Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza del 13 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. CALEGARI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. CECI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 13 maggio 2025; Parte_1 per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 13 maggio 2025; Controparte_1 per il Pubblico Ministero, parere favorevole.
Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 13 maggio 2025, ichiarava: “Confermo di voler ottenere Parte_1 il divorzio e che dalla separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione.
Vivo a Orio al Serio, nella casa coniugale di mia proprietà, con rata del mutuo di euro 1.500,00 al mese che io pago su base semestrale.
L'anno scorso ho pagato 500 euro all'anno di spese condominiali;
quest'anno mi è arrivato un preventivo di euro 1.000,00 perché ci sono state delle spese straordinarie.
Vivo da sola insieme ai nostri figli.
Sono odontoiatra, lavoro a partita iva;
guadagno circa 4.000,00/4.500,00 lordi al mese;
credo di guadagnare circa 3.000,00 euro netti al mese per 11 mensilità.
Oltre al mutuo, avevo un altro finanziamento che ho chiuso un paio di anni fa.
Non sono proprietaria di altri beni immobili.
Sto accantonando 100 euro al mese per i ragazzi.
Percepisco per intero l'assegno unico;
fino a gennaio 2025 era in totale 188 al mese;
adesso non so di preciso, perché ogni mese mi arriva una cifra diversa;
nel 2025, ho percepito in media a titolo di assegno unico l'importo di euro 400,00 al mese. Da sei mesi, mi arriva regolarmente il mantenimento da mio marito;
prima doveva essere sollecitato ai fini del pagamento tramite legali.
Mio marito mi ha bloccato sul telefono;
non posso né chiamarlo, né mandargli messaggi;
quindi lo posso soltanto contattare via e-mail, alle quali però non risponde mai.
Sono cinque anni quasi che non comunichiamo direttamente perché di fatto mi ha bloccato;
mi ha chiamato recentemente in occasione del Lunedì dell'Angelo tramite nostra figlia . Per_3
Quanto a mi sono rivolta al consultorio per avere una terapia psicologica/psicoterapeutica e Per_1 volevano anche la firma del padre, chiaramente parlo di quando era ancora minorenne;
quindi nostro Per_1 figlio è dovuto andare dal padre a sollecitarlo e alla fine ha prestato il consenso;
quindi ha CP_1 Per_1 fatto questo percorso e lo ha appena terminato.
Altre problematiche di questo tipo le ho incontrate con le due figlie minori, prima di ottenere l'affido esclusivo;
da allora devo dire che con le due minori non si sono presentate le occasioni per evidenziare la mancanza del consenso. Dovere fa quello che gli compete quando i ragazzi stanno da lui, per quanto riguarda quindi la gestione ordinaria;
quanto invece ai colloqui a scuola e alle visite mediche faccio io tutto il resto.
Rispetto alla separazione, non ho riscontrato un rilevante peggioramento delle condizioni economiche, semplicemente rilevo di aver fatturato di meno nell'anno fiscale 2023, non si tratta di una grande differenza”.
Alla medesima udienza, dichiarava: “Confermo di voler ottenere il divorzio e che Controparte_1 dalla separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione.
Vivo a Orio al Serio in un appartamento di mia proprietà, senza mutuo.
Pago circa 1.200 euro all'anno per spese condominiali.
Vivo da solo.
Sono socio e dipendente dalla società di famiglia DOVERE GR SRL;
ho la quota del 11,14%.
Io sono assunto dalla società, e guadagno 3.000,00 euro netti al mese per dodici mensilità.
Ultimate la società è in perdita e non abbiamo utili da ridistribuire;
quindi al momento vivo dello stipendio di circa 3.000,00 euro netti al mese.
Al tempo della separazione, percepivo il medesimo importo che ho detto.
Al tempo della separazione, pagavo anche il canone di locazione di euro 600,00 al mese;
poi però ho acquistato l'appartamento in cui vivo.
Al momento pago insieme ai miei genitori un finanziamento di 5.000,00 euro (lo dividiamo in tre) che però sarà estinto mi pare tra tre mesi circa.
Sono proprietario dei beni immobili indicati in atti, anzi ho la nuda proprietà.
Ho anche gli investimenti indicati in atti.
Confermo di aver bloccato mia moglie sul cellulare (telefonate e messaggi); lei però mi può chiamare al telefono dell'ufficio o dei figli. Tendenzialmente non rispondo alle e-mail perché la risposta mi sembra sottointesa;
rispondo soltanto se devo fare delle contestazioni.
Con i nostri figli parlo di tutto, anche della scuola.
Non sono mai andato a parlare con i professori a scuola, e comunque i figli mi hanno detto che c'ha già pensato la mamma;
quando c'è stata la necessità, ho accompagnato i figli alle visite mediche, recentemente ho accompagnato dalla psicologa. prende delle pastiglie per l'ansia. Per_1 Per_1
Ho sempre pagato regolarmente il mantenimento”.
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Conferma delle condizioni della sentenza di separazione, con le seguenti modifiche:
1) La signora già titolare dell'affido esclusivo delle figlie minori, ha la facoltà di assumere in via Pt_1 esclusiva, senza il consenso del padre, tutte le decisioni inerenti alla salute e all'istruzione delle due figlie minori nei casi di urgenza che necessitano una decisione immediata;
2) Le parti stabiliscono che, qualora il signor non risponda alle comunicazioni via e-mail della CP_1 signora relative alle figlie minori entro 48 ore dall'invio, tale silenzio dovrà essere inteso quale Pt_1 manifestazione tacita del consenso del padre alle richieste della madre oggetto dell'e-mail;
3) Spese di lite compensate”. Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in ORIO AL SERIO, in data 17 settembre 2004 (anno 2004, atto n. 4, reg.
ORIO AL SERIO, parte II, serie A).
Dalla loro unione sono nati i figli il 6 novembre 2006, il 18 agosto 2008 e l'1 Per_1 Per_2 Per_3 giugno 2010.
I coniugi si sono separati consensualmente con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 346/2024 dell'1 febbraio
2024, pubblicata l'8 febbraio 2024, R.G. 9395/2921 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati ad assicurare la tutela del superiore interesse della prole.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1 in ORIO AL SERIO, in data 17 settembre 2004 (anno 2004, atto n. 4, reg. ORIO Controparte_1
AL SERIO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Conferma delle condizioni della sentenza di separazione, con le seguenti modifiche: 1) La signora già titolare dell'affido esclusivo delle figlie minori, ha la facoltà di assumere in via Pt_1 esclusiva, senza il consenso del padre, tutte le decisioni inerenti alla salute e all'istruzione delle due figlie minori nei casi di urgenza che necessitano una decisione immediata;
2) Le parti stabiliscono che, qualora il signor non risponda alle comunicazioni via e-mail della CP_1 signora relative alle figlie minori entro 48 ore dall'invio, tale silenzio dovrà essere inteso quale Pt_1 manifestazione tacita del consenso del padre alle richieste della madre oggetto dell'e-mail;
3) Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di ORIO AL SERIO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano