Sentenza 5 dicembre 2018
Commentario • 1
- 1. Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2018, n. 54481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54481 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha integralmente confermato la condanna emessa in data 22.6.2016 dal Tribunale di Terni a carico del predetto imputato per i reati di esplosioni pericolose (ex art. 703 cod. pen.), lesioni aggravate e false dichiarazioni sull'identità (ex art. 496 cod. pen.). Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a ben otto motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 703 cod. pen.. Osserva la difesa dell'imputato che erroneamente il giudice impugnato aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui al secondo comma del predetto articolo 703, nonostante l'imputato avesse provocato l'esplosione nell'androne di un palazzo dopo che si era allontanato dal corteo, con la conseguenza che non ricorreva all'evidenza la situazione fattuale che rendeva applicabile la aggravante in parola, e cioè l'aver commesso il fatto incriminato in luogo ove vi sia una adunanza ovvero concorso di persone.
1.2 Con un secondo motivo si declina vizio argomentativo sulla medesima questione allegata con il primo motivo come vizio di violazione di legge.
1.3 Con il terzo motivo si articola vizio argomentativo in ordine al profilo dell'elemento soggettivo sempre del reato di cui all'art. 703 cod. pen.. 1.4 Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni in relazione alle aggravanti di cui agli artt. 576 n. 5 bis e 61 n. 2 cod. pen.. Si osserva ancora che dagli elementi probatori raccolti non si evinceva l'elemento psicologico del reato di lesioni atteso che non rientrava nelle intenzioni del GI provocare lesioni al funzionario di polizia tramite l'esplosione del petardo all'interno dell'androne. Non ricorreva neanche l'aggravante di cui al predetto art. 576 n. 5 bis cod. pen. giacché il GI non sapeva che la persona offesa rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale.
1.5 Con il quinto motivo si articola vizio di motivazione in relazione anche al contestato reato di cui all'art. 496 cod. pen.. Si evidenzia che il GI aveva comunque fornito a verbale le corrette generalità, essendo irrilevante che in un primo momento avesse invece fornito verbalmente agli agenti di P.S. altre generalità.
1.6 Con il sesto motivo si articola vizio di violazione di legge in ordine alla mancata concessione della attenuanti generiche.
1.7 Con il settimo motivo si declina vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.8 Con l'ottavo ed ultimo motivo si articola sempre vizio argomentativo in riferimento alla quantificazione della pena. 2 'S)V
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1 I primi due motivi - che possono essere esaminati congiuntamente (riguardando la medesima doglianza, sebbene articolata, in un caso, come violazione di legge, e, nell'altro, come vizio argomentativo) - sono, in realtà, infondati.
2.2 Non si registra né la lamentata violazione di legge, sub specie di errata applicazione del secondo comma dell'art. 703 cod. pen., né tanto meno l'allegato vizio motivazionale. Invero, la motivazione impugnata spiega correttamente che l'esplosione del "raudo" era intervenuta a poca distanza dal corteo che stava attraversando le vie cittadine e dunque in un medesimo contesto spazio-temporale ove si svolgeva l'adunanza di persone, così integrando pacificamente l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 703 cod. pen.. 2.3 II terzo motivo è invece manifestamente infondato, atteso che, come correttamente osservato anche dalla Corte territoriale, il reato di cui al sopra ricordato art. 703 rappresenta una ipotesi contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa.
2.4 II quarto motivo è anch'esso infondato. Si assiste ad un'adeguata motivazione che, anche integrata con quella resa dal giudice di prime cure, evidenzia che l'esplosione del petardo da parte dell'indagato nell'androne del palazzo ove quest'ultimo si era rifugiato era proprio diretta a stordire il funzionario della Digos che sia era posto al suo inseguimento. Ne consegue l'evidente sussistenza sia dell'elemento soggettivo dei reato di lesioni sia dell'aggravante di cui all'art. 576 n. 5 bis, essendo palese la conoscenza da parte del ricorrente del ruolo rivestito dalla persona offesa in quel frangente.
2.5 Manifestamente infondata è invece la doglianza articolata nel quinto motivo in riferimento al contestato reato di cui all'art. 496 cod. pen., essendo giuridicamente corretta la motivazione impugnata laddove ha evidenziato che il reato in esame si è consumato già nel momento in cui il ricorrente aveva reso verbalmente agli agenti di Polizia le false generalità e non essendo rilevante a tal fine che successivamente avesse reso l'indicazione corretta delle stesse.
2.6 I restanti motivi di doglianza, declinati come vizi di violazione di legge e vizio argomentativo in punto di pena, sono tutti inammissibili in ragione del fatto che sono stati articolati in fatto (e dunque diretti ad una irricevibile rivalutazione del merito della decisione) e che, peraltro, risultano anche genericamente formulati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament