TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11285/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11285/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 NICOLOSI ORAZIO giusta procura in atti.
ATTORE/I Contro
(C.F. , domiciliato in VIA C/O STUDIO AVV CP_1 C.F._1 POLIZZI SILVESTRO, VIA MONACA SANTA 19 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MAUGERI DANIELA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
Con atto di opposizione al D.I. n. 3085/2023, emesso dal Tribunale Civile di Catania all'esito della procedura R.G. n. 5684/2023, l' ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del predetto Parte_1 Decreto Ingiuntivo, a mezzo del quale il Tribunale Civile di Catania – Giudice Dott. Mangano ha ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore del Sig. titolare dell'omonima Ditta CP_1 Individuale, la somma pari ad € 29.300 oltre IVA per sorte capitale ed oltre interessi, spese legali liquidate ed accessori di legge.
A sostegno della proposta opposizione controparte ha eccepito 1) di aver effettuato un parziale pagamento delle somme ingiunte, per € 4.000,00 in data 23 Dicembre 2021; 2) che il ricorrente non ha prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c.; 3) che il ricorrente non avrebbe provato: · di aver effettivamente eseguito i lavori portati in fattura;
· che tali lavori siano stati a lui commissionati da · di aver applicato i prezzi concordati con Parte_1 Parte_1 o, comunque, i prezzi di mercato.
pagina 1 di 3 Costituendosi in giudizio, il Sig. titolare dell'omonima Ditta Individuale, CP_1 preliminarmente ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione parziale del D.I. n. 3085/2023. Nel merito, poi, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie perché destituite di fondamento, nonché la conferma del D.I. opposto o, in ogni caso, la condanna di al pagamento in favore del Parte_1 Sig. titolare dell'omonima Ditta Individuale, della somma portata dal D.I., decurtata CP_1 dell'acconto di € 4.000,00 versato dall'opponente, ovvero la condanna al pagamento della maggiore o minor somma che il nominando C.T.U. avrebbe accertato esser dovuta. Ha dunque chiesto la nomina di un C.T.U. al fine di: A) accertare e quantificare i lavori eseguiti dalla Ditta Hoxhaj presso l'immobile, di proprietà di sito a CO (CT) in Via Guglielmo Parte_1 Marconi ed identificato al N.C.E.U. del Comune di CO al Foglio 29, Partt. nn. 532, 533 e 534; B) individuare per ciascuna lavorazione eseguita dal Sig. il prezzo applicabile secondo le tariffe CP_1 esistenti e/o secondo i differenti criteri di cui all'art. 2225 c.c.. Il Presidente, con Decreto ex art. 183, comma 4, c.p.c. del 24 Aprile 2024, ha calendarizzato le udienze e nominato C.T.U. il Dott. rinviando per l'escussione testi all'udienza del 27 Persona_1 Giugno 2024 dinnanzi al G.O.T. Dott.ssa Torrisi. Istruita la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025 è stata posta in decisione con i termini di legge.
Il C.T.U. ha verificato i lavori effettuati da nella proprietà in CO CP_1 Parte_1 (CT) in via Guglielmo Marconi s.n., iscritto al Catasto Terreni dello stesso Comune, foglio n.29, part. 32-533-534, riscontrando la loro effettuazione (ad eccezione del doppio muro di contenimento nel lato nord, dove esiste la strada) e ha, quindi, provveduto alla quantificazione dei prezzi unitari e del corrispettivo totale, ricorrendo
- al prezziario dei lavori pubblici del 2022
- al prezziario dell'agricoltura del 2015 per una voce similare a quello in esame (muro in pietra),
- ai prezzi di settore, tramite indagini di mercato, ovviamente li ha considerati al 2021 cosi da ottenere i seguenti saldi: A) prezziario regionale: € 100.886,72 IVA compresa;
B) prezziario dell'agricoltura: € 54.645,26 IVA compresa;
C) prezzi di mercato: ad €.21.106,40, IVA compresa, cosi determinando il corrispettivo dovuto all'interno di una “forbice” che va da un massimo di € 100.886,72 IVA compresa ad un minimo di € 21.106,40 IVA compresa.
Orbene, l'art. 2225 c.c. prevede che qualora il corrispettivo non sia stato determinato dalle parti vada determinato secondo le tariffe esistenti o gli usi. Solo in mancanza di tariffe ufficiali può farsi riferimento agli usi, mentre qualora esista un tariffario ufficiale è a questo che dovrà farsi richiamo.
Segue che, in difetto di ulteriori elementi utili a individuare l'accordo sul corrispettivo effettivamente intercorso tra le parti, debba farsi riferimento ad un valore compreso all'interno di una “forbice” che consideri i soli valori fondati su dati oggettivi e verificabili ovvero il prezziario regionale e il prezziario dell'agricoltura, considerando che il rinvio ai prezzi di mercato operato dal CTU su sua espressa ammissione è fondato su valutazioni e accertamenti soggettivi di impossibile verifica e controllo.
Peraltro non va però dimenticato che lo stesso opposto ha chiesto il pagamento della complessiva somma di € 29.300, ammettendo di avere già avuto corrisposti euro 4.000, 00, in tal modo fornendosi per espressa ammissione dello stesso creditore un parametro che significativamente si posiziona in un punto intermedio tra le valutazioni offerte dal CTU con riferimento al prezziario agricoltura e quello
“di mercato”.
pagina 2 di 3 Risulta, quindi, ad avviso del Giudicante, equo sulla base dei parametri forniti dal CTU stesso e considerando l'originaria domanda monitoria del creditore, odierno opposto, accertare che la somma richiesta con il ricorso monitorio sia effettivamente quella dovuta dall'opponente, con conseguente integrale rigetto dell'opposizione e condanna alle spese ex art. 91 cpc del predetto opponente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, comprese quelle di c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2800, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
- pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania, il 15 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11285/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 NICOLOSI ORAZIO giusta procura in atti.
ATTORE/I Contro
(C.F. , domiciliato in VIA C/O STUDIO AVV CP_1 C.F._1 POLIZZI SILVESTRO, VIA MONACA SANTA 19 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MAUGERI DANIELA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
Con atto di opposizione al D.I. n. 3085/2023, emesso dal Tribunale Civile di Catania all'esito della procedura R.G. n. 5684/2023, l' ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del predetto Parte_1 Decreto Ingiuntivo, a mezzo del quale il Tribunale Civile di Catania – Giudice Dott. Mangano ha ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore del Sig. titolare dell'omonima Ditta CP_1 Individuale, la somma pari ad € 29.300 oltre IVA per sorte capitale ed oltre interessi, spese legali liquidate ed accessori di legge.
A sostegno della proposta opposizione controparte ha eccepito 1) di aver effettuato un parziale pagamento delle somme ingiunte, per € 4.000,00 in data 23 Dicembre 2021; 2) che il ricorrente non ha prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c.; 3) che il ricorrente non avrebbe provato: · di aver effettivamente eseguito i lavori portati in fattura;
· che tali lavori siano stati a lui commissionati da · di aver applicato i prezzi concordati con Parte_1 Parte_1 o, comunque, i prezzi di mercato.
pagina 1 di 3 Costituendosi in giudizio, il Sig. titolare dell'omonima Ditta Individuale, CP_1 preliminarmente ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione parziale del D.I. n. 3085/2023. Nel merito, poi, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie perché destituite di fondamento, nonché la conferma del D.I. opposto o, in ogni caso, la condanna di al pagamento in favore del Parte_1 Sig. titolare dell'omonima Ditta Individuale, della somma portata dal D.I., decurtata CP_1 dell'acconto di € 4.000,00 versato dall'opponente, ovvero la condanna al pagamento della maggiore o minor somma che il nominando C.T.U. avrebbe accertato esser dovuta. Ha dunque chiesto la nomina di un C.T.U. al fine di: A) accertare e quantificare i lavori eseguiti dalla Ditta Hoxhaj presso l'immobile, di proprietà di sito a CO (CT) in Via Guglielmo Parte_1 Marconi ed identificato al N.C.E.U. del Comune di CO al Foglio 29, Partt. nn. 532, 533 e 534; B) individuare per ciascuna lavorazione eseguita dal Sig. il prezzo applicabile secondo le tariffe CP_1 esistenti e/o secondo i differenti criteri di cui all'art. 2225 c.c.. Il Presidente, con Decreto ex art. 183, comma 4, c.p.c. del 24 Aprile 2024, ha calendarizzato le udienze e nominato C.T.U. il Dott. rinviando per l'escussione testi all'udienza del 27 Persona_1 Giugno 2024 dinnanzi al G.O.T. Dott.ssa Torrisi. Istruita la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025 è stata posta in decisione con i termini di legge.
Il C.T.U. ha verificato i lavori effettuati da nella proprietà in CO CP_1 Parte_1 (CT) in via Guglielmo Marconi s.n., iscritto al Catasto Terreni dello stesso Comune, foglio n.29, part. 32-533-534, riscontrando la loro effettuazione (ad eccezione del doppio muro di contenimento nel lato nord, dove esiste la strada) e ha, quindi, provveduto alla quantificazione dei prezzi unitari e del corrispettivo totale, ricorrendo
- al prezziario dei lavori pubblici del 2022
- al prezziario dell'agricoltura del 2015 per una voce similare a quello in esame (muro in pietra),
- ai prezzi di settore, tramite indagini di mercato, ovviamente li ha considerati al 2021 cosi da ottenere i seguenti saldi: A) prezziario regionale: € 100.886,72 IVA compresa;
B) prezziario dell'agricoltura: € 54.645,26 IVA compresa;
C) prezzi di mercato: ad €.21.106,40, IVA compresa, cosi determinando il corrispettivo dovuto all'interno di una “forbice” che va da un massimo di € 100.886,72 IVA compresa ad un minimo di € 21.106,40 IVA compresa.
Orbene, l'art. 2225 c.c. prevede che qualora il corrispettivo non sia stato determinato dalle parti vada determinato secondo le tariffe esistenti o gli usi. Solo in mancanza di tariffe ufficiali può farsi riferimento agli usi, mentre qualora esista un tariffario ufficiale è a questo che dovrà farsi richiamo.
Segue che, in difetto di ulteriori elementi utili a individuare l'accordo sul corrispettivo effettivamente intercorso tra le parti, debba farsi riferimento ad un valore compreso all'interno di una “forbice” che consideri i soli valori fondati su dati oggettivi e verificabili ovvero il prezziario regionale e il prezziario dell'agricoltura, considerando che il rinvio ai prezzi di mercato operato dal CTU su sua espressa ammissione è fondato su valutazioni e accertamenti soggettivi di impossibile verifica e controllo.
Peraltro non va però dimenticato che lo stesso opposto ha chiesto il pagamento della complessiva somma di € 29.300, ammettendo di avere già avuto corrisposti euro 4.000, 00, in tal modo fornendosi per espressa ammissione dello stesso creditore un parametro che significativamente si posiziona in un punto intermedio tra le valutazioni offerte dal CTU con riferimento al prezziario agricoltura e quello
“di mercato”.
pagina 2 di 3 Risulta, quindi, ad avviso del Giudicante, equo sulla base dei parametri forniti dal CTU stesso e considerando l'originaria domanda monitoria del creditore, odierno opposto, accertare che la somma richiesta con il ricorso monitorio sia effettivamente quella dovuta dall'opponente, con conseguente integrale rigetto dell'opposizione e condanna alle spese ex art. 91 cpc del predetto opponente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, comprese quelle di c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2800, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
- pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania, il 15 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3