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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 976 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 16/06/2025 da
con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Parte_1
Peluso, elettivamente domiciliato presso i difensori
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
, in persona del Generale, rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in alla Via Copelli, 6 domicilia CP_1
RESISTENTE
OGGETTO Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 16/06/2025 ha dedotto di aver prestato Parte_1 servizio come docente a tempo determinato, nell'anno scolastico 2024/2025, presso l'I.C.
“DE GASPERI” di Caronno Pertusella, dal 9.12.2024 al 31.8.2025 per 18 ore settimanali
(all.2), senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del
23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
1
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione per gli anni indicati con condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica con accredito dell'importo di euro 500,00.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_3 assunti avversari, chiedendo il rigetto del ricorso.
Risulta in atti che la ricorrente abbia ricevuto incarico per diciotto ore settimanali sino al
31.08.2025 (cfr. contratto in atti)
Preliminarmente si rileva che, quanto all'annualità 2024/25 con contratto al 31 agosto, con decreto legge 7 giugno 2025 all'art. 6 bis n. 3 si è disposto che “Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122" dell'art. 1 L 107/'15 ovvero con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze. La disposizione è intervenuta il 24 giugno 2025 in via amministrativa con conseguente cessazione della materia del contendere.
Essendo la disposizione intervenuta in corso di giudizio, spettano a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 200,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 1.100 omessa la fase istruttoria e decisionale), oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 200,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 25/11/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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