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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
Dr. Rocco Pavese presidente rel.
Dr. Francesca Tritto consigliere
Avv. Mauro Casale giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, all'esito della trattazione scritta in data 13.10.25, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2025 R. G. sezione lavoro, vertente tra Parte_1
in persona del legale rappresentante, p.i. e c.f. , P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mazzarella (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Aversa, via
[...]
Pisacane 1, p.e.c. ricorrente in riassunzione Email_1
e ( , rappresentato e difeso dal Controparte_1 CodiceFiscale_2
Prof. Avv. Carlo Mancuso (c.f. ) elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso lo studio del medesimo in Salerno, via A.M. De Luca 6,
p.e.c. .salerno.it resistente in riassunzione Email_2 CP_2
nonché
c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina De Pascale (c.f.
), elettivamente domiciliato presso lo studio della CodiceFiscale_4
medesima in Pagani, Piazza B. D'Arezzo 11,
p.e.c. resistente in riassunzione Email_3
OGGETTO: ISCRIZIONE DI UFFICIO ALLA CASSA / CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
~ 1 ~ SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Il presente giudizio sorge dalla riassunzione della causa a seguito della cassazione (con ordinanza della S.C. 5406/25) della sentenza 545/2020 di questa
Corte-Sezione lavoro.
§ 2. Con detta sentenza questa Corte accolse l'appello del geom. CP_1
avverso la sentenza 1432/2019 del Tribunale di Salerno-sezione lavoro, che aveva dichiarato dovuti i crediti pretesi a titolo di contributi dalla
[...]
di seguito –con Parte_2 CP_4
spese compensate (invero il Tribunale aveva rilevato anche l'illegittimità della cartella 10020180012218219000, emessa per il medesimo titolo quando già pendeva il giudizio sulla debenza dei contributi stessi: statuizione passata in giudicato e dunque non più rilevante).
La Corte, in particolare, dichiarò illegittima l'iscrizione di ufficio disposta per gli anni oggetto di causa, e quindi non dovuti i crediti pretesi dalla , CP_4
rilevando in sintesi:
• che dovevano ritenersi illegittime le pretese della di iscrizione alla CP_4 Pt_1
e di versamento dei contributi, nei confronti dei geometri che esercitavano la professione in maniera non abituale, o anche in maniera abituale ma in costanza di altra forma previdenziale obbligatoria (giusta Cass. 5375/19);
• che il rientrava in tali categorie;
CP_1
• che le spese andavano regolate secondo il principio della soccombenza.
§ 3. Con ordinanza 5406/25 la Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso proposti dalla e dichiarato assorbito il terzo. CP_4
Il principio di diritto affermato dalla S.C. è quello secondo cui 'aaii ffiinnii ddeellll''oobbbblliiggaattoorriieettàà ddeellll''iissccrriizziioonnee aallllaa ee ddeell ppaaggaammeennttoo ddeellllaa ccoonnttrriibbuuzziioonnee Pt_1
mmiinniimmaa,, èè ccoonnddiizziioonnee ssuuffffiicciieennttee ll''iissccrriizziioonnee aallll''aallbboo pprrooffeessssiioonnaallee,, eesssseennddoo
~ 2 ~ iinnvveeccee iirrrriilleevvaannttee llaa nnaattuurraa ooccccaassiioonnaallee ddeellll''eesseerrcciizziioo ddeellllaa pprrooffeessssiioonnee ee llaa mmaannccaattaa pprroodduuzziioonnee ddii rreeddddiittoo ((ccoossìì CCaassss.. nnnn.. 44556688 ddeell 22002211 ee 2288118888 ddeell 22002222,, sseegguuiittee ddaa iinnnnuummeerreevvoollii ssuucccceessssiivvee ccoonnffoorrmmii)''.
Ha quindi rinviato a questo giudice, anche per provvedere sulle spese.
§ 4. La ha riassunto il giudizio, chiedendo che la domanda originariamente CP_4
proposta dal geometra fosse respinta e, per l'effetto, confermata la CP_1
legittimità della pretesa creditoria, pari a quella della cartella di pagamento n.
10020180012218219000, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
§ 5. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il geometra, sostenendo in sintesi che era dovuta la iscrizione alla e la relativa contribuzione minima soltanto negli Pt_1
anni 2008, 2010 e 2012, limitatamente al contributo minimo soggettivo e agli accessori di legge –con spese vinte o, in subordine, compensate.
§ 6. Si è costituita anche l , chiedendo che la Controparte_3
domanda originariamente proposta da fosse respinta, con Controparte_1
vittoria di spese;
al riguardo ha reiterato le argomentazioni svolte nei precedenti gradi, vale a dire:
• il difetto di legittimazione passiva di essa CP_3
• nel merito, stante la pronuncia della Suprema Corte, la legittimità della pretesa azionata nei confronti del CP_1
§ 7. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte, in composizione diversa rispetto al collegio che pronunciò la sentenza 545/2020, decide come segue.
§ 8. L'appello del geom. è infondato. Che la pretesa della sia CP_1 CP_4
legittima, nulla quaestio, atteso il principio di diritto enunciato dalla Suprema
~ 3 ~ Corte, prima citato, in linea con i principi di cui alla legge 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate.
Il quantum, poi, non è ridimensionabile, poiché – a fronte della affermazione della
, che ha sostenuto trattarsi della contribuzione minima – il geom. CP_4 CP_1
non ne ha prospettato una diversa misura, limitandosi a una generica contestazione dell'importo (come già rilevato dalla sentenza di primo grado a pag. 15).
Resta assorbita la questione della legittimazione dell Controparte_5
, nei cui confronti il contraddittorio deve ritenersi instaurato ai fini di
[...]
mera litis denuntiatio (la medesima, infatti, non ha impugnato a suo tempo l'annullamento della cartella 100 2018 00122182 19000).
§ 9. Per quanto riguarda le spese, il mutamento a partire dal 2021 della giurisprudenza di legittimità (dunque successivamente alla pronuncia cassata), ne costituisce ragione di compensazione per intero tra le parti, e per l'intero giudizio,
a norma dell'art. 92co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione sull'appello proposto da
Controparte_1
nei confronti di
Controparte_6
in persona del legale rappresentante nonché di
in persona del legale rappresentante, Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-sezione lavoro n. 1432/19, pubblicata il 27.6.19, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
~ 4 ~ I. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza 1432/19 del Tribunale di
Salerno-sezione lavoro, pubblicata il 27.6.2019;
II. compensa per intero tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 13.10.2025
Il Presidente est.
dr. Rocco Pavese
~ 5 ~
Dr. Rocco Pavese presidente rel.
Dr. Francesca Tritto consigliere
Avv. Mauro Casale giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, all'esito della trattazione scritta in data 13.10.25, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2025 R. G. sezione lavoro, vertente tra Parte_1
in persona del legale rappresentante, p.i. e c.f. , P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mazzarella (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Aversa, via
[...]
Pisacane 1, p.e.c. ricorrente in riassunzione Email_1
e ( , rappresentato e difeso dal Controparte_1 CodiceFiscale_2
Prof. Avv. Carlo Mancuso (c.f. ) elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso lo studio del medesimo in Salerno, via A.M. De Luca 6,
p.e.c. .salerno.it resistente in riassunzione Email_2 CP_2
nonché
c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina De Pascale (c.f.
), elettivamente domiciliato presso lo studio della CodiceFiscale_4
medesima in Pagani, Piazza B. D'Arezzo 11,
p.e.c. resistente in riassunzione Email_3
OGGETTO: ISCRIZIONE DI UFFICIO ALLA CASSA / CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
~ 1 ~ SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Il presente giudizio sorge dalla riassunzione della causa a seguito della cassazione (con ordinanza della S.C. 5406/25) della sentenza 545/2020 di questa
Corte-Sezione lavoro.
§ 2. Con detta sentenza questa Corte accolse l'appello del geom. CP_1
avverso la sentenza 1432/2019 del Tribunale di Salerno-sezione lavoro, che aveva dichiarato dovuti i crediti pretesi a titolo di contributi dalla
[...]
di seguito –con Parte_2 CP_4
spese compensate (invero il Tribunale aveva rilevato anche l'illegittimità della cartella 10020180012218219000, emessa per il medesimo titolo quando già pendeva il giudizio sulla debenza dei contributi stessi: statuizione passata in giudicato e dunque non più rilevante).
La Corte, in particolare, dichiarò illegittima l'iscrizione di ufficio disposta per gli anni oggetto di causa, e quindi non dovuti i crediti pretesi dalla , CP_4
rilevando in sintesi:
• che dovevano ritenersi illegittime le pretese della di iscrizione alla CP_4 Pt_1
e di versamento dei contributi, nei confronti dei geometri che esercitavano la professione in maniera non abituale, o anche in maniera abituale ma in costanza di altra forma previdenziale obbligatoria (giusta Cass. 5375/19);
• che il rientrava in tali categorie;
CP_1
• che le spese andavano regolate secondo il principio della soccombenza.
§ 3. Con ordinanza 5406/25 la Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso proposti dalla e dichiarato assorbito il terzo. CP_4
Il principio di diritto affermato dalla S.C. è quello secondo cui 'aaii ffiinnii ddeellll''oobbbblliiggaattoorriieettàà ddeellll''iissccrriizziioonnee aallllaa ee ddeell ppaaggaammeennttoo ddeellllaa ccoonnttrriibbuuzziioonnee Pt_1
mmiinniimmaa,, èè ccoonnddiizziioonnee ssuuffffiicciieennttee ll''iissccrriizziioonnee aallll''aallbboo pprrooffeessssiioonnaallee,, eesssseennddoo
~ 2 ~ iinnvveeccee iirrrriilleevvaannttee llaa nnaattuurraa ooccccaassiioonnaallee ddeellll''eesseerrcciizziioo ddeellllaa pprrooffeessssiioonnee ee llaa mmaannccaattaa pprroodduuzziioonnee ddii rreeddddiittoo ((ccoossìì CCaassss.. nnnn.. 44556688 ddeell 22002211 ee 2288118888 ddeell 22002222,, sseegguuiittee ddaa iinnnnuummeerreevvoollii ssuucccceessssiivvee ccoonnffoorrmmii)''.
Ha quindi rinviato a questo giudice, anche per provvedere sulle spese.
§ 4. La ha riassunto il giudizio, chiedendo che la domanda originariamente CP_4
proposta dal geometra fosse respinta e, per l'effetto, confermata la CP_1
legittimità della pretesa creditoria, pari a quella della cartella di pagamento n.
10020180012218219000, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
§ 5. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il geometra, sostenendo in sintesi che era dovuta la iscrizione alla e la relativa contribuzione minima soltanto negli Pt_1
anni 2008, 2010 e 2012, limitatamente al contributo minimo soggettivo e agli accessori di legge –con spese vinte o, in subordine, compensate.
§ 6. Si è costituita anche l , chiedendo che la Controparte_3
domanda originariamente proposta da fosse respinta, con Controparte_1
vittoria di spese;
al riguardo ha reiterato le argomentazioni svolte nei precedenti gradi, vale a dire:
• il difetto di legittimazione passiva di essa CP_3
• nel merito, stante la pronuncia della Suprema Corte, la legittimità della pretesa azionata nei confronti del CP_1
§ 7. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte, in composizione diversa rispetto al collegio che pronunciò la sentenza 545/2020, decide come segue.
§ 8. L'appello del geom. è infondato. Che la pretesa della sia CP_1 CP_4
legittima, nulla quaestio, atteso il principio di diritto enunciato dalla Suprema
~ 3 ~ Corte, prima citato, in linea con i principi di cui alla legge 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate.
Il quantum, poi, non è ridimensionabile, poiché – a fronte della affermazione della
, che ha sostenuto trattarsi della contribuzione minima – il geom. CP_4 CP_1
non ne ha prospettato una diversa misura, limitandosi a una generica contestazione dell'importo (come già rilevato dalla sentenza di primo grado a pag. 15).
Resta assorbita la questione della legittimazione dell Controparte_5
, nei cui confronti il contraddittorio deve ritenersi instaurato ai fini di
[...]
mera litis denuntiatio (la medesima, infatti, non ha impugnato a suo tempo l'annullamento della cartella 100 2018 00122182 19000).
§ 9. Per quanto riguarda le spese, il mutamento a partire dal 2021 della giurisprudenza di legittimità (dunque successivamente alla pronuncia cassata), ne costituisce ragione di compensazione per intero tra le parti, e per l'intero giudizio,
a norma dell'art. 92co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione sull'appello proposto da
Controparte_1
nei confronti di
Controparte_6
in persona del legale rappresentante nonché di
in persona del legale rappresentante, Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-sezione lavoro n. 1432/19, pubblicata il 27.6.19, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
~ 4 ~ I. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza 1432/19 del Tribunale di
Salerno-sezione lavoro, pubblicata il 27.6.2019;
II. compensa per intero tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 13.10.2025
Il Presidente est.
dr. Rocco Pavese
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