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Ordinanza collegiale 29 aprile 2024
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01758/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Gisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 91528101C1, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ferrovienord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Velluto, Guido Reggiani, Michele Girardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Velluto in Milano, piazza Belgioioso, 2;
nei confronti
Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmano', Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Copernico S.C.P.A, Tedeschi S.r.l., Consorzio Istant Service S.C. A R.L., Ferco S.r.l., Biblion S.r.l., non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di Ferrovienord s.p.a. n. reg. uff. U.0012559.27-11-2023, recante “Atto amministrativo di aggiudicazione di procedura di gara per l''''affidamento del servizio di pulizia degli impianti ferroviari, delle sottostazioni elettriche (SSE) e degli ambienti di lavoro sulla rete Ferrovienord rami Milano ed Iseo nonché servizi accessori – proc. 0212-2022 – CIG 91528101C1”, trasmesso alla ricorrente il 27 novembre 2023 con comunicazione n. reg. uff. U.0012561.27-11-2023, e di ogni atto e provvedimento a esso comunque presupposto, consequenziale o connesso, ivi inclusi:
- i verbali delle sedute della commissione giudicatrice;
- laddove necessario, il disciplinare di gara, nei limiti meglio specificati nel corpo del ricorso;
e per la dichiarazione
- di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more;
- della spettanza alla ricorrente dell'aggiudicazione e del contratto;
e per la condanna della resistente
a garantirne alla ricorrente la tutela in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale della ricorrente, che dichiara sin d’ora di avervi interesse e di esservi disponibile, o in subordine, per equivalente, attraverso il risarcimento del danno nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa;
in subordine, alla ripetizione o alla riedizione della procedura;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Gisa il 24/4/2024:
del provvedimento di Ferrovienord S.p.A. n. reg. uff. U.0012559.27-11-2023, recante “Atto amministrativo di aggiudicazione di procedura di gara per l''affidamento del servizio di pulizia degli impianti ferroviari, delle sottostazioni elettriche (SSE) e degli ambienti di lavoro sulla rete Ferrovienord rami Milano ed Iseo nonché servizi accessori – proc. 0212-2022 – CIG 91528101C1”, trasmesso alla ricorrente il 27 novembre 2023 con comunicazione n. reg. uff. U.0012561.27-11-2023, e
di ogni atto e provvedimento a esso comunque presupposto, consequenziale o connesso, ivi inclusi:
- i verbali delle sedute della commissione giudicatrice;
- laddove necessario, il disciplinare di gara, nei limiti meglio specificati nel corpo del ricorso; e
- gli atti adottati nel corso del subprocedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi condotto ai sensi dell''art. 95, c. 10 del d. lgs. 50/2016,
e per la dichiarazione
- d''inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more; e
- della spettanza alla ricorrente dell''aggiudicazione e del contratto;
e per la condanna della resistente a garantirne alla ricorrente la tutela (i) in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale della ricorrente, che dichiara sin d’ora di avervi interesse e di esservi disponibile, o (ii) in subordine, per equivalente, attraverso il risarcimento del danno nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa; o, in subordine,
alla ripetizione o alla riedizione della procedura;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ferrovienord S.p.A. e Romeo Gestioni S.p.A.;
Preso atto che, nella udienza pubblica del 15.4.2026 – ruolo aggiunto di verifica interesse, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse alla decisione della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 15 aprile 2026 il pres. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
FATTO e DIRITTO
che, nella udienza pubblica del 15.4.2026 – ruolo aggiunto di verifica interesse, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse alla decisione della causa, e che al Collegio non rimane che prendere atto di tale dichiarazione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco RI |
IL SEGRETARIO