Art. 2.
Al gestore, nominato a termini dell'art. 1 e' affidato l'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, alle quali vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i trasporti in concessione all'industria privata concernenti soprattutto le tariffe, gli orari, l'opportuno coordinamento con altri pubblici servizi di trasporto limitrofi od affluenti, nonche' l'obbligo del trasporto degli effetti personali.
Alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestioni dei servizi pubblici di navigazione di cui alla presente legge sara' provveduto con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57, e corrispondenti per gli esercizi successivi, per sussidi straordinari di esercizio, ecc.
Al gestore, nominato a termini dell'art. 1 e' affidato l'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, alle quali vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i trasporti in concessione all'industria privata concernenti soprattutto le tariffe, gli orari, l'opportuno coordinamento con altri pubblici servizi di trasporto limitrofi od affluenti, nonche' l'obbligo del trasporto degli effetti personali.
Alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestioni dei servizi pubblici di navigazione di cui alla presente legge sara' provveduto con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57, e corrispondenti per gli esercizi successivi, per sussidi straordinari di esercizio, ecc.