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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12237/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 12237/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in Corso Vinzaglio n. 4, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. PANDOLFINO BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele Controparte_1 II n. 76, Torino presso lo studio dell'avv. APPENDINO ELENA e dell'avv. POZZO CLARA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5528/2012 del 17/09/2012 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/06/2025 e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Controparte_1 ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Spese di lite compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
REVOCA l'obbligo posto a carico del sig. di corresponsione alla sig.ra Parte_1 [...]
dell'importo mensile di € 200,00, oltre I.S.T.A.T. (ad oggi pari ad € 244,30), a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Per_1
REVOCA l'obbligo posto a carico del sig. di corresponsione alla sig.ra Parte_1 [...]
dell'importo mensile di € 200,00, oltre I.S.T.A.T. (ad oggi pari ad € 244,30), a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia disponendo il pagamento dello stesso Per_2 direttamente in favore della figlia a decorrere dal mese di ottobre 2025.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 12237/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in Corso Vinzaglio n. 4, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. PANDOLFINO BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele Controparte_1 II n. 76, Torino presso lo studio dell'avv. APPENDINO ELENA e dell'avv. POZZO CLARA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5528/2012 del 17/09/2012 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/06/2025 e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Controparte_1 ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Spese di lite compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
REVOCA l'obbligo posto a carico del sig. di corresponsione alla sig.ra Parte_1 [...]
dell'importo mensile di € 200,00, oltre I.S.T.A.T. (ad oggi pari ad € 244,30), a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Per_1
REVOCA l'obbligo posto a carico del sig. di corresponsione alla sig.ra Parte_1 [...]
dell'importo mensile di € 200,00, oltre I.S.T.A.T. (ad oggi pari ad € 244,30), a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia disponendo il pagamento dello stesso Per_2 direttamente in favore della figlia a decorrere dal mese di ottobre 2025.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento