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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022) – fissata per il 15/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. STASSI MARIA RITA
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARILENA MARINO verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dai procuratori di Preliminarmente si insiste nella eccezione Pt_1
CP_ di tardività dell posto che la stessa è avvenuta in data 01 agosto 2024 successivamente alla celebrazione dell'udienza di prima comparizione e ancor prima che questa difesa provvedesse a rinotificare il ricorso introduttivo, come disposto dal Giudice con provvedimento dello 02 luglio
2024 assunto a seguito dell'udienza cartolare del 19 giugno 2024. CP_ La costituzione in giudizio di (che ha provveduto a depositare al suo fascicolo telematico il ricorso introduttivo originariamente notificato) costituisce inequivoca comprova che lo stesso è stato ritualmente convenuto in giudizio, che ha avuto adeguata contezza del ricorso introduttivo
e che ha avuto modo di efficacemente dispiegare tutte le sue difese senza aver subito compressione
e/o limitazione delle sue facoltà processuali.
Ragion per cui questa difesa non ha provveduto a dar seguito all'onere processuale impostole dall'Ill.mo Sig. Giudice solo e proprio in considerazione dell'intervenuta avvenuta costituzione in CP_ giudizio di che tra l'altro in punto nulla ha dedotto. Sempre tale avvenuta costituzione, per principio generale ha determinato e costituito inequivoca sanatoria di ogni ed eventuale (ma inesistente, nella specie) vizio del procedimento notificatorio. CP_ Ne consegue che la costituzione di avvenuta spontaneamente e non a seguito della rinotificazione deve ritenersi assolutamente tardiva con tutte le eccepite decadenze processuali intervenute.
La documentazione prodotta a sostegno delle motivazioni spiegate nella comparsa di costituzione CP_ di deve ritenersi assolutamente inutilizzabile ai fini di causa di talchè non potrà in alcun modo informare ogni emananda decisione.
Tale documentazione, infatti, è tamquam non esset.
In subordine e senza recesso dalla eccezione di tardività con riferimento al motivo relativo la presunta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire si contesta tutto quanto dedotto ed eccepito in quanto destituito di ogni e qualsivoglia fondamento.
Si contesta e disattende, come già fatto nella prima difesa utile, tutto quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione del concessionario.
Si insiste, infine, in tutto quanto dedotto, eccepito e articolato nell'atto introduttivo del giudizio e nei verbali di causa – note di trattazione scritta e si chiede un rinvio per discussione e decisione con termine per il deposito di note difensive finali.
Il presente documento è stato redatto con la collaborazione (ai fini della pratica forense) delle
Dott. sse e Persona_1 Persona_2
Salvo ogni diritto nella più ampia forma. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ si Controparte_2 insiste per l'accoglimento di tutte le difese ivi contenute oltre quelle dell'atto di parte che qui si intendono implicitamente riportate con rigetto delle eccezioni e delle richieste avversarie.
Oggetto: preavviso di fermo amministrativo, opposizione a cartelle di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.03.2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca l' e l' , formulando CP_1 Controparte_2 opposizione avverso il preavviso di fermo n. 29180202300014451000 di beni mobili dell'autovettura Fiat Panda 1.3 MJT 16V 5P targata EX618PR e gli avvisi di addebito in essa richiamati, mai notificati: 1) Avviso di addebito n.59120140000448445000, asseritamente notificato il 04/07/2014
Contributo IVS 2008-2012, - Contributi IVS – somme aggiuntive (sanzioni e interessi) importo:
€ 6.773,98;
2) Avviso di addebito n.59120140001391482000, asseritamente notificato il 20/10/2014
Contributo
IVS 2008- 2012, - Contributi IVS – somme aggiuntive (sanzioni e interessi) - Importo: €
14.819,25.
Con il ricorso azionato, l'opponente, previa sospensione del provvedimento impugnato, ha in particolare eccepito:
1) nullità del preavviso di fermo per omessa notifica degli atti precedenti e presupposto
2) prescrizione del credito asseritamente vantato e portato dagli avvisi posti a base del preavviso di fermo.
3) nullità del preavviso di fermo per mancata allegazione degli avvisi di addebito da cui deriva il presunto credito.
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 d.p.r. n.602/73
Si è costituita , contestando l'infondatezza in fatto e Controparte_2 in diritto delle domande di controparte, e la carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti di competenza dell' con conseguente rigetto delle avversarie pretese. CP_1
Si è anche costituita l' contestando il ricorso ed eccependo: CP_1
1)Preliminarmente. Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
2. In via del tutto subordinata e cautelativa. Inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
3. In subordine, cautelativamente. Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 2. ai fini del decidere. In ulteriore subordine, loro infondatezza.
Solo per mero scrupolo difensivo ed in via, dunque, ulteriormente subordinata e cautelativa, si evidenzia la manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte.
Del tutto infondata è altresì la doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
4. Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. N. 46/1999.
Stante la mancata opposizione di merito ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, ogni questione di merito antecedente la formazione del paragiudicato resta definitivamente preclusa sia alle parti sia al Giudice.
5. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito.
Sospeso cautelativamente il fermo amministrativo, all'udienza di prima comparizione verificata l'irregolare notifica all' ne veniva disposto il rinnovo. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa e decisa, all'udienza del
23.10.2024– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardiva costituzione dell' che appare CP_1 tempestiva rispetto all'udienza del 23/10/2024 fissata successivamente ed in ogni caso visto l'articolo 421 c.p.c, e ritenutane la necessità, dispone l'acquisizione della documentazione allegata nella memoria dell' CP_1
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione dello scrivente nella materia oggetto dell'odierna controversia relativamente appunto ai soli avvisi qui indicati, rientrando gli altri atti nella competenza di altra Autorità.
Il ricorso proposto da non può essere accolto alla luce delle argomentazioni Parte_1 di seguito esposte.
Prima di passare ad esaminare gli specifici motivi di opposizione formulati dalla ricorrente, appare opportuno anzitutto in questa sede rammentare che, sotto un profilo d'ordine generale, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - nonché, in genere, per tutti i debiti non tributari – conferisce al contribuente le seguenti modalità di tutela giurisdizionale: a) proposizione di un'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs. n. 46/1999 nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito davanti al giudice del lavoro;
b) introduzione di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ovvero per allegare altri fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata), da proporsi davanti al giudice del lavoro (nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ex art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (se la stessa sia invece già iniziata ex art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) ancora, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per lamentare tutti i vizi formali inerenti il titolo in contestazione (quali, ad esempio, quelli attinenti la sua notificazione e la motivazione dello stesso), da introdurre nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto davanti al giudice dell'esecuzione ovvero a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1 c.p.c.).
Ora, nel caso di specie, ha eccepito in ricorso: 1) la nullità del preavviso per Parte_2 omessa notificazione degli avvisi di addebito in essi richiamati;
2) in ogni caso, la prescrizione delle pretese creditorie indicate nelle cartelle di pagamento nn. 29120080009173580000 e
29120100011580832000, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale in epoca successiva rispetto alla presunta data di notifica dei titoli in questione;
3) la nullità del preavviso per mancata allegazione degli avvisi di addebito;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del DPR 602/1973.
L'opposizione oggetto di odierno vaglio giurisdizionale va qualificata, in parte, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. con riferimento a tutte quelle contestazioni che afferiscono i profili formali dei titoli opposti (tra cui i vizi di notificazione delle cartelle di pagamento presupposte), e, in parte, come opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. per le questioni attinenti ai fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (tra cui, la prescrizione).
Quanto al primo profilo, ha prospettato in ricorso di non aver mai ricevuto la Parte_1 notificazione degli avvisi di addebito opposti in questa sede e indicati nel preavviso di fermo impugnato n. 29180202300014451000, prima della notificazione di tale ultimo atto, effettuata in data 17 febbraio 2024, come da stessa allegazione attorea (cfr. ricorso, p. 1).
Considerato tuttavia che l'odierna opposizione è stata depositata solo in data 12.03.2024, quindi oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., deve ritenersi preclusa per l'opponente la possibilità di sollevare qualsivoglia contestazione in merito all'esistenza ovvero alla regolarità della notificazione degli atti presupposti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte ribadito il principio secondo cui, in disparte il tipo di opposizione proposta, il termine rimane comunque quello proprio di ciascuna di esse, anche qualora sia unico l'atto con cui l'opposizione viene svolta: in altri termini, un debitore ben può, con un unico ricorso, formulare un'opposizione sia sul merito della pretesa creditoria ex art. 615 c.p.c. sia sulla regolarità formale del titolo ex art. 617 c.p.c., ma a condizione tuttavia che tale opposizione risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto in contestazione;
con la conseguenza che, “qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (in questi termini Cass. 15116/15, che richiama anche Cass. 25757/08).
Va per completezza evidenziato che, costituendosi l' ha comunque depositato CP_1 documentazione comprovante l'intervenuta notifica degli avvisi di addebito in contestazione nei confronti dell'opponente.
Impedita, pertanto, all'opponente la possibilità di sindacare l'esistenza - nonché la correttezza
- della notificazione dei singoli titoli presupposti, per il medesimo principio appena riferito risulta non più contestabile neppure il credito portato dalle cartelle di pagamento de quibus.
Va rigettata l'eccepita prescrizione avendo l prodotto la Controparte_3 notifica degli avvisi di intimazione che hanno interrotto la prescrizione stessa (il primo nell'anno 2019 ed il successivo nel 2023).
Privo di pregio appare il richiamo all'art. 50 dell'art. 50 del decreto Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, si condivide al riguardo il richiamo alla sentenza del 4 settembre
2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”.
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione,
Rigetta il ricorso. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e dell' Parte_1 CP_1 [...]
che liquida, per ognuno, in € 1.800, oltre accessori di legge. Controparte_3
Sciacca, 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Anna Sandra Bandini