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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2024, n. 6321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6321 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2251 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
28/03/2024, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), difeso dall'Avv. FORTE** ANGELA (c.f.
[...] P.IVA_1
); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
QUINTARELLI ALFONSO (c.f. ; C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2673/2019 emessa dal Tribunale di
Latina in data 07/11/2019.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello avverso e per la riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 2673/2019 pubblicata in data 07.11.2019 e non notificata tenuto conto della ammissibilità e fondatezza dei motivi di impugnazione, riformare la sentenza nei capi impugnati e per l'effetto: A) in via principale accertare e dichiarare inefficace rispetto alla massa dei creditori e dunque revocabile ex art. 67 3°
r.g. n. 1 comma lett. b) L.F. la rimessa sul conto corrente anticipi 1177/80 a favore della
[...]
, meglio indicata nella premessa del Controparte_2 presente atto e, per l'effetto, condannare l'odierna convenuta alla restituzione in favore della attrice dell'importo complessivo di €. 129.629,79 o della somma Pt_1
maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della rimessa fino al soddisfo o comunque dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”; B) in via subordinata, accertare e dichiarare comunque inefficace rispetto alla massa dei creditori e dunque revocabile ex art. 67 2° comma L.F. il pagamento sul conto corrente 1177/80 a favore della Controparte_1
meglio indicato nella premessa del presente Controparte_2 atto e, per l'effetto, condannare l'odierna convenuta alla restituzione in favore della
Curatela attrice dell'importo complessivo di €. 129.629,79 o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della rimessa fino al soddisfo o comunque dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello di Roma: - respingere integralmente l'appello proposto dalla Parte_2
- con vittoria di spese, anche generali, compensi
[...]
professionali, iva e c.p.a. del doppio grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Latina ha respinto le domande proposte dalla condannandola al Parte_2
rimborso delle spese di lite liquidate in euro 11.810,00 per compenso professionale, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge e ponendo a suo carico le spese di
CTU.
Parte_1
ha proposto appello al quale resiste .
[...] Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 28/03/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene tre motivi di seguito esaminati alla luce delle difese della controparte.
r.g. n. 2 Sul primo motivo.
Rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 67, comma 2, L.F.
Erronea statuizione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Erronea valutazione delle risultanze documentali in atti.” aggredisce la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la scientia decotionis che doveva invece essere affermata sulla base: della natura professionale dell'CI (una banca), dello stato di liquidazione già deliberato all'epoca del pagamento;
dei bilanci denotanti crisi di liquidità del solvens.
Il tribunale si era espresso in questi termini “Ciò posto e venendo al caso di specie, si deve in primo luogo osservare che non trova alcuna conferma l'affermazione di parte attrice, secondo cui la banca CI (al momento del preteso atto solutorio) avrebbe avuto ben conoscenza delle risultanze dei bilanci della società poi fallita.
Come infatti si evince dalle allegazioni contenute dell'atto di citazione e dalla documentazione in atti, i rapporti contrattuali cui si riferisce (contratto di conto corrente e contratto di affidamento di linee di credito di cui ai docc. 4 e 5 del fascicolo di parte attrice) si erano instaurati fra le parti circa venti mesi prima del compimento dell'atto impugnato con il presente giudizio. Né risulta che, nel periodo successivo ed in particolare in quello più prossimo al predetto atto, la convenuta sia stata CP_1
chiamata a svolgere attività istruttoria circa il merito creditizio o più in generale le condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie della propria cliente o abbia comunque avuto segnalazioni rilevanti al riguardo, tali da comportare la necessità di un approfondimento relativo alle risultanze dei bilanci della cliente stessa. Di modo che, in definitiva, non si può neanche ritenere che l'esistenza dei predetti rapporti contrattuali fra le parti abbia costituito un collegamento concreto tale da giustificare, di per sé, la conclusione che la banca abbia avuto conoscenza di sintomi rivelatori dello stato di insolvenza. Fermo quanto precede, con riferimento al contenuto del verbale di assemblea del 9.2.2011 (prodotto da parte convenuta come allegato 4 e richiamato da parte attrice quale elemento presuntivo determinante ai fini della prova della scientia decoctionis) va poi rilevato come, dallo stesso, non emergano in effetti elementi univoci circa la presenza di un vero e proprio stato di insolvenza da parte della fallita in bonis. Se infatti è vero che in esso si dà espressamente evidenza di una perdita di esercizio, al 28.12.2010, pari ad euro 2.135.568,00 (con conseguente decisione di porre in liquidazione la società) e di debiti per circa 19 milioni di euro, è altrettanto vero che la situazione patrimoniale ed economica allegata alla delibera r.g. n. 3 assembleare faceva anche emergere la presenza di un attivo consistente (di circa 24 milioni di euro, con immobilizzazioni materiali per oltre 11 milioni di euro e crediti per oltre 9 milioni di euro) e un patrimonio netto ancora attivo per oltre 658.000,00 euro.
Né d'altra parte risulta univocamente indicativa della presenza di uno stato di insolvenza la sola decisione di conferire ai liquidatori il potere di ricorrere a procedure di concordato preventivo o a accordi di ristrutturazione, posto che, in entrambi i casi, a giustificare l'accesso a questi strumenti di soluzione negoziale è sufficiente lo stato di crisi e dunque una situazione in cui non si è ancora manifestata l'insolvenza. Non emergono infine particolari elementi di convincimento, nel senso auspicato da parte attrice, dal contenuto dell'atto impugnato. Se infatti la tempistica dello stesso
(compimento dopo la delibera di messa in liquidazione e pochi giorni prima della presentazione della domanda di ammissione a concordato) potrebbe ingenerare il dubbio che l'operazione in questione sia stata posta in essere nella consapevolezza della imminente iniziativa della debitrice, il fatto che non sia stata chiarita la esatta causale della operazione stessa (si richiama al riguardo quanto osservato a pagina 24 della C.T.U., in cui l'ausiliario, a fronte della osservazioni del C.T.P., evidenzia come, in mancanza di sicure evidenze documentali, l'addebito effettuato sul conto corrente possa essere conseguenza sia dell'estinzione anticipata del finanziamento da parte della banca, sia del mancato pagamento del cliente ceduto alla data di scadenza) non consente di trarre sicuri argomenti presuntivi dalla sua data di effettuazione.”.
Ritiene la Corte, in difforme avviso rispetto al tribunale, che i bilanci confermavano lo stato di crisi del debitore, a base dapprima della messa in liquidazione della società e poi dell'istanza di ammissione al concordato preventivo (possibilità espressamente annunciata dalla delega conferita ai liquidatori); sebbene “crisi” non equivalga ad “insolvenza” deve osservarsi che il confine tra le due figure è piuttosto labile e che ai fini dell'azione revocatoria l'art. 69 bis L.F. annette alla domanda di concordato preventivo un significato manifestante quello stato di grave difficoltà del debitore che deve suggerire ai creditori il rispetto della par condicio;
diversamente non si giustificherebbe che “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.”.
Il motivo è pertanto fondato, così come il secondo.
Sul secondo motivo.
r.g. n. 4 Titolato “Nullità della sentenza per valutazione delle risultanze della CTU espletata in corso di causa.” prende di mira il rigetto della domanda proposta ex art. 67, comma 2, L.F. in relazione al pagamento di euro 129.629,79 ricevuto dalla subito CP_1
dopo la messa in liquidazione della società ed appena prima della domanda di concordato preventivo.
Sul tema il tribunale si era così espresso: “… il fatto che non sia stata chiarita la esatta causale della operazione stessa (si richiama al riguardo quanto osservato a pagina 24 della C.T.U., in cui l'ausiliario a fonte delle osservazioni del CTP evidenzia come, in mancanza di sicure evidenze documentali, l'addebito effettuato sul conto corrente possa essere conseguenza sia dell'estinzione anticipata del finanziamento da parte della banca sia del mancato pagamento del cliente ceduto alla data di scadenza) non consente di trarre sicuri argomenti presuntivi dalla sua data di effettuazione.”.
Tanto sebbene la destinazione della rimessa all'estinzione di una posizione creditoria della banca emergesse, secondo il CTU, dall'epoca in cui era stato effettuato l'addebito, (per l'appunto tra la messa in liquidazione della società ed il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), dalla circostanza che fino a quel momento nessuna estinzione di finanziamenti export fosse stata operata dalla banca;
dal rilievo che l'operazione avesse intaccato la liquidità della fallita, considerato che il conto presentava un saldo attivo, prima di quell'addebito, di Euro 147.368,91.
La Banca appellata ha confutato tali argomenti ricordando che al CTU era stato posto il quesito da istruire esclusivamente coi documenti di causa (ed invece l'ausiliario aveva attinto a documenti di parte mai versati in atti); il saldo del conto alla data del pagamento era addirittura negativo (- Euro 19.561,04) e non già di euro 141.368,91.
L'argomento della consistenza del saldo cade a fronte dei chiarimenti offerti dal
CTU alla pag. 24 della Relazione: “Quanto alle contestazioni in ordine all'entità del saldo del conto corrente prima dell'addebito di Euro 129.629,79, preme al CTU precisare di aver fatto riferimento al saldo contabile (come si evince dall'allegato 1) che tiene conto delle operazioni di accredito e di addebito secondo la data di loro effettuazione, e non al saldo per valuta, cui si richiama il CTP, in cui le operazioni sono ordinate secondo la data dalla quale esse cominciano a maturare interessi (attivi o passivi che siano) indipendentemente da quella di loro effettiva contabilizzazione.”.
Ritiene la Corte di non poter condividere la conclusione alla quale era pervenuto il r.g. n. 5 tribunale circa la mancanza della prova della natura “solutoria” della rimessa.
Appaiono, al contrario, ragionevoli e convincenti le considerazioni del CTU secondo le quali, sebbene “…non (fosse) stato indicato lo specifico (o gli specifici) finanziamento(i) all'export estinto(i), che non è dato conoscere dall'estratto del conto corrente ordinario, deve tuttavia osservare quanto segue: - appare difficile che l'operazione di addebito in questione, descritta come “addebiti diversi per estinzione finanziamenti export”, possa riferirsi, come indicato nelle osservazioni, a rapporti con i terzi in quanto, durante tutto il periodo in esame, per i pagamenti diretti nei confronti di soggetti esteri è stata sempre indicata la causale “addebiti per pagamento estero”; la presenza del termine “finanziamenti” deve necessariamente essere ricondotta, ad avviso di chi scrive, ad un rapporto di finanziamento concesso dalla banca. D'altro canto non può non rilevarsi che, nella documentazione agli atti di causa, sono riportati con la denominazione “finanziamenti esteri” gli importi di quelle anticipazioni all'importazione scadute alla data del fallimento (per nominali Euro 147.789,25) ed oggetto di domanda di insinuazione da parte della banca;
ciò confermerebbe che i finanziamenti esteri (sia all'importazione che all'esportazione) attengono i rapporti tra cliente e banca e non tra il cliente ed i terzi;
- in ordine all'affermazione secondo la quale non conoscendosi la scadenza dell'ipotetico finanziamento non può nemmeno ipotizzarsi che l'estinzione dello stesso sia “anticipata” rispetto al termine naturale, il
CTU fa presente che: l'addebito dell'importo del finanziamento in conto corrente, considerata la tecnica di funzionamento della linea di credito in questione, può essere la conseguenza di due diverse alternative: l'estinzione anticipata da parte della banca prima della scadenza del credito, oppure il mancato pagamento del cliente ceduto alla data di scadenza;
in entrambi i casi citati, pertanto anche nell'ipotesi in cui non si trattasse estinzione anticipata ma di insoluto, con tale operazione la banca, attingendo dalle disponibilità del correntista (il cui conto corrente ordinario era attivo) ha recuperato una propria posizione creditoria nei confronti della fallita.”.
Argomenti tanto più validi a mente della giurisprudenza secondo cui “In sede di revocatoria fallimentare, spetta alla banca l'onere di provare che esisteva un accordo col cliente per attribuire ai futuri versamenti la funzione di provvista per successivi ordini di pagamento e prelievi. In mancanza di tale prova, infatti, i versamenti conservano in linea generale la natura solutoria e sono revocabili ai sensi dell'art. 67 l.fall., avendo valore estintivo del credito della banca, ancorché da essa non richiesto e meramente accettato, come ogni rimessa a fronte di conti privi di r.g. n. 6 affidamento o in quel momento scoperti.” (Cass. Civ., sez. I , 30/03/2010 , n. 7734).
L'appello è pertanto accolto e con esso la domanda ex art. 67 L.F.
Gli interessi, trattandosi di debito di valuta, decorrono dalla domanda e non risulta allegato e provato il maggior danno.
Resta assorbito il motivo sulle spese.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inefficace ex art. 67 L.F. rispetto alla massa dei creditori il pagamento sul conto corrente 1177/80 a favore della
[...]
che condanna alla restituzione in favore Controparte_2
della appellante dell'importo complessivo di €. 129.629,79, oltre gli interessi Pt_1
legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
b) condanna al Controparte_2
rimborso, in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 11.810,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge nonché delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
c) pone a definitivo carico di Controparte_2 le spese della consulenza tecnica d'ufficio del primo grado.
[...]
Così deciso in Roma il giorno 08/10/2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7