, può adottare le misure previste dalla legislazione interna.
3. La ricorrente allega di aver subito maltrattamenti da parte del resistente, circostanza che avrebbe determinato l'arresto di quest'ultimo, sebbene tale evento non risulti documentato agli atti. Per tali pagina 3 di 6 ragioni la ricorrente sarebbe stata ospitata presso un alloggio protetto. Dagli atti non emergono denunce relative ai fatti attribuiti al resistente.
In data 11/12/2024, il Tribunale per i Minorenni di OL ha emesso ordine di protezione, disponendo il divieto di avvicinamento del padre alla madre e ai figli, nonché l'organizzazione di incontri protetti padre-figli a cura del Servizio sociale, previa realizzazione di incontri conoscitivi cui il padre non ha mai partecipato.
In considerazione di quanto esposto, sussistono senza dubbi i presupposti per la pronuncia di separazione alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, nonché del disinteresse mostrato dal resistente al presente procedimento.
4. Il resistente non si occupa della prole e non contribuisce al mantenimento dei figli.
Il disinteresse mostrato dal padre anche nei confronti dei figli, unitamente alla sua totale assenza di collaborazione con il servizio sociale incaricato dal Tribunale per i Minorenni di Bolzanio, giustifica la previsione di un affidamento super esclusivo dei minori alla madre, che potrà assumere in autonomia ogni decisione nell'interesse dei figli, anche senza il consenso scritto del padre. Il resistente si è infatti dimostrato totalmente inidoneo nel ruolo genitoriale e la sua presenza costituisce pregiudizio per i minori.
Il diritto di visita padre-figli va sospeso finché il resistente non manifesterà interesse e impegno concreto a riprendere i contatti con i figli, collaborando con il Servizio sociale territorialmente competente.
5. La madre svolge attività lavorativa part time e percepisce una retribuzione netta di circa € 760,00 mensili. Sostiene un canone di locazione di € 600 mensili. Non risultano documentati contributi pubblici alla locazione.
Non si hanno informazioni sul reddito del padre, ma in considerazione della sua età e in assenza di prova contraria, si ritiene che sia pienamente capace di produrre reddito sufficiente a contribuire adeguatamente al mantenimento dei figli.
Valutate comparativamente le rispettive capacità reddituali, nonché la circostanza che sulla madre continueranno a gravare per intero i maggiori onere di cura e assistenza materiale in via diretta dei figli, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 300,00 mensili, il contributo mensile che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I contributi pubblici di qualsiasi natura in favore dei figli potranno essere incassati per l'intero dalla madre i figli devono considerarsi integralmente a carico della ricorrente anche per quanto attiene alle detrazioni fiscali. pagina 4 di 6 5. Va respinta la richiesta di conferma dell'ordine di protezione emesso dal Tribunale per i minorenni di
OL in considerazione di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 13.10.2025 e da cui emerge che il resistente oramai da molto tempo si è astenuto da comportamenti violenti o minacciosi nei confronti del nucleo familiare, con la conseguenza che le esigenze cautelari devono ritenersi non più sussistenti.
6. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi
, nata il [...] a [...], FR (Marocco) Parte_1
e
, nato il [...] a [...] coniugati in data 27.12.2019 presso il Controparte_1
Consolato Generale del Regno del Marocco in Milano, con atto non trascritto nei registri dello stato civile di alcun comune italiano;
2. affida i minori , nato il [...] a [...], e nata il [...] Persona_1 Per_2
a Bressanone (BZ) alla sola madre in regime di affidamento esclusivo con residenza presso la madre.
La madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stesso, anche senza il consenso del padre;
4. sospende il diritto di visita padre-figli;
5. condanna il padre a versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 300,00 mensili, con effetti dalla data della domanda (12.05.2025). L'importo è soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di OL, da apportarsi la prima volta il mese di maggio 2026;
6. dispone che i genitori dovranno farsi carico delle spese straordinarie necessarie da sostenere nell'interesse dei figli in ragione della metà ciascuno;
7. dispone che gli assegni pubblici di qualsiasi natura verranno incassati per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali il figlio è da intendersi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
8. rigetta la richiesta di emissione di un ordine di protezione nei confronti del resistente;
pagina 5 di 6 9. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che liquida Controparte_1 in € 3.553,90 per il compenso di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in OL, nella camera di consiglio del 06/12/2025.
Il IC relatore Il Presidente
Morris RE DR PP
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
DR PP Presidente
Morris RE IC relatore
NA TA IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1440/2025 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Faller del Foro di OL, giusta procura agli Parte_1 atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; Controparte_1 convenuto;
e
, presso il Tribunale di OL;
Controparte_2 intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 13.10.2025.
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“A) ogni contraria istanza disattesa e reietta ed espletato il tentativo di conciliazione;
B) Dichiararsi che i coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
C) I figli minori , nato il [...] a [...], (c.f. e Persona_1 C.F._1
nata il [...] a [...], (c.f. saranno affidati in via Per_2 C.F._2
pagina 1 di 6 esclusiva alla madre e continueranno a convivere con la stessa, dove avranno anche la loro residenza principale.
D) Si chiede conferma della sentenza del Tribunale dei Minori di OL di data 11.12.2024 proc.
393-2024 MIN e quindi:
- Disporre il divieto di avvicinamento di ai suoi figli e e al Controparte_1 Persona_1 Per_2 minore nonché alla signora . Persona_3 Parte_1
- Prescrivere alla madre di non consentire alcun contatto fra i suoi figli e il sig. al di fuori delle CP_1 visite protette ed accompagnate che il Servizio Sociale organizzerà;
- Prescrivere al sig. di farsi curare presso il SERD e di partecipare ad un trainig Controparte_1 antiviolenza presso la Carita;
- Incaricare il Servizio Sociale di organizzare visite accompagnate e protette fra padre e figli ed eventualmente con , dal momento in cui il signor avrà partecipato puntualmente ad Per_3 CP_1 almeno due incontri preparatori;
il Servizio Sociale potrà allargare e liberalizzare le visite in base all'adesione paterna alle terapie del SERD e al training di antiviolenza. Pers E) Il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento dei figli minori e la somma Per_1 mensile complessiva di € 600,00 (€ 300,00 a bambino) a mezzo di bonifico bancario sul corrente intestato alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, importo che sarà soggetto a Parte_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT della Provincia di OL, con prima rivalutazione al mese di maggio 2026 sulla base di maggio 2025.
F) Le spese straordinarie necessarie mediche non mutuabili e scolastiche per entrambi i figli, nonchè quelle per attività sportive, di tempo libero, di formazione extrascolastica saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà. Ci si riporta integralmente al Protocollo di Intesa del Tribunale di
OL in vigore.
G) Delle eventuali detrazioni fiscali per i figli usufruiscono entrambi i genitori in misura del 50%.
H) I contributi pubblici, cosi anche l'assegno unico, saranno percepti per entrambi i figli dalla madre.
I) Con vittoria di spese e compensi”;
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 27 dicembre 2019 presso il Consolato Generale del
Regno del Marocco in Milano.
pagina 2 di 6 Dall'unione sono nati i figli , nato il [...] a [...], e nata il Persona_1 Per_2
24.12.2021 a Bressanone (BZ).
La ricorrente ha un altro figlio nato il [...] a [...] una precedente Persona_3 relazione della ricorrente.
2. In relazione alla domanda di separazione, in forza dell'art. 8 del Reg. Ue n. 1259/2010, sussiste la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di OL, quale luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune.
In relazione alla domanda riguardante l'affidamento delle figlie minori e il diritto di visita padre-figlie, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 37 della L. n. 218/1995 e dell'art. 8 del regolamento n.
2201/2003, vista la residenza in Italia delle minori al momento della presentazione del ricorso, nonché la loro cittadinanza italiana (sull'applicabilità del regolamento n. 2201/2003 anche ai cittadini extracomunitari che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, cfr. sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 29 Novembre 2007, relativa al caso causa C- Persona_4
68/2007).
Per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle figlie, la giurisdizione italiana può affermarsi in base all'art. 45 della L. n. 218/1995 e all'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, che individua quale autorità cui spetta la giurisdizione in materia alimentare la residenza abituale del convenuto o dell'alimentando, valorizzando anche il vincolo di accessorietà fra la domanda di alimenti e l'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, cui tale pretesa si riconnetta.
Con riferimento alla legge applicabile in relazione alla responsabilità genitoriale, la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 36 della L. n. 218/1995, che prevede quale criterio di collegamento la legge nazionale del figlio, e dell'art. 15, par. 1, della Convenzione dell'Aja del 1996, che rinvia alla legge del foro (anche in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 2019/1111).
In materia di obbligazioni alimentari l'art. 15 del regolamento UE n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007, che all'art. 3 prevede l'applicazione della legge di residenza abituale del creditore
(oppure la legge del foro in base all'art. 4 per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli).
In ogni caso l'art. 42 della l. 218/1995 e la convenzione dell'Aja del 1961, articoli 1 e 2, prevedono che, per la protezione dei minori, l'autorità giurisdizionale competente, sulla base della residenza abituale del minore, può adottare le misure previste dalla legislazione interna.
3. La ricorrente allega di aver subito maltrattamenti da parte del resistente, circostanza che avrebbe determinato l'arresto di quest'ultimo, sebbene tale evento non risulti documentato agli atti. Per tali pagina 3 di 6 ragioni la ricorrente sarebbe stata ospitata presso un alloggio protetto. Dagli atti non emergono denunce relative ai fatti attribuiti al resistente.
In data 11/12/2024, il Tribunale per i Minorenni di OL ha emesso ordine di protezione, disponendo il divieto di avvicinamento del padre alla madre e ai figli, nonché l'organizzazione di incontri protetti padre-figli a cura del Servizio sociale, previa realizzazione di incontri conoscitivi cui il padre non ha mai partecipato.
In considerazione di quanto esposto, sussistono senza dubbi i presupposti per la pronuncia di separazione alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, nonché del disinteresse mostrato dal resistente al presente procedimento.
4. Il resistente non si occupa della prole e non contribuisce al mantenimento dei figli.
Il disinteresse mostrato dal padre anche nei confronti dei figli, unitamente alla sua totale assenza di collaborazione con il servizio sociale incaricato dal Tribunale per i Minorenni di Bolzanio, giustifica la previsione di un affidamento super esclusivo dei minori alla madre, che potrà assumere in autonomia ogni decisione nell'interesse dei figli, anche senza il consenso scritto del padre. Il resistente si è infatti dimostrato totalmente inidoneo nel ruolo genitoriale e la sua presenza costituisce pregiudizio per i minori.
Il diritto di visita padre-figli va sospeso finché il resistente non manifesterà interesse e impegno concreto a riprendere i contatti con i figli, collaborando con il Servizio sociale territorialmente competente.
5. La madre svolge attività lavorativa part time e percepisce una retribuzione netta di circa € 760,00 mensili. Sostiene un canone di locazione di € 600 mensili. Non risultano documentati contributi pubblici alla locazione.
Non si hanno informazioni sul reddito del padre, ma in considerazione della sua età e in assenza di prova contraria, si ritiene che sia pienamente capace di produrre reddito sufficiente a contribuire adeguatamente al mantenimento dei figli.
Valutate comparativamente le rispettive capacità reddituali, nonché la circostanza che sulla madre continueranno a gravare per intero i maggiori onere di cura e assistenza materiale in via diretta dei figli, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 300,00 mensili, il contributo mensile che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I contributi pubblici di qualsiasi natura in favore dei figli potranno essere incassati per l'intero dalla madre i figli devono considerarsi integralmente a carico della ricorrente anche per quanto attiene alle detrazioni fiscali. pagina 4 di 6 5. Va respinta la richiesta di conferma dell'ordine di protezione emesso dal Tribunale per i minorenni di
OL in considerazione di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 13.10.2025 e da cui emerge che il resistente oramai da molto tempo si è astenuto da comportamenti violenti o minacciosi nei confronti del nucleo familiare, con la conseguenza che le esigenze cautelari devono ritenersi non più sussistenti.
6. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi
, nata il [...] a [...], FR (Marocco) Parte_1
e
, nato il [...] a [...] coniugati in data 27.12.2019 presso il Controparte_1
Consolato Generale del Regno del Marocco in Milano, con atto non trascritto nei registri dello stato civile di alcun comune italiano;
2. affida i minori , nato il [...] a [...], e nata il [...] Persona_1 Per_2
a Bressanone (BZ) alla sola madre in regime di affidamento esclusivo con residenza presso la madre.
La madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stesso, anche senza il consenso del padre;
4. sospende il diritto di visita padre-figli;
5. condanna il padre a versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 300,00 mensili, con effetti dalla data della domanda (12.05.2025). L'importo è soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di OL, da apportarsi la prima volta il mese di maggio 2026;
6. dispone che i genitori dovranno farsi carico delle spese straordinarie necessarie da sostenere nell'interesse dei figli in ragione della metà ciascuno;
7. dispone che gli assegni pubblici di qualsiasi natura verranno incassati per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali il figlio è da intendersi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
8. rigetta la richiesta di emissione di un ordine di protezione nei confronti del resistente;
pagina 5 di 6 9. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che liquida Controparte_1 in € 3.553,90 per il compenso di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in OL, nella camera di consiglio del 06/12/2025.
Il IC relatore Il Presidente
Morris RE DR PP
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