Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 3 del mese di Giugno, innanzi al Gop, Dott.ssa Maria D. Romeo, sono presenti :
Per l'avv. Fabio Marchese per delega dell'avv. Graziella Castrenze;
Pt_1
Per è presente l'avv. Fernanda Alì; Controparte_1
Per il , nessuno è presente;
Controparte_2
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione. L'avv. Alì chiede la condanna alla spese, anche per la fase innanzi al G.E., nella ipotesi di dichiarazione di cessata materia del contendere in ordine alla parte di credito di natura tributaria annullata con sentenza della Commissione Tributaria.
Il Giudice
Alle ore 10:35;
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
R.G./C. n. 432/2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.P. D. ssa Maria D. Romeo, giudice unico in funzione monocratica, all'udienza del giorno 3 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, alle ore
14:11, ha pronunciato e dato lettura della seguente,
Nella causa civile iscritta al n. 432 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente,
TRA
(C.F./partita IVA n. Parte_2
), in persona in qualità di Responsabile Atti P.IVA_1 Parte_3
Introduttivi del , rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Controparte_3
Castrenze del foro di Locri, con domicilio eletto presso il suo studio legale sito in
Roma, Via Domenico Tardini, n. 5.
- ATTRICE -
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._1
dall'Avv. Fernanda Alì , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioia
Tauro (RC), Via Nazionale 18 n. 400.
- CONVENUTO –
E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_5
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ), presso i cui uffici P.IVA_3
in Via del Plebiscito n. 15 è ex lege elettivamente domiciliato.
- CONVENUTO -
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: Come da verbale di cui all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione in opposizione e contestuale istanza di sospensione,
[...]
proponeva opposizione, dinanzi al Giudice dell'Esecuzione dell'intestato CP_1
Tribunale, ad un atto di pignoramento di crediti presso terzi, avviato dall
[...]
( di seguito solo ex artt. 72bis – 48bis D.P.R. Parte_2 Pt_1
602/73.
L'opponente deduceva la nullità del pignoramento, per i seguenti motivi: pendenza di procedimento di opposizione presso la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria; nullità delle cartelle per omessa notifica;
prescrizione dei crediti e onere della prova, che sarebbe a carico del . All'esito dell'udienza fissata CP_6
per la comparizione delle parti per il giorno 11.03.2024, il G.O.T. dott. Giovanni
Dominici – in funzione di Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 11.03.2024, depositata in pari data, confermava il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, intrapresa con il pignoramento presso terzi eseguito da
[...]
ex art.72 bis D.P.R. 602/73 nei confronti di Parte_2 [...]
e invitava le parti, aventi interesse, a introdurre la causa di merito relativa CP_1
all'opposizione.
Con citazione regolarmente notificata, introduceva il giudizio di merito, Pt_1
deducendo l'inammissibilità dell'opposizione ed il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria.
Il terzo pignorato , si costituiva in Controparte_2
giudizio deducendo, che, all'esito della notifica del pignoramento dei crediti presso terzi - ex art. 72 bis - n. 09484202300002395001, nell'assenza della notifica di alcun atto di sospensione all'esecuzione in questione, in data 28.09.2023, aveva autorizzato, il pagamento della somma di € 109.420,48 in favore dell
[...]
di Reggio Calabria, incassata in data 12.10.2023, a parziale Controparte_7
compensazione dei debiti erariali del sig. dandone notizia all'Agente della CP_1
Riscossione e per conoscenza al presso il domicilio del difensore, eletto ai CP_1
fini del procedimento amministrativo di liquidazione. Si costituiva in giudizio pure il il quale, impugnava e contestava tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto e chiedeva il rigetto delle avverse istanze e la declaratoria di nullità del pignoramento.
Alla odierna udienza sulle conclusioni di cui alle note scritte delle parti, la causa viene trattenuta in decisione.
In via preliminare va affrontata la questione relativa all'eccezione di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario, sollevata da in Pt_1
relazione all'opposizione proposta dal Sig. avverso il pignoramento dei CP_1
crediti presso terzi, nella parte in cui si fonda su cartelle aventi ad oggetto crediti tributari.
La Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria. Il quadro normativo di riferimento è costituito:
1) dall'art. 2, D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L.vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie. Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020, Cass.
SU 18 gennaio 2022 n. 1394). Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n.
12642/2021 e n. 8465/2022).
Da quanto sopra discende che le opposizioni ai pignoramenti dell
[...]
si propongono mediante Citazione in opposizione innanzi al Controparte_7
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario competente per territorio. Per gli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento, infatti, la competenza non è più delle Corti di giustizia tributaria, tranne che in un caso: qualora si contesti l'omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento, sicché il pignoramento costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza delle pretesa tributaria e vi siano eccezioni di merito da solleverai avverso la pretesa stessa. In tal caso, dunque, bisogna impugnare sia il pignoramento, sia l'atto presupposto su cui esso si fonda presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente. con l'atto di opposizione a Controparte_1
pignoramento ha contestato anche la prescrizione dei crediti sottesi, quindi, ha agito correttamente presentando opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione
Quanto all'eccezione di prescrizione va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti aventi natura tributaria, in quanto, dichiarati prescritti con sentenza n. 7039/2024 (v. all. 2 del fascicolo , dalla Corte di CP_1
Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, che ha disposto come di seguito : 1)
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al carico tributario portato dalle cartelle elencate nell'intimazione impugnata come notificate in data 5.1.2016 e
12.2.2016 ; 2) Accoglie il ricorso, annullando il provvedimento impugnato relativamente al carico tributario portato dalle cartelle che risultano notificate nelle seguenti date: 26.6.2003 - 31.1.2013 11.8.2014 23.7.2005 -19.8.2005 - 10.11.2007
- 14.3.2008 (n.2); 3) Rigetta, nel resto, il ricorso;
4) Spese compensate.
Sul punto va rilevato che ha dato atto, con la nota depositata in data 30 Pt_1
maggio u.s., che, le cartelle contenenti tributi, che, non sono state annullate dalla sentenza n. 7039/2024 sono: la n. 09420160017448364000 (tassa automobilistica) notificata in data 13.04.2017 e la cartella di pagamento n. 09420180014049378000
– (tassa automobilistica), notificata in data 17.07.2018.
Per quanto attiene le cartelle relative a crediti inerenti a violazioni al codice della strada, va disattesa la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale, in favore del Giudice di Pace, atteso, che, trattasi di incompetenza, che, andava sollevata o rilevata d'ufficio, nei termini di cui ai commi n. ri 1 e 3 di cui all'art. 38 c.p.c..
Ciò posto, preso atto che la cartella di pagamento n. 09420150014083405000
(sanzioni per violazioni a norme del codice della strada) è stata notificata in data 05.01.2016 e la n. 09420150018940732000 (sanzioni per violazioni a norme del codice della strada), risulta pervenuta in data 12.02.2016, alla data di notifica dell'intimazione per cui è causa, avvenuta il 12 settembre 2023, i relativi crediti erano già prescritti, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Ogni altra doglianza è da ritenersi riassorbita.
Quanto alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico di e liquidate in Pt_1
favore di parte resistente, in ragione del valore della parte di credito non coperta dal giudicato, di cui alla sentenza della Commissione Tributaria, ovvero lo scaglione sino ad €. 5.200,00, secondo i valori medi di cui al D.M. N. 55/2014, stante la semplicità delle questioni trattate per le fasi studio, introduttiva e decisionale per il presente giudizio e studio e trattazione per la fase innanzi al G.E.
Spese compensate nei confronti del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
Dichiara prescritto il credito di cui alle cartelle di pagamento n. ri
09420150014083405000 e 09420150018940732000, aventi ad oggetto violazioni al Codice della Strada e dichiara la nullità del pignoramento, in ordine a tale parte del credito;
Dichiara la cessazione della materia del contendere, in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione in relazione ai crediti di natura tributaria annullati con la sentenza n. 7039/2024, per le causali di cui in parte motiva e dichiara la nullità del pignoramento, in ordine a tale parte del credito;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che, Pt_1
liquida in €. 552, 00, per la fase innanzi al G.E. ed €. 1.701,00, per il presente giudizio, oltre accessori, come per legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palmi, lì 3 giugno 2025. Il GOP
D. ssa Maria D. Romeo