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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7105/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliati in Messina, Via Ghibellina n. 167, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Biagio La Rosa, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
con sede in S. Teresa di Riva, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata P.IVA_1 e difesa dagli Avv.ti Ernesto De Luca e Paolo De Luca, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Messina, Via XXVII Luglio
n. 62;
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Quattroni, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina, Vill. Annunziata,
Contrada Conte Coop. Sperone, pal II;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza del 10 agosto 2017, il Giudice di Pace di Messina condannava Parte_1
, nella qualità di responsabile dell'area tecnica del
[...] Controparte_2
al pagamento nei confronti della società Controparte_1
della somma di euro 2.200, liquidata in via equitativa, a titolo di
[...]
corrispettivo per l'attività -compiuta dalla società- di smontaggio e trasporto in officina dell'elettropompa guastatasi -anche mediante in intervento della gru- che veniva utilizzata per la fornitura d'acqua dal predetto Comune.
Precisava che, a seguito delle risultanze istruttorie, costituite dalle prove testimoniali, era emerso che , in considerazione dell'urgenza, Parte_1
avesse contattato ed autorizzato l'intervento della predetta società per il compimento di quelle opere, cui non erano seguite la delibera dell'ente locale ed il corrispondente impegno di spesa.
Deduceva, pertanto, che la responsabilità del dipendente comunale dovesse configurarsi ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che dispone che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 – che prevede l'impegno contabile, il riconoscimento della spesa e la delibera consiliare- il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
I proponevano appello illustrandone i motivi. Chiedevano, in caso di Pt_1
rigetto del gravame, che fosse dichiarato che essi appellanti fossero garantiti e manlevati dal CP_2
Si costituiva la citata società che replicava e chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale.
Si costituiva pure il che chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto CP_2
di legittimazione passiva.
All'udienza del 9 maggio 2025, dopo la precisazione delle conclusioni, il
Giudice poneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
Coi primi due, connessi, motivi di gravame, si sostiene che, dal materiale probatorio raccolto, costituito dalle prove testimoniali, dall'interrogatorio libero di e dalle prodotte prove documentali, non si fosse formata la Parte_2
prova che avesse contattato la società appellata al fine di effettuare Parte_1
l'intervento in questione, posto che i primi due testi esaminati, che erano, peraltro,
uno ( ) il fratello dell'amministratore della stessa società nonché Testimone_1
dipendente della stessa, l'altro ( ), dipendente da circa trent'anni Testimone_2
della società, avevano reso dichiarazioni assolutamente inconducenti e non veritiere sulla asserita telefonata colla quale , in occasione del guasto Parte_1
verificatosi il 15 giugno 2012, avrebbe contattato immediatamente
[...]
chiedendo un intervento urgente della ditta che, effettivamente, poi, si Tes_1
verificò, alla presenza di , fontaniere del Parte_2 CP_2
Si sostiene, in particolare che quei testi, avendo anche un interesse nella causa,
avevano fornito delle dichiarazioni artificiose, anche considerando che il guasto di una delle pompe e del relativo motore comporta l'automatico funzionamento dell'altra per cui lo smontaggio della pompa guasta non era necessario.
Si sostiene, ancora, che neppure dall'interrogatorio libero di Parte_2
emergono circostanze indicative della telefonata fatta alla ditta e del successivo intervento, mentre elementi contrari si evincono dalla testimonianza di Tes_3
dipendente del Comune, che ha affermato di essere l'unica incaricata da
[...] parte dell'amministrazione a contattare le ditte esterne per l'effettuazione dei lavori,
non avendo, pertanto, alcun titolo per farlo. Parte_1
Sostengono, inoltre, gli appellanti che quell'intervento avvenuto nel giugno
2012 non era conseguente a quella chiamata telefonica, ma era un intervento conseguente a lavori di sistemazione del motore di sollevamento dell'impianto idrico,
già affidati alla società appellata nel 2011 e regolarmente pagati.
I motivi sono infondati.
Posto che i due testi portati dalla società appellata erano capaci a testimoniare,
ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., vantando, per un verso, un Parte_3
interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società, non avendo, neppure di fatto, l'amministrazione della società, spettante a Testimone_4
legale rappresentante, e non essendo stati prospettati né essendo emersi, per altro verso,
concreti elementi per dubitare della attendibilità di entrambi in quanto la sussistenza del rapporto di lavoro con la società appellata non è di per sé idonea ad inficiarla (arg.
Cass. 3222972023), deve osservarsi che le dichiarazioni testimoniali da loro rese si sono rilevate particolarmente precise e dettagliate con riguardo alla narrazione del fatto della ricezione della telefonata da parte del che chiedeva l'intervento. Parte_1
E' stato inequivocabilmente dimostrato, invero, che, a seguito di quella telefonata con la quale si evidenziava il guasto al motore e l'intervento immediato della
TA OC, dipendenti di quest'ultima (fra cui l'altro teste, ) si Testimone_2
siano recati sul posto, ove trovavano anche la presenza del fontaniere Parte_2 -l'altro appellato che, evidentemente era stato mandato sui luoghi da
[...] Parte_1
, nella sua qualità di responsabile dell'area tecnica del
[...] Controparte_2
[...]
Non vale a ribaltare tale ricostruzione della vicenda la deposizione del teste dipendente del perché il fatto che costei, usualmente, Tes_3 Controparte_2
si occupasse di contattare le ditte esterne per l'effettuazione dei lavori non esclude che,
nel caso di specie, i fatti si svolsero diversamente e che fu a chiedere Parte_1
il servizio della ditta OC.
Diventano, a questo punto, dirimenti gli interrogatori liberi dei due convenuti,
odierni appellanti, perché, se la deposizione di si ferma a dire che, Parte_1
proprio nel giugno 2012, vi fu il guasto ai motori in seguito al quale si richiese un preventivo alla ditta OC, quella di diventa Controparte_3
decisiva, soprattutto perché corroborata dalle richiamate testimonianze dei due predetti testi portati dalla società.
, in particolare, afferma che, nel giugno del 2012, a seguito del Parte_2
guasto di una delle due pompe dell'impianto di sollevamento del Comune di effettivamente, l'ufficio tecnico (diretto da ) “mi chiamò CP_2 Parte_1
per inviarmi presso l'impianto di sollevamento in quanto doveva venire la ditta Tes_1
per verificare il guasto…effettivamente la ditta visionò il motore e successivamente ritornarono per trasportare lo stesso in officina previo smontaggio”. Deve rilevarsi, con evidenza, la portata decisiva di tale dichiarazione
(proveniente proprio da uno degli odierni appellanti), soprattutto se considerata -si ribadisce- unitamente alle predette testimonianze.
Il fatto che -come emerso dalle dichiarazioni degli stessi appellanti- sia entrata automaticamente in funzione l'altra pompa di riserva diventa -nonostante gli assunti di parte appellante- irrilevante, perché ciò non vale ad escludere che vi sia stato l'intervento della TA OC -chiamata ed autorizzata da , sotto la Parte_1
supervisione di (altrimenti non si vede come si sarebbe potuta Parte_2
autonomamente attivare)- per portare la pompa rotta in un'officina per la riparazione.
Anche il secondo motivo deve essere, pertanto, rigettato, perché è irrilevante anche la sussistenza e la pendenza di altri rapporti economici tra il e la stessa CP_2
società, in quanto quello in esame ha ad oggetto una attività ulteriore e diversa che trae origine da una circostanza imprevedibile e sopravvenuta (la rottura di una pompa) che si verificò in una data successiva a quella da cui erano scaturiti gli altri rapporti.
Il terzo motivo di appello, col quale si lamenta l'omessa pronuncia sulle spese giudiziali a favore di , chiedendone la condanna della società Parte_2
appellata al relativo pagamento, deve essere, alla fine rigettato, in considerazione del tenore degli atti difensivi dei , nei quali le prospettazioni delle due posizioni Pt_1
processuali e sostanziali risultano effettuate in modo contestuale, non evidenziandosi una evidente separazione tra le stesse. E', pertanto, corretta la condanna alle spese del solo , dovendosi Parte_1
ritenere, però, implicitamente, compensate quelle relative alla posizione di Parte_2
in considerazione del suo minore coinvolgimento nella vicenda, anche
[...]
processuale.
Posto che nessuna censura viene formulata avverso la quantificazione della somma oggetto della condanna, mentre la domanda di manleva da ultimo formulata costituisce domanda nuova e, quindi, inammissibile, al rigetto dell'appello principale,
consegue l'assorbimento di quello incidentale, che era condizionato all'accoglimento del primo.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza di Parte_1
e si liquidano nel dispositivo.
Devono essere compensate, in considerazione dell'esito del giudizio e della posizione processuale delle altre parti, quelle relative al rapporto tra costoro e la società
appellata.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e del in persona del Sindaco pro tempore, avverso la Controparte_2
sentenza del Giudice di Pace di Messina del 10 agosto 2017.
Dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale. Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
della società appellata, che liquida in euro 1.700,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Compensa le spese nel rapporto tra la società appellata e le altre parti.
Messina, 16 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7105/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliati in Messina, Via Ghibellina n. 167, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Biagio La Rosa, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
con sede in S. Teresa di Riva, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata P.IVA_1 e difesa dagli Avv.ti Ernesto De Luca e Paolo De Luca, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Messina, Via XXVII Luglio
n. 62;
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Quattroni, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina, Vill. Annunziata,
Contrada Conte Coop. Sperone, pal II;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza del 10 agosto 2017, il Giudice di Pace di Messina condannava Parte_1
, nella qualità di responsabile dell'area tecnica del
[...] Controparte_2
al pagamento nei confronti della società Controparte_1
della somma di euro 2.200, liquidata in via equitativa, a titolo di
[...]
corrispettivo per l'attività -compiuta dalla società- di smontaggio e trasporto in officina dell'elettropompa guastatasi -anche mediante in intervento della gru- che veniva utilizzata per la fornitura d'acqua dal predetto Comune.
Precisava che, a seguito delle risultanze istruttorie, costituite dalle prove testimoniali, era emerso che , in considerazione dell'urgenza, Parte_1
avesse contattato ed autorizzato l'intervento della predetta società per il compimento di quelle opere, cui non erano seguite la delibera dell'ente locale ed il corrispondente impegno di spesa.
Deduceva, pertanto, che la responsabilità del dipendente comunale dovesse configurarsi ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che dispone che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 – che prevede l'impegno contabile, il riconoscimento della spesa e la delibera consiliare- il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
I proponevano appello illustrandone i motivi. Chiedevano, in caso di Pt_1
rigetto del gravame, che fosse dichiarato che essi appellanti fossero garantiti e manlevati dal CP_2
Si costituiva la citata società che replicava e chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale.
Si costituiva pure il che chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto CP_2
di legittimazione passiva.
All'udienza del 9 maggio 2025, dopo la precisazione delle conclusioni, il
Giudice poneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
Coi primi due, connessi, motivi di gravame, si sostiene che, dal materiale probatorio raccolto, costituito dalle prove testimoniali, dall'interrogatorio libero di e dalle prodotte prove documentali, non si fosse formata la Parte_2
prova che avesse contattato la società appellata al fine di effettuare Parte_1
l'intervento in questione, posto che i primi due testi esaminati, che erano, peraltro,
uno ( ) il fratello dell'amministratore della stessa società nonché Testimone_1
dipendente della stessa, l'altro ( ), dipendente da circa trent'anni Testimone_2
della società, avevano reso dichiarazioni assolutamente inconducenti e non veritiere sulla asserita telefonata colla quale , in occasione del guasto Parte_1
verificatosi il 15 giugno 2012, avrebbe contattato immediatamente
[...]
chiedendo un intervento urgente della ditta che, effettivamente, poi, si Tes_1
verificò, alla presenza di , fontaniere del Parte_2 CP_2
Si sostiene, in particolare che quei testi, avendo anche un interesse nella causa,
avevano fornito delle dichiarazioni artificiose, anche considerando che il guasto di una delle pompe e del relativo motore comporta l'automatico funzionamento dell'altra per cui lo smontaggio della pompa guasta non era necessario.
Si sostiene, ancora, che neppure dall'interrogatorio libero di Parte_2
emergono circostanze indicative della telefonata fatta alla ditta e del successivo intervento, mentre elementi contrari si evincono dalla testimonianza di Tes_3
dipendente del Comune, che ha affermato di essere l'unica incaricata da
[...] parte dell'amministrazione a contattare le ditte esterne per l'effettuazione dei lavori,
non avendo, pertanto, alcun titolo per farlo. Parte_1
Sostengono, inoltre, gli appellanti che quell'intervento avvenuto nel giugno
2012 non era conseguente a quella chiamata telefonica, ma era un intervento conseguente a lavori di sistemazione del motore di sollevamento dell'impianto idrico,
già affidati alla società appellata nel 2011 e regolarmente pagati.
I motivi sono infondati.
Posto che i due testi portati dalla società appellata erano capaci a testimoniare,
ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., vantando, per un verso, un Parte_3
interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società, non avendo, neppure di fatto, l'amministrazione della società, spettante a Testimone_4
legale rappresentante, e non essendo stati prospettati né essendo emersi, per altro verso,
concreti elementi per dubitare della attendibilità di entrambi in quanto la sussistenza del rapporto di lavoro con la società appellata non è di per sé idonea ad inficiarla (arg.
Cass. 3222972023), deve osservarsi che le dichiarazioni testimoniali da loro rese si sono rilevate particolarmente precise e dettagliate con riguardo alla narrazione del fatto della ricezione della telefonata da parte del che chiedeva l'intervento. Parte_1
E' stato inequivocabilmente dimostrato, invero, che, a seguito di quella telefonata con la quale si evidenziava il guasto al motore e l'intervento immediato della
TA OC, dipendenti di quest'ultima (fra cui l'altro teste, ) si Testimone_2
siano recati sul posto, ove trovavano anche la presenza del fontaniere Parte_2 -l'altro appellato che, evidentemente era stato mandato sui luoghi da
[...] Parte_1
, nella sua qualità di responsabile dell'area tecnica del
[...] Controparte_2
[...]
Non vale a ribaltare tale ricostruzione della vicenda la deposizione del teste dipendente del perché il fatto che costei, usualmente, Tes_3 Controparte_2
si occupasse di contattare le ditte esterne per l'effettuazione dei lavori non esclude che,
nel caso di specie, i fatti si svolsero diversamente e che fu a chiedere Parte_1
il servizio della ditta OC.
Diventano, a questo punto, dirimenti gli interrogatori liberi dei due convenuti,
odierni appellanti, perché, se la deposizione di si ferma a dire che, Parte_1
proprio nel giugno 2012, vi fu il guasto ai motori in seguito al quale si richiese un preventivo alla ditta OC, quella di diventa Controparte_3
decisiva, soprattutto perché corroborata dalle richiamate testimonianze dei due predetti testi portati dalla società.
, in particolare, afferma che, nel giugno del 2012, a seguito del Parte_2
guasto di una delle due pompe dell'impianto di sollevamento del Comune di effettivamente, l'ufficio tecnico (diretto da ) “mi chiamò CP_2 Parte_1
per inviarmi presso l'impianto di sollevamento in quanto doveva venire la ditta Tes_1
per verificare il guasto…effettivamente la ditta visionò il motore e successivamente ritornarono per trasportare lo stesso in officina previo smontaggio”. Deve rilevarsi, con evidenza, la portata decisiva di tale dichiarazione
(proveniente proprio da uno degli odierni appellanti), soprattutto se considerata -si ribadisce- unitamente alle predette testimonianze.
Il fatto che -come emerso dalle dichiarazioni degli stessi appellanti- sia entrata automaticamente in funzione l'altra pompa di riserva diventa -nonostante gli assunti di parte appellante- irrilevante, perché ciò non vale ad escludere che vi sia stato l'intervento della TA OC -chiamata ed autorizzata da , sotto la Parte_1
supervisione di (altrimenti non si vede come si sarebbe potuta Parte_2
autonomamente attivare)- per portare la pompa rotta in un'officina per la riparazione.
Anche il secondo motivo deve essere, pertanto, rigettato, perché è irrilevante anche la sussistenza e la pendenza di altri rapporti economici tra il e la stessa CP_2
società, in quanto quello in esame ha ad oggetto una attività ulteriore e diversa che trae origine da una circostanza imprevedibile e sopravvenuta (la rottura di una pompa) che si verificò in una data successiva a quella da cui erano scaturiti gli altri rapporti.
Il terzo motivo di appello, col quale si lamenta l'omessa pronuncia sulle spese giudiziali a favore di , chiedendone la condanna della società Parte_2
appellata al relativo pagamento, deve essere, alla fine rigettato, in considerazione del tenore degli atti difensivi dei , nei quali le prospettazioni delle due posizioni Pt_1
processuali e sostanziali risultano effettuate in modo contestuale, non evidenziandosi una evidente separazione tra le stesse. E', pertanto, corretta la condanna alle spese del solo , dovendosi Parte_1
ritenere, però, implicitamente, compensate quelle relative alla posizione di Parte_2
in considerazione del suo minore coinvolgimento nella vicenda, anche
[...]
processuale.
Posto che nessuna censura viene formulata avverso la quantificazione della somma oggetto della condanna, mentre la domanda di manleva da ultimo formulata costituisce domanda nuova e, quindi, inammissibile, al rigetto dell'appello principale,
consegue l'assorbimento di quello incidentale, che era condizionato all'accoglimento del primo.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza di Parte_1
e si liquidano nel dispositivo.
Devono essere compensate, in considerazione dell'esito del giudizio e della posizione processuale delle altre parti, quelle relative al rapporto tra costoro e la società
appellata.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e del in persona del Sindaco pro tempore, avverso la Controparte_2
sentenza del Giudice di Pace di Messina del 10 agosto 2017.
Dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale. Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
della società appellata, che liquida in euro 1.700,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Compensa le spese nel rapporto tra la società appellata e le altre parti.
Messina, 16 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo