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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1472/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 I.C.I. 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 I.C.I. 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 I.C.I. 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 I.C.I. 2010 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e atto di rinunzia, depositato in data 23.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139 76 2025 000006 78 000, notificata in data 08.09.2025, l'Agenzia delle Entrate SS preavvisava Ricorrente_1 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 53.754,07, relativo a varie cartelle di pagamento per tasse e imposte di diversa natura, sarebbe stata iscritta ipoteca sui beni immobili di proprietà a norma dell'art. 77 del Dpr. n.
602/1973.
Con ricorso in data 04.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente a n.
13 cartelle di pagamento, relative a IC, SU e diritti camerali (per l'importo complessivo di euro 2.047,00),
e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 04.11.2025 (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente), il ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 28.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, depositata la rinunzia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.
Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
04.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Nel presente giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, l'odierno ricorrente ha rinunciato al giudizio proposto, come risulta dalla dichiarazione depositata in data 23.01.2026.
Allo stato, non risulta pervenuta l'accettazione della parte resistente AdER e, quindi, non può essere pronunciata ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992: in ogni caso, l'intervenuta rinuncia comprova il venir meno dell'interesse (art. 100 cpc) del ricorrente al prosieguo del giudizio e, di conseguenza, va pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto il ricorrente alla rinuncia, cioè l'adesione alla definizione agevolata, cd. rottamazione quinquies.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 04.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SS, ritualmente notificato in data 04.11.2025 e depositato in data 28.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1472/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 I.C.I. 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 I.C.I. 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 I.C.I. 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 I.C.I. 2010 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000678000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e atto di rinunzia, depositato in data 23.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139 76 2025 000006 78 000, notificata in data 08.09.2025, l'Agenzia delle Entrate SS preavvisava Ricorrente_1 che, in caso di mancato pagamento dell'importo di euro 53.754,07, relativo a varie cartelle di pagamento per tasse e imposte di diversa natura, sarebbe stata iscritta ipoteca sui beni immobili di proprietà a norma dell'art. 77 del Dpr. n.
602/1973.
Con ricorso in data 04.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente a n.
13 cartelle di pagamento, relative a IC, SU e diritti camerali (per l'importo complessivo di euro 2.047,00),
e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 04.11.2025 (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente), il ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 28.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, depositata la rinunzia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.
Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
04.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Nel presente giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, l'odierno ricorrente ha rinunciato al giudizio proposto, come risulta dalla dichiarazione depositata in data 23.01.2026.
Allo stato, non risulta pervenuta l'accettazione della parte resistente AdER e, quindi, non può essere pronunciata ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992: in ogni caso, l'intervenuta rinuncia comprova il venir meno dell'interesse (art. 100 cpc) del ricorrente al prosieguo del giudizio e, di conseguenza, va pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto il ricorrente alla rinuncia, cioè l'adesione alla definizione agevolata, cd. rottamazione quinquies.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 04.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SS, ritualmente notificato in data 04.11.2025 e depositato in data 28.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella