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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 2099/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FAVALI SABRINA e Parte_1
dall'avv. TABACCO MONICA;
- PARTE RICORRENTE –
contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO e dall'avv. CONROTTO EMILIA;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: pensione inabilità civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiedeva, accertato e dichiarato il diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del 25/05/2023, dichiarare tenuto e condannare l' alla corresponsione, nei CP_1
modi e nelle forme di legge, della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 dal
1/06/2023, oltre interessi legali;
pagina 1 di 2 l' chiedeva il rigetto del ricorso, in subordine dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere;
in corso di causa la prestazione veniva erogata e venivano pagati gli arretrati, per cui, su istanza delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
in merito alla regolazione delle spese di lite, vero è che il ricorrente inoltrava all' il modello AP70 soltanto il 17 gennaio 2025 e al momento del CP_1
deposito del ricorso non era ancora spirato il termine di 120 giorni per provvedere al riconoscimento della prestazione, ma con provvedimento del 30 gennaio 2025
l' aveva respinto la domanda, e pertanto il ricorrente era legittimato ad agire CP_1
in giudizio, non potendo presumere un ripensamento da parte dell' . Le CP_1
spese di lite, liquidate nella misura minima tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, devono pertanto essere poste a carico dell' , che dava causa all'instaurazione del giudizio;
CP_1
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore delle Avvocate anticipatarie.
Così deciso in Torino, il 22 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 2099/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FAVALI SABRINA e Parte_1
dall'avv. TABACCO MONICA;
- PARTE RICORRENTE –
contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO e dall'avv. CONROTTO EMILIA;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: pensione inabilità civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiedeva, accertato e dichiarato il diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa del 25/05/2023, dichiarare tenuto e condannare l' alla corresponsione, nei CP_1
modi e nelle forme di legge, della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 dal
1/06/2023, oltre interessi legali;
pagina 1 di 2 l' chiedeva il rigetto del ricorso, in subordine dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere;
in corso di causa la prestazione veniva erogata e venivano pagati gli arretrati, per cui, su istanza delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
in merito alla regolazione delle spese di lite, vero è che il ricorrente inoltrava all' il modello AP70 soltanto il 17 gennaio 2025 e al momento del CP_1
deposito del ricorso non era ancora spirato il termine di 120 giorni per provvedere al riconoscimento della prestazione, ma con provvedimento del 30 gennaio 2025
l' aveva respinto la domanda, e pertanto il ricorrente era legittimato ad agire CP_1
in giudizio, non potendo presumere un ripensamento da parte dell' . Le CP_1
spese di lite, liquidate nella misura minima tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, devono pertanto essere poste a carico dell' , che dava causa all'instaurazione del giudizio;
CP_1
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore delle Avvocate anticipatarie.
Così deciso in Torino, il 22 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 2 di 2