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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 9419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9419 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott. Valeria Rosetti - Giudice-
3) Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3065 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2024, riservata in decisione all'udienza del 01.10.2024 , avente ad oggetto: Divorzio -
Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall' Avv. LAUDANDO ANTONIO , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
nata in [...] il [...], Controparte_1
residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 09/02/2024 esponeva : “1) di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 24.01.2017 con in sri Controparte_1
Lanka, 2) che l'atto di matrimonio veniva poi trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Portici; 3) Che dall'unione coniugale non erano nati figli;
4) che in data 25.3.2021, veniva depositato, innanzi al Tribunale di Napoli, ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con addebito;
5) che, in data 15.2.2022, compariva innanzi all'On.le Presidente del Tribunale di
Napoli il solo signor mentre la sig.ra Parte_1 Controparte_1
restava contumace per tutto l'arco del giudizio;
6)che, con sentenza n. 8090/2023,
[...] depositata in data 22.8.2023, il menzionato Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi
e ; 7) che risultavano trascorsi Parte_1 Controparte_1 oltre sei mesi dalla data in cui i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
”
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio senza alcuna statuizione economica in favore del coniuge.
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 24.09.2024, Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia della resistente e rinviava al
27.09.2024 per la comparizione personal del ricorrente, non comparso per legittimo impedimento.
All'udienza ex art. 437 bis n.21 c.p.c. del 27.09.2024 il ricorrente, liberamente interrogato, dichiarava quanto segue : “ confermo quanto in ricorso e chiedo la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non la vedo da circa 3 anni. So che per poco tempo è stata a Napoli e poi non ho avuto più notizie. Ci siamo sposati nello SRI Lanka e poi il matrimonio è stato trascritto a
Portici. Non abbiamo avuto figli.”
A questo punto, il Giudice Istruttore, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 8090/2023 del 28.04.2023 passata in giudicato, resa nel procedimento R.G. 7844/2021. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronunzia de qua, non essendo nati figli dall'unione coniugale e non essendo stata formulata domanda di assegno divorzile.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Sri Lanka il
24.01.2017 e trascritto presso il Registro dello stato Civile del comune di Portici (atto n. 150, parte II , S. C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017 );
• Spese irripetibili;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Portici per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 04.10.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott. Valeria Rosetti - Giudice-
3) Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3065 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2024, riservata in decisione all'udienza del 01.10.2024 , avente ad oggetto: Divorzio -
Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall' Avv. LAUDANDO ANTONIO , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
nata in [...] il [...], Controparte_1
residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 09/02/2024 esponeva : “1) di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 24.01.2017 con in sri Controparte_1
Lanka, 2) che l'atto di matrimonio veniva poi trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Portici; 3) Che dall'unione coniugale non erano nati figli;
4) che in data 25.3.2021, veniva depositato, innanzi al Tribunale di Napoli, ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con addebito;
5) che, in data 15.2.2022, compariva innanzi all'On.le Presidente del Tribunale di
Napoli il solo signor mentre la sig.ra Parte_1 Controparte_1
restava contumace per tutto l'arco del giudizio;
6)che, con sentenza n. 8090/2023,
[...] depositata in data 22.8.2023, il menzionato Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi
e ; 7) che risultavano trascorsi Parte_1 Controparte_1 oltre sei mesi dalla data in cui i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
”
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio senza alcuna statuizione economica in favore del coniuge.
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 24.09.2024, Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia della resistente e rinviava al
27.09.2024 per la comparizione personal del ricorrente, non comparso per legittimo impedimento.
All'udienza ex art. 437 bis n.21 c.p.c. del 27.09.2024 il ricorrente, liberamente interrogato, dichiarava quanto segue : “ confermo quanto in ricorso e chiedo la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non la vedo da circa 3 anni. So che per poco tempo è stata a Napoli e poi non ho avuto più notizie. Ci siamo sposati nello SRI Lanka e poi il matrimonio è stato trascritto a
Portici. Non abbiamo avuto figli.”
A questo punto, il Giudice Istruttore, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 8090/2023 del 28.04.2023 passata in giudicato, resa nel procedimento R.G. 7844/2021. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronunzia de qua, non essendo nati figli dall'unione coniugale e non essendo stata formulata domanda di assegno divorzile.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Sri Lanka il
24.01.2017 e trascritto presso il Registro dello stato Civile del comune di Portici (atto n. 150, parte II , S. C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017 );
• Spese irripetibili;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Portici per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 04.10.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino