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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/07/2024, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
P r o c . c i v. n r. R .G . 1 8 5 6 / 2 0 2 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./estensore dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1856/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nicoletti, elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Stasi, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.02.2024, sostituita ex art. 127 ter con il deposito di note scritte. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche
(scaduti il 22 Aprile 2024 e il 13 Maggio 2024 stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter il 21.02.2024).
Gli atti sono stati trasmessi il 21.02.2024 al P.M., che ad oggi non ha fatto pervenire nessuna osservazione.
Solo la ricorrente ha depositato nei termini concessi comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in cancelleria il 23.08.2022 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 07.08.2016 in SA (atto anno 2016 – Numero 5 - Parte I) e
1 che dall'unione coniugale sono nate tre figlie, (nata il [...]), Persona_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]) - ha chiesto: di pronunciare
[...] Persona_3 la separazione con addebito al coniuge;
di disporre l'affidamento congiunto della minore Per_3 con dimora presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Corigliano SA (CS), area
[...] urbana Corigliano alla via Gran Sasso n. 24; di obbligare il resistente alla corresponsione di €
400,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie,
e di € 200,00 a titolo di mantenimento in suo favore, ovvero a quella diversa cifra che si riterrà di ragione e giustizia, da versare ogni 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
di disporre i tempi e i modi di visita del genitore non collocatario come da ricorso.
In particolare la ricorrente ha dedotto: che il matrimonio, iniziato felicemente, si è deteriorato a causa della relazione extra coniugale, taciuta per anni, intrapresa dal marito;
che, invero, nel mese di dicembre 2020, rinveniva nel cellulare del coniuge conversazioni telefoniche con una altra donna;
di aver cercato di superare il tradimento solo per recuperare il clima sereno della famiglia;
che, tuttavia, il marito proseguiva nella sua condotta contraria ai doveri coniugali e si trasferiva presso l'abitazione dei genitori, lasciando moglie e figlia in uno stato di assoluta indigenza economica;
di dover chiedere aiuto ai propri familiari per soddisfare le esigenze primarie personali della minore;
che il marito è titolare di un circolo ricreativo sito in Corigliano SA (CS), area urbana SA e, inoltre, presta attività lavorativa di venditore ambulante di panini e percepisce uno stipendio mensile di € 1.800,00 circa;
che la casa coniugale sita in Corigliano-SA (CS), area urbana Corigliano alla via Gran Sasso n. 24, ove tuttora vive con la figlia minore è Per_3 di proprietà che non sussistono beni patrimoniali in comunione o comproprietà con il CP_2 resistente.
L'udienza presidenziale è stata fissata per il 10.01.2023.
Il resistente si è costituito in data 09.01.2023 non opponendosi alla domanda di separazione ma contestando nel merito le avverse deduzioni.
In particolare, ha dedotto: che il rapporto coniugale è divenuto intollerabile e la prosecuzione della convivenza impossibile per assoluta incompatibilità caratteriale e a causa del comportamento tenuto dalla ricorrente;
che, invero, a causa di problemi lavorativi ed economici si vedeva costretto nel 2013 a trasferirsi unitamente alla famiglia in Svizzera per svolgere il lavoro di pizzaiolo, per garantire alla propria famiglia una vita dignitosa;
che, improvvisamente e immotivatamente, la moglie decideva di far rientro in Italia presso la casa coniugale in SA lasciando il marito da solo in Svizzera a lavorare, con tutte le problematiche conseguenti;
che tuttavia decideva di mantenere il lavoro e provvedeva a mantenere la propria famiglia e a pagare tutte le spese necessarie;
che l'epidemia da COVID 19 lo ha costretto a tornare in Italia, perdendo il lavoro;
che, ciononostante, la moglie ha iniziato a mostrare una gelosia morbosa nei suoi confronti senza motivo.
Il resistente ha quindi chiesto: di rigettare le richieste avverse;
di autorizzare i coniugi a vivere separati;
di accertare e dichiarare che la separazione tra i coniugi è da addebitare al comportamento tenuto dalla moglie nei confronti del marito;
di adottare ogni altro provvedimento utile e necessario nell'interesse dei coniugi.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo per assenza del resistente e il Presidente, con ordinanza dell'11.04.2023, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: 1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti
2 di residenza o domicilio;
2) dispone che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederla quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore;
3) dispone che i genitori trascorreranno con la figlia minore, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con la figlia minore un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui la minore resterà con il padre;
5) Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse della minore;
6) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di giorni trenta per prelevare i Parte_2 propri effetti personali;
7) dispone che corrisponda un assegno mensile di € Controparte_1
500 quale contributo per il mantenimento del coniuge (€ 200,00) e della figlia minore (€ 300,00), da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
8) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche ed in particolare:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese
3 per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
La causa è, quindi, proseguita innanzi al G.I. per l'udienza del 12.09.2023, trattata in modalità cartolare: la ricorrente nelle proprie note scritte si è riportata al ricorso insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni;
il resistente nelle proprie note scritte ha chiesto la modifica dell'assegno di mantenimento della figlia minore e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 127ter il 13.09.2023 – pubblicata il 18.09.2023 - dato atto che nessuna delle parti ha formulato richieste di prove nei propri atti né richiesta di concessione dei termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.02.2024, poi sostituita ex art. 127 ter con il deposito di note scritte ed è stata rimessa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
(60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 22 Aprile 2024 e il 13
Maggio 2024 stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter il 21.02.2024).
Gli atti sono stati trasmessi il 21.02.2024 al P.M., che ad oggi non ha fatto pervenire nessuna osservazione.
Solo la ricorrente ha depositato nei termini concessi comparsa conclusionale.
Passando al merito della causa, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le reciproche domande di addebito vanno, invece, rigettate.
Come evidenziato, entrambe le parti hanno chiesto addebitarsi la separazione all'altro coniuge: la ricorrente per la dedotta relazione extraconiugale del marito;
il resistente per incompatibilità caratteriale e a causa del comportamento tenuto dalla ricorrente che sarebbe ritornata in Calabria lasciandolo da solo in Svizzera.
Ora, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità
4 dell'ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 3877/2006; Cass. n.
4290/2005; Cass. n. 14747/2003).
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr.
Cass. n. 12130/2001: Cass. n. 12383/2005 e Cass. n. 23071/2005).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, entrambe le domande di addebito non possono trovare accoglimento non essendo stata fornita prova delle condotte asseritamente poste in essere da entrambe le parti.
Oltre a ciò vi è da considerare che entrambe le parti hanno dedotto che la crisi coniugale risale a diversi anni prima dell'introduzione del giudizio (il ricorso è stato iscritto ad agosto 2022).
Pertanto, le condotte e le relazioni extraconiugali di cui si accusano vicendevolmente i coniugi denotano l'esistenza di una conclamata crisi coniugale, per cui non si ravvisa alcun nesso causale tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Occorre quindi, valutare le domande relative alla figlia minore e al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
Ora, per ciò che concerne il regime di affidamento, il collocamento e il diritto di visita della figlia minore, (nata il [...], quasi quindicenne), il Collegio ritiene di Persona_3 confermare in toto l'ordinanza presidenziale emessa l'11.04.2023 nel presente giudizio non essendo stati rappresentati fatti sopravvenuti.
Parimenti va confermata l'ordinanza presidenziale per ciò che concerne il riconoscimento e il quantum del mantenimento ordinario a favore della figlia minore (euro 300,00 mensili), il regime delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, tenuto conto anche della circostanza che nessuna delle parti ha inteso depositare documentazione reddituale o attestante l'eventuale stato di disoccupazione, essendo irrilevanti a tal fine sia l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che si basa su mere dichiarazioni delle parti, sia le mere autodichiarazioni.
Va, infine, rigettata la domanda della ricorrente di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento a suo favore.
Si rammenta che con l'ordinanza presidenziale sopra richiamata è stato posto a carico del l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di Per_3 euro 200,00 mensili.
Si rammenta che per consolidata giurisprudenza di legittimità “l'assegno di separazione, presupponendo la permanenza del vincolo coniugale, richiede la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (vedi, Cass. Civ. n. 26890/2022); e, ancora “il Giudice deve agire tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo
5 sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (vedi, Cass. Civ. n. 31348/2022).
Di conseguenza, il Tribunale nella valutazione dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento, non ha l'obbligo di accertare l'esatto ammontare dei redditi delle parti, ma ha il compito di considerare complessivamente la loro situazione, al fine di garantire all'ex coniuge economicamente più debole la continuazione di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio e comunque dignitoso, restando ferma la possibilità di valorizzare l'eventuale sacrificio lavorativo della parte che abbia rinunciato alla carriera per dedicarsi alla vita familiare.
Nel caso di specie, come evidenziato, nessuna delle parti ha inteso depositare documentazione reddituale o attestante l'eventuale stato di disoccupazione né risulta che la ricorrente sia oggettivamente impossibilitata a reperire un'occupazione e, dunque, non possa provvedere in forma autonoma al proprio mantenimento. Né è stata fornita prova del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi, del rigetto delle reciproche domande di addebito, della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande di mantenimento della figlia e del rigetto delle restanti domande delle parti, vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. RIGETTA le domande di addebito delle parti;
3. RIGETTA la domanda di parte ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore;
4. CONFERMA, per ciò che concerne l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita, il mantenimento ordinario a favore della figlia minore e il regime delle spese straordinarie le condizioni stabilite all'esito dell'udienza presidenziale testualmente riportate in motivazione;
5. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio;
6. ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
7. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
8. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2024.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice rel./estensore dott.sa Maria Assunta Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./estensore dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1856/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nicoletti, elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Stasi, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.02.2024, sostituita ex art. 127 ter con il deposito di note scritte. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche
(scaduti il 22 Aprile 2024 e il 13 Maggio 2024 stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter il 21.02.2024).
Gli atti sono stati trasmessi il 21.02.2024 al P.M., che ad oggi non ha fatto pervenire nessuna osservazione.
Solo la ricorrente ha depositato nei termini concessi comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in cancelleria il 23.08.2022 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 07.08.2016 in SA (atto anno 2016 – Numero 5 - Parte I) e
1 che dall'unione coniugale sono nate tre figlie, (nata il [...]), Persona_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]) - ha chiesto: di pronunciare
[...] Persona_3 la separazione con addebito al coniuge;
di disporre l'affidamento congiunto della minore Per_3 con dimora presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Corigliano SA (CS), area
[...] urbana Corigliano alla via Gran Sasso n. 24; di obbligare il resistente alla corresponsione di €
400,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie,
e di € 200,00 a titolo di mantenimento in suo favore, ovvero a quella diversa cifra che si riterrà di ragione e giustizia, da versare ogni 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
di disporre i tempi e i modi di visita del genitore non collocatario come da ricorso.
In particolare la ricorrente ha dedotto: che il matrimonio, iniziato felicemente, si è deteriorato a causa della relazione extra coniugale, taciuta per anni, intrapresa dal marito;
che, invero, nel mese di dicembre 2020, rinveniva nel cellulare del coniuge conversazioni telefoniche con una altra donna;
di aver cercato di superare il tradimento solo per recuperare il clima sereno della famiglia;
che, tuttavia, il marito proseguiva nella sua condotta contraria ai doveri coniugali e si trasferiva presso l'abitazione dei genitori, lasciando moglie e figlia in uno stato di assoluta indigenza economica;
di dover chiedere aiuto ai propri familiari per soddisfare le esigenze primarie personali della minore;
che il marito è titolare di un circolo ricreativo sito in Corigliano SA (CS), area urbana SA e, inoltre, presta attività lavorativa di venditore ambulante di panini e percepisce uno stipendio mensile di € 1.800,00 circa;
che la casa coniugale sita in Corigliano-SA (CS), area urbana Corigliano alla via Gran Sasso n. 24, ove tuttora vive con la figlia minore è Per_3 di proprietà che non sussistono beni patrimoniali in comunione o comproprietà con il CP_2 resistente.
L'udienza presidenziale è stata fissata per il 10.01.2023.
Il resistente si è costituito in data 09.01.2023 non opponendosi alla domanda di separazione ma contestando nel merito le avverse deduzioni.
In particolare, ha dedotto: che il rapporto coniugale è divenuto intollerabile e la prosecuzione della convivenza impossibile per assoluta incompatibilità caratteriale e a causa del comportamento tenuto dalla ricorrente;
che, invero, a causa di problemi lavorativi ed economici si vedeva costretto nel 2013 a trasferirsi unitamente alla famiglia in Svizzera per svolgere il lavoro di pizzaiolo, per garantire alla propria famiglia una vita dignitosa;
che, improvvisamente e immotivatamente, la moglie decideva di far rientro in Italia presso la casa coniugale in SA lasciando il marito da solo in Svizzera a lavorare, con tutte le problematiche conseguenti;
che tuttavia decideva di mantenere il lavoro e provvedeva a mantenere la propria famiglia e a pagare tutte le spese necessarie;
che l'epidemia da COVID 19 lo ha costretto a tornare in Italia, perdendo il lavoro;
che, ciononostante, la moglie ha iniziato a mostrare una gelosia morbosa nei suoi confronti senza motivo.
Il resistente ha quindi chiesto: di rigettare le richieste avverse;
di autorizzare i coniugi a vivere separati;
di accertare e dichiarare che la separazione tra i coniugi è da addebitare al comportamento tenuto dalla moglie nei confronti del marito;
di adottare ogni altro provvedimento utile e necessario nell'interesse dei coniugi.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo per assenza del resistente e il Presidente, con ordinanza dell'11.04.2023, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: 1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti
2 di residenza o domicilio;
2) dispone che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederla quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore;
3) dispone che i genitori trascorreranno con la figlia minore, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con la figlia minore un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui la minore resterà con il padre;
5) Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse della minore;
6) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di giorni trenta per prelevare i Parte_2 propri effetti personali;
7) dispone che corrisponda un assegno mensile di € Controparte_1
500 quale contributo per il mantenimento del coniuge (€ 200,00) e della figlia minore (€ 300,00), da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
8) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche ed in particolare:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese
3 per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
La causa è, quindi, proseguita innanzi al G.I. per l'udienza del 12.09.2023, trattata in modalità cartolare: la ricorrente nelle proprie note scritte si è riportata al ricorso insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni;
il resistente nelle proprie note scritte ha chiesto la modifica dell'assegno di mantenimento della figlia minore e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 127ter il 13.09.2023 – pubblicata il 18.09.2023 - dato atto che nessuna delle parti ha formulato richieste di prove nei propri atti né richiesta di concessione dei termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.02.2024, poi sostituita ex art. 127 ter con il deposito di note scritte ed è stata rimessa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
(60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 22 Aprile 2024 e il 13
Maggio 2024 stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter il 21.02.2024).
Gli atti sono stati trasmessi il 21.02.2024 al P.M., che ad oggi non ha fatto pervenire nessuna osservazione.
Solo la ricorrente ha depositato nei termini concessi comparsa conclusionale.
Passando al merito della causa, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le reciproche domande di addebito vanno, invece, rigettate.
Come evidenziato, entrambe le parti hanno chiesto addebitarsi la separazione all'altro coniuge: la ricorrente per la dedotta relazione extraconiugale del marito;
il resistente per incompatibilità caratteriale e a causa del comportamento tenuto dalla ricorrente che sarebbe ritornata in Calabria lasciandolo da solo in Svizzera.
Ora, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità
4 dell'ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 3877/2006; Cass. n.
4290/2005; Cass. n. 14747/2003).
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr.
Cass. n. 12130/2001: Cass. n. 12383/2005 e Cass. n. 23071/2005).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, entrambe le domande di addebito non possono trovare accoglimento non essendo stata fornita prova delle condotte asseritamente poste in essere da entrambe le parti.
Oltre a ciò vi è da considerare che entrambe le parti hanno dedotto che la crisi coniugale risale a diversi anni prima dell'introduzione del giudizio (il ricorso è stato iscritto ad agosto 2022).
Pertanto, le condotte e le relazioni extraconiugali di cui si accusano vicendevolmente i coniugi denotano l'esistenza di una conclamata crisi coniugale, per cui non si ravvisa alcun nesso causale tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Occorre quindi, valutare le domande relative alla figlia minore e al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
Ora, per ciò che concerne il regime di affidamento, il collocamento e il diritto di visita della figlia minore, (nata il [...], quasi quindicenne), il Collegio ritiene di Persona_3 confermare in toto l'ordinanza presidenziale emessa l'11.04.2023 nel presente giudizio non essendo stati rappresentati fatti sopravvenuti.
Parimenti va confermata l'ordinanza presidenziale per ciò che concerne il riconoscimento e il quantum del mantenimento ordinario a favore della figlia minore (euro 300,00 mensili), il regime delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, tenuto conto anche della circostanza che nessuna delle parti ha inteso depositare documentazione reddituale o attestante l'eventuale stato di disoccupazione, essendo irrilevanti a tal fine sia l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che si basa su mere dichiarazioni delle parti, sia le mere autodichiarazioni.
Va, infine, rigettata la domanda della ricorrente di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento a suo favore.
Si rammenta che con l'ordinanza presidenziale sopra richiamata è stato posto a carico del l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di Per_3 euro 200,00 mensili.
Si rammenta che per consolidata giurisprudenza di legittimità “l'assegno di separazione, presupponendo la permanenza del vincolo coniugale, richiede la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (vedi, Cass. Civ. n. 26890/2022); e, ancora “il Giudice deve agire tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo
5 sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (vedi, Cass. Civ. n. 31348/2022).
Di conseguenza, il Tribunale nella valutazione dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento, non ha l'obbligo di accertare l'esatto ammontare dei redditi delle parti, ma ha il compito di considerare complessivamente la loro situazione, al fine di garantire all'ex coniuge economicamente più debole la continuazione di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio e comunque dignitoso, restando ferma la possibilità di valorizzare l'eventuale sacrificio lavorativo della parte che abbia rinunciato alla carriera per dedicarsi alla vita familiare.
Nel caso di specie, come evidenziato, nessuna delle parti ha inteso depositare documentazione reddituale o attestante l'eventuale stato di disoccupazione né risulta che la ricorrente sia oggettivamente impossibilitata a reperire un'occupazione e, dunque, non possa provvedere in forma autonoma al proprio mantenimento. Né è stata fornita prova del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi, del rigetto delle reciproche domande di addebito, della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande di mantenimento della figlia e del rigetto delle restanti domande delle parti, vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. RIGETTA le domande di addebito delle parti;
3. RIGETTA la domanda di parte ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore;
4. CONFERMA, per ciò che concerne l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita, il mantenimento ordinario a favore della figlia minore e il regime delle spese straordinarie le condizioni stabilite all'esito dell'udienza presidenziale testualmente riportate in motivazione;
5. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio;
6. ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
7. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
8. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2024.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice rel./estensore dott.sa Maria Assunta Pacelli
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