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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 18/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di assistenza tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
AN MA e AL NT, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato MARCELLA MATTIA resistente
oggetto: indebito assistenziale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/11/2023, parte ricorrente esponeva che con nota del 21.09.2023 gli aveva comunicato l'esistenza a suo CP_1 carico di un indebito pari ad €3238,76 per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n. 044-160007010480 a decorrere dal 1 gennaio 2020, concludendo per la illegittima ripetizione dell'indebito per difetto assoluto di motivazione del provvedimento ed assenza di dolo. Costituitosi in giudizio l precisava: - che l'indebito contestato, CP_1 riferito al periodo 1.1.2023 – 31.10.2023, derivava da una "Ricostituzione d'ufficio”, con il quale veniva accertato il superamento del limite reddituale previsto nel 2023, per la presenza di redditi da lavoro dipendente;
- che, a seguito di azzeramento della prestazione dal 1/2023, con domanda di Ricostruzione reddituale, in data 26.3.2024, il ricorrente richiedeva il ripristino della pensione di invalidità, segnalando di aver dichiarato un reddito errato e comunicando nuovamente i redditi dal 2022; - che, a seguito della correzione dei redditi per l'anno 2023, si provvedeva al ripristino della prestazione per il 2024 confermando l'azzeramento per il 2023 e sbloccando un conguaglio a credito di euro 2.333,31 euro, utilizzato per compensare in parte l'indebito contestato, riducendolo a 905,45 euro residui.
Tutto ciò premesso, concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
******
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Dalla documentazione in atti emerge che l'indebito in esame è scaturito dal superamento del limite reddituale, a causa di redditi da lavoro dipendente nel 2022, previsti per la corresponsione della prestazione relativa all'invalidità parziale di cui la ricorrente era titolare. Preliminarmente osserva il giudicante che alcun rilievo può assumere l'errata indicazione nell'intestazione della nota di indebito del nome del ricorrente, risultando quest'ultimo correttamente indicato nel corpo della medesima nota e negli atti prodotti da sicchè alcun CP_1 dubbio può residuare in ordine alla imputabilità all'odierna parte istante dell'indebito contestato. Del pari destituita di fondamento è l'eccezione relativa alla genericità dell'indebito, avendo debitamente comprovato la CP_1 compensazione effettuata tra l'originario indebito con il credito derivante dala ricostiotuzione della prestazione per l'anno 2024. Ebbene, con riferimento agli indebiti di natura assistenziale il consolidato orientamento giurisprudenziale ha delineato una netta demarcazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, disciplinati
2 dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, affermando, inoltre, che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c. Pertanto, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che “… …l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (vedasi da ultimo Cass. 23 febbraio 2023, n. 5606). Ebbene, come noto, la Suprema Corte ha recentemente osservato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In CP_1 CP_2 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
Pertanto, dai predetti arresti giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale possono ritenersi pacifici ed ormai consolidati i seguenti principi:
- il predetto indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
3 - nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi CP_1 fossero perciò conoscibili dall' , ovvero quando Controparte_3
l'indebito scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce;
CP_1 CP_2
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1 dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, ha previsto l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
il comma 6 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- da ciò consegue che i pensionati non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che nella fattispecie di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale. Non essendo dunque ravvisabile alcun indizio dal quale desumere l'esistenza di una condotta dolosa che possa addebitarsi alla ricorrente e
4 che quindi possa precludere l'applicazione dei principi innanzi richiamati, i ratei corrisposti sino alla data dell'accertamento dell'indebito, ovvero sino al 21 settembre 2023 non sono ripetibili. Viceversa, la richiesta di restituzione avvenuta in data 21.9.2023, rispetto agli indebiti relativi al periodo 22.9.2023 al mese di dicembre 2023 è da ritenersi tempestiva. Nei limiti sopra esposti il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 03/11/2023 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui alla nota del 21.09.2023 limitatamente al periodo 1.1.2023-21.9.2023 e per l'effetto condanna alla restituzione degli importi medio tempore trattenuti in forza CP_1 della stessa;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
886,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione. Brindisi, 19/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di assistenza tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
AN MA e AL NT, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato MARCELLA MATTIA resistente
oggetto: indebito assistenziale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/11/2023, parte ricorrente esponeva che con nota del 21.09.2023 gli aveva comunicato l'esistenza a suo CP_1 carico di un indebito pari ad €3238,76 per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n. 044-160007010480 a decorrere dal 1 gennaio 2020, concludendo per la illegittima ripetizione dell'indebito per difetto assoluto di motivazione del provvedimento ed assenza di dolo. Costituitosi in giudizio l precisava: - che l'indebito contestato, CP_1 riferito al periodo 1.1.2023 – 31.10.2023, derivava da una "Ricostituzione d'ufficio”, con il quale veniva accertato il superamento del limite reddituale previsto nel 2023, per la presenza di redditi da lavoro dipendente;
- che, a seguito di azzeramento della prestazione dal 1/2023, con domanda di Ricostruzione reddituale, in data 26.3.2024, il ricorrente richiedeva il ripristino della pensione di invalidità, segnalando di aver dichiarato un reddito errato e comunicando nuovamente i redditi dal 2022; - che, a seguito della correzione dei redditi per l'anno 2023, si provvedeva al ripristino della prestazione per il 2024 confermando l'azzeramento per il 2023 e sbloccando un conguaglio a credito di euro 2.333,31 euro, utilizzato per compensare in parte l'indebito contestato, riducendolo a 905,45 euro residui.
Tutto ciò premesso, concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Dalla documentazione in atti emerge che l'indebito in esame è scaturito dal superamento del limite reddituale, a causa di redditi da lavoro dipendente nel 2022, previsti per la corresponsione della prestazione relativa all'invalidità parziale di cui la ricorrente era titolare. Preliminarmente osserva il giudicante che alcun rilievo può assumere l'errata indicazione nell'intestazione della nota di indebito del nome del ricorrente, risultando quest'ultimo correttamente indicato nel corpo della medesima nota e negli atti prodotti da sicchè alcun CP_1 dubbio può residuare in ordine alla imputabilità all'odierna parte istante dell'indebito contestato. Del pari destituita di fondamento è l'eccezione relativa alla genericità dell'indebito, avendo debitamente comprovato la CP_1 compensazione effettuata tra l'originario indebito con il credito derivante dala ricostiotuzione della prestazione per l'anno 2024. Ebbene, con riferimento agli indebiti di natura assistenziale il consolidato orientamento giurisprudenziale ha delineato una netta demarcazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, disciplinati
2 dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, affermando, inoltre, che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c. Pertanto, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che “… …l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (vedasi da ultimo Cass. 23 febbraio 2023, n. 5606). Ebbene, come noto, la Suprema Corte ha recentemente osservato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In CP_1 CP_2 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
Pertanto, dai predetti arresti giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale possono ritenersi pacifici ed ormai consolidati i seguenti principi:
- il predetto indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
3 - nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi CP_1 fossero perciò conoscibili dall' , ovvero quando Controparte_3
l'indebito scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce;
CP_1 CP_2
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi CP_1 dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, ha previsto l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e CP_1 la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
il comma 6 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- da ciò consegue che i pensionati non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi che nella fattispecie di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale. Non essendo dunque ravvisabile alcun indizio dal quale desumere l'esistenza di una condotta dolosa che possa addebitarsi alla ricorrente e
4 che quindi possa precludere l'applicazione dei principi innanzi richiamati, i ratei corrisposti sino alla data dell'accertamento dell'indebito, ovvero sino al 21 settembre 2023 non sono ripetibili. Viceversa, la richiesta di restituzione avvenuta in data 21.9.2023, rispetto agli indebiti relativi al periodo 22.9.2023 al mese di dicembre 2023 è da ritenersi tempestiva. Nei limiti sopra esposti il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 03/11/2023 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui alla nota del 21.09.2023 limitatamente al periodo 1.1.2023-21.9.2023 e per l'effetto condanna alla restituzione degli importi medio tempore trattenuti in forza CP_1 della stessa;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
886,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione. Brindisi, 19/11/2025
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