Articolo 1 della Legge 31 luglio 1952, n. 1077
Articolo 2
Versione
5 settembre 1952
Art. 1.
I professori non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1951-52 per effetto di nomina conferita dai provveditori agli studi, oppure, per le materie professionali negli istituti o nelle scuole di istruzione media tecnica, dai capi di istituto, sono confermati a domanda nel proprio posto per l'anno scolastico 1952-53, sempreche' il posto stesso risulti disponibile.
Sono confermati per il medesimo anno e alle stesse condizioni anche gli incaricati con nomina triennale il cui triennio di servizio termini con l'anno scolastico 1951-52.
La conferma non spetta a coloro che non siano muniti di abilitazione per l'insegnamento tenuto, a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico 1951-52, a coloro che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore a "buono".
Entrata in vigore il 5 settembre 1952