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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 90-2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello in epigrafe promossa avverso la sentenza nr. 446/2020, emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, e pubblicata il 24 novembre 2020
DA
(c.f. con sede legale in Agira (EN) Parte_1 P.IVA_1 nella via Vittorio Emanuele n. 187, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mario Costa (cf.
), e dall'Avv. Donatella Baglio Pantano, giusta procura in C.F._1 atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Caltanissetta nella via Enrico De Nicola nr. 17
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
(C.F.
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_2
Stato di Caltanissetta APPELLATO
Conclusioni per : Parte_1
“In riforma della sentenza emessa dal Tribunale civile di Caltanissetta nr. 446/2020 pubblicata il 24 novembre 2020, afferente al contenzioso nr. 1086/2016 r.g., Voglia la Corte di Appello di Caltanissetta adita:
1- Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto d'appello, che l'appellante società non è stata inadempiente rispetto agli obblighi previsti nel decreto di concessione del finanziamento D.M. 68862/1999, e per l'effetto dichiarare illecita quanto illegittima la revoca delle agevolazioni avvenuta con decreto definitivo nr.
VII/RC/9/160690 del 14 giugno 2011 ed infondata oltre che prescritta la richiesta di restituzione delle somme invocate dal con conseguenziale annullamento della cartella CP_1 esattoriale nr. 294 2011 00093933 07 di €. 3.127.132,13; 2- ritenere e dichiarare
l'inadempimento del appellato in ordine alla mancata corresponsione del saldo del CP_1 finanziamento, e per l'effetto con condanna dello stesso a risarcire i danni sofferti dalla Pt_1 complessivamente calcolati – a titolo di danno emergente e di lucro cessante – nella misura di €.
489.150,94, con interessi e rivalutazione;
3- in via subordinata, ritenere e dichiarare il CP_1 decaduto dal potere di richiedere la revoca del finanziamento e altresì decaduta e/o prescritta la pretesa alla restituzione di quelle somme di finanziamento già erogato, così come non dovuta alcuna somma per interessi e rivalutazione;
4- col favore delle spese e dei compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio, con distrazione diretta in favore dei procuratori.”
Conclusioni per il : Controparte_1
“-dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o, comunque, con qualsivoglia altra statuizione, rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di entrambi in gradi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello, ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1 la sentenza nr. 446/2020, con la quale il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda di risarcimento del danno subìto (stimato in € 489.150,94) per effetto della revoca, ritenuta illegittima, di un finanziamento precedentemente concessole ai sensi del d.l. n. 415/1992, convertito nella l. 488/19, nonché la domanda
(formulata in subordine) di dichiararsi decaduto il dal potere di chiedere CP_1
2 la revoca del finanziamento, nonché «decaduta e/o prescritta la pretesa alla restituzione del finanziamento già erogato» nonché, in via ulteriormente gradata, delle somme vantate a titolo di interessi e rivalutazione.
Segnatamente, parte attrice rappresentava di aver conseguito, in via provvisoria, un finanziamento di € 2.218.119,00 euro per la realizzazione di un impianto di produzione e commercializzazione di prodotti biomedicali (test clinici di gravidanza) ma che dopo alcune verifiche la Commissione di collaudo incaricata dal , preso atto del mancato funzionamento dell'impianto, esprimeva un CP_1 parere negativo sulla base del quale veniva avviata dal la procedura di CP_1 revoca del finanziamento. E tuttavia, la società attrice evidenziava come in realtà
l'entrata a regime dell'impianto sarebbe dovuta avvenire entro il mese di maggio del 2004 – ossia entro 24 mesi dall'inizio dell'attività - e, conseguentemente,
l'eventuale verifica degli scostamenti che potevano giustificare la revoca del finanziamento, si sarebbe dovuta manifestare nell'esercizio successivo, ossia nel
2005, donde l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato il 14 giugno 2011.
All'esito del giudizio promosso in primo grado, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato tutte le domande formulate da parte attrice, con ulteriore condanna al pagamento delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure, nel verificare l'esistenza del prospettato inadempimento da parte della ha ritenuto “la correttezza delle valutazioni Parte_1 della commissione ministeriale di collaudo, sia in ordine alla riscontrata inattività dell'impianto in data 18.12.2001 - ossia in epoca successiva alla sua ultimazione, avvenuta il 28.3.2001 -, sia in ordine al mancato rispetto dei parametri produttivi e occupazionali che erano stati previsti già per l'anno 2003 (successivo all'anno di entrata a regime) in seno al programma di investimento che era stato approvato dal (si rinvia sul punto alla relazione della CP_1 commissione di collaudo datata 30.10.2003; doc. 11 di parte convenuta).”
La società odierna appellante affida le proprie doglianze ai seguenti motivi:
1. Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione del momento di entrata a regime dell'iniziativa finanziata.
3 Secondo la il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto corrette le Pt_1 valutazioni della Commissione ministeriale, che ha considerato come anno di riferimento per la verifica degli indicatori produttivi e occupazionali il 2003 invece del 2004. Difatti, il decreto di concessione del finanziamento del 68862/1999, stabiliva che l'anno di riferimento per la verifica degli indicatori dovesse essere quello successivo alla data di entrata a regime, che, conformemente a quanto previsto nella domanda di agevolazione, era il 2003.
Il Tribunale avrebbe, in particolare, ritenuto legittima la revoca basandosi sulla relazione ministeriale che già nel dicembre 2001 (quindi prima ancora dell'entrata a regime dell'attività) aveva accertato una presunta inattività e uno scostamento dagli indicatori produttivi e occupazionali previsti.
Tale valutazione sarebbe errata in quanto la verifica degli indicatori doveva avvenire solo nel 2004, ossia nell'anno successivo a quello dell'entrata a regime dell'impianto (2003), come previsto dalla normativa applicabile.
2. Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare la dedotta intempestività del controllo, nonché gli errori nei criteri di valutazione adottati dalla
Commissione ministeriale.
In particolare, la Commissione ministeriale avrebbe erroneamente anticipato il controllo sull'operatività dell'impresa e sulla produzione, effettuandolo già nel
2001 e poi nel 2003, senza attendere la chiusura dell'anno di regime (2003).
Ed invero, inspiegabilmente la procedura di revoca sarebbe stata avviata con comunicazione del già nel maggio 2002, e cioè ben prima che l'iniziativa CP_1 entrasse a regime (novembre 2002).
Sotto altro profilo, veniva evidenziato come la Commissione, nel 2003, abbia, ancora una volta in anticipo, senza attendere i tempi previsti dalla normativa, dichiarato il mancato conseguimento degli obiettivi produttivi e occupazionali della prima della fine dell'anno a regime. Pt_1
3. Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare l'illegittimità del diniego della chiesta proroga dei termini per il raggiungimento degli obbiettivi giusta la sussistenza di cause di forza maggiore.
4 Difatti, la aveva chiesto la proroga dell'entrata a regime al 31 dicembre Pt_1
2004, in considerazione del fatto che una nuova normativa (D.Lgs. 332/2000, attuativo della Direttiva 98/79/CE) aveva introdotto l'obbligo di certificazione
CE per i dispositivi medico-diagnostici in vitro destinati alla grande distribuzione.
Tale obbligo, imprevedibile al momento della concessione del finanziamento, avrebbe impedito alla società di avviare la commercializzazione dei propri prodotti nei tempi previsti. Ed invero, il avrebbe illegittimamente respinto la CP_1 richiesta di proroga senza tenere conto del fatto che in Italia, all'epoca, non esistevano ancora enti certificatori in grado di rilasciare la marcatura CE richiesta.
La revoca sarebbe, quindi, viziata anche per il mancato riconoscimento di una causa di forza maggiore, nonostante l'art. 3, comma 2, del D.M. 68862/99 prevedesse espressamente la possibilità di escludere la revoca in caso di gravi e giustificati motivi.
4. Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare correttamente la violazione del principio di buona fede e correttezza da parte de . CP_1
Il avrebbe mantenuto per anni un comportamento contraddittorio e CP_1 dilatorio: difatti, ha avviato un primo procedimento di revoca nel 2002, basato sul mancato avvio della produzione;
successivamente, nel 2004, ha avviato un secondo procedimento di revoca per “motivi aggiunti”, questa volta contestando lo scostamento dagli indicatori produttivi;
infine, il provvedimento definitivo di revoca veniva adottato solo nel 2011, dopo la messa in liquidazione della società.
Tale condotta, che portava alla mancata erogazione dell'ultima rata del finanziamento avrebbe impedito alla di accedere al credito bancario, Pt_1 contribuendo al fallimento dell'iniziativa imprenditoriale.
5. Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare la decadenza dal potere di revoca o comunque la decadenza o prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme.
L'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 68862/99 stabilisce che il finanziamento non può essere revocato se sono trascorsi più di cinque anni dall'entrata in funzione dell'impianto.
5 Secondo la stessa sentenza impugnata, l'entrata in funzione è avvenuta il 28 marzo
2001, quindi il termine per adottare il provvedimento di revoca sarebbe scaduto nel marzo 2006. Ne conseguirebbe l'illegittimità della procedura, poiché il decreto di revoca è stato emesso nel giugno 2011, e cioè oltre il termine massimo stabilito.
Anche la richiesta di restituzione delle somme sarebbe prescritta, poiché la prescrizione decorrerebbe dalla data di entrata in funzione dell'impianto e non dalla data del provvedimento di revoca.
Inoltre, la richiesta di rivalutazione monetaria da parte del sarebbe CP_1 comunque infondata, trattandosi di un debito di valuta e non di valore.
6. Il Tribunale avrebbe, infine, errato nel rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dall Pt_1
La mancata erogazione del saldo del finanziamento ha causato gravi danni economici alla società, tra cui:
- Interessi passivi per € 110.420,59;
- Spese generali per € 132.676,00;
- Spese legali per € 13.144,35;
- Mancata produttività dei capitali investiti per un danno stimato in €
320.586,00.
La chiede quindi il risarcimento di un danno complessivo pari a € Pt_1
489.150,94 oltre interessi e rivalutazione.
In definitiva, l'appellante chiede la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, con l'accoglimento delle domande originariamente proposte,
l'annullamento della revoca del finanziamento, la dichiarazione della prescrizione della pretesa restitutoria del e il risarcimento dei danni subiti. CP_1
Infine, con le note di precisazione delle conclusioni chiedeva, altresì,
l'annullamento della cartella esattoriale nr. 294 2011 00093933 07 di €.
3.127.132,13.
Si è costituito il , contestando variamente la Controparte_1 fondatezza delle ragioni di parte appellante.
Segnatamente parte appellata:
6 a) Rilevava che l'impresa beneficiaria aveva dichiarato che l'entrata a regime dell'impianto avrebbe dovuto avvenire il 1° novembre 2002. La verifica degli indicatori produttivi e occupazionali andava, quindi, effettuata nell'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2003.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui il monitoraggio doveva avvenire nel 2004 sarebbe, dunque, priva di fondamento.
b) Quanto alla legittimità della procedura di revoca dell'agevolazione, evidenziava che il primo procedimento di verifica era stato avviato nel
2002 perché l'impianto, pur completato a marzo 2001, non era ancora in produzione a fine 2001. Inoltre, dopo una verifica aggiornata nel 2003, la
Commissione accertava che l'impresa non aveva raggiunto gli obiettivi produttivi e occupazionali stabiliti, ed in particolare, a fronte di un obiettivo di 30 unità occupate, nel 2003 si era registrata una media di sole
7,7 unità.
c) Quanto al fatto che l'impresa avesse chiesto una proroga al 2004, evidenziava come la stessa fosse stata negata, sia perché non prevista dalla normativa, sia perché non sarebbero comunque esistiti i presupposti;
in particolare sottolineava la mancanza della causa di forza maggiore (factum principis) dedotta dall'appellante. Difatti, sebbene l'appellante abbia sostenuto che la necessità di certificazioni CE per i prodotti biomedicali avesse impedito il rispetto degli obiettivi, tuttavia, è pacifico che questa normativa era entrata in vigore già dal 2000 mentre l'impresa ne fece menzione solo nel 2004, senza dimostrare alcun nesso eziologico con il mancato rispetto del programma produttivo. Peraltro, sottolineava come il Consiglio di Stato avesse già affermato (con sent. n. 2771/12) che la mancata realizzazione degli obiettivi non giustifica il mantenimento del contributo.
d) Quanto al profilo inerente alla prescrizione e decadenza del potere di revoca, il evidenzia che il termine di 5 anni per la destinazione CP_1 vincolata dei beni agevolati non rappresenta il termine ultimo per la revoca,
7 ed ancora sottolinea la correttezza della pronuncia del Tribunale, che evidenziava che il diritto dell'Amministrazione alla restituzione dei contributi nasce solo con il provvedimento di revoca del 14 giugno 2011.
A conforto di quanto evidenziato rimarca che la Corte di Cassazione ha chiarito (sent. n. 10205/2009 e n. 23603/2017) che la prescrizione decennale decorre dalla revoca, non dalla data di erogazione del contributo. Infine, anche considerando come termine il 30 ottobre 2003
(data del rapporto della Commissione ministeriale), la prescrizione sarebbe stata interrotta dal procedimento di revoca instaurato a far data dal 2 aprile
2004.
e) Quanto al tema degli interessi moratori e rivalutazione monetaria, evidenziava come il Tribunale avesse correttamente applicato l'art. 3, comma 1, lett. i) del decreto 68862/1999. Peraltro l'impresa era a conoscenza del proprio inadempimento già dal 2004 donde avrebbe potuto restituire volontariamente i contributi, evitando così l'aggravio di interessi.
f) Infine, quanto alle richieste risarcitorie, evidenziava come l'appellante non avesse il alcun modo dimostrato né la sussistenza di un fatto illecito addebitabile al né il nesso causale tra la revoca e i presunti danni. CP_1
In conclusione, il evidenziava la correttezza dell'iter argomentativo della CP_1 sentenza appellata, respingendo le contestazioni dell'appellante, e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 22.11.2021, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348 ter c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi all'udienza del 31.10.2024, celebrata in modalità cartolare a seguito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda di annullamento della cartella esattoriale nr. 294 2011 00093933 07 di €. 3.127.132,13, in quanto
8 domanda nuova ex art. 345 c.p.c., non essendo mai stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò posto, l'appello è infondato sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
Ragioni di ordine logico suggeriscono una trattazione congiunta dei primi due motivi di appello, attinenti alla regolarità del procedimento di revoca, nonché – nel merito- alla sussistenza dei presupposti per procedere alla disposta revoca.
A tal uopo è bene prendere le mosse dalle motivazioni addotte dal a CP_1 supporto delle proprie determinazioni.
Come primo motivo di revoca delle agevolazioni viene indicata la circostanza per cui, nonostante l'ultimazione dell'investimento risalisse a marzo 2001, ancora al momento dell'ispezione, avvenuta in data 12.12.2001, l'impianto non risultava in funzione, pur essendo i macchinari installati.
Successivamente, veniva comunicato da parte del Ministero l'avvio di un secondo procedimento di revoca “per motivi aggiunti” in virtù della relazione del 30 ottobre
2003, con la quale veniva altresì contestato lo scostamento dei parametri a regime in quanto: a) la produzione risultava avviata solo nel mese di maggio 2002, benchè
l'impianto fosse stato ultimato il 28.3.2001; b) elaborando i dati forniti dall'impresa per gli anni 2002 e 2003 sulla base dei parametri di costi e ricavi risultava che la produzione conseguita nel 2002 era pari all'1,92% del valore esposto a regime nell'istruttoria bancaria, mentre per il 2003, anno di regime, il dato produttivo era pari all'1,15% del valore previsto a regime;
c) relativamente al dato occupazionale, dal riscontro del libro matricola a tutto settembre dell'anno 2003, esercizio a regime, il dato rilevato era ben lungi dal corrispondente dato previsionale di 30 occupati, con un'occupazione media mensile pari a 7,7 unità.
Orbene, sulla scorta della stessa documentazione proveniente dal Ministero (cfr. nota del 31.8.2004), nonché della stessa normativa di settore richiamata nel provvedimento di revoca, deve ritenersi che il primo addebito – inerente al ritardo nella data di entrata in funzione dell'impianto – debba ritenersi destituito di fondamento.
9 Ed invero, occorre evidenziare che dovendosi distinguere concettualmente il momento della “entrata in funzione” da quello, necessariamente successivo, della
“entrata a regime”, deve ritenersi che il primo momento vada ricostruito sulla scorta della data di ultimazione del programma di investimenti, di tal che l'impianto deve ritenersi entrato in funzione allorché sia stata sostenuta l'ultima delle spese ammesse a finanziamento. Tale conclusione trova implicita conferma nella circostanza che il co. 4^ dell'art. 8 del D.M. 527 del 20.10.1995 (regolamento che disciplina le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni) prevede che, nell'ipotesi di cui alla lett. d) del co. 1^ (ovvero nel caso di mancata conclusione del programma di investimenti entro il termine prescritto dalla legge), la revoca delle agevolazioni debba essere parziale “(…) e interessa (unicamente -
n.d.r.) le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensiva dell'eventuale proroga (…)”.
Inoltre, come già accennato, la stessa documentazione proveniente dal Ministero
(la suindicata nota del 31.8.2004) riconosce testualmente che “l'ultimazione dell'investimento, e conseguentemente l'entrata in funzione dello stesso è intervenuta in data
28.3.2001”.
Ne consegue che deve ritenersi illegittima, come correttamente evidenziato da parte appellante, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del
22.5.2002 poiché fondata su un presupposto (la mancata entrata in funzione dell'impianto a dicembre 2001) in realtà insussistente.
Nondimeno essendo, all'evidenza, sufficiente la sussistenza anche solo di uno dei presupposti che legittimavano la revoca delle agevolazioni, va a questo punto verificata la fondatezza degli ulteriori addebiti posti a sostegno dei “motivi aggiunti”, cui si è detto.
A tal fine viene in rilievo l'art. 3 co. 3 del D.M., nr. 68862 del 3 marzo 1999 di concessione dell'agevolazione, in atti, (disposizione sostanzialmente riproduttiva dell'art. 8 comma 1 lett. f) del DM 527/95), secondo cui: “Le agevolazioni sono inoltre revocate, qualora, calcolati gli scostamenti negativi degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime
10 dell'iniziativa agevolata, data che comunque, non può essere successiva ai 24 mesi dopo
l'entrata in funzione dell'iniziativa stessa: a) anche solo uno degli scostamenti superi i 30 punti percentuali;
b) eseguita la somma dei suddetti scostamenti negativi così determinata superi i 20 punti percentuali”.
Ebbene va anzitutto affermato come sia un dato pacifico che la data di entrata a regime dell'impianto, così come individuata dalla stessa società appellante, sia quella del 1.11.2002 (cfr. pag. 5 atto d'appello).
Così come pacifico e incontestato è il dato fattuale inerente al mancato raggiungimento dei parametri produttivi ed occupazionali che la normativa di settore pone quali presupposti per la revoca, nel momento in cui vennero effettuati i controlli da parte dell'autorità preposta (ottobre 2003).
Il dato controverso attiene al periodo entro cui avrebbero dovuto svolgersi i controlli: ed invero secondo parte appellante, “l'esercizio a regime andava sempre ritenuto a tutto il 2003 (1 gennaio – 31 dicembre 2003), per cui gli scostamenti negativi degli indicatori dovevano, in base al dato normativo che considera l'esercizio successivo di quello a regime, essere calcolati non prima del 2004”.
L'assunto non è corretto, essendo tale lettura del tutto arbitraria, e soprattutto incompatibile col tenore testuale della disposizione in esame: difatti, è evidente che rispetto alla data del 1.11.2002, l'esercizio successivo è quello compreso tra l'1.1.2003 e il 31.12.2003, così come indicato nella relazione di accompagnamento del 10.8.2001, e così come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Peraltro, la stessa parte appellante evidenzia che la società provvedeva a chiedere, in data 31.12.2003, una proroga del termine di valutazione, a riprova del fatto che, da un lato, la stessa società fosse perfettamente consapevole del fatto che il periodo di verifica dell'esercizio a regime fosse proprio il 2003; dall'atro, che al 31.12.2003 gli obiettivi produttivi ed occupazionali non erano stati raggiunti (altrimenti non si sarebbe giustificata la richiesta di proroga).
Ne consegue la correttezza delle valutazioni della commissione ministeriale di collaudo in ordine al mancato rispetto dei parametri produttivi e occupazionali che erano stati previsti per l'anno 2003 (successivo all'anno di entrata a regime) in seno
11 al programma di investimento che era stato approvato dal (cfr. relazione CP_1 della commissione di collaudo datata 30.10.2003; doc. 11 di parte convenuta in primo grado).
Venendo al terzo motivo d'appello, anch'esso, a ben vedere, si rivela infondato.
Ed infatti, al di là della difficoltà inerente alla sindacabilità da parte del giudice ordinario di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione (qual è il potere di concedere la proroga di un termine), ciò che va evidenziato è che la normativa di settore che disciplina la materia (ed in particolare il più volte citato regolamento di cui al DM 527/95) non prevede alcuna ipotesi di proroga del termine di verifica del raggiungimento dei livelli produttivi ed occupazionali:
l'unica ipotesi di proroga prevista attiene alla proroga del termine di ultimazione del programma di investimento (art. 8 co. 1 lett. d). Peraltro, anche a volersi ipotizzare un'applicazione analogica della disposizione in bonam partem, non può non evidenziarsi che il co. 4 stabilisce chiaramente che “la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza” del termine. Donde, nel caso di specie, la richiesta di proroga, presentata come s'è detto il 31.12.2003 e poi reiterata il 5.5.2004, doveva comunque ritenersi tardiva.
Ma al di là di tale aspetto, non può che convenirsi con quanto argomentato dal
Tribunale, il quale evidenziava, non soltanto come non risultasse provata la sussistenza in concreto del lamentato impedimento, legato alla entrata in vigore della normativa europea, ma soprattutto che tale circostanza risultasse smentita dal tenore della nota del 5.5.2004 con la quale, reiterando la richiesta di proroga, la società evidenziava la sussistenza di difficoltà legate a «problematiche del mercato che non ha risposto in tempi brevi»: difatti, è evidente che tale affermazione implica logicamente la commerciabilità dei prodotti realizzati, il che smentisce in radice la fondatezza della prospettazione di parte appellante.
Infondato è, altresì, il quarto motivo d'appello inerente alla violazione da parte del principio di correttezza e buona fede: è sufficiente evidenziare al CP_2 riguardo che la società appellante è stata destinataria di un contributo solo provvisoriamente concesso, che può essere confermato o viceversa ritirato in
12 seguito ai normali, necessari accertamenti ed in base al loro esito. Pertanto,
l'affidamento che la società può aver fatto sul contributo provvisoriamente concesso non si traduce, automaticamente, in un riconoscimento definitivo del contributo stesso per effetto del decorso del tempo, essendo il diritto a mantenere quanto percepito possibile solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le prescrizioni della normativa di riferimento.
A tal proposito, si può evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti di ritiro di atti di finanziamento non necessitano di particolare motivazione sull'interesse pubblico, il quale deve ritenersi in re ipsa, attesa la prevalente esigenza di rimediare ad un indebito esborso di denaro pubblico. In altre parole, trattandosi di esborsi di denaro pubblico, l'interesse dello
Stato a far rientrare nelle proprie casse il denaro non più rispondente allo scopo per il quale era stato erogato è intrinseco nella natura stessa del finanziamento e non richiede di essere esplicitato nella motivazione del provvedimento impugnato, né l'Amministrazione incontra un limite nel lungo lasso di tempo trascorso dall'erogazione (cfr. ex plurimis T.A.R. Trentino-Alto Adige – Trento, sent.
29/05/2000, n. 181; Cons. St., IV sez., dec. n. 4077/2000).
Infondato è anche il quinto motivo d'appello inerente alla decadenza dal potere di revoca o comunque la decadenza o prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme.
Anzitutto, quanto alla decadenza dal potere di disporre la revoca del finanziamento, deve osservarsi come la prospettazione di parte appellante, la quale fa leva sull'art. 8 comma 1 lett. b) del Regolamento, risulta del tutto sganciata dal tenore testuale della norma, che infatti recita: “qualora vengano distolte, (in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore) dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto.”
Ed invero, è del tutto evidente che il destinatario della norma (colui che non può distogliere…) è l'impresa che ottiene l'agevolazione, non di certo l'amministrazione, che è libera di procedere al recupero delle somme in ogni
13 tempo, come peraltro si evince alla luce della stessa giurisprudenza amministrativa poc'anzi citata.
Quanto alla prescrizione è sufficiente rilevare che nel caso di specie trovano applicazione gli artt. 2935 c.c. («la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere») e 2946 c.c. («salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per la prescrizione con il decorso di dieci anni»). Alla luce delle sopra ricordate previsioni normative, appare indubbio che, se il diritto di credito dell'amministrazione pubblica è assoggettato a prescrizione decennale dal giorno in cui il diritto medesimo poteva essere esercitato, non disponendo la legge diversamente, il suddetto termine decorre anche per la società beneficiaria dall'emissione del provvedimento di revoca.
In termini si è pronunciata in numerose occasioni anche la S.C. su casi analoghi a quello che ci occupa (v. in parte motiva Cass. 2009/10205: “In subordine, il motivo risulta comunque infondato, in quanto il termine di prescrizione del diritto del alla CP_1 restituzione dei contributi non può farsi ovviamente decorrere dalla data del versamento dei contributi medesimi -come asserito dalla ricorrente - bensì dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto richiederne la restituzione (nella specie, dalla data del provvedimento di revoca del contributo)”).
Infine destituito di fondamento è il profilo inerente alla non debenza di interessi e rivalutazione, giacché – come correttamente evidenziato dal Tribunale – l'articolo
3 comma 1 lett. i) del decreto 68862 del 3.3.1999, stabilisce l'obbligo a carico dell'impresa beneficiaria di «restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice Istat [..] e maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione all'impresa alla data della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme trasferite».
Da ultimo, certamente infondato è il sesto motivo d'appello, con il quale si chiede accogliersi la richiesta risarcitoria avanzata in primo grado, la quale tuttavia risulta del tutto infondata, stante l'assenza di fatto illecito, dovendosi ritenere la condotta del del tutto conforme al dettato normativo. CP_1
14 In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza gravata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate sulla scorta dei criteri offerti dal D.M. 55/2014
e succ. mod. in complessivi € 7.120,00 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali IVA e CP.
Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n.115/2002, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Caltanissetta nr. 446/2020 pubblicata il 24 novembre 2020, afferente al contenzioso nr. 1086/2016 r.g., così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza nr. 446/2020 del Tribunale di
Caltanissetta;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate Parte_1 in complessivi € 7.120,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al
15%.
- Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 co. 1, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28.2.2025
Consigliere Rel. Il Presidente
Gaetano Sole Emanuele De Gregorio
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello in epigrafe promossa avverso la sentenza nr. 446/2020, emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, e pubblicata il 24 novembre 2020
DA
(c.f. con sede legale in Agira (EN) Parte_1 P.IVA_1 nella via Vittorio Emanuele n. 187, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mario Costa (cf.
), e dall'Avv. Donatella Baglio Pantano, giusta procura in C.F._1 atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Caltanissetta nella via Enrico De Nicola nr. 17
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
(C.F.
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_2
Stato di Caltanissetta APPELLATO
Conclusioni per : Parte_1
“In riforma della sentenza emessa dal Tribunale civile di Caltanissetta nr. 446/2020 pubblicata il 24 novembre 2020, afferente al contenzioso nr. 1086/2016 r.g., Voglia la Corte di Appello di Caltanissetta adita:
1- Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto d'appello, che l'appellante società non è stata inadempiente rispetto agli obblighi previsti nel decreto di concessione del finanziamento D.M. 68862/1999, e per l'effetto dichiarare illecita quanto illegittima la revoca delle agevolazioni avvenuta con decreto definitivo nr.
VII/RC/9/160690 del 14 giugno 2011 ed infondata oltre che prescritta la richiesta di restituzione delle somme invocate dal con conseguenziale annullamento della cartella CP_1 esattoriale nr. 294 2011 00093933 07 di €. 3.127.132,13; 2- ritenere e dichiarare
l'inadempimento del appellato in ordine alla mancata corresponsione del saldo del CP_1 finanziamento, e per l'effetto con condanna dello stesso a risarcire i danni sofferti dalla Pt_1 complessivamente calcolati – a titolo di danno emergente e di lucro cessante – nella misura di €.
489.150,94, con interessi e rivalutazione;
3- in via subordinata, ritenere e dichiarare il CP_1 decaduto dal potere di richiedere la revoca del finanziamento e altresì decaduta e/o prescritta la pretesa alla restituzione di quelle somme di finanziamento già erogato, così come non dovuta alcuna somma per interessi e rivalutazione;
4- col favore delle spese e dei compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio, con distrazione diretta in favore dei procuratori.”
Conclusioni per il : Controparte_1
“-dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o, comunque, con qualsivoglia altra statuizione, rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di entrambi in gradi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello, ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1 la sentenza nr. 446/2020, con la quale il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda di risarcimento del danno subìto (stimato in € 489.150,94) per effetto della revoca, ritenuta illegittima, di un finanziamento precedentemente concessole ai sensi del d.l. n. 415/1992, convertito nella l. 488/19, nonché la domanda
(formulata in subordine) di dichiararsi decaduto il dal potere di chiedere CP_1
2 la revoca del finanziamento, nonché «decaduta e/o prescritta la pretesa alla restituzione del finanziamento già erogato» nonché, in via ulteriormente gradata, delle somme vantate a titolo di interessi e rivalutazione.
Segnatamente, parte attrice rappresentava di aver conseguito, in via provvisoria, un finanziamento di € 2.218.119,00 euro per la realizzazione di un impianto di produzione e commercializzazione di prodotti biomedicali (test clinici di gravidanza) ma che dopo alcune verifiche la Commissione di collaudo incaricata dal , preso atto del mancato funzionamento dell'impianto, esprimeva un CP_1 parere negativo sulla base del quale veniva avviata dal la procedura di CP_1 revoca del finanziamento. E tuttavia, la società attrice evidenziava come in realtà
l'entrata a regime dell'impianto sarebbe dovuta avvenire entro il mese di maggio del 2004 – ossia entro 24 mesi dall'inizio dell'attività - e, conseguentemente,
l'eventuale verifica degli scostamenti che potevano giustificare la revoca del finanziamento, si sarebbe dovuta manifestare nell'esercizio successivo, ossia nel
2005, donde l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato il 14 giugno 2011.
All'esito del giudizio promosso in primo grado, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato tutte le domande formulate da parte attrice, con ulteriore condanna al pagamento delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure, nel verificare l'esistenza del prospettato inadempimento da parte della ha ritenuto “la correttezza delle valutazioni Parte_1 della commissione ministeriale di collaudo, sia in ordine alla riscontrata inattività dell'impianto in data 18.12.2001 - ossia in epoca successiva alla sua ultimazione, avvenuta il 28.3.2001 -, sia in ordine al mancato rispetto dei parametri produttivi e occupazionali che erano stati previsti già per l'anno 2003 (successivo all'anno di entrata a regime) in seno al programma di investimento che era stato approvato dal (si rinvia sul punto alla relazione della CP_1 commissione di collaudo datata 30.10.2003; doc. 11 di parte convenuta).”
La società odierna appellante affida le proprie doglianze ai seguenti motivi:
1. Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione del momento di entrata a regime dell'iniziativa finanziata.
3 Secondo la il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto corrette le Pt_1 valutazioni della Commissione ministeriale, che ha considerato come anno di riferimento per la verifica degli indicatori produttivi e occupazionali il 2003 invece del 2004. Difatti, il decreto di concessione del finanziamento del 68862/1999, stabiliva che l'anno di riferimento per la verifica degli indicatori dovesse essere quello successivo alla data di entrata a regime, che, conformemente a quanto previsto nella domanda di agevolazione, era il 2003.
Il Tribunale avrebbe, in particolare, ritenuto legittima la revoca basandosi sulla relazione ministeriale che già nel dicembre 2001 (quindi prima ancora dell'entrata a regime dell'attività) aveva accertato una presunta inattività e uno scostamento dagli indicatori produttivi e occupazionali previsti.
Tale valutazione sarebbe errata in quanto la verifica degli indicatori doveva avvenire solo nel 2004, ossia nell'anno successivo a quello dell'entrata a regime dell'impianto (2003), come previsto dalla normativa applicabile.
2. Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare la dedotta intempestività del controllo, nonché gli errori nei criteri di valutazione adottati dalla
Commissione ministeriale.
In particolare, la Commissione ministeriale avrebbe erroneamente anticipato il controllo sull'operatività dell'impresa e sulla produzione, effettuandolo già nel
2001 e poi nel 2003, senza attendere la chiusura dell'anno di regime (2003).
Ed invero, inspiegabilmente la procedura di revoca sarebbe stata avviata con comunicazione del già nel maggio 2002, e cioè ben prima che l'iniziativa CP_1 entrasse a regime (novembre 2002).
Sotto altro profilo, veniva evidenziato come la Commissione, nel 2003, abbia, ancora una volta in anticipo, senza attendere i tempi previsti dalla normativa, dichiarato il mancato conseguimento degli obiettivi produttivi e occupazionali della prima della fine dell'anno a regime. Pt_1
3. Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare l'illegittimità del diniego della chiesta proroga dei termini per il raggiungimento degli obbiettivi giusta la sussistenza di cause di forza maggiore.
4 Difatti, la aveva chiesto la proroga dell'entrata a regime al 31 dicembre Pt_1
2004, in considerazione del fatto che una nuova normativa (D.Lgs. 332/2000, attuativo della Direttiva 98/79/CE) aveva introdotto l'obbligo di certificazione
CE per i dispositivi medico-diagnostici in vitro destinati alla grande distribuzione.
Tale obbligo, imprevedibile al momento della concessione del finanziamento, avrebbe impedito alla società di avviare la commercializzazione dei propri prodotti nei tempi previsti. Ed invero, il avrebbe illegittimamente respinto la CP_1 richiesta di proroga senza tenere conto del fatto che in Italia, all'epoca, non esistevano ancora enti certificatori in grado di rilasciare la marcatura CE richiesta.
La revoca sarebbe, quindi, viziata anche per il mancato riconoscimento di una causa di forza maggiore, nonostante l'art. 3, comma 2, del D.M. 68862/99 prevedesse espressamente la possibilità di escludere la revoca in caso di gravi e giustificati motivi.
4. Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare correttamente la violazione del principio di buona fede e correttezza da parte de . CP_1
Il avrebbe mantenuto per anni un comportamento contraddittorio e CP_1 dilatorio: difatti, ha avviato un primo procedimento di revoca nel 2002, basato sul mancato avvio della produzione;
successivamente, nel 2004, ha avviato un secondo procedimento di revoca per “motivi aggiunti”, questa volta contestando lo scostamento dagli indicatori produttivi;
infine, il provvedimento definitivo di revoca veniva adottato solo nel 2011, dopo la messa in liquidazione della società.
Tale condotta, che portava alla mancata erogazione dell'ultima rata del finanziamento avrebbe impedito alla di accedere al credito bancario, Pt_1 contribuendo al fallimento dell'iniziativa imprenditoriale.
5. Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare la decadenza dal potere di revoca o comunque la decadenza o prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme.
L'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 68862/99 stabilisce che il finanziamento non può essere revocato se sono trascorsi più di cinque anni dall'entrata in funzione dell'impianto.
5 Secondo la stessa sentenza impugnata, l'entrata in funzione è avvenuta il 28 marzo
2001, quindi il termine per adottare il provvedimento di revoca sarebbe scaduto nel marzo 2006. Ne conseguirebbe l'illegittimità della procedura, poiché il decreto di revoca è stato emesso nel giugno 2011, e cioè oltre il termine massimo stabilito.
Anche la richiesta di restituzione delle somme sarebbe prescritta, poiché la prescrizione decorrerebbe dalla data di entrata in funzione dell'impianto e non dalla data del provvedimento di revoca.
Inoltre, la richiesta di rivalutazione monetaria da parte del sarebbe CP_1 comunque infondata, trattandosi di un debito di valuta e non di valore.
6. Il Tribunale avrebbe, infine, errato nel rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dall Pt_1
La mancata erogazione del saldo del finanziamento ha causato gravi danni economici alla società, tra cui:
- Interessi passivi per € 110.420,59;
- Spese generali per € 132.676,00;
- Spese legali per € 13.144,35;
- Mancata produttività dei capitali investiti per un danno stimato in €
320.586,00.
La chiede quindi il risarcimento di un danno complessivo pari a € Pt_1
489.150,94 oltre interessi e rivalutazione.
In definitiva, l'appellante chiede la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, con l'accoglimento delle domande originariamente proposte,
l'annullamento della revoca del finanziamento, la dichiarazione della prescrizione della pretesa restitutoria del e il risarcimento dei danni subiti. CP_1
Infine, con le note di precisazione delle conclusioni chiedeva, altresì,
l'annullamento della cartella esattoriale nr. 294 2011 00093933 07 di €.
3.127.132,13.
Si è costituito il , contestando variamente la Controparte_1 fondatezza delle ragioni di parte appellante.
Segnatamente parte appellata:
6 a) Rilevava che l'impresa beneficiaria aveva dichiarato che l'entrata a regime dell'impianto avrebbe dovuto avvenire il 1° novembre 2002. La verifica degli indicatori produttivi e occupazionali andava, quindi, effettuata nell'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2003.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui il monitoraggio doveva avvenire nel 2004 sarebbe, dunque, priva di fondamento.
b) Quanto alla legittimità della procedura di revoca dell'agevolazione, evidenziava che il primo procedimento di verifica era stato avviato nel
2002 perché l'impianto, pur completato a marzo 2001, non era ancora in produzione a fine 2001. Inoltre, dopo una verifica aggiornata nel 2003, la
Commissione accertava che l'impresa non aveva raggiunto gli obiettivi produttivi e occupazionali stabiliti, ed in particolare, a fronte di un obiettivo di 30 unità occupate, nel 2003 si era registrata una media di sole
7,7 unità.
c) Quanto al fatto che l'impresa avesse chiesto una proroga al 2004, evidenziava come la stessa fosse stata negata, sia perché non prevista dalla normativa, sia perché non sarebbero comunque esistiti i presupposti;
in particolare sottolineava la mancanza della causa di forza maggiore (factum principis) dedotta dall'appellante. Difatti, sebbene l'appellante abbia sostenuto che la necessità di certificazioni CE per i prodotti biomedicali avesse impedito il rispetto degli obiettivi, tuttavia, è pacifico che questa normativa era entrata in vigore già dal 2000 mentre l'impresa ne fece menzione solo nel 2004, senza dimostrare alcun nesso eziologico con il mancato rispetto del programma produttivo. Peraltro, sottolineava come il Consiglio di Stato avesse già affermato (con sent. n. 2771/12) che la mancata realizzazione degli obiettivi non giustifica il mantenimento del contributo.
d) Quanto al profilo inerente alla prescrizione e decadenza del potere di revoca, il evidenzia che il termine di 5 anni per la destinazione CP_1 vincolata dei beni agevolati non rappresenta il termine ultimo per la revoca,
7 ed ancora sottolinea la correttezza della pronuncia del Tribunale, che evidenziava che il diritto dell'Amministrazione alla restituzione dei contributi nasce solo con il provvedimento di revoca del 14 giugno 2011.
A conforto di quanto evidenziato rimarca che la Corte di Cassazione ha chiarito (sent. n. 10205/2009 e n. 23603/2017) che la prescrizione decennale decorre dalla revoca, non dalla data di erogazione del contributo. Infine, anche considerando come termine il 30 ottobre 2003
(data del rapporto della Commissione ministeriale), la prescrizione sarebbe stata interrotta dal procedimento di revoca instaurato a far data dal 2 aprile
2004.
e) Quanto al tema degli interessi moratori e rivalutazione monetaria, evidenziava come il Tribunale avesse correttamente applicato l'art. 3, comma 1, lett. i) del decreto 68862/1999. Peraltro l'impresa era a conoscenza del proprio inadempimento già dal 2004 donde avrebbe potuto restituire volontariamente i contributi, evitando così l'aggravio di interessi.
f) Infine, quanto alle richieste risarcitorie, evidenziava come l'appellante non avesse il alcun modo dimostrato né la sussistenza di un fatto illecito addebitabile al né il nesso causale tra la revoca e i presunti danni. CP_1
In conclusione, il evidenziava la correttezza dell'iter argomentativo della CP_1 sentenza appellata, respingendo le contestazioni dell'appellante, e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 22.11.2021, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348 ter c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi all'udienza del 31.10.2024, celebrata in modalità cartolare a seguito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda di annullamento della cartella esattoriale nr. 294 2011 00093933 07 di €. 3.127.132,13, in quanto
8 domanda nuova ex art. 345 c.p.c., non essendo mai stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò posto, l'appello è infondato sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
Ragioni di ordine logico suggeriscono una trattazione congiunta dei primi due motivi di appello, attinenti alla regolarità del procedimento di revoca, nonché – nel merito- alla sussistenza dei presupposti per procedere alla disposta revoca.
A tal uopo è bene prendere le mosse dalle motivazioni addotte dal a CP_1 supporto delle proprie determinazioni.
Come primo motivo di revoca delle agevolazioni viene indicata la circostanza per cui, nonostante l'ultimazione dell'investimento risalisse a marzo 2001, ancora al momento dell'ispezione, avvenuta in data 12.12.2001, l'impianto non risultava in funzione, pur essendo i macchinari installati.
Successivamente, veniva comunicato da parte del Ministero l'avvio di un secondo procedimento di revoca “per motivi aggiunti” in virtù della relazione del 30 ottobre
2003, con la quale veniva altresì contestato lo scostamento dei parametri a regime in quanto: a) la produzione risultava avviata solo nel mese di maggio 2002, benchè
l'impianto fosse stato ultimato il 28.3.2001; b) elaborando i dati forniti dall'impresa per gli anni 2002 e 2003 sulla base dei parametri di costi e ricavi risultava che la produzione conseguita nel 2002 era pari all'1,92% del valore esposto a regime nell'istruttoria bancaria, mentre per il 2003, anno di regime, il dato produttivo era pari all'1,15% del valore previsto a regime;
c) relativamente al dato occupazionale, dal riscontro del libro matricola a tutto settembre dell'anno 2003, esercizio a regime, il dato rilevato era ben lungi dal corrispondente dato previsionale di 30 occupati, con un'occupazione media mensile pari a 7,7 unità.
Orbene, sulla scorta della stessa documentazione proveniente dal Ministero (cfr. nota del 31.8.2004), nonché della stessa normativa di settore richiamata nel provvedimento di revoca, deve ritenersi che il primo addebito – inerente al ritardo nella data di entrata in funzione dell'impianto – debba ritenersi destituito di fondamento.
9 Ed invero, occorre evidenziare che dovendosi distinguere concettualmente il momento della “entrata in funzione” da quello, necessariamente successivo, della
“entrata a regime”, deve ritenersi che il primo momento vada ricostruito sulla scorta della data di ultimazione del programma di investimenti, di tal che l'impianto deve ritenersi entrato in funzione allorché sia stata sostenuta l'ultima delle spese ammesse a finanziamento. Tale conclusione trova implicita conferma nella circostanza che il co. 4^ dell'art. 8 del D.M. 527 del 20.10.1995 (regolamento che disciplina le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni) prevede che, nell'ipotesi di cui alla lett. d) del co. 1^ (ovvero nel caso di mancata conclusione del programma di investimenti entro il termine prescritto dalla legge), la revoca delle agevolazioni debba essere parziale “(…) e interessa (unicamente -
n.d.r.) le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensiva dell'eventuale proroga (…)”.
Inoltre, come già accennato, la stessa documentazione proveniente dal Ministero
(la suindicata nota del 31.8.2004) riconosce testualmente che “l'ultimazione dell'investimento, e conseguentemente l'entrata in funzione dello stesso è intervenuta in data
28.3.2001”.
Ne consegue che deve ritenersi illegittima, come correttamente evidenziato da parte appellante, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del
22.5.2002 poiché fondata su un presupposto (la mancata entrata in funzione dell'impianto a dicembre 2001) in realtà insussistente.
Nondimeno essendo, all'evidenza, sufficiente la sussistenza anche solo di uno dei presupposti che legittimavano la revoca delle agevolazioni, va a questo punto verificata la fondatezza degli ulteriori addebiti posti a sostegno dei “motivi aggiunti”, cui si è detto.
A tal fine viene in rilievo l'art. 3 co. 3 del D.M., nr. 68862 del 3 marzo 1999 di concessione dell'agevolazione, in atti, (disposizione sostanzialmente riproduttiva dell'art. 8 comma 1 lett. f) del DM 527/95), secondo cui: “Le agevolazioni sono inoltre revocate, qualora, calcolati gli scostamenti negativi degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime
10 dell'iniziativa agevolata, data che comunque, non può essere successiva ai 24 mesi dopo
l'entrata in funzione dell'iniziativa stessa: a) anche solo uno degli scostamenti superi i 30 punti percentuali;
b) eseguita la somma dei suddetti scostamenti negativi così determinata superi i 20 punti percentuali”.
Ebbene va anzitutto affermato come sia un dato pacifico che la data di entrata a regime dell'impianto, così come individuata dalla stessa società appellante, sia quella del 1.11.2002 (cfr. pag. 5 atto d'appello).
Così come pacifico e incontestato è il dato fattuale inerente al mancato raggiungimento dei parametri produttivi ed occupazionali che la normativa di settore pone quali presupposti per la revoca, nel momento in cui vennero effettuati i controlli da parte dell'autorità preposta (ottobre 2003).
Il dato controverso attiene al periodo entro cui avrebbero dovuto svolgersi i controlli: ed invero secondo parte appellante, “l'esercizio a regime andava sempre ritenuto a tutto il 2003 (1 gennaio – 31 dicembre 2003), per cui gli scostamenti negativi degli indicatori dovevano, in base al dato normativo che considera l'esercizio successivo di quello a regime, essere calcolati non prima del 2004”.
L'assunto non è corretto, essendo tale lettura del tutto arbitraria, e soprattutto incompatibile col tenore testuale della disposizione in esame: difatti, è evidente che rispetto alla data del 1.11.2002, l'esercizio successivo è quello compreso tra l'1.1.2003 e il 31.12.2003, così come indicato nella relazione di accompagnamento del 10.8.2001, e così come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Peraltro, la stessa parte appellante evidenzia che la società provvedeva a chiedere, in data 31.12.2003, una proroga del termine di valutazione, a riprova del fatto che, da un lato, la stessa società fosse perfettamente consapevole del fatto che il periodo di verifica dell'esercizio a regime fosse proprio il 2003; dall'atro, che al 31.12.2003 gli obiettivi produttivi ed occupazionali non erano stati raggiunti (altrimenti non si sarebbe giustificata la richiesta di proroga).
Ne consegue la correttezza delle valutazioni della commissione ministeriale di collaudo in ordine al mancato rispetto dei parametri produttivi e occupazionali che erano stati previsti per l'anno 2003 (successivo all'anno di entrata a regime) in seno
11 al programma di investimento che era stato approvato dal (cfr. relazione CP_1 della commissione di collaudo datata 30.10.2003; doc. 11 di parte convenuta in primo grado).
Venendo al terzo motivo d'appello, anch'esso, a ben vedere, si rivela infondato.
Ed infatti, al di là della difficoltà inerente alla sindacabilità da parte del giudice ordinario di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione (qual è il potere di concedere la proroga di un termine), ciò che va evidenziato è che la normativa di settore che disciplina la materia (ed in particolare il più volte citato regolamento di cui al DM 527/95) non prevede alcuna ipotesi di proroga del termine di verifica del raggiungimento dei livelli produttivi ed occupazionali:
l'unica ipotesi di proroga prevista attiene alla proroga del termine di ultimazione del programma di investimento (art. 8 co. 1 lett. d). Peraltro, anche a volersi ipotizzare un'applicazione analogica della disposizione in bonam partem, non può non evidenziarsi che il co. 4 stabilisce chiaramente che “la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza” del termine. Donde, nel caso di specie, la richiesta di proroga, presentata come s'è detto il 31.12.2003 e poi reiterata il 5.5.2004, doveva comunque ritenersi tardiva.
Ma al di là di tale aspetto, non può che convenirsi con quanto argomentato dal
Tribunale, il quale evidenziava, non soltanto come non risultasse provata la sussistenza in concreto del lamentato impedimento, legato alla entrata in vigore della normativa europea, ma soprattutto che tale circostanza risultasse smentita dal tenore della nota del 5.5.2004 con la quale, reiterando la richiesta di proroga, la società evidenziava la sussistenza di difficoltà legate a «problematiche del mercato che non ha risposto in tempi brevi»: difatti, è evidente che tale affermazione implica logicamente la commerciabilità dei prodotti realizzati, il che smentisce in radice la fondatezza della prospettazione di parte appellante.
Infondato è, altresì, il quarto motivo d'appello inerente alla violazione da parte del principio di correttezza e buona fede: è sufficiente evidenziare al CP_2 riguardo che la società appellante è stata destinataria di un contributo solo provvisoriamente concesso, che può essere confermato o viceversa ritirato in
12 seguito ai normali, necessari accertamenti ed in base al loro esito. Pertanto,
l'affidamento che la società può aver fatto sul contributo provvisoriamente concesso non si traduce, automaticamente, in un riconoscimento definitivo del contributo stesso per effetto del decorso del tempo, essendo il diritto a mantenere quanto percepito possibile solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le prescrizioni della normativa di riferimento.
A tal proposito, si può evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti di ritiro di atti di finanziamento non necessitano di particolare motivazione sull'interesse pubblico, il quale deve ritenersi in re ipsa, attesa la prevalente esigenza di rimediare ad un indebito esborso di denaro pubblico. In altre parole, trattandosi di esborsi di denaro pubblico, l'interesse dello
Stato a far rientrare nelle proprie casse il denaro non più rispondente allo scopo per il quale era stato erogato è intrinseco nella natura stessa del finanziamento e non richiede di essere esplicitato nella motivazione del provvedimento impugnato, né l'Amministrazione incontra un limite nel lungo lasso di tempo trascorso dall'erogazione (cfr. ex plurimis T.A.R. Trentino-Alto Adige – Trento, sent.
29/05/2000, n. 181; Cons. St., IV sez., dec. n. 4077/2000).
Infondato è anche il quinto motivo d'appello inerente alla decadenza dal potere di revoca o comunque la decadenza o prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme.
Anzitutto, quanto alla decadenza dal potere di disporre la revoca del finanziamento, deve osservarsi come la prospettazione di parte appellante, la quale fa leva sull'art. 8 comma 1 lett. b) del Regolamento, risulta del tutto sganciata dal tenore testuale della norma, che infatti recita: “qualora vengano distolte, (in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore) dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto.”
Ed invero, è del tutto evidente che il destinatario della norma (colui che non può distogliere…) è l'impresa che ottiene l'agevolazione, non di certo l'amministrazione, che è libera di procedere al recupero delle somme in ogni
13 tempo, come peraltro si evince alla luce della stessa giurisprudenza amministrativa poc'anzi citata.
Quanto alla prescrizione è sufficiente rilevare che nel caso di specie trovano applicazione gli artt. 2935 c.c. («la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere») e 2946 c.c. («salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per la prescrizione con il decorso di dieci anni»). Alla luce delle sopra ricordate previsioni normative, appare indubbio che, se il diritto di credito dell'amministrazione pubblica è assoggettato a prescrizione decennale dal giorno in cui il diritto medesimo poteva essere esercitato, non disponendo la legge diversamente, il suddetto termine decorre anche per la società beneficiaria dall'emissione del provvedimento di revoca.
In termini si è pronunciata in numerose occasioni anche la S.C. su casi analoghi a quello che ci occupa (v. in parte motiva Cass. 2009/10205: “In subordine, il motivo risulta comunque infondato, in quanto il termine di prescrizione del diritto del alla CP_1 restituzione dei contributi non può farsi ovviamente decorrere dalla data del versamento dei contributi medesimi -come asserito dalla ricorrente - bensì dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto richiederne la restituzione (nella specie, dalla data del provvedimento di revoca del contributo)”).
Infine destituito di fondamento è il profilo inerente alla non debenza di interessi e rivalutazione, giacché – come correttamente evidenziato dal Tribunale – l'articolo
3 comma 1 lett. i) del decreto 68862 del 3.3.1999, stabilisce l'obbligo a carico dell'impresa beneficiaria di «restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice Istat [..] e maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione all'impresa alla data della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme trasferite».
Da ultimo, certamente infondato è il sesto motivo d'appello, con il quale si chiede accogliersi la richiesta risarcitoria avanzata in primo grado, la quale tuttavia risulta del tutto infondata, stante l'assenza di fatto illecito, dovendosi ritenere la condotta del del tutto conforme al dettato normativo. CP_1
14 In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza gravata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate sulla scorta dei criteri offerti dal D.M. 55/2014
e succ. mod. in complessivi € 7.120,00 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali IVA e CP.
Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n.115/2002, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Caltanissetta nr. 446/2020 pubblicata il 24 novembre 2020, afferente al contenzioso nr. 1086/2016 r.g., così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza nr. 446/2020 del Tribunale di
Caltanissetta;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate Parte_1 in complessivi € 7.120,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al
15%.
- Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 co. 1, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28.2.2025
Consigliere Rel. Il Presidente
Gaetano Sole Emanuele De Gregorio
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