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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2024, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38021/2023 , introdotta da
TRIVIGNO (PZ), 06/07/1954), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MOLINARI ANTONIO;
(ROMA, 13/04/1960), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CAVALCANTE LOREDANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e Parte_1 Controparte_1
premesso di essersi separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
disporre a carico del sig. quale contributo al mantenimento della Pt_1
figlia l'obbligo del versamento mensile della complessiva somma di Per_1
euro 630,00 rivalutabile annualmente in base agli indici a titolo di Org_1
mantenimento ordinario oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie sino
all'autosufficienza della stessa;
dichiarare che i coniugi nulla hanno a
pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile. Le spese del presente
giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/05/1987, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38021/2023 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Frascati in data 23/05/1987 tra (TRIVIGNO (PZ), Parte_1
06/07/1954) e (ROMA, 13/04/1960) Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati al n.
80, Parte II, Serie A, Anno 1987, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/02/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38021/2023 , introdotta da
TRIVIGNO (PZ), 06/07/1954), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MOLINARI ANTONIO;
(ROMA, 13/04/1960), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CAVALCANTE LOREDANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e Parte_1 Controparte_1
premesso di essersi separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
disporre a carico del sig. quale contributo al mantenimento della Pt_1
figlia l'obbligo del versamento mensile della complessiva somma di Per_1
euro 630,00 rivalutabile annualmente in base agli indici a titolo di Org_1
mantenimento ordinario oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie sino
all'autosufficienza della stessa;
dichiarare che i coniugi nulla hanno a
pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile. Le spese del presente
giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/05/1987, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38021/2023 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Frascati in data 23/05/1987 tra (TRIVIGNO (PZ), Parte_1
06/07/1954) e (ROMA, 13/04/1960) Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati al n.
80, Parte II, Serie A, Anno 1987, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/02/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi