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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 45520/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/12/2024, inviata al Collegio per la decisione dopo discussione orale alla udienza di prima comparizione del 18.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 19.03.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. DI CAPRIO MARIA DEBORA con studio in VAREDO (MB), VIA
UMBERTO I° n. 65 presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/08/1982, già in residente in [...], ora , CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.01.2025
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Come da provvedimenti adottati dal Presidente alla udienza di prima comparizione come di seguito trascritti:
1. Affida la figlia minore nata a MILANO il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso Per_1
la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Limbiate via Leonardo da Vinci 35 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse
2.Autorizza il padre a vedere la figlia solo previo accordo con la madre,
3.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di dicembre
2024 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio che si è conclusa definitivamente nel maggio 2023;
pagina 2 di 8 dalla loro unione erano nate le figlie in data 08.03.2003 (maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente) e in data 04.01.2008; Per_1
con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 18.12.2024 la sig. ha chiesto di Pt_1 disporre l'affido super-esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé; un contributo di mantenimento paterno per le figlie da quantificare nel corso del giudizio, oltre al 50% delle spese straordinarie, frequentazioni padre/figlia con modalità protetta in spazio neutro;
ha allegato che la vita della coppia, era caratterizzata da frequenti discussioni a causa degli atteggiamenti irascibili ed aggressivi del che l'aveva aggredita il 7.5.2023 quando ella era CP_1
intervenuta nella discussione tra padre e figlia per cercare di calmare il compagno e sul posto erano interventi i Carabinieri di Varedo ed ella era stata trasportata al PS dell'Ospedale di Desio. A seguito delle gravi condotte poste in essere dal era attualmente pendente presso il Tribunale di Milano CP_1
il procedimento N. 16795/2023 RGNR per il reato di cui all'art. 572 c.p. , in merito al quale eraera stato notificato avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.; alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 18.03.2025, il difensore di parte ricorrente rappresentava che non era stata ancora fissata l'udienza preliminare per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del Il Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata ed Pt_1
art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del e procedeva all'ascolto della parte attrice che CP_1 riferiva le seguenti circostanze di fatto: “ho vissuto con il dal 2004 circa fino al 2023. CP_1
Vivevamo in Limbiate, via Leonardo da Vinci che è una casa di mia proprietà con un mutuo di circa 60 euro mensili che si estinguerà nel 2033, mi hanno aiutato i miei ad abbassare la rata. Io sono una mamma giovane, nata del 2003, è maggiorenne ma studia, l'altra ne fa 17 a gennaio. Io dopo Per_2
ho proseguito i miei studi: il rapporto è stato difficile, non avevo interpretato bene gli agiti del mio compagno. Fino al 2014 il rapporto andava bene, poi lui ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, cocaina, io non ho tollerato la situazione e lui è andato a vivere dalla madre e io sono rimasta nella casa di Limbiate, per un anno e mezzo/quasi due siamo stati separati, io non stavo benissimo in quel periodo, mi dispiaceva per la situazione, ci siamo incontrati una volta lui mi ha promesso di disintossicarsi e abbiamo ricominciato a vivere insieme, ha fatto un annetto al SERD, sembrava che le cose stessero andando bene però poi di nuovo ha iniziato a fare uso di cocaina. Lui è stato violento verbalmente con me, nel settembre del 2022 è diventato anche violento fisicamente, da lì ho cercato in vario modo di mandarlo via di casa, era una brutta situazione, lui tornava a casa e si
pagina 3 di 8 chiudeva in stanza, io avevo paura, la figlia piccola era in casa, la più grande frequentava l'università
a Roma. Mi ha spinto e messo le mani in faccia, lasciandomi dei lividi. Non ha picchiato le bambine.
La sorella di lui mi ha aiutato a togliere la sua residenza dalla mia casa affinché io avessi agevolazione ISEE, non credo però che lui sia mai andato a vivere dalla sorella, non so dove viva. Ho mandato la foto del decreto che fissava l'udienza odierna al suo numero di telefono e mi ha detto che sarebbe venuto ma stamattina mi ha detto che dovevano accompagnarlo ma all'ultimo mi ha detto che non potevano più accompagnarlo e che non aveva i soldi per prendere i mezzi … alle figlie scrive sempre. la più piccola sta facendo un percorso per il disturbo del comportamento alimentare, nel 2022 ha iniziato a mangiare poco, nel 2023 ha fatto un ricovero. A livello di peso di recente ha iniziato a prendere peso e mangia qualche pizza, il ricovero è stato sicuramente utile, ci sono delle cose da aggiustare ma hanno ridotto lo psicofarmaco. Ed ha preso peso. Il padre non mi ha mai versato alcun assegno di mantenimento per le figlie, ha dato qualche mancia per le figlie, 200 euro ad ottobre 2024 ad entrambe, poi a gennaio 300 euro ciascuno e poi altri 300 a febbraio. Ho dovuto molto faticare per avere l'autorizzazione del padre al ricovero di alla fine sono riuscita perché è intervenuta la Per_1
psicologa di , la carta di identità di è scaduta e non so come fare a rinnovarla. Lui è un Per_1 Per_1
imbiacchino ma non so se lavori. Quando eravamo insieme guadagnava discretamente. Circa 6 mesi fa il padre voleva vedere e girava attorno a casa sperando di incontrarla, un giorno l'ha Per_1
incontrata e lei è rimasta turbata, vorrei che gli incontri avvenissero previo mio consenso per proteggere la ragazza. Lavoro con contratto a tempo indeterminato dal 2022 presso Apple con busta paga di 1.200 x 14 mensilità per 25 ore a settimana, part time. Mi aiutano un po' i miei genitori per le spese importanti. Ho fatto un prestito che finirà nel 2029 per l'iscrizione di mia figlia Per_2 all'Università a Roma con una rata di 529. Mi aiutano i miei genitori. i laureerà a maggio di Per_2 quest'anno, non è ancora economicamente indipendente.”; il Presidente relatore adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti come sopra trascritti quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa;
il difensore precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva per il loro accoglimento e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
pagina 4 di 8 La responsabilità genitoriale
Come emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre si è negli ultimi anni disinteressato alla crescita della figlie ed anche della figlia minore nata il [...], con la Per_1
quale, dopo la separazione avvenuta nel 2022, non ha più alcun significativo rapporto, neppure provvedendo al suo mantenimento, se non con somme modeste a lei direttamente versate. A conferma del disinteresse paterno si evidenzia che egli è stato cancellato per irreperibilità, come da mail dei servizi demografici del Comune di Cermenate del 27.1.2025 in atti e non ha neppure ritenuto di comunicare la sua nuova residenza alla madre. Neppure si è costituito o è comparso nel presente giudizio pur notiziato dell'odierno procedimento da parte della Pt_1
Pertanto il padre ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale,
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, pertanto la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre deve essere accolta visto che la madre ha mostrato una buona capacità genitoriale essendosi occupata delle figlie con continuità e responsabilità nella latitanza del padre, avendo loro garantito ed attualmente continuando a garantire, un sostegno, una casa ed un adeguato percorso di studi.
La situazione come descritta giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alle frequentazioni padre/Aurora queste devono essere concordate tra i genitori, tenuto conto della volontà della ragazza che ha già compiuto 17 anni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua.
Il mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico,
pagina 5 di 8 sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti,
Il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, deve quantificare l'ammontare dell'assegno, alla luce dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372,
Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273) dovendosi tener conto:
-delle capacità economiche della madre che lavora in un centro Apple con un contratto part-time a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa 1.200 euro netti per 14 mensilità. E' proprietaria della casa dove vive con le figlie in Limbiate, via Leonardo da Vinci n.35, e per cui sostiene una rata di mutuo mensile pari a 60,00 euro con scadenza nel 2033. Ha stipulato un finanziamento con scadenza nell'anno 2029 per l'iscrizione della figlia ll'Università di Roma e Per_2
sostiene una rata mensile di euro 529,00 e facendosi integralmente carico del suo mantenimento, con l'aiuto dei suoi genitori,
-delle capacità economiche del padre il quale è un uomo di 43 anni e non risultano incapacità lavorative. Dalle dichiarazioni rese dalla la sig. in udienza è emerso che al tempo della Pt_1
convivenza il svolgeva la professione di imbianchino e percepiva dei discreti guadagni, CP_1
-delle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due ragazze di 17 e di 19 anni.
-della mancanza di mantenimento diretto da parte del padre.
pagina 6 di 8 Si evidenzia che l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere i figli ed il contributo di mantenimento del genitore non convivente non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita della prole.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti conduce a confermare il contributo paterno dovuto per il mantenimento delle due figlie già disposto in euro 300,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal rateo della domanda e quindi dal dicembre 2024 -visto che lo stesso nulla ha versato come mantenimento diretto se non delle cifre di piccola entità ed in modo saltuario tra ottobre 2024, gennaio e febbraio 2025-, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2026. La quantificazione è effettuata omnia, comprensiva del contributo per le spese extra, visto che il padre non è presente nella vita delle figlie e non ha rapporti con la madre.
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss. c.c., 473 bis e ss. cpc, Controparte_1
ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida la figlia minore nata a MILANO il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso Per_1 la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Limbiate via Leonardo da Vinci n. 35 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c.
(c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse,
2. Autorizza il padre a vedere la figlia solo previo accordo con la madre, tenuto conto anche della pagina 7 di 8 volontà della minore ,
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di dicembre
2024 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026.
4. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 18/12/2024, inviata al Collegio per la decisione dopo discussione orale alla udienza di prima comparizione del 18.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 19.03.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. DI CAPRIO MARIA DEBORA con studio in VAREDO (MB), VIA
UMBERTO I° n. 65 presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/08/1982, già in residente in [...], ora , CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.01.2025
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Come da provvedimenti adottati dal Presidente alla udienza di prima comparizione come di seguito trascritti:
1. Affida la figlia minore nata a MILANO il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso Per_1
la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Limbiate via Leonardo da Vinci 35 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse
2.Autorizza il padre a vedere la figlia solo previo accordo con la madre,
3.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di dicembre
2024 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio che si è conclusa definitivamente nel maggio 2023;
pagina 2 di 8 dalla loro unione erano nate le figlie in data 08.03.2003 (maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente) e in data 04.01.2008; Per_1
con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 18.12.2024 la sig. ha chiesto di Pt_1 disporre l'affido super-esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé; un contributo di mantenimento paterno per le figlie da quantificare nel corso del giudizio, oltre al 50% delle spese straordinarie, frequentazioni padre/figlia con modalità protetta in spazio neutro;
ha allegato che la vita della coppia, era caratterizzata da frequenti discussioni a causa degli atteggiamenti irascibili ed aggressivi del che l'aveva aggredita il 7.5.2023 quando ella era CP_1
intervenuta nella discussione tra padre e figlia per cercare di calmare il compagno e sul posto erano interventi i Carabinieri di Varedo ed ella era stata trasportata al PS dell'Ospedale di Desio. A seguito delle gravi condotte poste in essere dal era attualmente pendente presso il Tribunale di Milano CP_1
il procedimento N. 16795/2023 RGNR per il reato di cui all'art. 572 c.p. , in merito al quale eraera stato notificato avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.; alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 18.03.2025, il difensore di parte ricorrente rappresentava che non era stata ancora fissata l'udienza preliminare per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del Il Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata ed Pt_1
art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del e procedeva all'ascolto della parte attrice che CP_1 riferiva le seguenti circostanze di fatto: “ho vissuto con il dal 2004 circa fino al 2023. CP_1
Vivevamo in Limbiate, via Leonardo da Vinci che è una casa di mia proprietà con un mutuo di circa 60 euro mensili che si estinguerà nel 2033, mi hanno aiutato i miei ad abbassare la rata. Io sono una mamma giovane, nata del 2003, è maggiorenne ma studia, l'altra ne fa 17 a gennaio. Io dopo Per_2
ho proseguito i miei studi: il rapporto è stato difficile, non avevo interpretato bene gli agiti del mio compagno. Fino al 2014 il rapporto andava bene, poi lui ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, cocaina, io non ho tollerato la situazione e lui è andato a vivere dalla madre e io sono rimasta nella casa di Limbiate, per un anno e mezzo/quasi due siamo stati separati, io non stavo benissimo in quel periodo, mi dispiaceva per la situazione, ci siamo incontrati una volta lui mi ha promesso di disintossicarsi e abbiamo ricominciato a vivere insieme, ha fatto un annetto al SERD, sembrava che le cose stessero andando bene però poi di nuovo ha iniziato a fare uso di cocaina. Lui è stato violento verbalmente con me, nel settembre del 2022 è diventato anche violento fisicamente, da lì ho cercato in vario modo di mandarlo via di casa, era una brutta situazione, lui tornava a casa e si
pagina 3 di 8 chiudeva in stanza, io avevo paura, la figlia piccola era in casa, la più grande frequentava l'università
a Roma. Mi ha spinto e messo le mani in faccia, lasciandomi dei lividi. Non ha picchiato le bambine.
La sorella di lui mi ha aiutato a togliere la sua residenza dalla mia casa affinché io avessi agevolazione ISEE, non credo però che lui sia mai andato a vivere dalla sorella, non so dove viva. Ho mandato la foto del decreto che fissava l'udienza odierna al suo numero di telefono e mi ha detto che sarebbe venuto ma stamattina mi ha detto che dovevano accompagnarlo ma all'ultimo mi ha detto che non potevano più accompagnarlo e che non aveva i soldi per prendere i mezzi … alle figlie scrive sempre. la più piccola sta facendo un percorso per il disturbo del comportamento alimentare, nel 2022 ha iniziato a mangiare poco, nel 2023 ha fatto un ricovero. A livello di peso di recente ha iniziato a prendere peso e mangia qualche pizza, il ricovero è stato sicuramente utile, ci sono delle cose da aggiustare ma hanno ridotto lo psicofarmaco. Ed ha preso peso. Il padre non mi ha mai versato alcun assegno di mantenimento per le figlie, ha dato qualche mancia per le figlie, 200 euro ad ottobre 2024 ad entrambe, poi a gennaio 300 euro ciascuno e poi altri 300 a febbraio. Ho dovuto molto faticare per avere l'autorizzazione del padre al ricovero di alla fine sono riuscita perché è intervenuta la Per_1
psicologa di , la carta di identità di è scaduta e non so come fare a rinnovarla. Lui è un Per_1 Per_1
imbiacchino ma non so se lavori. Quando eravamo insieme guadagnava discretamente. Circa 6 mesi fa il padre voleva vedere e girava attorno a casa sperando di incontrarla, un giorno l'ha Per_1
incontrata e lei è rimasta turbata, vorrei che gli incontri avvenissero previo mio consenso per proteggere la ragazza. Lavoro con contratto a tempo indeterminato dal 2022 presso Apple con busta paga di 1.200 x 14 mensilità per 25 ore a settimana, part time. Mi aiutano un po' i miei genitori per le spese importanti. Ho fatto un prestito che finirà nel 2029 per l'iscrizione di mia figlia Per_2 all'Università a Roma con una rata di 529. Mi aiutano i miei genitori. i laureerà a maggio di Per_2 quest'anno, non è ancora economicamente indipendente.”; il Presidente relatore adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti come sopra trascritti quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa;
il difensore precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva per il loro accoglimento e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
pagina 4 di 8 La responsabilità genitoriale
Come emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre si è negli ultimi anni disinteressato alla crescita della figlie ed anche della figlia minore nata il [...], con la Per_1
quale, dopo la separazione avvenuta nel 2022, non ha più alcun significativo rapporto, neppure provvedendo al suo mantenimento, se non con somme modeste a lei direttamente versate. A conferma del disinteresse paterno si evidenzia che egli è stato cancellato per irreperibilità, come da mail dei servizi demografici del Comune di Cermenate del 27.1.2025 in atti e non ha neppure ritenuto di comunicare la sua nuova residenza alla madre. Neppure si è costituito o è comparso nel presente giudizio pur notiziato dell'odierno procedimento da parte della Pt_1
Pertanto il padre ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale,
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, pertanto la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre deve essere accolta visto che la madre ha mostrato una buona capacità genitoriale essendosi occupata delle figlie con continuità e responsabilità nella latitanza del padre, avendo loro garantito ed attualmente continuando a garantire, un sostegno, una casa ed un adeguato percorso di studi.
La situazione come descritta giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alle frequentazioni padre/Aurora queste devono essere concordate tra i genitori, tenuto conto della volontà della ragazza che ha già compiuto 17 anni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua.
Il mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico,
pagina 5 di 8 sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti,
Il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, deve quantificare l'ammontare dell'assegno, alla luce dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372,
Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273) dovendosi tener conto:
-delle capacità economiche della madre che lavora in un centro Apple con un contratto part-time a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa 1.200 euro netti per 14 mensilità. E' proprietaria della casa dove vive con le figlie in Limbiate, via Leonardo da Vinci n.35, e per cui sostiene una rata di mutuo mensile pari a 60,00 euro con scadenza nel 2033. Ha stipulato un finanziamento con scadenza nell'anno 2029 per l'iscrizione della figlia ll'Università di Roma e Per_2
sostiene una rata mensile di euro 529,00 e facendosi integralmente carico del suo mantenimento, con l'aiuto dei suoi genitori,
-delle capacità economiche del padre il quale è un uomo di 43 anni e non risultano incapacità lavorative. Dalle dichiarazioni rese dalla la sig. in udienza è emerso che al tempo della Pt_1
convivenza il svolgeva la professione di imbianchino e percepiva dei discreti guadagni, CP_1
-delle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due ragazze di 17 e di 19 anni.
-della mancanza di mantenimento diretto da parte del padre.
pagina 6 di 8 Si evidenzia che l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere i figli ed il contributo di mantenimento del genitore non convivente non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita della prole.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti conduce a confermare il contributo paterno dovuto per il mantenimento delle due figlie già disposto in euro 300,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal rateo della domanda e quindi dal dicembre 2024 -visto che lo stesso nulla ha versato come mantenimento diretto se non delle cifre di piccola entità ed in modo saltuario tra ottobre 2024, gennaio e febbraio 2025-, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2026. La quantificazione è effettuata omnia, comprensiva del contributo per le spese extra, visto che il padre non è presente nella vita delle figlie e non ha rapporti con la madre.
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss. c.c., 473 bis e ss. cpc, Controparte_1
ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida la figlia minore nata a MILANO il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso Per_1 la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Limbiate via Leonardo da Vinci n. 35 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c.
(c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse,
2. Autorizza il padre a vedere la figlia solo previo accordo con la madre, tenuto conto anche della pagina 7 di 8 volontà della minore ,
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di dicembre
2024 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026.
4. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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