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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1583/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1583/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/01/1979 e resistente a in via Palmanova 8, e CP_1 CP_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2 resistente a in via Passo Campalto 209, entrambi rappresentati, assistiti e CP_1 difesi nella presente procedura dall'avv. ERIKA ZANIERATO (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso difensore C.F._3 in via Mestrina 62/C, giusta procura alle liti allegata telematicamente a CP_1 ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota di conclusioni scritte depositate il
18/09/2025:
1 “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Controparte_2
in Venezia-Favaro Veneto in data 10 gennaio 2011, atto annotato nel Parte_1
Registro degli Atti di matrimonio al n. 1/ p.1 /uff. 9/ 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Nulla a titolo di assegno divorzile, dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
3. Affidarsi la GL minore , nata a Venezia il [...] ad [...] i Persona_1 genitori secondo l'istituto dell'affido condiviso, con le modalità di cui alle seguenti CONDIZIONI a) la GL minore , nata a [...] il [...], resta Persona_1 affidata ad entrambi i genitori, secondo l'istituto dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
b) trascorrerà i seguenti tempi di Per_1 permanenza durante il periodo scolastico: presso il padre il mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina (con due pernottamenti). presso la madre il residuo tempo, ivi compresi i fine settimana (periodo in cui il padre è maggiormente occupato dal punto di vista lavorativo). c) trascorrerà i seguenti tempi di permanenza durante le festività: Per_1
Durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane consecutive con il padre Per_1 ed altrettante con la madre, da concordarsi tra i genitori anticipatamente sulla base dei rispettivi piani ferie lavorativi, salvi gli accordi circa le festività di cui infra. Per_1 trascorrerà con uno o l'altro dei genitori la , il giorno di Natale e Santo Stefano Pt_2 alternandoli, così come il 31 dicembre ed il Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni, analogamente alle giornate di Pasqua e Pasquetta, sempre ad anni alterni. Ciò salvo che i genitori, come più volte accaduto, decidano di festeggiare tutti insieme le ricorrenze. Per_1 trascorrerà ulteriori festività durante l'anno e ponti in alternanza tra i genitori. d) Il signor
corrisponderà alla signora la complessiva somma Parte_1 Controparte_2 di Euro 450,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della GL , Persona_1 somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario a favore della signora fino al mese di giugno 2025 o comunque fino a quando Controparte_2 Per_1 risulterà iscritta presso l'Istituto Berna di Mestre, Via Bissuola 93. Dal mese di luglio 2025 il signor verserà a titolo di concorso nel mantenimento a favore della Parte_1 GL la somma di € 300,00. e) I coniugi concorreranno, nella misura del 50% Per_1 ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie a favore della minore come da Protocollo di Intesa in materia di Famiglia del Tribunale di Venezia datato 19.09.2019 (eccezion fatta per la retta dell'Istituto Berna, in misura di € 300 mensili, di cui si è detto al punto precedente, fino a quando la spesa sarà attuale), ossia: Spese straordinarie SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che
2 private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00; Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Spese straordinarie CON PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
3 Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
4. Assegno Unico INPS in misura del 100% a favore della signora CP_2
5. Nulla in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto.”
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 07/04/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 10/01/2011 nel Comune di Venezia e dalla cui unione è nata la GL (nt. Per_1 il 13/09/2011), ad oggi minorenne.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 18/09/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da nota del 19/05/2025, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 17/12/2019, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla GL minore anche agli interessi morali e materiali della stessa.
Il tutto come da note di trattazione scritta.
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
4 Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 10/01/2011 tra Parte_1
e e iscritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_2
Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011, Parte 1, n. 1.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 18/09/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- Nulla a titolo di assegno divorzile, dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
- Affida la GL minore , nata a Venezia il [...] ad [...] i genitori Persona_1 secondo l'istituto dell'affido condiviso, con le modalità di cui alle seguenti condizioni
a) la GL minore , nata a [...] il [...], resta affidata ad entrambi Persona_1
i genitori, secondo l'istituto dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
b) trascorrerà i seguenti tempi di permanenza durante il periodo scolastico: presso Per_1 il padre il mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina (con due pernottamenti). presso la madre il residuo tempo, ivi compresi i fine settimana (periodo in cui il padre è maggiormente occupato dal punto di vista lavorativo).
c) trascorrerà i seguenti tempi di permanenza durante le festività: Durante le Per_1 vacanze estive trascorrerà almeno due settimane consecutive con il padre ed Per_1 altrettante con la madre, da concordarsi tra i genitori anticipatamente sulla base dei rispettivi piani ferie lavorativi, salvi gli accordi circa le festività di cui infra. trascorrerà con Per_1 uno o l'altro dei genitori la , il giorno di Natale e Santo Stefano alternandoli, così come Pt_2 il 31 dicembre ed il Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni, analogamente alle giornate di
5 Pasqua e Pasquetta, sempre ad anni alterni. Ciò salvo che i genitori, come più volte accaduto, decidano di festeggiare tutti insieme le ricorrenze. trascorrerà ulteriori festività Per_1 durante l'anno e ponti in alternanza tra i genitori.
d) Il signor corrisponderà alla signora la complessiva Parte_1 Controparte_2 somma di Euro 450,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della GL Per_1
, somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario a
[...] favore della signora fino al mese di giugno 2025 o comunque fino a Controparte_2 quando risulterà iscritta presso l'Istituto Berna di Mestre, Via Bissuola 93. Dal mese Per_1 di luglio 2025 il signor verserà a titolo di concorso nel mantenimento a Parte_1 favore della GL la somma di € 300,00. Per_1
e) I coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie a favore della minore come da Protocollo di Intesa in materia di Famiglia del Tribunale di Venezia datato 19.09.2019 (eccezion fatta per la retta dell'Istituto Berna, in misura di € 300 mensili, di cui si è detto al punto precedente, fino a quando la spesa sarà attuale), ossia: Spese straordinarie SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di
Euro 400,00; Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità
o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica.
6 Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Spese straordinarie CON PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
7 deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
- Assegno Unico INPS in misura del 100% a favore della signora Controparte_2
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 02.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1583/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/01/1979 e resistente a in via Palmanova 8, e CP_1 CP_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2 resistente a in via Passo Campalto 209, entrambi rappresentati, assistiti e CP_1 difesi nella presente procedura dall'avv. ERIKA ZANIERATO (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso difensore C.F._3 in via Mestrina 62/C, giusta procura alle liti allegata telematicamente a CP_1 ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota di conclusioni scritte depositate il
18/09/2025:
1 “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Controparte_2
in Venezia-Favaro Veneto in data 10 gennaio 2011, atto annotato nel Parte_1
Registro degli Atti di matrimonio al n. 1/ p.1 /uff. 9/ 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia la trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Nulla a titolo di assegno divorzile, dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
3. Affidarsi la GL minore , nata a Venezia il [...] ad [...] i Persona_1 genitori secondo l'istituto dell'affido condiviso, con le modalità di cui alle seguenti CONDIZIONI a) la GL minore , nata a [...] il [...], resta Persona_1 affidata ad entrambi i genitori, secondo l'istituto dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
b) trascorrerà i seguenti tempi di Per_1 permanenza durante il periodo scolastico: presso il padre il mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina (con due pernottamenti). presso la madre il residuo tempo, ivi compresi i fine settimana (periodo in cui il padre è maggiormente occupato dal punto di vista lavorativo). c) trascorrerà i seguenti tempi di permanenza durante le festività: Per_1
Durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane consecutive con il padre Per_1 ed altrettante con la madre, da concordarsi tra i genitori anticipatamente sulla base dei rispettivi piani ferie lavorativi, salvi gli accordi circa le festività di cui infra. Per_1 trascorrerà con uno o l'altro dei genitori la , il giorno di Natale e Santo Stefano Pt_2 alternandoli, così come il 31 dicembre ed il Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni, analogamente alle giornate di Pasqua e Pasquetta, sempre ad anni alterni. Ciò salvo che i genitori, come più volte accaduto, decidano di festeggiare tutti insieme le ricorrenze. Per_1 trascorrerà ulteriori festività durante l'anno e ponti in alternanza tra i genitori. d) Il signor
corrisponderà alla signora la complessiva somma Parte_1 Controparte_2 di Euro 450,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della GL , Persona_1 somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario a favore della signora fino al mese di giugno 2025 o comunque fino a quando Controparte_2 Per_1 risulterà iscritta presso l'Istituto Berna di Mestre, Via Bissuola 93. Dal mese di luglio 2025 il signor verserà a titolo di concorso nel mantenimento a favore della Parte_1 GL la somma di € 300,00. e) I coniugi concorreranno, nella misura del 50% Per_1 ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie a favore della minore come da Protocollo di Intesa in materia di Famiglia del Tribunale di Venezia datato 19.09.2019 (eccezion fatta per la retta dell'Istituto Berna, in misura di € 300 mensili, di cui si è detto al punto precedente, fino a quando la spesa sarà attuale), ossia: Spese straordinarie SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che
2 private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00; Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Spese straordinarie CON PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
3 Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
4. Assegno Unico INPS in misura del 100% a favore della signora CP_2
5. Nulla in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto.”
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 07/04/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 10/01/2011 nel Comune di Venezia e dalla cui unione è nata la GL (nt. Per_1 il 13/09/2011), ad oggi minorenne.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 18/09/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da nota del 19/05/2025, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 17/12/2019, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla GL minore anche agli interessi morali e materiali della stessa.
Il tutto come da note di trattazione scritta.
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
4 Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 10/01/2011 tra Parte_1
e e iscritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_2
Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011, Parte 1, n. 1.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 18/09/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- Nulla a titolo di assegno divorzile, dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
- Affida la GL minore , nata a Venezia il [...] ad [...] i genitori Persona_1 secondo l'istituto dell'affido condiviso, con le modalità di cui alle seguenti condizioni
a) la GL minore , nata a [...] il [...], resta affidata ad entrambi Persona_1
i genitori, secondo l'istituto dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
b) trascorrerà i seguenti tempi di permanenza durante il periodo scolastico: presso Per_1 il padre il mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina (con due pernottamenti). presso la madre il residuo tempo, ivi compresi i fine settimana (periodo in cui il padre è maggiormente occupato dal punto di vista lavorativo).
c) trascorrerà i seguenti tempi di permanenza durante le festività: Durante le Per_1 vacanze estive trascorrerà almeno due settimane consecutive con il padre ed Per_1 altrettante con la madre, da concordarsi tra i genitori anticipatamente sulla base dei rispettivi piani ferie lavorativi, salvi gli accordi circa le festività di cui infra. trascorrerà con Per_1 uno o l'altro dei genitori la , il giorno di Natale e Santo Stefano alternandoli, così come Pt_2 il 31 dicembre ed il Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni, analogamente alle giornate di
5 Pasqua e Pasquetta, sempre ad anni alterni. Ciò salvo che i genitori, come più volte accaduto, decidano di festeggiare tutti insieme le ricorrenze. trascorrerà ulteriori festività Per_1 durante l'anno e ponti in alternanza tra i genitori.
d) Il signor corrisponderà alla signora la complessiva Parte_1 Controparte_2 somma di Euro 450,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della GL Per_1
, somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario a
[...] favore della signora fino al mese di giugno 2025 o comunque fino a Controparte_2 quando risulterà iscritta presso l'Istituto Berna di Mestre, Via Bissuola 93. Dal mese Per_1 di luglio 2025 il signor verserà a titolo di concorso nel mantenimento a Parte_1 favore della GL la somma di € 300,00. Per_1
e) I coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie a favore della minore come da Protocollo di Intesa in materia di Famiglia del Tribunale di Venezia datato 19.09.2019 (eccezion fatta per la retta dell'Istituto Berna, in misura di € 300 mensili, di cui si è detto al punto precedente, fino a quando la spesa sarà attuale), ossia: Spese straordinarie SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di
Euro 400,00; Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità
o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica.
6 Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Spese straordinarie CON PREVENTIVO ACCORDO Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
7 deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
- Assegno Unico INPS in misura del 100% a favore della signora Controparte_2
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 02.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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