Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1601/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. LO Parte_1
IACONO GIUSEPPA per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
LO IACONO GIUSEPPA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 4 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 3/09/2024.
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 4 febbraio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso
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contenuto. Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
gli stessi si impegnano ed obbligano reciprocamente ad una assoluta riservatezza in ordine alle vicende coniugali e delle rispettive famiglie di origine, che non verranno mai divulgate.
2. La casa coniugale in Bagheria via Vallone de Spuches, che si appartiene in proprietà piena ed esclusiva a Pt_1
resterà alla stessa con tutti gli arredi che la compongono;
il sig. ha facoltà di ritirare i suoi beni ed effetti
[...] Parte_2 personali;
3. Le parti si dichiarano economicamente autonomi ed indipendenti, sicché ognuno provvederà al proprio mantenimento senza nulla porre a carico dell'uno ed a favore dell'altro;
4. A resteranno n. 2 cani d'affezione, già dotati di microchip a nome della stessa, mentre resterà a Parte_1 il gattino domestico denominato “ , non dotato di microchip, e che sarà da Parte_2 Persona_1 egli prelevato quanto prima;
5. La macchina Fiat 500 tg FG861CM, intestata a , e stimata in Eu 5.000,00 sarà trasferita a Parte_1
mentre la macchina Land Rover Discovery tg GA646DR intestata a Parte_2 Parte_2 stimata di valore pari a zero, sarà trasferita a;
ciascuno sopporterà le spese del relativo passaggio di proprietà; Parte_1
6. I coniugi stabiliscono che rimborserà a la somma di Eu 20.000,00 (ventimila) Parte_1 Parte_2 così concordemente e forfettariamente quantificata per somme spese dal marito nella ristrutturazione della casa di via Vallone
De Spuches;
tenuto conto del valore di stima della Fiat 500 di cui al superiore punto 5, ed operata una parziale compensazione, la somma che sarà versata da a si riduce ad Eu 15.000,00 Parte_1 Parte_2
(quindicimila).
7. I coniugi dichiarano di non avere beni in comune né mobili né immobili, e di essere titolari di autonomi conti corrente,
e di non avere alcuna pendenza patrimoniale da regolare oltre quanto stabilito ai superiori punti 5 e 6 sicché si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro.”
Non essendo previste statuizioni di natura economica, né essendovi prole, non è stato necessario verificare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], che omologa alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso congiunto iscritto in data 3/09/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 28/08/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
BAGHERIA al n. 117 - P. II – serie A – Anno 2019).
2 R.G.N. 1601/2024
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
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