Articolo 13 della Legge 20 dicembre 1966, n. 1116
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 gennaio 1967
Art. 13.
Nella prima attuazione della presente legge, in deroga all' articolo 56 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , possono presentare domanda di passaggio all'impiego civile, per il conferimento dei posti di applicato, dattilografo o stenografo e di aiutante aggiunto, riservali ai sensi dell'articolo 10 nei ruoli del personale d'archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli archivi di Stato, anche i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali abbiano gia' compiuto 13 anni di servizio nel Corpo predetto e non abbiano superato il 50° anno di eta'.
Per il personale di cui al precedente comma l'aver gia' acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio non costituisce ostacolo al conseguimento dell'impiego civile.
L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione della domanda ed a parita' della data anzidetta dall'anzianita' di servizio maturata nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1967