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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/08/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 2645/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2645/2019 R.G., avente ad oggetto “Proprietà” e promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura alle liti dall'Avv. Tatiana Domenica Novello ed elettivamente domiciliato come in atti
- ATTORE - CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso in virtù di procura alle liti dall'Avv. Ettore Zagarese ed elettivamente domiciliato come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo che:
- è proprietario del fondo sito in Corigliano - AN, area di AN C./da Bucita Olivellosa, foglio di mappa n. 51, particella n. 60, mentre il convenuto è proprietario del fondo sito sempre in CP_1 Corigliano - AN, distinto in catasto al foglio di mappa n. 50, particella n. 54, confinante con quello di proprietà del;
Pt_1
- la menzionata particella n. 60 di proprietà del è di forma regolare trapezoidale ed ha superficie Pt_1 catastale di ha 1 are 60 ca 80, confinante lungo tutto il lato nord con la particella n. 54 di proprietà del , CP_1 confine costituito da una linea retta che congiunge il vertice nord-est con quello nord-ovest della particella;
- sussiste una situazione di incertezza sulla estensione e confini dei fondi su indicati, foriera di continui litigi tra i confinanti, tanto che già dal 2010 erano state proposte dal e dal reciproche querele ed è Pt_1 CP_1 stato intentato dal un procedimento per AT (proc. n. 1016/2010 RG - Tribunale di AN) poi CP_1 apparentemente conciliato;
- da perizia depositata risulta che il confine catastale emergente dalle mappe e dalle visure catastali, rilievo effettato con strumentazione GPS ON IP Sr (i cui dati catastali sono stati sovrapposti con la cartografia di mappa) non corrisponde alla situazione reale con conseguente perdita di porzione di proprietà del;
Pt_1
- con atto di citazione del giorno 1.12.2015 il chiamava in giudizio il (proc. n. 600/2016 CP_1 Pt_1 GdP AN), in virtù di sentenza n. 22/14 GdP di AN (originata dalla querela sporta nel 2010 nei riguardi del - contemporaneamente a richiesta di AT, terminata nel 2011 con transazione tra le Pt_1 parti), chiedendo la condanna al pagamento dei danni, in via ristorativa, per danneggiamento, per i lavori di sbancamento eseguiti dal nel maggio 2010, sul confine tra il proprio fondo e quello di proprietà del Pt_1
, che provocavano il crollo di un ciglio di confine, crollo invadeva la proprietà del;
CP_1 CP_1
- il nel citato giudizio (proc. n. 600/2016 GDP AN) si costituiva, negando di aver provocato Pt_1 il crollo del ciglio del terreno, precisando che tale crollo era dovuto all'attività di sbancamento condotta sulla base del fondo di proprietà del dallo stesso , attività che aveva provocato il crollo del sovrastante CP_1 CP_1 pagina 1 di 8 ciglio, precisando, poi, che negli atti del procedimento richiamato per AT (proc. n. 1016/2010 RG - Tribunale di AN) vi era la valutazione tecnica di ufficio richiamata dal , ove era indicato che il CP_1 crollo avveniva nella proprietà dello stesso individuata dai confini di mappa catastale;
Pt_1
- con sentenza n. 182/2017 resa nel procedimento n. 600/2016 RGC GdP AN, notificata il 23.03.2017, il Giudice di Pace di AN rigettava la domanda di risarcimento formulata dal , sentenza poi CP_1 impugnata dal (proc. n. 1318/2017 RG - Tribunale di Castrovillari); CP_1
- il ciglio crollato era di proprietà del , ciglio sotto il quale si trovava una striscia di terreno Pt_1 catastalmente appartenente al , in origine collina poi sbancata e il confine era successivo alla vallata Pt_1 (definita scarpata dal CTU ), posta sotto il ciglio crollato;
Per_1
- il punto di terreno interessato dal crollo, come da valutazione del CTU del Tribunale di AN è di proprietà del , stante l'allegato 4 della perizia ctu Ing. di cui all'AT, che mostra la curva a Pt_1 Per_1 gomito della proprietà, confine catastale poi usurpato dal , provato dalla stessa mappa catastale della CP_1 perizia del Tribunale di AN, oltre che da ulteriore perizia che segna il confine catastale ed il diverso confine reale con appropriazione del triangolo di terreno oggetto del crollo da parte del;
CP_1
- l'obbligatorio tentativo di conciliazione promosso dal ha avuto esito negativo a causa della Pt_1 mancata adesione del;
CP_1
- si chiede un indennizzo/risarcimento danni per “perdita del confine”. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di “…. Determinare il confine tra il Parte_1 terreno di proprietà del sig. , al catasto terreni del Comune di Corigliano-AN foglio Parte_1 di mappa n. 51, particella n. 60 ed il terreno di proprietà del sig. distinto al foglio di mappa CP_1 n. 50, particella n. 54 del catasto terreni del Comune di Corigliano - AN e accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa e condannare il sig. al rilascio in favore CP_1 dell'attore della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata;
- autorizzare l'attore ad apporre materialmente i termini sul confine, così come identificato, rendendolo visibile e riconoscibile con condanna di parte convenuta a concorrere alle spese ex art. 951 c.c.;
- condannare il sig. al risarcimento danni di euro 2.000,00 per danno in re ipsa da perdita di confine, CP_1 o, in subordine per indennizzo da occupazione senza titolo secondo il valore della striscia di terreno stessa per come sarà individuata;
- condannare il sig. alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. CP_1 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il giorno 8.01.2020, si è costituito in giudizio CP_1
esponendo:
[...]
- la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., attesa l'estrema genericità del contenuto dell'atto di citazione nell'esposizione di fatti e avvenimenti non circostanziati e specificati a tal punto da impedire la concreta capacità di poter formulare un'adeguata difesa con conseguente lesione dell'art. 24 Cost.. La pretesa vantata dalla controparte è talmente generica tanto da risultare mancanti i fatti posti a fondamento della stessa (con conseguente violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.), non essendo indicato né quando sarebbe avvenuto, né in che cosa sarebbe consistito, né quale porzione di terreno avrebbe investito il presunto sconfinamento posto in essere dal , atteso che nulla emerge a riguardo dall'atto, con conseguente CP_1 impossibilità per parte convenuta di replicare e attuare adeguata difesa. Il richiamo ad altri procedimenti intercorrenti tra le parti del presente giudizio non appare conferente con l'oggetto della causa;
- nel merito, si contesta il ricorso all'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. genericamente richiamata in libello e non specificata, avendo controparte adito per una regolamentazione di confini anche se nel contesto dell'atto non chiaramente individuata: “ da perizia depositata emerge che il confine catastale emergente dalle mappe satellitari e dalle visure catastali, rilievo effettuato con strumentazione GPS ON IP Sr, i cui dati elaborati sono stati sovrapposti con la cartografia di mappa, non corrisponde alla situazione reale con perdita di porzione di proprietà del ”; Pt_1
- che, atteso il carattere reale dell'azione di rivendicazione, fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui il assumeva di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità, tale azione è esperibile Pt_1 contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso, e, pertanto, non appare calzante al caso de quo, ove viene contestato una traslatio di confini, avendo il agito per una regolamentazione di confini;
Pt_1
pagina 2 di 8 - alcun sconfinamento è stato posto in essere dal , né mai vi è stata contestazione da parte del CP_1 Pt_1 sui limiti tra i terreni, avendo il pacificamente e pubblicamente posseduto il terreno nella ragione di CP_1 fatto nella quale è delimitato;
- che alcuna opera successiva è stata posta in essere sui confini e tale richiesta evidenzia perplessità in quanto è avvenuta non a caso ma successivamente ad un'azione intentata dal per un risarcimento del CP_1 danno, tanto da generare il dubbio fondato che la presente azione è esclusivamente una rivalsa, non essendo la stessa mai stata preceduta da una diffida contenente i limiti tra i fondi. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, ogni CP_1 contraria istanza disattesa, - rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto, non essendo stato perpetrato alcun sconfinamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Assegnati i chiesti termini 183, sesto comma, c.p.c., ed istruita la causa documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del giorno 11.5.2023 i difensori delle parti hanno concordemente chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, formulando richiesta di apposizione dei termini secondo i confini rilevati dal c.t.u.. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito In via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione, per la mancata indicazione delle ragioni a sostegno della domanda avanzata dalla controparte. Occorre evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. civ. n. 11751/2013). Nel caso di specie, invero, le ragioni a sostegno della domanda formulata dal sono chiaramente Pt_1 evincibili dal complessivo tenore dell'atto introduttivo. Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione per assenza o indeterminatezza della causa petendi, avendo, peraltro, parte convenuta formulato ampie difese sulla domanda, sicché non può ritenersi configurabile la dedotta lesione del suo diritto di difesa.
3. Nel merito 3.1. Tanto premesso, occorre richiamare i pacifici principi di diritto che governano la materia oggetto del presente giudizio in termini di qualificazione della domanda. In primo luogo, è noto che “l'azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c.) presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino. […] Al contrario, è azione di rivendica della proprietà (art. 948 c.c.) quella fondata e contrastata in base ai rispettivi titoli di acquisto […]. Ne deriva che vi è conflitto fra titoli quando (a livello di allegazione) un medesimo bene, o una sua porzione, risulti in due atti traslativi della proprietà attribuito a soggetti diversi, di talché l'un acquisto non possa coesistere con l'altro perché in rapporto di contraddizione giuridica” (ex multis, Cass. civ. n. 23241/2016). In tal caso, l'eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno si pone come mero corollario dell'invocato accertamento (in tal senso: Cass. civ. n. 1446/96; Cass. civ. n. 6681/2000); sicché, la sentenza di accoglimento della domanda ha natura essenzialmente ricognitiva e dichiarativa mentre l'effetto pagina 3 di 8 restitutorio della porzione di terreno eventualmente abusivamente posseduta dal convenuto non è automatico ma può conseguire solo ad apposita domanda dell'attore. In altre parole, nell'azione di regolamento di confini i titoli non sono controversi e l'oggetto della domanda è solo ed esclusivamente l'eliminazione di una incertezza circa il confine e, quindi, la corrispondenza tra l'estensione dei fondi quale effettivamente rilevata in fatto e quale designata dai titoli stessi (conflitto tra fondi). Pertanto, l'accertamento della proprietà sulla parte di terreno in contestazione con il correlativo effetto recuperatorio, conseguenziale soltanto alla eliminazione di uno stato di incertezza sul confine, non trasforma l'azione di regolamento dei confini in azione di rivendica (quest'ultima prevista nella diversa ipotesi di conflitto tra titoli). Risulta, altresì, consolidato il principio secondo il quale l'incertezza del confine, che costituisce il presupposto dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., debba essere inteso “non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato”. In particolare, l'attore lamenta una situazione di incertezza di confini tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà del convenuto e a fondamento della richiesta di regolamentazione dei confini l'attore ha posto una perizia di parte allegata da cui si evince un diverso posizionamento tra il confine catastale e la situazione reale. La domanda attorea è volta, quindi, all'accertamento dell'esatta linea di confine tra i due fondi in questione, con conseguente rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dal convenuto e richiesta di risarcimento del danno in re ipsa per perdita del confine o, in subordine, per occupazione senza titolo;
domanda quella di risarcimento danni oggetto di rinuncia in corso di causa (vedasi verbale d'udienza del 06.03.2025 “Il difensore precisa le conclusioni chiedendo l'apposizione dei termini sulla linea di confine individuata dal ctu a spese comuni, con rinuncia ad ogni domanda di risarcimento formulata, e con richiesta di condanna del convenuto alle spese di lite”). In conclusione, alla luce dei richiamati principi, la domanda attorea risulta correttamente qualificata come actio finium regundorum, venendo in rilievo, alla luce del complesso delle allegazioni delle parti, non già una situazione di conflitto tra titoli, bensì una situazione di incertezza soggettiva, tra il confine apparente e quello reale, conseguente alla presunta condotta del convenuto tesa ad usurpare la zona confinaria adiacente. 3.2. Passando al merito della domanda di regolamento dei confini, considerata la finalità dell'azione, che è quella di imprimere certezza ad un confine obiettivamente e/o subiettivamente incerto tra due fondi, la legge riconosce al giudice poteri più ampi di quelli attribuitigli nelle altre controversie di accertamento della proprietà. In particolare, il giudizio è svincolato dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, atteso che l'onere di indicare gli elementi utili alla decisione grava su entrambe le parti (azione c.d. duplice, nel senso che a ciascuna delle parti spetta l'onere di provare l'estensione del proprio fondo) e per accertare il confine “ogni mezzo di prova è ammesso” (art. 950 co. 2 c.c.). Per l'effetto, il giudice deve prediligere gli elementi ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza fissare tra gli stessi alcuna graduatoria di importanza, salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali (art. 950 co. 3 c.c.). Pur in assenza di una graduatoria legale tra i mezzi di prova, la base primaria dell'indagine è costituita, di regola, dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (Cass. civ. n. 15759/2020). Questi ultimi sono rilevanti laddove riportino indicazioni precise circa l'estensione fisica dei beni, i confini, i segni materiali di delimitazione. E infatti, la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. n. 8814/2003) e la prova del confine può, in tal caso, essere data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (Cass. civ. n. 8072/1999). Difatti, in tema di regolamento di confini, l'ammissibilità della prova testimoniale e per interpello non è contraria al principio della forma scritta per la costituzione, il trasferimento e la modifica di diritti reali previsto dall'art. 1350 c.c. che rende, di norma, inammissibili per irrilevanza, ai fini della determinazione pagina 4 di 8 dell'oggetto degli inerenti titoli, la prova per testimoni;
di essa può, quindi, tenersi conto soltanto in via residuale, qualora sulla base degli oggettivi elementi forniti dai titoli sia risultato comunque incerto il confine (ex multis Cass. civ., n. 15759/2020). 3.3. Ciò posto si rileva, che parte convenuta ha prodotto (unitamente alle memorie 183, sesto comma, n. 2, in data 03.07.2020) nota di trascrizione del titolo d'acquisto (atto di compravendita a rogito del notaio Dott.
del 23.05.1972) da cui si evince che ha acquistato la proprietà intera del Persona_2 CP_1 seguente immobile “piccolo fondo rustico sito in agro di AN contrada Bucita, di natura seminativo, nudo, seminativo arborato e boscoso e dell'estensione di Ha. 15.30.10, confinante con , Persona_3 CP_2
, eredi di , coniugi e , eredi e strada
[...] Persona_4 CP_3 Controparte_4 Persona_5 comunale Olivellusa. Il descritto fondo rustico è riportato in catasto alla partita 907 ed è così distinto: località Bucita, foglio 50 - particella 54 - bosco ceduo 2° Ha 10.55.40, foglio 50 particella 137 seminativo arboreo 3°cl. Ha.
4.16.80 e foglio 51 particella 57, seminativo 4°cl Ha. 0.47.90”; parte attrice, invece, si è limitata a produrre, unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio, le visure catastali del fondo. Alcuna contestazione, comunque, è sorta tra le parti in merito alla titolarità dei rispettivi beni, desunta per parte convenuta dalla nota di trascrizione e per parte attrice dalle visure catastali, anche se non risulta depositato l'atto di acquisto di parte convenuta. L'atto di acquisto del terreno di proprietà del , invece, è stato prodotto dal consulente nominato dal Pt_1 giudice, quale allegato all'elaborato peritale (atto per Notar sede AN (CS) del 18.08.1992 Per_6 repertorio n. 43186 e raccolta n. 17986) da cui si evince che il , unitamente al coniuge Parte_1
in comunione legale dei beni, hanno acquistato in parti eguali la piena proprietà del Controparte_5 seguente bene: “fondo rustico di natura seminativo e bosco ceduo, della estensione di Ha. 3.89.20, sito in agro di AN, località “Bucita”, confinante a nord con proprietà , ad est mercè strada comunale CP_3 con proprietà a sud con proprietà ad ovest con proprietà . Detto immobile Per_5 Per_7 CP_3 è riportato in Catasto Terreni del Comune di AN alla partita 4256 località “Bucita” foglio di mappa 51, con le seguenti particelle: particella 39, Seminativo, 4°, Ha. 02.28.40 e particella 60, bosco ceduo 2°, Ha.
1.60.80. Tale immobile è stato venduto e rispettivamente acquistato nella piena proprietà e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, le ragioni e le azioni relative, accessioni e pertinenze inerenti, servitù attive e passive legalmente esistenti”. È noto che in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commissionategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. civ. n. 14148/2022; Cass. S.U. n. 6500/2022). Attese le risultanze di tale atto, giova osservare che nell'azione di regolamento di confini, così come in quella di rivendicazione, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario ove il fondo o i fondi i cui confini debbono essere delimitati, appartengono a più proprietari essendo ciascun condomino legittimato attivamente e passivamente all'esercizio di tali azioni e di tutte le altre a tutela della proprietà della cosa comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri condomini. Peraltro, quando alla domanda di regolamento di confini, che è strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio e/o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, ferma restando la non necessità del litisconsorzio dal lato attivo, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso ed eventualmente integrato nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa inesistenti vantino diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass. civ. del 26/06/2000, n. 8689). Tanto premesso, con riguardo ai titoli è noto che la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. n. 8814/2003) per l'individuazione dell'esatta demarcazione tra i fondi.
pagina 5 di 8 3.4. Ciò posto, nel corso del giudizio sono state assunte le prove testimoniali ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio. Le risultanze delle prove testimoniali non hanno fornito validi elementi ai fini dell'individuazione esatta dei confini. Quanto agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato, con riguardo allo stato dei luoghi, ha rilevato unandamento orografico plano altimetrico piuttosto movimentato dei terreni e la presenza di vegetazione varia (ulivi, querce ed altre essenze), in particolare, sulle scarpate ed in prossimità dei confini tra la proprietà e la proprietà . Ha, altresì, evidenziato la circostanza che, per presumibili ragioni Pt_1 CP_1 di coltivazione e di viabilità, in alcuni punti lo stato dei luoghi era stato modificato secondo le attività che rientravano nella normale gestione dei terreni agricoli. Ha sottolineato, poi, la presenza in alcuni punti di tratti di recinzione di vecchia realizzazione, eseguiti probabilmente, al fine di proteggere i fondi durante il pascolo degli animali (bovini, equini, ovicaprini ecc.), verificando, al contempo, che tali tratti di recinzione non ricadevano, perfettamente, sul confine, ma erano stati eseguiti nei punti più comodi per la loro realizzazione, e, pertanto, non erano idonei per la determinazione dei confini, essendo, tra l'altro, solo una recinzione parziale. Il c.t.u., in risposta ai quesiti postogli, rilevando l'assenza di elementi idonei a delimitare il confine tra le due proprietà, attesa l'inidoneità all'uopo dei segni materiali sussistenti quali le scarpate e i tratti di recinzione precaria, ha provveduto ad individuare il confine tra i due terreni, eseguendo i rilievi topografici sulla base dei titoli di proprietà e delle mappe catastali aggiornate, richieste ed ottenute dallo stesso c.t.u. dall'Agenzia del Territorio, precisando anche che, trattandosi di mappe riferentesi a due fogli di mappa differenti ma contigui, le particelle interessate dal giudizio erano state riunite e collegate graficamente nella fase di sviluppo degli elaborati grafici. Il consulente d'ufficio ha, poi, evidenziato come i risultati ottenuti avevano portato ad individuare dei punti di sconfinamento che interessavano, reciprocamente, le due proprietà. Relativamente, allo sconfinamento a danno della proprietà del nella particella 60 del foglio di mappa 51, in corrispondenza del Parte_1 confine ovest della stessa particella 60, lo sconfinamento risultava essere di mq 149,00, in favore della particella 54 di proprietà del , così come rappresentato negli elaborati grafici, allegati, alla perizia. CP_1 Il consulente ha altresì evidenziato uno sconfinamento a danno della proprietà del nella CP_1 particella 54 del foglio di mappa 50, in corrispondenza del confine est della stessa particella 54, che risultava essere di mq 55,00 nella zona a monte e di mq 51,00 nella zona più a valle per complessivi mq 106,00, in favore della particella 60 di proprietà del , così come raffigurato negli elaborati grafici allegati Pt_1 all'elaborato peritale. Lo stesso c.t.u. ha, ulteriormente, specificato che, eseguendo la verifica dell'entità degli sconfinamenti si otteneva una differenza sottratta alla particella 60 di proprietà del di mq 43,00, precisando che il Pt_1 confine ovest della particella 60 corrisponde al confine est della particella 54. Lo stesso consulente ha attribuito detti sconfinamenti a situazioni di comodo, determinate, probabilmente, dal fatto che al momento della realizzazione delle recinzioni si era cercato di apporre i tratti di recinzione nelle zone più comode, avendo il sito un andamento irregolare. Il consulente, comunque, ha chiarito che trattasi di sconfinamenti rientranti nelle normali tolleranze delle tare dei terreni agricoli. Occorre rilevare, inoltre, che il consulente nominato dal giudice, in sede di “Valutazioni alle osservazioni dei CTP e dei Legali” depositate il 24.04.2023, ha evidenziato che i citati terreni, nei punti ove era avvenuto lo sconfinamento, hanno caratteristiche molto marginali e di scarso valore. Con riguardo all'andamento dei terreni per cui è causa, riferito dal consulente nominato, si può rilevare come tale circostanza trovi conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi che hanno confermato i cambiamenti di pendenza (teste “Preciso che il terreno non si presenta in linea retta”; teste Testimone_1
“Per cambiamento di pendenza intendo che si estende in discesa. Il terreno non ha una Testimone_2 estensione pianeggiante ma presenta vari avvallamenti”. Tanto premesso, il Tribunale condivide le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico. Il c.t.u., infatti, per giungere alla determinazione della linea di confine tra i due fondi in contesa, dopo un pagina 6 di 8 primo sopralluogo, esclusa la possibilità di individuare un chiaro confine dai titoli e dagli elementi presenti sui luoghi, ha apposto temporaneamente un picchetto quale indicazione sommaria di una zona di confine e nel corso dei sopralluoghi, dopo aver sottolineato che si tratta di una situazione dei luoghi difficile da individuare senza l'ausilio di strumentazione adeguata, essendo l'orografia del terreno piuttosto accidentata, ha utilizzato strumentazione topografica di precisione, attraverso la quale ha proceduto a rilevare tutti i punti accessibili con la collaborazione di entrambi le parti in causa, sviluppando i rilievi e, sovrapponendoli alle mappe catastali aggiornate e richieste all'Agenzia del Territorio. Sono state, quindi, determinati i punti e le superfici di sconfinamento a beneficio, e, a danno di entrambi le parti in causa. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia - come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., n. 1815/2015; Cass. civ., n. 282/2009; Cass. civ., n. 8355/2007). Orbene, atteso che il c.t.u. nella determinazione della linea di confine con valutazione condivisa dal Tribunale ha fatto riferimento alle mappe catastali, considerata l'insussistenza di altri elementi idonei. Per l'effetto, attese le risultanze della c.t.u., la linea di confine tra i fondi confinanti siti nel Comune di AN (ora Corigliano -AN), identificati al foglio di mappa 51, particella 60 (di proprietà di ) Parte_1 nonché al foglio di mappa n. 50, particella n. 54 (di proprietà di ), è quella individuato nella CP_1 linea nera - indicata come “confine catastale” - negli elabor do della relazione tecnica depositata in data 24.04.2023 dal c.t.u., Geom. (“elaborato evidenza situazione Controparte_6 di fatto”; “elaborato sovrapposizione mappe catastali all'ortofoto”; “elaborato sovrapposizione rilievi alle mappe catastali”; “elaborato sovrapposizione rilievi alle mappe”). Va altresì disposta, attesa la concorde richiesta delle parti, l'apposizione di termini visibili. Le spese di tale attività dovranno gravare in egual misura sulle parti. Occorre, inoltre, rilevare che la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda (Cass. civ. Ord. n. 1910/2023). Di conseguenza, atteso l'accertato sconfinamento reciproco a danno di entrambe le proprietà si dispone la reintegra delle superfici sconfinate, spettanti a ciascuna delle parti.
4. Le spese di lite Il reciproco sconfinamento operato da entrambe le parti, unitamente alle ragioni poste a base del ricorso alle mappe catastali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che il confine tra i contigui fondi siti in AN (ora Corigliano-AN) identificati al foglio di mappa 51, particella 60 nonché al foglio di mappa n. 50, particella n. 54, è quello risultante graficamente ed individuato nella linea nera - indicata come “confine catastale” - negli elaborati grafici allegati alla relazione tecnica depositata in data 24.04.2023 dal c.t.u., Geom. Controparte_6 (“elaborato evidenza situazione di fatto”; “elaborato sovrapposizione mappe catastali
[...] all'ortofoto”; “elaborato sovrapposizione rilievi alle mappe catastali”; “elaborato sovrapposizione rilievi alle mappe”);
2. DISPONE l'apposizione, sulla citata linea di confine, di termini visibili a spese comuni di entrambe le parti;
3. CONDANNA a rilasciare in favore di la porzione di terreno Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 indebitamente occupata e CONDANNA a rilasciare in favore di la CP_1 Parte_1 porzione di terreno indebitamente occupata;
4. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
5. PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro ed in misura uguale, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del giorno 11.05.2023.
6. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 25.8.2025 Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2645/2019 R.G., avente ad oggetto “Proprietà” e promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura alle liti dall'Avv. Tatiana Domenica Novello ed elettivamente domiciliato come in atti
- ATTORE - CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso in virtù di procura alle liti dall'Avv. Ettore Zagarese ed elettivamente domiciliato come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo che:
- è proprietario del fondo sito in Corigliano - AN, area di AN C./da Bucita Olivellosa, foglio di mappa n. 51, particella n. 60, mentre il convenuto è proprietario del fondo sito sempre in CP_1 Corigliano - AN, distinto in catasto al foglio di mappa n. 50, particella n. 54, confinante con quello di proprietà del;
Pt_1
- la menzionata particella n. 60 di proprietà del è di forma regolare trapezoidale ed ha superficie Pt_1 catastale di ha 1 are 60 ca 80, confinante lungo tutto il lato nord con la particella n. 54 di proprietà del , CP_1 confine costituito da una linea retta che congiunge il vertice nord-est con quello nord-ovest della particella;
- sussiste una situazione di incertezza sulla estensione e confini dei fondi su indicati, foriera di continui litigi tra i confinanti, tanto che già dal 2010 erano state proposte dal e dal reciproche querele ed è Pt_1 CP_1 stato intentato dal un procedimento per AT (proc. n. 1016/2010 RG - Tribunale di AN) poi CP_1 apparentemente conciliato;
- da perizia depositata risulta che il confine catastale emergente dalle mappe e dalle visure catastali, rilievo effettato con strumentazione GPS ON IP Sr (i cui dati catastali sono stati sovrapposti con la cartografia di mappa) non corrisponde alla situazione reale con conseguente perdita di porzione di proprietà del;
Pt_1
- con atto di citazione del giorno 1.12.2015 il chiamava in giudizio il (proc. n. 600/2016 CP_1 Pt_1 GdP AN), in virtù di sentenza n. 22/14 GdP di AN (originata dalla querela sporta nel 2010 nei riguardi del - contemporaneamente a richiesta di AT, terminata nel 2011 con transazione tra le Pt_1 parti), chiedendo la condanna al pagamento dei danni, in via ristorativa, per danneggiamento, per i lavori di sbancamento eseguiti dal nel maggio 2010, sul confine tra il proprio fondo e quello di proprietà del Pt_1
, che provocavano il crollo di un ciglio di confine, crollo invadeva la proprietà del;
CP_1 CP_1
- il nel citato giudizio (proc. n. 600/2016 GDP AN) si costituiva, negando di aver provocato Pt_1 il crollo del ciglio del terreno, precisando che tale crollo era dovuto all'attività di sbancamento condotta sulla base del fondo di proprietà del dallo stesso , attività che aveva provocato il crollo del sovrastante CP_1 CP_1 pagina 1 di 8 ciglio, precisando, poi, che negli atti del procedimento richiamato per AT (proc. n. 1016/2010 RG - Tribunale di AN) vi era la valutazione tecnica di ufficio richiamata dal , ove era indicato che il CP_1 crollo avveniva nella proprietà dello stesso individuata dai confini di mappa catastale;
Pt_1
- con sentenza n. 182/2017 resa nel procedimento n. 600/2016 RGC GdP AN, notificata il 23.03.2017, il Giudice di Pace di AN rigettava la domanda di risarcimento formulata dal , sentenza poi CP_1 impugnata dal (proc. n. 1318/2017 RG - Tribunale di Castrovillari); CP_1
- il ciglio crollato era di proprietà del , ciglio sotto il quale si trovava una striscia di terreno Pt_1 catastalmente appartenente al , in origine collina poi sbancata e il confine era successivo alla vallata Pt_1 (definita scarpata dal CTU ), posta sotto il ciglio crollato;
Per_1
- il punto di terreno interessato dal crollo, come da valutazione del CTU del Tribunale di AN è di proprietà del , stante l'allegato 4 della perizia ctu Ing. di cui all'AT, che mostra la curva a Pt_1 Per_1 gomito della proprietà, confine catastale poi usurpato dal , provato dalla stessa mappa catastale della CP_1 perizia del Tribunale di AN, oltre che da ulteriore perizia che segna il confine catastale ed il diverso confine reale con appropriazione del triangolo di terreno oggetto del crollo da parte del;
CP_1
- l'obbligatorio tentativo di conciliazione promosso dal ha avuto esito negativo a causa della Pt_1 mancata adesione del;
CP_1
- si chiede un indennizzo/risarcimento danni per “perdita del confine”. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di “…. Determinare il confine tra il Parte_1 terreno di proprietà del sig. , al catasto terreni del Comune di Corigliano-AN foglio Parte_1 di mappa n. 51, particella n. 60 ed il terreno di proprietà del sig. distinto al foglio di mappa CP_1 n. 50, particella n. 54 del catasto terreni del Comune di Corigliano - AN e accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa e condannare il sig. al rilascio in favore CP_1 dell'attore della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata;
- autorizzare l'attore ad apporre materialmente i termini sul confine, così come identificato, rendendolo visibile e riconoscibile con condanna di parte convenuta a concorrere alle spese ex art. 951 c.c.;
- condannare il sig. al risarcimento danni di euro 2.000,00 per danno in re ipsa da perdita di confine, CP_1 o, in subordine per indennizzo da occupazione senza titolo secondo il valore della striscia di terreno stessa per come sarà individuata;
- condannare il sig. alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. CP_1 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il giorno 8.01.2020, si è costituito in giudizio CP_1
esponendo:
[...]
- la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., attesa l'estrema genericità del contenuto dell'atto di citazione nell'esposizione di fatti e avvenimenti non circostanziati e specificati a tal punto da impedire la concreta capacità di poter formulare un'adeguata difesa con conseguente lesione dell'art. 24 Cost.. La pretesa vantata dalla controparte è talmente generica tanto da risultare mancanti i fatti posti a fondamento della stessa (con conseguente violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.), non essendo indicato né quando sarebbe avvenuto, né in che cosa sarebbe consistito, né quale porzione di terreno avrebbe investito il presunto sconfinamento posto in essere dal , atteso che nulla emerge a riguardo dall'atto, con conseguente CP_1 impossibilità per parte convenuta di replicare e attuare adeguata difesa. Il richiamo ad altri procedimenti intercorrenti tra le parti del presente giudizio non appare conferente con l'oggetto della causa;
- nel merito, si contesta il ricorso all'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. genericamente richiamata in libello e non specificata, avendo controparte adito per una regolamentazione di confini anche se nel contesto dell'atto non chiaramente individuata: “ da perizia depositata emerge che il confine catastale emergente dalle mappe satellitari e dalle visure catastali, rilievo effettuato con strumentazione GPS ON IP Sr, i cui dati elaborati sono stati sovrapposti con la cartografia di mappa, non corrisponde alla situazione reale con perdita di porzione di proprietà del ”; Pt_1
- che, atteso il carattere reale dell'azione di rivendicazione, fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui il assumeva di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità, tale azione è esperibile Pt_1 contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso, e, pertanto, non appare calzante al caso de quo, ove viene contestato una traslatio di confini, avendo il agito per una regolamentazione di confini;
Pt_1
pagina 2 di 8 - alcun sconfinamento è stato posto in essere dal , né mai vi è stata contestazione da parte del CP_1 Pt_1 sui limiti tra i terreni, avendo il pacificamente e pubblicamente posseduto il terreno nella ragione di CP_1 fatto nella quale è delimitato;
- che alcuna opera successiva è stata posta in essere sui confini e tale richiesta evidenzia perplessità in quanto è avvenuta non a caso ma successivamente ad un'azione intentata dal per un risarcimento del CP_1 danno, tanto da generare il dubbio fondato che la presente azione è esclusivamente una rivalsa, non essendo la stessa mai stata preceduta da una diffida contenente i limiti tra i fondi. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, ogni CP_1 contraria istanza disattesa, - rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto, non essendo stato perpetrato alcun sconfinamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Assegnati i chiesti termini 183, sesto comma, c.p.c., ed istruita la causa documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del giorno 11.5.2023 i difensori delle parti hanno concordemente chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, formulando richiesta di apposizione dei termini secondo i confini rilevati dal c.t.u.. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito In via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione, per la mancata indicazione delle ragioni a sostegno della domanda avanzata dalla controparte. Occorre evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. civ. n. 11751/2013). Nel caso di specie, invero, le ragioni a sostegno della domanda formulata dal sono chiaramente Pt_1 evincibili dal complessivo tenore dell'atto introduttivo. Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione per assenza o indeterminatezza della causa petendi, avendo, peraltro, parte convenuta formulato ampie difese sulla domanda, sicché non può ritenersi configurabile la dedotta lesione del suo diritto di difesa.
3. Nel merito 3.1. Tanto premesso, occorre richiamare i pacifici principi di diritto che governano la materia oggetto del presente giudizio in termini di qualificazione della domanda. In primo luogo, è noto che “l'azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c.) presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino. […] Al contrario, è azione di rivendica della proprietà (art. 948 c.c.) quella fondata e contrastata in base ai rispettivi titoli di acquisto […]. Ne deriva che vi è conflitto fra titoli quando (a livello di allegazione) un medesimo bene, o una sua porzione, risulti in due atti traslativi della proprietà attribuito a soggetti diversi, di talché l'un acquisto non possa coesistere con l'altro perché in rapporto di contraddizione giuridica” (ex multis, Cass. civ. n. 23241/2016). In tal caso, l'eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno si pone come mero corollario dell'invocato accertamento (in tal senso: Cass. civ. n. 1446/96; Cass. civ. n. 6681/2000); sicché, la sentenza di accoglimento della domanda ha natura essenzialmente ricognitiva e dichiarativa mentre l'effetto pagina 3 di 8 restitutorio della porzione di terreno eventualmente abusivamente posseduta dal convenuto non è automatico ma può conseguire solo ad apposita domanda dell'attore. In altre parole, nell'azione di regolamento di confini i titoli non sono controversi e l'oggetto della domanda è solo ed esclusivamente l'eliminazione di una incertezza circa il confine e, quindi, la corrispondenza tra l'estensione dei fondi quale effettivamente rilevata in fatto e quale designata dai titoli stessi (conflitto tra fondi). Pertanto, l'accertamento della proprietà sulla parte di terreno in contestazione con il correlativo effetto recuperatorio, conseguenziale soltanto alla eliminazione di uno stato di incertezza sul confine, non trasforma l'azione di regolamento dei confini in azione di rivendica (quest'ultima prevista nella diversa ipotesi di conflitto tra titoli). Risulta, altresì, consolidato il principio secondo il quale l'incertezza del confine, che costituisce il presupposto dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., debba essere inteso “non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato”. In particolare, l'attore lamenta una situazione di incertezza di confini tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà del convenuto e a fondamento della richiesta di regolamentazione dei confini l'attore ha posto una perizia di parte allegata da cui si evince un diverso posizionamento tra il confine catastale e la situazione reale. La domanda attorea è volta, quindi, all'accertamento dell'esatta linea di confine tra i due fondi in questione, con conseguente rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dal convenuto e richiesta di risarcimento del danno in re ipsa per perdita del confine o, in subordine, per occupazione senza titolo;
domanda quella di risarcimento danni oggetto di rinuncia in corso di causa (vedasi verbale d'udienza del 06.03.2025 “Il difensore precisa le conclusioni chiedendo l'apposizione dei termini sulla linea di confine individuata dal ctu a spese comuni, con rinuncia ad ogni domanda di risarcimento formulata, e con richiesta di condanna del convenuto alle spese di lite”). In conclusione, alla luce dei richiamati principi, la domanda attorea risulta correttamente qualificata come actio finium regundorum, venendo in rilievo, alla luce del complesso delle allegazioni delle parti, non già una situazione di conflitto tra titoli, bensì una situazione di incertezza soggettiva, tra il confine apparente e quello reale, conseguente alla presunta condotta del convenuto tesa ad usurpare la zona confinaria adiacente. 3.2. Passando al merito della domanda di regolamento dei confini, considerata la finalità dell'azione, che è quella di imprimere certezza ad un confine obiettivamente e/o subiettivamente incerto tra due fondi, la legge riconosce al giudice poteri più ampi di quelli attribuitigli nelle altre controversie di accertamento della proprietà. In particolare, il giudizio è svincolato dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, atteso che l'onere di indicare gli elementi utili alla decisione grava su entrambe le parti (azione c.d. duplice, nel senso che a ciascuna delle parti spetta l'onere di provare l'estensione del proprio fondo) e per accertare il confine “ogni mezzo di prova è ammesso” (art. 950 co. 2 c.c.). Per l'effetto, il giudice deve prediligere gli elementi ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza fissare tra gli stessi alcuna graduatoria di importanza, salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali (art. 950 co. 3 c.c.). Pur in assenza di una graduatoria legale tra i mezzi di prova, la base primaria dell'indagine è costituita, di regola, dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (Cass. civ. n. 15759/2020). Questi ultimi sono rilevanti laddove riportino indicazioni precise circa l'estensione fisica dei beni, i confini, i segni materiali di delimitazione. E infatti, la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. n. 8814/2003) e la prova del confine può, in tal caso, essere data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (Cass. civ. n. 8072/1999). Difatti, in tema di regolamento di confini, l'ammissibilità della prova testimoniale e per interpello non è contraria al principio della forma scritta per la costituzione, il trasferimento e la modifica di diritti reali previsto dall'art. 1350 c.c. che rende, di norma, inammissibili per irrilevanza, ai fini della determinazione pagina 4 di 8 dell'oggetto degli inerenti titoli, la prova per testimoni;
di essa può, quindi, tenersi conto soltanto in via residuale, qualora sulla base degli oggettivi elementi forniti dai titoli sia risultato comunque incerto il confine (ex multis Cass. civ., n. 15759/2020). 3.3. Ciò posto si rileva, che parte convenuta ha prodotto (unitamente alle memorie 183, sesto comma, n. 2, in data 03.07.2020) nota di trascrizione del titolo d'acquisto (atto di compravendita a rogito del notaio Dott.
del 23.05.1972) da cui si evince che ha acquistato la proprietà intera del Persona_2 CP_1 seguente immobile “piccolo fondo rustico sito in agro di AN contrada Bucita, di natura seminativo, nudo, seminativo arborato e boscoso e dell'estensione di Ha. 15.30.10, confinante con , Persona_3 CP_2
, eredi di , coniugi e , eredi e strada
[...] Persona_4 CP_3 Controparte_4 Persona_5 comunale Olivellusa. Il descritto fondo rustico è riportato in catasto alla partita 907 ed è così distinto: località Bucita, foglio 50 - particella 54 - bosco ceduo 2° Ha 10.55.40, foglio 50 particella 137 seminativo arboreo 3°cl. Ha.
4.16.80 e foglio 51 particella 57, seminativo 4°cl Ha. 0.47.90”; parte attrice, invece, si è limitata a produrre, unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio, le visure catastali del fondo. Alcuna contestazione, comunque, è sorta tra le parti in merito alla titolarità dei rispettivi beni, desunta per parte convenuta dalla nota di trascrizione e per parte attrice dalle visure catastali, anche se non risulta depositato l'atto di acquisto di parte convenuta. L'atto di acquisto del terreno di proprietà del , invece, è stato prodotto dal consulente nominato dal Pt_1 giudice, quale allegato all'elaborato peritale (atto per Notar sede AN (CS) del 18.08.1992 Per_6 repertorio n. 43186 e raccolta n. 17986) da cui si evince che il , unitamente al coniuge Parte_1
in comunione legale dei beni, hanno acquistato in parti eguali la piena proprietà del Controparte_5 seguente bene: “fondo rustico di natura seminativo e bosco ceduo, della estensione di Ha. 3.89.20, sito in agro di AN, località “Bucita”, confinante a nord con proprietà , ad est mercè strada comunale CP_3 con proprietà a sud con proprietà ad ovest con proprietà . Detto immobile Per_5 Per_7 CP_3 è riportato in Catasto Terreni del Comune di AN alla partita 4256 località “Bucita” foglio di mappa 51, con le seguenti particelle: particella 39, Seminativo, 4°, Ha. 02.28.40 e particella 60, bosco ceduo 2°, Ha.
1.60.80. Tale immobile è stato venduto e rispettivamente acquistato nella piena proprietà e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, le ragioni e le azioni relative, accessioni e pertinenze inerenti, servitù attive e passive legalmente esistenti”. È noto che in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commissionategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. civ. n. 14148/2022; Cass. S.U. n. 6500/2022). Attese le risultanze di tale atto, giova osservare che nell'azione di regolamento di confini, così come in quella di rivendicazione, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario ove il fondo o i fondi i cui confini debbono essere delimitati, appartengono a più proprietari essendo ciascun condomino legittimato attivamente e passivamente all'esercizio di tali azioni e di tutte le altre a tutela della proprietà della cosa comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri condomini. Peraltro, quando alla domanda di regolamento di confini, che è strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio e/o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, ferma restando la non necessità del litisconsorzio dal lato attivo, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso ed eventualmente integrato nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa inesistenti vantino diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass. civ. del 26/06/2000, n. 8689). Tanto premesso, con riguardo ai titoli è noto che la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. n. 8814/2003) per l'individuazione dell'esatta demarcazione tra i fondi.
pagina 5 di 8 3.4. Ciò posto, nel corso del giudizio sono state assunte le prove testimoniali ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio. Le risultanze delle prove testimoniali non hanno fornito validi elementi ai fini dell'individuazione esatta dei confini. Quanto agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato, con riguardo allo stato dei luoghi, ha rilevato unandamento orografico plano altimetrico piuttosto movimentato dei terreni e la presenza di vegetazione varia (ulivi, querce ed altre essenze), in particolare, sulle scarpate ed in prossimità dei confini tra la proprietà e la proprietà . Ha, altresì, evidenziato la circostanza che, per presumibili ragioni Pt_1 CP_1 di coltivazione e di viabilità, in alcuni punti lo stato dei luoghi era stato modificato secondo le attività che rientravano nella normale gestione dei terreni agricoli. Ha sottolineato, poi, la presenza in alcuni punti di tratti di recinzione di vecchia realizzazione, eseguiti probabilmente, al fine di proteggere i fondi durante il pascolo degli animali (bovini, equini, ovicaprini ecc.), verificando, al contempo, che tali tratti di recinzione non ricadevano, perfettamente, sul confine, ma erano stati eseguiti nei punti più comodi per la loro realizzazione, e, pertanto, non erano idonei per la determinazione dei confini, essendo, tra l'altro, solo una recinzione parziale. Il c.t.u., in risposta ai quesiti postogli, rilevando l'assenza di elementi idonei a delimitare il confine tra le due proprietà, attesa l'inidoneità all'uopo dei segni materiali sussistenti quali le scarpate e i tratti di recinzione precaria, ha provveduto ad individuare il confine tra i due terreni, eseguendo i rilievi topografici sulla base dei titoli di proprietà e delle mappe catastali aggiornate, richieste ed ottenute dallo stesso c.t.u. dall'Agenzia del Territorio, precisando anche che, trattandosi di mappe riferentesi a due fogli di mappa differenti ma contigui, le particelle interessate dal giudizio erano state riunite e collegate graficamente nella fase di sviluppo degli elaborati grafici. Il consulente d'ufficio ha, poi, evidenziato come i risultati ottenuti avevano portato ad individuare dei punti di sconfinamento che interessavano, reciprocamente, le due proprietà. Relativamente, allo sconfinamento a danno della proprietà del nella particella 60 del foglio di mappa 51, in corrispondenza del Parte_1 confine ovest della stessa particella 60, lo sconfinamento risultava essere di mq 149,00, in favore della particella 54 di proprietà del , così come rappresentato negli elaborati grafici, allegati, alla perizia. CP_1 Il consulente ha altresì evidenziato uno sconfinamento a danno della proprietà del nella CP_1 particella 54 del foglio di mappa 50, in corrispondenza del confine est della stessa particella 54, che risultava essere di mq 55,00 nella zona a monte e di mq 51,00 nella zona più a valle per complessivi mq 106,00, in favore della particella 60 di proprietà del , così come raffigurato negli elaborati grafici allegati Pt_1 all'elaborato peritale. Lo stesso c.t.u. ha, ulteriormente, specificato che, eseguendo la verifica dell'entità degli sconfinamenti si otteneva una differenza sottratta alla particella 60 di proprietà del di mq 43,00, precisando che il Pt_1 confine ovest della particella 60 corrisponde al confine est della particella 54. Lo stesso consulente ha attribuito detti sconfinamenti a situazioni di comodo, determinate, probabilmente, dal fatto che al momento della realizzazione delle recinzioni si era cercato di apporre i tratti di recinzione nelle zone più comode, avendo il sito un andamento irregolare. Il consulente, comunque, ha chiarito che trattasi di sconfinamenti rientranti nelle normali tolleranze delle tare dei terreni agricoli. Occorre rilevare, inoltre, che il consulente nominato dal giudice, in sede di “Valutazioni alle osservazioni dei CTP e dei Legali” depositate il 24.04.2023, ha evidenziato che i citati terreni, nei punti ove era avvenuto lo sconfinamento, hanno caratteristiche molto marginali e di scarso valore. Con riguardo all'andamento dei terreni per cui è causa, riferito dal consulente nominato, si può rilevare come tale circostanza trovi conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi che hanno confermato i cambiamenti di pendenza (teste “Preciso che il terreno non si presenta in linea retta”; teste Testimone_1
“Per cambiamento di pendenza intendo che si estende in discesa. Il terreno non ha una Testimone_2 estensione pianeggiante ma presenta vari avvallamenti”. Tanto premesso, il Tribunale condivide le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico. Il c.t.u., infatti, per giungere alla determinazione della linea di confine tra i due fondi in contesa, dopo un pagina 6 di 8 primo sopralluogo, esclusa la possibilità di individuare un chiaro confine dai titoli e dagli elementi presenti sui luoghi, ha apposto temporaneamente un picchetto quale indicazione sommaria di una zona di confine e nel corso dei sopralluoghi, dopo aver sottolineato che si tratta di una situazione dei luoghi difficile da individuare senza l'ausilio di strumentazione adeguata, essendo l'orografia del terreno piuttosto accidentata, ha utilizzato strumentazione topografica di precisione, attraverso la quale ha proceduto a rilevare tutti i punti accessibili con la collaborazione di entrambi le parti in causa, sviluppando i rilievi e, sovrapponendoli alle mappe catastali aggiornate e richieste all'Agenzia del Territorio. Sono state, quindi, determinati i punti e le superfici di sconfinamento a beneficio, e, a danno di entrambi le parti in causa. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia - come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., n. 1815/2015; Cass. civ., n. 282/2009; Cass. civ., n. 8355/2007). Orbene, atteso che il c.t.u. nella determinazione della linea di confine con valutazione condivisa dal Tribunale ha fatto riferimento alle mappe catastali, considerata l'insussistenza di altri elementi idonei. Per l'effetto, attese le risultanze della c.t.u., la linea di confine tra i fondi confinanti siti nel Comune di AN (ora Corigliano -AN), identificati al foglio di mappa 51, particella 60 (di proprietà di ) Parte_1 nonché al foglio di mappa n. 50, particella n. 54 (di proprietà di ), è quella individuato nella CP_1 linea nera - indicata come “confine catastale” - negli elabor do della relazione tecnica depositata in data 24.04.2023 dal c.t.u., Geom. (“elaborato evidenza situazione Controparte_6 di fatto”; “elaborato sovrapposizione mappe catastali all'ortofoto”; “elaborato sovrapposizione rilievi alle mappe catastali”; “elaborato sovrapposizione rilievi alle mappe”). Va altresì disposta, attesa la concorde richiesta delle parti, l'apposizione di termini visibili. Le spese di tale attività dovranno gravare in egual misura sulle parti. Occorre, inoltre, rilevare che la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda (Cass. civ. Ord. n. 1910/2023). Di conseguenza, atteso l'accertato sconfinamento reciproco a danno di entrambe le proprietà si dispone la reintegra delle superfici sconfinate, spettanti a ciascuna delle parti.
4. Le spese di lite Il reciproco sconfinamento operato da entrambe le parti, unitamente alle ragioni poste a base del ricorso alle mappe catastali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che il confine tra i contigui fondi siti in AN (ora Corigliano-AN) identificati al foglio di mappa 51, particella 60 nonché al foglio di mappa n. 50, particella n. 54, è quello risultante graficamente ed individuato nella linea nera - indicata come “confine catastale” - negli elaborati grafici allegati alla relazione tecnica depositata in data 24.04.2023 dal c.t.u., Geom. Controparte_6 (“elaborato evidenza situazione di fatto”; “elaborato sovrapposizione mappe catastali
[...] all'ortofoto”; “elaborato sovrapposizione rilievi alle mappe catastali”; “elaborato sovrapposizione rilievi alle mappe”);
2. DISPONE l'apposizione, sulla citata linea di confine, di termini visibili a spese comuni di entrambe le parti;
3. CONDANNA a rilasciare in favore di la porzione di terreno Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 indebitamente occupata e CONDANNA a rilasciare in favore di la CP_1 Parte_1 porzione di terreno indebitamente occupata;
4. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
5. PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro ed in misura uguale, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del giorno 11.05.2023.
6. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso il 25.8.2025 Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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