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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 21542/23 promossa da:
p.i. BG121130788, elettivamente domiciliata in Quarto (NA), Parte_1 alla via E. De Nicola, 6, presso lo studio dell'Avv. Andrea Cristiano (C.F.: ), in C.F._1 virtù di procura speciale,
Contro (C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2
Convenuta contumace
(C.F. ; Controparte_3 P.IVA_2
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Lo scrivente difensore, riportandosi a tutto quanto dedotto, argomentato prodotto ed eccepito in atti, preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza del 03/04/2024 di Codesto Ill.mo Tribunale nella parte in cui, ritenuta la causa di natura documentale, ha disatteso le istanze istruttorie formulate. In ogni caso nel merito si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in calce al libello introduttivo di causa. Pertanto, voglia l'On.le Giudice adito: • In via istruttoria, disporre l'interrogatorio formale del legale rapp.te della convenuta affinché questi sia chiamato a rispondere sui seguenti capi: Controparte_1 a) Vero è che la ometteva il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 1 Controparte_1 commi da 937 a 941 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 dovuta per le operazioni svolte presso il deposito fiscale ncor prima del 20/05/2019, data di stipula della Controparte_4 polizza n. 40018505/15101910000037 conclusa con e, in particolare, per il primo Parte_2 trimestre dell'anno 2019. b) Vero è che con la sottoscrizione della polizza n. 40018505/15101910000037 la intendeva sottrarsi al pagamento dell'imposta sul valore Controparte_1 aggiunto di cui all'art. 1 commi da 937 a 941 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 dovuta per le operazioni svolte presso il deposito fiscale c) Vero è che, Controparte_4 nonostante la polizza fosse stipulata in data 20/05/2019 per il periodo dal 20/05/2019 al 20/05/2020, la pagina 1 di 7 intendeva addossare al garante anche la copertura dei periodi antecedenti in cui si era CP_1 dolosamente sottratta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 1 commi da 937 a 941 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 dovuta per le operazioni svolte presso il deposito fiscale senza giammai avvertire la contraente del proprio precedente Controparte_4 inadempimento. • In ogni caso, nel merito:
1. Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1895 c.c. e/o di ogni ulteriore norma di legge individuata dal Giudice in corso di causa della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' , per Pt_2 CP_1 Controparte_2 essere stata essa polizza conclusa successivamente all'inadempimento delle obbligazioni garantite, allorquando i presupposti causali del rischio garantito si erano già verificati;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1344 c.c. della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' , per Pt_2 CP_1 Controparte_2 essere stata essa polizza conclusa dalla contraente al fine di eludere l'applicazione dell'art. 1 legge 205/2017, comma 937 (cd legge di bilancio 2018) e/o comunque per essere stata essa polizza conclusa, secondo lo schema del contratto a favore di terzo, concluso a favore di ente giuridico inesistente e/o per qualsiasi altra ragione rilevabile d'ufficio in ragione delle deduzioni e produzioni offerte in atti;
3. In via gradata, disporre l'annullamento ex artt. 1427 e 1439 c.c. della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' , per Pt_2 CP_1 Controparte_2 essere stata essa polizza conclusa dalla contraente con dolo;
4. Per effetto della dichiarazione di nullità e/o di annullamento della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e Pt_2
, beneficiaria l' , accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 Controparte_2 [...]
ad e/o ad di e/o a chiunque per suo Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 CP_3 conto ne vanti la titolarità e/o ne richieda il pagamento (a titolo esemplificativo, dalle sue articolazioni interne come direzioni provinciali e/o regionali nonché da agenti della riscossione), per effetto della medesima polizza e/o per altro titolo o ragione;
5. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato dalle convenute per i periodi non coperti dalla polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037. 6. Ancora in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato dalle convenute in relazione alle somme eccedenti il limite di garanzia di cui all'art. 1 della polizza n. 40018505/15101910000037. 7. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva,
CPA, spese generali come per legge e rimborso contributo unificato e marca versati
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
di Controparte_1 Controparte_6 CP_3 esponendo: che in data 20.05.2019, aveva concluso un contratto di fideiussione identificato come polizza n. 40018505/15101910000037, costituendosi fideiussore della onde garantire il CP_1 pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 1, dell'Imposta sul CP_3 Valore Aggiunto, di cui all'art. 1, commi da 937 a 941 legge n. 205 del 27.12.2017, sui beni estratti dal deposito fiscale fino all'importo massimo garantito di euro CP_4 Controparte_4
5.000.000,00; che la garanzia era stata prevista per il periodo dal 20.5.2019 al 20.5.2020; che sulla base di tale negozio di garanzia, la Compagnia veniva fatta destinataria di una serie di iniziative di recupero da parte dell'Ente beneficiario concretizzatesi, dapprima in richieste stragiudiziali di pagamento fino a sfociare in un vero e proprio fermo amministrativo, formalizzato con PEC del 17 novembre 2020 per la pagina 2 di 7 somma complessiva di € 5.000.000,00; che da ultimo, l' aveva intimato, per Controparte_7 conto dell' , il pagamento di complessivi € 5.665.000,00 con cartella di pagamento Controparte_2
n. 068 2021 00407583 10 000, riferita al ruolo n. 2020/902632, reso esecutivo in data 24/11/2020, notificata a mezzo PEC in data 17.02.2023. L'attrice deduceva la nullità della polizza ai sensi dell'art. 1895 c.c. allegando che il contratto di polizza n. 40018505/15101910000037 era nullo per essere stato concluso allorquando i presupposti causali del rischio garantito si erano già verificati;
che la polizza n. 40018505/1510191000003 era stata emessa fino all'importo massimo garantito di euro 5.000.000,00 per il periodo dal 20.5.2019 al 20.5.2020; che l' evento verificatosi fin dal primo trimestre del 2019 e, quindi, ben prima della conclusione del contratto di assicurazione.
In via gradata deduceva che il contratto di polizza n. 40018505/15101910000037 era nullo, altresì ai sensi dell'art. 1344 c.c., per essere stato voluto - e dolosamente concluso - dalla per Controparte_1 eludere l'applicazione dell'art. 1 legge 205/2017, comma 937 (cd. legge di bilancio 2018) che, ai commi 937-943 dell'articolo 1, aveva previsto una serie di misure volte a contrastare fenomeni di evasione e di frode dell'Iva realizzati in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili;
che l'adempimento dell'obbligo normativo era stato disatteso dalla fin dal gennaio 2019 dovendosi CP_1 arguire che la sua volontà a contrarre fosse viziata dall'intento di agire in frode alla legge: concludendo nel maggio successivo la polizza n. 40018505/15101910000037, la predetta aveva inteso imputare al garante i versamenti IVA dovuti per l'attività svolta ben prima di concludere il contratto di garanzia;
che la garanzia, dunque, era stata concepita da controparte quale sorta di “contenitore fiscale” di versamenti IVA relativi ad operazioni di estrazione antecedenti la sottoscrizione di polizza: condotta tesa ad aggirare l'ostacolo normativo succitato che prevede un condizionamento per legge tra la commercializzazione di combustibili ed il pagamento IVA a mezzo F24; che se per legge, infatti,
“l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato era subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24”, l'IVA dovuta non poteva riferirsi ad una commercializzazione di mesi antecedenti l'accensione della polizza - commercializzazione altrimenti illegittima - né poteva fare affidamento ad una garanzia operativa da una data certa pattuita tra le parti e necessariamente riferita alle successive estrazioni di prodotti combustibili.
In via ulteriormente gradata, l'attrice chiedeva l'annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c. dell'impugnata polizza fideiussoria, stante la formazione di un consenso carpito con dolo dalla
, ovvero con quegli artifizi e raggiri assolutamente non evidenti all'atto della sottoscrizione, CP_1 stante la chiarezza delle clausole anche riguardo alla data di decorrenza della medesima garanzia. In altri termini, la Compagnia attrice si era prestata alla concessione della propria garanzia, a beneficio del pagamento di imposte statali riscosse dall' convenuta, esclusivamente dopo aver chiarito nel CP_2 testo che la medesima polizza avesse decorrenza dal maggio 2019, quale data indicata con esattezza, ma altresì individuata in quella che doveva ritenersi la comune interpretazione delle parti, quale 'data di estrazione dei carburanti dal deposito fiscale da parte del Richiedente'; che la medesima circostanza temporale e di fatto era tale che, in mancanza, la non avrebbe giammai sottoscritto e Parte_1 proposto l'assunzione di un obbligo di garanzia ai sensi dell'art. 1439 c.c., se non altro per non incorrere nella violazione di un preciso presupposto di legge, i.e. la stretta interdipendenza tra estrazione prodotti e pagamento IVA;
che la società aveva evidentemente - e la prova risiede CP_1 proprio nella cartella di pagamento notificata all'esponente dall'Agenzia convenuta - omesso il pagamento del dovuto per tutto il periodo non coperto da polizza fideiussoria, ed aveva quindi pagina 3 di 7 dolosamente concepito la garanzia prestata quale strumento omnicomprensivo delle proprie posizioni debitorie, senza giammai esplicitare i propri reali intenti. L'attrice deduceva l' inapplicabilità della polizza per crediti di maggiore entità rispetto alla delimitazione di garanzia e/o per i periodi non coperti rilevando che la polizza n.
40018505/15101910000037 stipulata con la - nulla e/o comunque annullabile per i Controparte_1 motivi anzidetti - veniva emessa fino ad un importo massimo garantito di € 5.000.000,00 presso il deposito fiscale: come dalla lettura del frontespizio di polizza;
Controparte_4 che l'art. 1 delle condizioni generali di polizza, rubricato “Delimitazione della garanzia”, individua un chiaro limite quantitativo (€ 5.000.000,00) oltre il quale nulla potrà essere richiesto alla Compagnia garante;
che peraltro il contratto prevedeva che tale garanzia venisse prestata solo in relazione all'IVA dovuta sulle estrazioni di carburante che la avesse effettuato successivamente alla data di CP_1 efficacia della garanzia, ovverosia dal 20/05/2019 sino a tutto il 20/05/2020. L'attrice concludeva: accertare e dichiarare la nullità ex art. 1895 c.c. e/o di ogni ulteriore norma di legge individuata dal Giudice in corso di causa della polizza fideiussoria n. 0018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' , per essere la stessa intervenuta Pt_2 CP_1 Controparte_2 successivamente all'inadempimento delle obbligazioni garantite;
in via gradata, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1344 c.c. e/o disporre l'annullamento ex artt. 1427 e 1439 c.c. della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' Pt_2 CP_1 [...]
, per tutti i motivi ulteriori sopra esposti;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_2 [...]
ad e/ ad DP 1 di e/o a chiunque per suo Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_3 conto ne vanti la titolarità e/o ne richieda il pagamento (a titolo esemplificativo, dalle sue articolazioni interne come direzioni provinciali e/o regionali nonché da agenti della riscossione), per effetto della medesima polizza e/o per altro titolo o ragione;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato dalle convenute per i periodi non coperti dalla polizza n. 40018505/15101910000037; ancora in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato dalle convenute in relazione alle somme eccedenti il limite di garanzia di cui all'art. 1 della polizza n. 40018505/15101910000037. Nessuno si costituiva per le convenute che , all'udienza del 29.9.2023, venivano dichiarate contumaci.
Il Giudice con ordinanza del 3.4.2024 ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la rimessione in decisione l'udienza del 21.01.2025 assegnando i termini di cui all'art.189 cpc, ed in quell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande sono infondate e devono essere rigettate per le motivazioni di seguito indicate.
Oggetto di causa è una polizza fideiussoria stipulata in favore di Controparte_3
di a garanzia del pagamento sull'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 1
[...] CP_3 commi da 937 a 941 della Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 fino ad un importo massimo garantito di
€ 5.000.000,00 Orbene l'art. 1 legge 205/2017, comma 937 (cd. legge di bilancio 2018) ha previsto che, per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito del destinatario registrato è subordinata al versamento dell'Iva mediante mod. F24, senza possibilità di compensazione alcuna: anzi con l'obbligo di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento (DAS) di cui all'art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 504/199.
Tuttavia sono state previste delle eccezioni a tale regola, laddove previsto che gli operatori che, rispettate le altre condizioni previste dai commi 940 e 941 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 2017, intendono immettere in consumo benzina e gasolio per autotrazione da un deposito fiscale senza pagina 4 di 7 versamento dell'Iva con le modalità di cui al comma 937 della norma citata, devono prestare idonea garanzia con le modalità definite dal Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2018 (art. 4) e dalla Circolare
n. 18/E del 7 agosto 2019. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente effettuato il minimo controllo di esistenza della garanzia e dà riscontro al gestore del deposito fiscale dell'esito (circolare del 07/08/2019 n. 18 - agenzia delle entrate - divisione contribuenti).
Pertanto, le immissioni in consumo previste dal comma 940 (e dunque anche nel caso di utilizzo del deposito fiscale come deposito IVA) e dal comma 941, effettuati per conto di soggetti ritenuti affidabili, in base ai predetti criteri individuati dal Decreto, seguono la disciplina ordinaria per ciò che concerne l'assolvimento dell'IVA. Tornando al caso de quo la società ha stipulato con l'odierna attrice la polizza Controparte_1
40018505/15101910000037 per il periodo maggio 2019-2020.
I prelievi di carburante oggetto dell' l'iva accertata venivano eseguiti nel periodo dal 01.01.2019 al 20.08.2019, come dichiarato dall'attrice nella memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. n. 1(pag.6) . L'attrice allegava che l'assicurazione in parola era stata rilasciata onde garantire il beneficiario dal rischio dell'inadempimento del contraente nel pagamento dell'IVA e poiché l'evento si era verificato fin dal primo trimestre del 2019 e, quindi, ben prima della conclusione del contratto di assicurazione il contratto era nullo ai sensi dell'art. 1895 Codice Civile. Orbene l'art. 1895 c.c. prevede due ipotesi di nullità.
La prima ipotesi riguarda il caso che il rischio non sia mai esistito la seconda che il rischio abbia cessato di esistere prima della stipulazione del contratto.
Nel caso de quo si ritiene l'eccezione di nullità infondata rilevato che la polizza fideiussoria -oggetto di causa- ha una funzione di garanzia diversamente dal contratto di assicurazione stipulato contro un rischio pertanto la polizza fideiussoria non è legata all'elemento del rischio . Sul punto si condivide il principio della Suprema Corte di Cassazione : “ La causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto aleatorio) è non già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva la quale è del tutto indipendente dall'effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio (o il bene offerto in garanzia reale) sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.” (Cass civ Sez. III, sent. 6407 del 30.6.1998). Altresì infondata l'eccepita nullità della polizza ai sensi dell'art. 1344 c.c. . Sul punto l'attrice deduceva altresì che la garanzia, era stata concepita da controparte quale sorta di
“contenitore fiscale” di versamenti IVA relativi ad operazioni di estrazione antecedenti la sottoscrizione di polizza: condotta tesa ad aggirare l'ostacolo normativo succitato che prevede un condizionamento per legge tra la commercializzazione di combustibili ed il pagamento IVA a mezzo
F24.
Si deve osservare sul punto che “Le pattuizioni di un contratto, che siano rivolte ad eludere l'imposta di registro o l' I.V.A., ovvero a godere di un loro pagamento in misura ridotta rispetto a quella dovuta, non implicano di per sè nullità del contratto stesso, salva restando la loro sanzionabilità nell'ambito dei rispettivi rapporti tributari” (Cass. Civ.III sentenza n. 2127/1989) . Alla luce del suddetto principio, che si condivide, non è invocabile la nullità del contratto rilevato che l'eventuale elusione comporterebbe l'applicazione delle specifiche sanzioni . L'attrice altresì chiede l'annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c. della polizza fideiussoria deducendo che la formazione del consenso era stato carpito con dolo avendo usato la contraente la garanzia come strumento omnicomprensivo delle proprie posizioni debitorie, senza esplicitare i propri reali intenti alla garante, pagina 5 di 7 Orbene “Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” ( Cass. n. 5734/19
Come osservato dalla Suprema Corte è onere della parte che deduce il dolo provare la falsa rappresentazione. Nel caso de quo si osserva che l'attrice allegava che la contraente aveva utilizzato artifizi e raggiri non evidenti all'atto della sottoscrizione, ma alcuna prova veniva fornita in tal senso, alcuna documentazione sottoscritta dal contraente od equivalente per provare che siano stati forniti dati alterati alla sottoscrizione della garanzia risulta agli atti .
Si osserva invece che sul punto si limitava ad articolare capi di prova generici che nessun elemento fornivano a sostegno della eccezione, che pertanto si ritiene non provata..
L'attrice formulava nelle conclusioni dell'atto di citazione domanda di accertamento dell'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito. Orbene tale domanda che non risulta supportata da alcuna ulteriore argomentazione nella narrativa dell'atto al di fuori delle domande precedentemente affrontate, non può che essere interpretata quale richiesta di accertamento dell'insussistenza del credito per i motivi già indicati, dovendo diversamente ritenersi nulla per la sua genericità.
Altresì priva di pregio la domanda di inapplicabilità della polizza per crediti di maggiore entità rispetto alla delimitazione di garanzia e/o per i periodi non coperti. Si rileva sul punto che alcun interesse ha l'attrice alla pronuncia sul punto rilevato che dalla documentazione agli atti la richiesta dell' nei confronti dell'assicurazione è nei Controparte_2 limiti dell'importo garantito come risulta dalla comunicazione del 13.2.2020 (doc.4) e ripresa nella successiva comunicazione del 23.6.2020 (doc.8) in cui la richiesta è di Euro 1.712.428,00.
Altresì non vi è interesse a tale pronuncia in relazione alla cartella notificata rilevato che non è un titolo opponibile alla odierna istante, in quanto l'unico soggetto passivo resta il contribuente. Sul punto si condivide il principio della Suprema Corte : “ Il rapporto di diritto tributario esistente tra l'amministrazione finanziaria, la quale chieda la restituzione del rimborso d'imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l'accertamento fiscale compiuto dall'erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante”( Cass. n. 8622/2012
Per le motivazioni esposte le domande di parte attrice devono essere rigettate. In relazione alle spese nulla deve essere disposto rilevato che le convenute sono rimaste contumaci
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: rigetta le domande proposte dell'attrice;
pagina 6 di 7 nulla sulle spese delle convenute e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di .
[...] CP_3
Milano, 14 aprile 2025 la Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 21542/23 promossa da:
p.i. BG121130788, elettivamente domiciliata in Quarto (NA), Parte_1 alla via E. De Nicola, 6, presso lo studio dell'Avv. Andrea Cristiano (C.F.: ), in C.F._1 virtù di procura speciale,
Contro (C.F.: ); Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2
Convenuta contumace
(C.F. ; Controparte_3 P.IVA_2
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Lo scrivente difensore, riportandosi a tutto quanto dedotto, argomentato prodotto ed eccepito in atti, preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza del 03/04/2024 di Codesto Ill.mo Tribunale nella parte in cui, ritenuta la causa di natura documentale, ha disatteso le istanze istruttorie formulate. In ogni caso nel merito si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in calce al libello introduttivo di causa. Pertanto, voglia l'On.le Giudice adito: • In via istruttoria, disporre l'interrogatorio formale del legale rapp.te della convenuta affinché questi sia chiamato a rispondere sui seguenti capi: Controparte_1 a) Vero è che la ometteva il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 1 Controparte_1 commi da 937 a 941 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 dovuta per le operazioni svolte presso il deposito fiscale ncor prima del 20/05/2019, data di stipula della Controparte_4 polizza n. 40018505/15101910000037 conclusa con e, in particolare, per il primo Parte_2 trimestre dell'anno 2019. b) Vero è che con la sottoscrizione della polizza n. 40018505/15101910000037 la intendeva sottrarsi al pagamento dell'imposta sul valore Controparte_1 aggiunto di cui all'art. 1 commi da 937 a 941 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 dovuta per le operazioni svolte presso il deposito fiscale c) Vero è che, Controparte_4 nonostante la polizza fosse stipulata in data 20/05/2019 per il periodo dal 20/05/2019 al 20/05/2020, la pagina 1 di 7 intendeva addossare al garante anche la copertura dei periodi antecedenti in cui si era CP_1 dolosamente sottratta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 1 commi da 937 a 941 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 dovuta per le operazioni svolte presso il deposito fiscale senza giammai avvertire la contraente del proprio precedente Controparte_4 inadempimento. • In ogni caso, nel merito:
1. Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1895 c.c. e/o di ogni ulteriore norma di legge individuata dal Giudice in corso di causa della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' , per Pt_2 CP_1 Controparte_2 essere stata essa polizza conclusa successivamente all'inadempimento delle obbligazioni garantite, allorquando i presupposti causali del rischio garantito si erano già verificati;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1344 c.c. della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' , per Pt_2 CP_1 Controparte_2 essere stata essa polizza conclusa dalla contraente al fine di eludere l'applicazione dell'art. 1 legge 205/2017, comma 937 (cd legge di bilancio 2018) e/o comunque per essere stata essa polizza conclusa, secondo lo schema del contratto a favore di terzo, concluso a favore di ente giuridico inesistente e/o per qualsiasi altra ragione rilevabile d'ufficio in ragione delle deduzioni e produzioni offerte in atti;
3. In via gradata, disporre l'annullamento ex artt. 1427 e 1439 c.c. della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' , per Pt_2 CP_1 Controparte_2 essere stata essa polizza conclusa dalla contraente con dolo;
4. Per effetto della dichiarazione di nullità e/o di annullamento della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e Pt_2
, beneficiaria l' , accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 Controparte_2 [...]
ad e/o ad di e/o a chiunque per suo Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 CP_3 conto ne vanti la titolarità e/o ne richieda il pagamento (a titolo esemplificativo, dalle sue articolazioni interne come direzioni provinciali e/o regionali nonché da agenti della riscossione), per effetto della medesima polizza e/o per altro titolo o ragione;
5. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato dalle convenute per i periodi non coperti dalla polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037. 6. Ancora in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato dalle convenute in relazione alle somme eccedenti il limite di garanzia di cui all'art. 1 della polizza n. 40018505/15101910000037. 7. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva,
CPA, spese generali come per legge e rimborso contributo unificato e marca versati
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
di Controparte_1 Controparte_6 CP_3 esponendo: che in data 20.05.2019, aveva concluso un contratto di fideiussione identificato come polizza n. 40018505/15101910000037, costituendosi fideiussore della onde garantire il CP_1 pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 1, dell'Imposta sul CP_3 Valore Aggiunto, di cui all'art. 1, commi da 937 a 941 legge n. 205 del 27.12.2017, sui beni estratti dal deposito fiscale fino all'importo massimo garantito di euro CP_4 Controparte_4
5.000.000,00; che la garanzia era stata prevista per il periodo dal 20.5.2019 al 20.5.2020; che sulla base di tale negozio di garanzia, la Compagnia veniva fatta destinataria di una serie di iniziative di recupero da parte dell'Ente beneficiario concretizzatesi, dapprima in richieste stragiudiziali di pagamento fino a sfociare in un vero e proprio fermo amministrativo, formalizzato con PEC del 17 novembre 2020 per la pagina 2 di 7 somma complessiva di € 5.000.000,00; che da ultimo, l' aveva intimato, per Controparte_7 conto dell' , il pagamento di complessivi € 5.665.000,00 con cartella di pagamento Controparte_2
n. 068 2021 00407583 10 000, riferita al ruolo n. 2020/902632, reso esecutivo in data 24/11/2020, notificata a mezzo PEC in data 17.02.2023. L'attrice deduceva la nullità della polizza ai sensi dell'art. 1895 c.c. allegando che il contratto di polizza n. 40018505/15101910000037 era nullo per essere stato concluso allorquando i presupposti causali del rischio garantito si erano già verificati;
che la polizza n. 40018505/1510191000003 era stata emessa fino all'importo massimo garantito di euro 5.000.000,00 per il periodo dal 20.5.2019 al 20.5.2020; che l' evento verificatosi fin dal primo trimestre del 2019 e, quindi, ben prima della conclusione del contratto di assicurazione.
In via gradata deduceva che il contratto di polizza n. 40018505/15101910000037 era nullo, altresì ai sensi dell'art. 1344 c.c., per essere stato voluto - e dolosamente concluso - dalla per Controparte_1 eludere l'applicazione dell'art. 1 legge 205/2017, comma 937 (cd. legge di bilancio 2018) che, ai commi 937-943 dell'articolo 1, aveva previsto una serie di misure volte a contrastare fenomeni di evasione e di frode dell'Iva realizzati in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili;
che l'adempimento dell'obbligo normativo era stato disatteso dalla fin dal gennaio 2019 dovendosi CP_1 arguire che la sua volontà a contrarre fosse viziata dall'intento di agire in frode alla legge: concludendo nel maggio successivo la polizza n. 40018505/15101910000037, la predetta aveva inteso imputare al garante i versamenti IVA dovuti per l'attività svolta ben prima di concludere il contratto di garanzia;
che la garanzia, dunque, era stata concepita da controparte quale sorta di “contenitore fiscale” di versamenti IVA relativi ad operazioni di estrazione antecedenti la sottoscrizione di polizza: condotta tesa ad aggirare l'ostacolo normativo succitato che prevede un condizionamento per legge tra la commercializzazione di combustibili ed il pagamento IVA a mezzo F24; che se per legge, infatti,
“l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato era subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24”, l'IVA dovuta non poteva riferirsi ad una commercializzazione di mesi antecedenti l'accensione della polizza - commercializzazione altrimenti illegittima - né poteva fare affidamento ad una garanzia operativa da una data certa pattuita tra le parti e necessariamente riferita alle successive estrazioni di prodotti combustibili.
In via ulteriormente gradata, l'attrice chiedeva l'annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c. dell'impugnata polizza fideiussoria, stante la formazione di un consenso carpito con dolo dalla
, ovvero con quegli artifizi e raggiri assolutamente non evidenti all'atto della sottoscrizione, CP_1 stante la chiarezza delle clausole anche riguardo alla data di decorrenza della medesima garanzia. In altri termini, la Compagnia attrice si era prestata alla concessione della propria garanzia, a beneficio del pagamento di imposte statali riscosse dall' convenuta, esclusivamente dopo aver chiarito nel CP_2 testo che la medesima polizza avesse decorrenza dal maggio 2019, quale data indicata con esattezza, ma altresì individuata in quella che doveva ritenersi la comune interpretazione delle parti, quale 'data di estrazione dei carburanti dal deposito fiscale da parte del Richiedente'; che la medesima circostanza temporale e di fatto era tale che, in mancanza, la non avrebbe giammai sottoscritto e Parte_1 proposto l'assunzione di un obbligo di garanzia ai sensi dell'art. 1439 c.c., se non altro per non incorrere nella violazione di un preciso presupposto di legge, i.e. la stretta interdipendenza tra estrazione prodotti e pagamento IVA;
che la società aveva evidentemente - e la prova risiede CP_1 proprio nella cartella di pagamento notificata all'esponente dall'Agenzia convenuta - omesso il pagamento del dovuto per tutto il periodo non coperto da polizza fideiussoria, ed aveva quindi pagina 3 di 7 dolosamente concepito la garanzia prestata quale strumento omnicomprensivo delle proprie posizioni debitorie, senza giammai esplicitare i propri reali intenti. L'attrice deduceva l' inapplicabilità della polizza per crediti di maggiore entità rispetto alla delimitazione di garanzia e/o per i periodi non coperti rilevando che la polizza n.
40018505/15101910000037 stipulata con la - nulla e/o comunque annullabile per i Controparte_1 motivi anzidetti - veniva emessa fino ad un importo massimo garantito di € 5.000.000,00 presso il deposito fiscale: come dalla lettura del frontespizio di polizza;
Controparte_4 che l'art. 1 delle condizioni generali di polizza, rubricato “Delimitazione della garanzia”, individua un chiaro limite quantitativo (€ 5.000.000,00) oltre il quale nulla potrà essere richiesto alla Compagnia garante;
che peraltro il contratto prevedeva che tale garanzia venisse prestata solo in relazione all'IVA dovuta sulle estrazioni di carburante che la avesse effettuato successivamente alla data di CP_1 efficacia della garanzia, ovverosia dal 20/05/2019 sino a tutto il 20/05/2020. L'attrice concludeva: accertare e dichiarare la nullità ex art. 1895 c.c. e/o di ogni ulteriore norma di legge individuata dal Giudice in corso di causa della polizza fideiussoria n. 0018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' , per essere la stessa intervenuta Pt_2 CP_1 Controparte_2 successivamente all'inadempimento delle obbligazioni garantite;
in via gradata, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1344 c.c. e/o disporre l'annullamento ex artt. 1427 e 1439 c.c. della polizza fideiussoria n. 40018505/15101910000037, sottoscritta tra e , beneficiaria l' Pt_2 CP_1 [...]
, per tutti i motivi ulteriori sopra esposti;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_2 [...]
ad e/ ad DP 1 di e/o a chiunque per suo Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_3 conto ne vanti la titolarità e/o ne richieda il pagamento (a titolo esemplificativo, dalle sue articolazioni interne come direzioni provinciali e/o regionali nonché da agenti della riscossione), per effetto della medesima polizza e/o per altro titolo o ragione;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato dalle convenute per i periodi non coperti dalla polizza n. 40018505/15101910000037; ancora in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato dalle convenute in relazione alle somme eccedenti il limite di garanzia di cui all'art. 1 della polizza n. 40018505/15101910000037. Nessuno si costituiva per le convenute che , all'udienza del 29.9.2023, venivano dichiarate contumaci.
Il Giudice con ordinanza del 3.4.2024 ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la rimessione in decisione l'udienza del 21.01.2025 assegnando i termini di cui all'art.189 cpc, ed in quell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande sono infondate e devono essere rigettate per le motivazioni di seguito indicate.
Oggetto di causa è una polizza fideiussoria stipulata in favore di Controparte_3
di a garanzia del pagamento sull'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 1
[...] CP_3 commi da 937 a 941 della Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 fino ad un importo massimo garantito di
€ 5.000.000,00 Orbene l'art. 1 legge 205/2017, comma 937 (cd. legge di bilancio 2018) ha previsto che, per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito del destinatario registrato è subordinata al versamento dell'Iva mediante mod. F24, senza possibilità di compensazione alcuna: anzi con l'obbligo di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento (DAS) di cui all'art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 504/199.
Tuttavia sono state previste delle eccezioni a tale regola, laddove previsto che gli operatori che, rispettate le altre condizioni previste dai commi 940 e 941 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 2017, intendono immettere in consumo benzina e gasolio per autotrazione da un deposito fiscale senza pagina 4 di 7 versamento dell'Iva con le modalità di cui al comma 937 della norma citata, devono prestare idonea garanzia con le modalità definite dal Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2018 (art. 4) e dalla Circolare
n. 18/E del 7 agosto 2019. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente effettuato il minimo controllo di esistenza della garanzia e dà riscontro al gestore del deposito fiscale dell'esito (circolare del 07/08/2019 n. 18 - agenzia delle entrate - divisione contribuenti).
Pertanto, le immissioni in consumo previste dal comma 940 (e dunque anche nel caso di utilizzo del deposito fiscale come deposito IVA) e dal comma 941, effettuati per conto di soggetti ritenuti affidabili, in base ai predetti criteri individuati dal Decreto, seguono la disciplina ordinaria per ciò che concerne l'assolvimento dell'IVA. Tornando al caso de quo la società ha stipulato con l'odierna attrice la polizza Controparte_1
40018505/15101910000037 per il periodo maggio 2019-2020.
I prelievi di carburante oggetto dell' l'iva accertata venivano eseguiti nel periodo dal 01.01.2019 al 20.08.2019, come dichiarato dall'attrice nella memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. n. 1(pag.6) . L'attrice allegava che l'assicurazione in parola era stata rilasciata onde garantire il beneficiario dal rischio dell'inadempimento del contraente nel pagamento dell'IVA e poiché l'evento si era verificato fin dal primo trimestre del 2019 e, quindi, ben prima della conclusione del contratto di assicurazione il contratto era nullo ai sensi dell'art. 1895 Codice Civile. Orbene l'art. 1895 c.c. prevede due ipotesi di nullità.
La prima ipotesi riguarda il caso che il rischio non sia mai esistito la seconda che il rischio abbia cessato di esistere prima della stipulazione del contratto.
Nel caso de quo si ritiene l'eccezione di nullità infondata rilevato che la polizza fideiussoria -oggetto di causa- ha una funzione di garanzia diversamente dal contratto di assicurazione stipulato contro un rischio pertanto la polizza fideiussoria non è legata all'elemento del rischio . Sul punto si condivide il principio della Suprema Corte di Cassazione : “ La causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto aleatorio) è non già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva la quale è del tutto indipendente dall'effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio (o il bene offerto in garanzia reale) sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.” (Cass civ Sez. III, sent. 6407 del 30.6.1998). Altresì infondata l'eccepita nullità della polizza ai sensi dell'art. 1344 c.c. . Sul punto l'attrice deduceva altresì che la garanzia, era stata concepita da controparte quale sorta di
“contenitore fiscale” di versamenti IVA relativi ad operazioni di estrazione antecedenti la sottoscrizione di polizza: condotta tesa ad aggirare l'ostacolo normativo succitato che prevede un condizionamento per legge tra la commercializzazione di combustibili ed il pagamento IVA a mezzo
F24.
Si deve osservare sul punto che “Le pattuizioni di un contratto, che siano rivolte ad eludere l'imposta di registro o l' I.V.A., ovvero a godere di un loro pagamento in misura ridotta rispetto a quella dovuta, non implicano di per sè nullità del contratto stesso, salva restando la loro sanzionabilità nell'ambito dei rispettivi rapporti tributari” (Cass. Civ.III sentenza n. 2127/1989) . Alla luce del suddetto principio, che si condivide, non è invocabile la nullità del contratto rilevato che l'eventuale elusione comporterebbe l'applicazione delle specifiche sanzioni . L'attrice altresì chiede l'annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c. della polizza fideiussoria deducendo che la formazione del consenso era stato carpito con dolo avendo usato la contraente la garanzia come strumento omnicomprensivo delle proprie posizioni debitorie, senza esplicitare i propri reali intenti alla garante, pagina 5 di 7 Orbene “Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” ( Cass. n. 5734/19
Come osservato dalla Suprema Corte è onere della parte che deduce il dolo provare la falsa rappresentazione. Nel caso de quo si osserva che l'attrice allegava che la contraente aveva utilizzato artifizi e raggiri non evidenti all'atto della sottoscrizione, ma alcuna prova veniva fornita in tal senso, alcuna documentazione sottoscritta dal contraente od equivalente per provare che siano stati forniti dati alterati alla sottoscrizione della garanzia risulta agli atti .
Si osserva invece che sul punto si limitava ad articolare capi di prova generici che nessun elemento fornivano a sostegno della eccezione, che pertanto si ritiene non provata..
L'attrice formulava nelle conclusioni dell'atto di citazione domanda di accertamento dell'infondatezza dell'avversa pretesa e/o comunque l'inesistenza di qualsivoglia credito. Orbene tale domanda che non risulta supportata da alcuna ulteriore argomentazione nella narrativa dell'atto al di fuori delle domande precedentemente affrontate, non può che essere interpretata quale richiesta di accertamento dell'insussistenza del credito per i motivi già indicati, dovendo diversamente ritenersi nulla per la sua genericità.
Altresì priva di pregio la domanda di inapplicabilità della polizza per crediti di maggiore entità rispetto alla delimitazione di garanzia e/o per i periodi non coperti. Si rileva sul punto che alcun interesse ha l'attrice alla pronuncia sul punto rilevato che dalla documentazione agli atti la richiesta dell' nei confronti dell'assicurazione è nei Controparte_2 limiti dell'importo garantito come risulta dalla comunicazione del 13.2.2020 (doc.4) e ripresa nella successiva comunicazione del 23.6.2020 (doc.8) in cui la richiesta è di Euro 1.712.428,00.
Altresì non vi è interesse a tale pronuncia in relazione alla cartella notificata rilevato che non è un titolo opponibile alla odierna istante, in quanto l'unico soggetto passivo resta il contribuente. Sul punto si condivide il principio della Suprema Corte : “ Il rapporto di diritto tributario esistente tra l'amministrazione finanziaria, la quale chieda la restituzione del rimborso d'imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l'accertamento fiscale compiuto dall'erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante”( Cass. n. 8622/2012
Per le motivazioni esposte le domande di parte attrice devono essere rigettate. In relazione alle spese nulla deve essere disposto rilevato che le convenute sono rimaste contumaci
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: rigetta le domande proposte dell'attrice;
pagina 6 di 7 nulla sulle spese delle convenute e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di .
[...] CP_3
Milano, 14 aprile 2025 la Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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