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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 4792 del Ruolo Generale dell'anno 2022 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Cod.Fisc. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e (C.F. Parte_1 Parte_1
) in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Mineo in virtù C.F._1 di procure in calce al ricorso in opposizione – opponenti-
CONTRO
( C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv,Diana CP_1 C.F._2
Lambiase in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo - opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo l' in persona del Parte_2 suo legale rappresentante pt. ed il sig. in proprio proponevano Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il Decreto ingiuntivo nr.895/2022 del 24-25/05/2022 emesso dal Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n.2329/2022 R.G. con il quale gli veniva loro ingiunto di pagare alla sig.ra la complessiva somma di Euro 8.800,00, oltre agli interessi e spese della CP_1 procedura monitoria. Sostenevano gli opponenti che il Decreto ingiuntivo era ingiusto ed illegittimo ed eccepivano:
in via preliminare:
- la nullità del titolo contrattuale in forza del quale si era ricorso alla procedura monitoria.
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di essendo costui Parte_1 quale socio accomandatario della società conduttrice e, pertanto, non era debitore diretto nei confronti dei creditori sociali Nel merito:
-l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria in quanto il rilascio anticipato del locale condotto in locazione entro la data del 30/12/2021 era stato comunicato alla locatrice che lo aveva accettato senza riserve come attestato dal verbale di riconsegna dell'immobile del 31/12/2021. La riconsegna anticipata del bene locato era stata concordata con la proprietaria perché il locale commerciale aveva manifestato problemi di infiltrazioni di acque meteoriche, proveniente dalla sovrastante copertura del lastrico solare, mai risolti dalla sig.ra sebbene segnalati anche CP_1 formalmente dalla conduttrice. Gli opponenti spiegavano domanda riconvenzionale affinchè, previo accertamento della responsabilità contrattuale della locatrice, quest'ultima fosse condannata:
- al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione di parte del bene concesso in locazione stimata in € 200,00 mensili dal marzo 2014 (quando si era manifestato il fenomeno infiltrativo) e per la successiva durata della locazione, quindi per novantaquattro mensilità (da marzo 2014 a dicembre 2021 s.e.o.), per complessivi € 16.800,00.
- per i costi per interventi manutenzione straordinaria, spettanti alla proprietaria, e precisamente la sostituzione di infisso per €475,80;
- la restituzione del deposito cauzionale di €2.200,00 versato alla sottoscrizione del contratto, oltre interessi dal 05/03/2013 sino ad evasione. Per tali motivi l' in persona del suo legale rappresentante pt. Parte_2 ed il sig. in proprio evocavano a dinanzi al Tribunale di Taranto Parte_1 Parte_1 la sig.ra chiedendo che così si provvedesse: Parte_3
1) revocare l'opposto decreto perché, ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di;
Parte_1
3) sempre per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti de “ ; Parte_1
4) in via riconvenzionale, condannare alla restituzione in favore de “ CP_1 Parte_1
della somma di €2.200,00 oltre interessi dal 05/03/2013 sino ad evasione;
[...] 5) sempre in via riconvenzionale, condannare al risarcimento del danno in favore de “ CP_1 [...]
della somma di €17.275,80 per il mancato godimento di parte del bene concesso in locazione, Parte_1 come in narrativa specificato, e per il rimborso delle spese di sostituzione dell'infisso, ovvero condannarla al risarcimento della somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria;
6) in via subordinata, compensare le eventuali somme dovute all'opposta con i crediti accertati nel corso del presente giudizio;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa Notificato il ricorso con il pedissequo decreto di prima comparizione si costituiva la sig.ra CP_1 impugnando e contestando le motivazioni avverse dedotte in via preliminare, in quanto,
[...] innanzitutto, non era stata indicata dagli opponenti alcuna causa di nullità del contratto e per non aver ella proceduto, in via esecutiva, nei confronti del socio accomandatario sig. Parte_4 inoltre eccepiva la infondatezza in fatto ed diritto di quelle del merito e delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte. Asseriva l'opposta che non era stata mai contestata dai conduttori la inagibilità del locale commerciale neppure con la comunicazione di rilascio del 31.12.2021; di essere prontamente intervenuta a risolvere le problematiche relative alle infiltrazioni di acque meteoriche dal lastrico solare;
il rilascio del locale non era avvenuto nelle condizioni in cui era stato consegnato per cui aveva trattenuto il deposito cauzionale;
il preavviso di rilascio anticipato del locale commerciale non era stato motivato né era stato comunicato 6 mesi prima;
le spese sostenute per la sostituzione dell'infisso erano state defalcate dal canone di locazione. Pertanto la sig.ra così concludeva: CP_1 a) Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e la spiegata domanda riconvenzionale, così come formulata da parte opponente nel ricorso del 31.08.2022, stante la infondatezza e l'illegittimità dei motivi di doglianza in fatto e diritto, tanto in via preliminare quanto nel merito e confermare l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 895/2022 R.G. 2329/2022 del Tribunale di Taranto dichiarandolo esecutivo nei confronti dell' Parte_1 e del sig. in qualità di socio accomandatario;
[...] Parte_1 b) Nella denegata ipotesi, si chiede di munire , totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art.648 cpc il decreto ingiuntivo n. 895/2022 R.G. 2329/2022 del Tribunale civile di Taranto di efficacia provvisoriamente esecutiva nelle more del giudizio di opposizione;
c) Per l'effetto condannare l in solido con il socio accomandatario sig.. Parte_1 [...] al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo nr 895/2022 del Tribunale di Taranto , oltre interessi Parte_1 e rivalutazione come per legge, ed al pagamento delle competenze professionali di causa del giudizio monitorio e del presente giudizio La causa, istruita con la prova documentale, l'interrogatorio formale dell'opposta, la prova testimoniale ed una ctu tecnica, all'udienza del 7.3.2025 dopo la discussione delle parti veniva decisa ex art.429 cpc dandosi lettura del dispositivo in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere preliminarmente rigettati i primi due motivi di opposizione formulati da parte opponente in via preliminare perché:
- La prima è del tutto generica in quanto non è stata indicata la nullità che avrebbe inficiato il contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra le parti;
- la seconda non è fondata avendo la sig.ra agito nei confronti del sig. CP_1 [...] solo in sede di contenzioso richiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo. Nelle Parte_1 società in accomandita semplice, il socio accomandatario è illimitatamente responsabile per i debiti contratti dalla sas e da questa non adempiuti, al contrario degli accomandanti soci che invece non rispondono oltre il valore della quota da loro rappresentata.
Ciò significa che, dall'esistenza dell'obbligazione della sas deriva ineludibilmente la responsabilità dell'accomandatario, salvo appunto il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale che il socio illimitatamente responsabile può dunque opporre al creditore Pa anche in presenza di una sentenza di condanna della Il beneficio di escussione concesso ai soci illimitatamente responsabili opera solo in sede esecutiva, nel senso che il creditore della società non può agire coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società ma non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter agire in sede esecutiva qualora ne ricorrano le condizioni, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni di quest'ultimo: ed è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.
Esaminando il merito si osserva che il contratto di locazione è un contratto di durata, vale a dire, sia il locatore che il conduttore sono tenuti a rispettare il contratto, e ad adempiere le obbligazioni derivanti dallo stesso, fino alla scadenza prevista dal contratto stesso, salvo disdetta. La Legge, tuttavia, prevede la possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale, anticipatamente, in modo diverso per il conduttore rispetto al locatore. In particolare se si è conduttori di un immobile e si è deciso di lasciarlo, si potrà farlo liberamente, ma ciò dovrà avvenire con un congruo preavviso di almeno 6 mesi perché diversamente si sarà tenuti a corrispondere al locatore le mensilità del canone di locazione per i sei mesi successivi alla comunicazione della disdetta. L'unica circostanza in cui il conduttore non è tenuto al risarcimento dei danni di cui sopra è quella in cui dimostri che il locatore ha comunque utilizzato l'immobile e la sua anticipata restituzione non gli ha cagionato un pregiudizio patrimoniale. Orbene la società ed il sig. hanno Parte_1 Parte_1 comunicato il recesso dal contratto di locazione, in data 17.9.2021 e, quindi, con solo 3 mesi di preavviso e non già sei mesi come previsto per legge e contrattualmente riportato, privo di gravi motivazioni tali da giustificare il rilascio tempestivo e anticipato, e senza dimostrare che la locatrice avesse già affittato ad altri il locale de quo e/o che avessero realmente subito un decremento del reddito non essendovi documentazione in merito. Di conseguenza deve essere riconosciuta la pretesa della sig.ra di condanna degli CP_1 opponenti, in solido tra loro, al pagamento del credito di 8.800,00 per il mancato preavviso di rilascio sei sei mesi prima. Vagliando le domande riconvenzionali spiegate dalla e dal Parte_1 sig. si osserva, però che sono fondate solo : Parte_5
1) quella avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione di parte opponente del bene concesso in locazione a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare e denunciate dai conduttori in data 28 aprile 2014 a seguito della perizia fatta redigere dal geom. Per_1
nel marzo 2014.
[...] Dalle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. è risultato , infatti, dimostrato Parte_6 che, in effetti, come lamentato dagli opponenti, il locale de quo presentava nel marzo 2014, delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ma è risultato, altresì, provato che la proprietaria aveva provveduto ad affidare i lavori per eliminarli all'impresa edile RO PS .
Ha riferito il teste --“… Ricordo che personalmente mi adoperai su incarico della sig.ra CP_1
affinché una ditta provvedesse al risarcimento della guaina di protezione sul lastrico solare,
[...] ma limitatamente al perimetro corrispondente alla copertura del locale. Intervenne la ditta RO M.P. RL per posizionare la guaina come da documentazione fotografica che conservo. I fatti descritti risalgono al 2014. Poiché la perizia è del marzo 2014 confermo che gli interventi eseguiti in loco su mia iniziativa sono del settembre 2014”.
Nella fattura nr.014/2024 dall'impresa edile RO MP RL è, poi, precisato che fu eseguito un intervento di risanamento conservativo dell'immobile locato e la fornitura e posa in opera della guaina ardesiata sul lastrico solare. Inoltre vi è prova che la locatrice nel corso della locazione avesse eseguito altri piccoli interventi di manutenzione nel mese di giugno e di agosto 2016 mentre aveva partecipato ai lavori di impermeabilizzazione eseguiti sul lastrico solare a confine con altre proprietà in via De Cesare n. 43,45,47 in data 19 giugno 2018, per cui si deve ritenere che l'immobile fosse idoneo all'uso a cui era stato destinato e per il quale era stato locato. Condivide, quindi, codesto giudicante le risultanze del ctu che ha affermato che: “durante il sopralluogo …..non sono stati riscontrati elementi che segnalano un distacco degli intonaci né vi sono segni di umidità delle superfici” ed in particolare che “le condizioni del lastrico solare alla data del sopralluogo del 15 dicembre 2023 sono in generale buone” mentre “le condizioni della superficie interna della volta di copertura sono alla data del sopralluogo buone pur presentando come già detto alcuni punti di esfoliazione della pittura… Lo stato manutentivo della guaina ardesiata ……la cui tenuta è ancora buona vista l'assenza di umidità nel piano sottostante. Le condizioni della superfice interna della volta di copertura sono alla data del sopralluogo buone…..”. Il ctu chiamato, poi, a rispondere ad apposito quesito circa la quantificazione del danno da mancata fruizione del bene, come richiesto da parte opponente in relazione al periodo in cui erano presenti le infiltrazioni ha effettuato, dapprima, la precisazione che “. Dalle foto presenti negli atti sempre sono presenti suppellettili nello spazio soppalcato pertanto è presumibile che la fruizione non era totalmente preclusa” e che “ la verifica della salubrità del locale come richiesto dai tecnici di parte opponente è cosa estremamente complessa che richiede strumentazione idonea a misurare tecnicamente con strumenti specifici i gradi di salubrità nei vari punti dell'edificio nelle varie ore del giorno e in diversi periodi dell'anno; di tali verifiche non vi è traccia e soprattutto assolutamente impossibile verificarne oggi, per il passato, la salubrità” e poi ha valutato la mancata parziale utilizzazione del bene dell'area soppalcata oggetto del contendere “in € 100,00 mensili circoscrivendo il periodo dal mese di marzo 2014 al mese di giugno 2015” avuto riguardo al fatto che “dopo l'intervento di impermeabilizzazione occorreva attendere quello della totale asciugatura delle superficie tenendo conto della particolare attività svolta dal conduttore per un totale di € 1.600,00”. Non ha trovato, invece, idoneo supporto probatorio quanto dichiarato dalla teste sig.ra Tes_1
la quale ha da un lato asserito che “la merce presente nel negozio situata nel soppalco si è
[...] ammuffita con un danno di Euro 700,00 nel periodo natalizio” dall'altro subito dopo” che io sappia non abbiamo mai richiesto un risarcimento dei danni per la merce che si era ammalorata” …..; 2) quella della restituzione della somma di infisso per € 475,80 giusta fattura della CR Infissi di Martina Franca n.84/13 del 19.10.2013 dal momento che le copie dei bonifici eseguiti dalla sig.ra il 15.0612016 ed il 12.8.2016 si riferiscono alla riparazione/sostituzione del motore della CP_1 saracinesca dell'immobile locato e non già alla sostituzione dell'infisso (una finestra ) come riportato nella fattura. La domanda riconvenzionale formulata da parte opponente per ottenere la restituzione del deposito cauzionale di €2.200,00 versato alla sottoscrizione del contratto non può, invece, trovare accoglimento. La somma di denaro versata in deposito svolge per tutto il tempo di durata del rapporto una funzione di garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, in modo tale che, in caso di inadempimento, la parte a favore della quale è stato versato il denaro in deposito potrà soddisfare la perdita economica, chiedendo con una domanda giudiziale l'attribuzione della somma ricevuta in deposito. Tuttavia, pur in assenza di danni, il locatore potrebbe trattenere la somma, ad esempio, a causa del mancato pagamento dei canoni oppure perché il conduttore ha rilasciato prima della scadenza l'immobile Orbene nel presente giudizio è risultato dimostrato non solo che gli opponenti avevano rilasciato l'immobile anticipatamente senza nulla corrispondere a titolo di mancato preavviso, erano morosi ed avevano rilasciato l'immobile senza sgomberarlo e con dei danni al parquet. L'opposta ha provato a mezzo delle fotografie allegate all'atto introduttivo che nel locale vi erano scatoloni, poster, materiale vario, un bancone non rimoso, il parquet era rovinato dal gocciolamento dello split del condizionatore etc, come lo stesso ctu ha potuto constatare in sede di sopralluogo oltre che con le dichiarazioni testimoniali rese dal sig per cui il locale non era affatto Testimone_2 libero da cose (cfr Confermo la circostanza f) perché quando è stato liberato il locale nel soppalco vi erano materiali vari come da foto che Vs OR mi mostra. Mi riferisco a metà gennaio 2023 presentava la cartellonistica, scatoloni etc) .Al contrario parte opponente non ha dimostrato di aver consegnato il locale nelle medesime condizioni in cui l'aveva ricevuto. Per tali motivi l'atto di opposizione merita accoglimento per quanto di ragione e, di conseguenza il decreto ingiuntivo nr n.895/2 022 del 24-25/05/2022 emesso dal Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n.2329/2022 R.G. deve essere revocato. Avendo, poi, gli opponenti chiesto di compensare le eventuali somme dovute all'opposta con i crediti accertati in loro favore nel corso del presente giudizio, deve essere rideterminare il credito inizialmente vantato dalla sig.ra in Euro 8.800,00 e riportato nel decreto ingiuntivo CP_1 opposto alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della somma spiegata dagli opponenti di Euro 475,80 e di quella di Euro 1.600,00 per i danni derivati dalle infiltrazioni presenti nel locale durante la locazione dal marzo 2014 al mese di giugno 2015, in soli Euro 6.724,20. Gli opponenti in solido tra loro devono, perciò, essere condannati al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 6.724,20 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo perché deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente di restituzione del deposito cauzionale di Euro 2.200,00. Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle delle ctu vengono compensate in virtù della reciproca soccombenza
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr 895/2022 del 24-25/05/2022 emesso dal Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n.2329/2022 R.G.;
- rigetta le eccezioni preliminari spiegate dall'opponente;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Parte_1
di pagamento di Euro 475,80 per la sostituzione degli infissi nonché quella di
[...] risarcimento del danno per il mancato integrale godimento del locale quantificato in complessivi Euro 1.600,00 dal ctu ed operando la chiesta compensazione, ridetermina il credito vantato dalla sig.ra in complessivi E. 6.724,20 e, pertanto, condanna CP_1 l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 6.724,20 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente di restituzione del deposito cauzionale di E.2.200,00; - compensa integralmente le spese di lite e di CTU tra le parti. Così deciso in Taranto lì 7.3.2025
IL G.O d P Avv. Carmen Nacci