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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16523/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Parte_1 C.F._1
[. MA e dell'avv. BERNARDINI STEFANO ( ) P.ZZA LIBERTA' C.F._2 40046 ALTO RENO TERME;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CP_1 LIBERTA' 15 40046 presso il difensore avv. BERNARDINI MA CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 21.11.2024 nato a [...] il [...] chiede lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con (Bologna, 14.05.1992) il 31.08.2017 in CP_2 Comune di Castel di Casio (BO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.7, Parte 1, dell'anno 2017. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: nata a [...] il [...] (oggi 12 Per_1 anni) e , nata a [...] il [...] (oggi 10 anni). Per_2 La coppia è giunta alla separazione consensuale omologata con decreto 10.01.2023 (all'esito di udienza presidenziale 13.12.2022). L'odierno ricorrente e la sig.ra depositarono ricorso per separazione consensuale dinnanzi al CP_2
Tribunale di Bologna, rubricato al n. RG 11577/2022; all'udienza del 13.12.2022 le parti, dinnanzi alla dott.ssa Palumbi, dichiararono di non volersi conciliare e chiesero la separazione consensuale secondo pagina 1 di 5 le condizioni da loro indicate e riportate sul verbale di udienza medesimo, allegato in copia autentica al presente atto;
la separazione è stata omologata in data 10 gennaio 2023 alle seguenti condizioni: affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, collocazione prevalente presso la madre, a cui era assegnata la casa familiare, un calendario di viste del padre (che può definirsi ordinario), un assegno di mantenimento per la prole, a carico del padre, di complessivi €.500 (€.250 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Oggi domanda, oltre alla pronuncia sul vincolo, la conferma integrale delle determinazioni della separazione, sul presupposto del fatto che la situazione reddituale dei coniugi non era cambiata e le figlie erano ancora minorenni e non economicamente autosufficienti. Sostanzialmente la parte han poi ribadito le sue posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì istanze istruttorie, limitandosi ad una sola memoria, stante la non costituzione in giudizio della controparte. La convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti. La notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale con plico raccomandato ricevuto personalmente della moglie in data 31.12.2024. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, veniva sentito personalmente Pt_1 e ribadiva sostanzialmente il contenuto del ricorso. Viene sentito il ricorrente:
<Le nostre figlie hanno 11 anni e 9 anni. Le condizioni della separazione sono rispettate, poi noi ci organizziamo in base alle esigenze. Anche dal punto di vista economico sono rispettate le statuizioni. Come genitori ci sentiamo nell'interesse delle minori, o per messaggio o per telefono.>> ADR. <Sì, ne abbiamo parlato. Non mi ha detto perché non si sarebbe costituita. Forse non le interessa. Riusciamo sempre ad organizzarci. Io sono sempre operaio a tempo indeterminato e percepisco circa 1300/1400 euro al mese per 14 mensilità. Non ho altre entrate. Vivo nella casa della mia attuale compagna. Non ho spese abitative. Siamo noi due. Contribuisco alle spese. Ho un finanziamento per aiutare la madre della mia ex moglie, per circa 12mila euro, per cui pago una rata di 368 euro al mese fino al 2031. Non ho beni immobili.>> ADR. <La signora lavora ma non so che contratto abbia.>>
Non essendo comparsa all'udienza la Solito, il tentativo di conciliazione non poteva neppure essere esperito. Il Giudice – dichiarata la contumacia della donna - assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22 c.p.c.) confermando le determinazioni di cui alla separazione e dando impulso ad accertamenti sul reddito della convenuta contumace, vista la presenza di figlie minori (ex art.473-bis. 2 c.p.c.). All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era trattenuta a sentenza.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa 10.01.2023, e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna
pagina 2 di 5 (13.12.2022), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Sulle domande di merito del ricorrente L'affido delle figlie minori, in assenza di elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi delle stesse, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.). La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo le minori nella casa familiare il loro habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): conseguentemente la casa familiare è assegnata alla madre. Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con le figlie, nonché su tale regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita delle figlie, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.). Gli aspetti economici Il ha chiesto la conferma delle decisioni della separazione. Pt_1 I redditi delle parti Del ricorrente: CU 2021 = lavoro a tempo indeterminato (gg.335) al mese netti circa €.
1.100 Mod.730/2022 = 1.356 al mese netti circa CU 2022 = lavoro a tempo indeterminato (gg.309) al mese netti circa €.
1.100 CU 2022 = INPS lavoro a tempo indeterminato (gg.56) tot. €.3.291,84 Mod.730/2023 = 1.500 al mese netti circa.
Per quanto riguarda la moglie, la richiesta di documentazione all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate ha fatto emergere i seguenti dati della convenuta: PF 2021 = tot. imponibile €.4.762; PF 2022 = zero imponibile;
CU 2023 = lavoro a tempo determinato (gg.44) tot. €.1.257,44 CU 2023 = lavoro a tempo determinato (gg.12) tot. €.406,59 PF 2023 = tot. imponibile €.
1.919 CU 2024 = lavoro a tempo determinato (gg.172) tot. €.5.177,18 CU 2024 = lavoro a tempo determinato (gg.39) tot. €.836,88 PF 2024 = tot. imponibile €.
6.845 CU 2025 = lavoro a tempo determinato (gg.139) tot. €.5.000 (circa) CU 2025 = lavoro a tempo determinato (gg.52) tot. €.1.198,60 CU 2025 = lavoro a tempo determinato (gg.114) tot. €.6.407,94. Non essendosi costituita non si hanno altri elementi di conoscenza;
neppure in merito ad eventuali spese abitative. Si tratta, comunque, di persona con capacità lavorative, in qualche modo messe a frutto nel corso degli anni. Riguardo all'assegno per il mantenimento delle figlie minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età delle figlie della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore.
Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.500,00 mensili (= €.250 x 2); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a pagina 3 di 5 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tenuto conto della natura e dei termini della presente decisione, nonché della non contestazione delle domande di merito del ricorrente, non si provvede sulle spese di lite in quanto non vi è stata soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1 e nata a [...], il [...], CP_2 unitisi con matrimonio civile celebrato il 31.08.2017 in Comune di Castel di Casio (BO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.7, Parte 1, dell'anno 2017; ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori;
le Per_1 Per_2 decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha le figlie presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze delle figlie, in considerazione anche della sua età) e in mancanza di accordo in ogni caso: i fine settimana alternati: dal venerdì (alle 17.30-18.00) fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui le terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dalle 17.30-18.00 fino alla mattina successiva, quando le accompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi) dalle 17.30-18.00 fino alla mattina successiva, quando le accompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di €.500,00 (duecentocinquanta per ciascuna figlia) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e pagina 4 di 5 spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 19.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16523/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Parte_1 C.F._1
[. MA e dell'avv. BERNARDINI STEFANO ( ) P.ZZA LIBERTA' C.F._2 40046 ALTO RENO TERME;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CP_1 LIBERTA' 15 40046 presso il difensore avv. BERNARDINI MA CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 21.11.2024 nato a [...] il [...] chiede lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con (Bologna, 14.05.1992) il 31.08.2017 in CP_2 Comune di Castel di Casio (BO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.7, Parte 1, dell'anno 2017. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: nata a [...] il [...] (oggi 12 Per_1 anni) e , nata a [...] il [...] (oggi 10 anni). Per_2 La coppia è giunta alla separazione consensuale omologata con decreto 10.01.2023 (all'esito di udienza presidenziale 13.12.2022). L'odierno ricorrente e la sig.ra depositarono ricorso per separazione consensuale dinnanzi al CP_2
Tribunale di Bologna, rubricato al n. RG 11577/2022; all'udienza del 13.12.2022 le parti, dinnanzi alla dott.ssa Palumbi, dichiararono di non volersi conciliare e chiesero la separazione consensuale secondo pagina 1 di 5 le condizioni da loro indicate e riportate sul verbale di udienza medesimo, allegato in copia autentica al presente atto;
la separazione è stata omologata in data 10 gennaio 2023 alle seguenti condizioni: affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, collocazione prevalente presso la madre, a cui era assegnata la casa familiare, un calendario di viste del padre (che può definirsi ordinario), un assegno di mantenimento per la prole, a carico del padre, di complessivi €.500 (€.250 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Oggi domanda, oltre alla pronuncia sul vincolo, la conferma integrale delle determinazioni della separazione, sul presupposto del fatto che la situazione reddituale dei coniugi non era cambiata e le figlie erano ancora minorenni e non economicamente autosufficienti. Sostanzialmente la parte han poi ribadito le sue posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì istanze istruttorie, limitandosi ad una sola memoria, stante la non costituzione in giudizio della controparte. La convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti. La notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale con plico raccomandato ricevuto personalmente della moglie in data 31.12.2024. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, veniva sentito personalmente Pt_1 e ribadiva sostanzialmente il contenuto del ricorso. Viene sentito il ricorrente:
<Le nostre figlie hanno 11 anni e 9 anni. Le condizioni della separazione sono rispettate, poi noi ci organizziamo in base alle esigenze. Anche dal punto di vista economico sono rispettate le statuizioni. Come genitori ci sentiamo nell'interesse delle minori, o per messaggio o per telefono.>> ADR. <Sì, ne abbiamo parlato. Non mi ha detto perché non si sarebbe costituita. Forse non le interessa. Riusciamo sempre ad organizzarci. Io sono sempre operaio a tempo indeterminato e percepisco circa 1300/1400 euro al mese per 14 mensilità. Non ho altre entrate. Vivo nella casa della mia attuale compagna. Non ho spese abitative. Siamo noi due. Contribuisco alle spese. Ho un finanziamento per aiutare la madre della mia ex moglie, per circa 12mila euro, per cui pago una rata di 368 euro al mese fino al 2031. Non ho beni immobili.>> ADR. <La signora lavora ma non so che contratto abbia.>>
Non essendo comparsa all'udienza la Solito, il tentativo di conciliazione non poteva neppure essere esperito. Il Giudice – dichiarata la contumacia della donna - assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22 c.p.c.) confermando le determinazioni di cui alla separazione e dando impulso ad accertamenti sul reddito della convenuta contumace, vista la presenza di figlie minori (ex art.473-bis. 2 c.p.c.). All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era trattenuta a sentenza.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa 10.01.2023, e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna
pagina 2 di 5 (13.12.2022), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Sulle domande di merito del ricorrente L'affido delle figlie minori, in assenza di elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi delle stesse, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.). La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo le minori nella casa familiare il loro habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): conseguentemente la casa familiare è assegnata alla madre. Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con le figlie, nonché su tale regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita delle figlie, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.). Gli aspetti economici Il ha chiesto la conferma delle decisioni della separazione. Pt_1 I redditi delle parti Del ricorrente: CU 2021 = lavoro a tempo indeterminato (gg.335) al mese netti circa €.
1.100 Mod.730/2022 = 1.356 al mese netti circa CU 2022 = lavoro a tempo indeterminato (gg.309) al mese netti circa €.
1.100 CU 2022 = INPS lavoro a tempo indeterminato (gg.56) tot. €.3.291,84 Mod.730/2023 = 1.500 al mese netti circa.
Per quanto riguarda la moglie, la richiesta di documentazione all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate ha fatto emergere i seguenti dati della convenuta: PF 2021 = tot. imponibile €.4.762; PF 2022 = zero imponibile;
CU 2023 = lavoro a tempo determinato (gg.44) tot. €.1.257,44 CU 2023 = lavoro a tempo determinato (gg.12) tot. €.406,59 PF 2023 = tot. imponibile €.
1.919 CU 2024 = lavoro a tempo determinato (gg.172) tot. €.5.177,18 CU 2024 = lavoro a tempo determinato (gg.39) tot. €.836,88 PF 2024 = tot. imponibile €.
6.845 CU 2025 = lavoro a tempo determinato (gg.139) tot. €.5.000 (circa) CU 2025 = lavoro a tempo determinato (gg.52) tot. €.1.198,60 CU 2025 = lavoro a tempo determinato (gg.114) tot. €.6.407,94. Non essendosi costituita non si hanno altri elementi di conoscenza;
neppure in merito ad eventuali spese abitative. Si tratta, comunque, di persona con capacità lavorative, in qualche modo messe a frutto nel corso degli anni. Riguardo all'assegno per il mantenimento delle figlie minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età delle figlie della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore.
Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.500,00 mensili (= €.250 x 2); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a pagina 3 di 5 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tenuto conto della natura e dei termini della presente decisione, nonché della non contestazione delle domande di merito del ricorrente, non si provvede sulle spese di lite in quanto non vi è stata soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1 e nata a [...], il [...], CP_2 unitisi con matrimonio civile celebrato il 31.08.2017 in Comune di Castel di Casio (BO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.7, Parte 1, dell'anno 2017; ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori;
le Per_1 Per_2 decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha le figlie presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze delle figlie, in considerazione anche della sua età) e in mancanza di accordo in ogni caso: i fine settimana alternati: dal venerdì (alle 17.30-18.00) fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui le terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dalle 17.30-18.00 fino alla mattina successiva, quando le accompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi) dalle 17.30-18.00 fino alla mattina successiva, quando le accompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di €.500,00 (duecentocinquanta per ciascuna figlia) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e pagina 4 di 5 spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 19.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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