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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 6775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6775 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza dell'11.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°3088/2025
TRA
c.f. , elett.te dom.ta in Roma, P.zza dei Parte_1 C.F._1
Prati degli Strozzi n.34, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Pace e Massimo Laratro, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
C.F. e P.Iva n. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Garramone e Sergio Alberto Codella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Foro Traiano, n.1/A, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata alla comparsa;
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione spettante durante le giornate di ferie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata ha esposto che: era stat dipendente di con mansioni di Train Manager dal 21.11.2011 al 8.9.2024; che quale Controparte_1
appartente al personale mobile erasempre in viaggio e lontano dalla propria residenza;
percepiva mensilmente e con continuità indennità variabili, quali l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, l'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del 21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, l'indennità di riserva di cui all'art. 36 del CCAL del
20.02.2019, l'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e le provvigioni personale di bordo di cui agli artt.3 del Verbale di Accordo del 21.1.2016 e 38 punto 2
CCAL del 20.2.2019. Lamento che durante i giorni di ferie avevano percepito il trattamento retributivo previsto dall'art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie sensibilmente inferiore a quella ordinaria, argomentato che le predette indennità rappresentavano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro di Train Manager, sicché esse erano previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del suddetto profilo professionale ed incidenti significativamente sul totale della retribuzione percepita mensilmente, segnatamente in misura compresa tra un terzo e la metà, argomentato che la loro mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva
2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, dedotto che l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che aveva recepito la Direttiva 2003/88/CE e che aveva previsto un periodo minimo di ferie retribuite di almeno quattro settimane, doveva essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituiva attuazione, ha concluso chiedendo: “1) previa, se del caso, declaratoria di nullità
e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia – per violazione e/o contrasto con l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE e/o con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia e/o con
i principi dalla stessa Corte affermati in materia, così come sopra riportati e richiamati – delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale e comunque della prassi aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione delle indennità per cui è causa nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.01.2013 al 8.09.2024 (ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa) con una retribuzione comprensiva dell'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, dell'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del
21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, dell'indennità di riserva di cui all'art. 36 del CCAL del 20.02.2019, dell'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e delle provvigioni personale di bordo di cui agli artt. 3 del Verbale di Accordo del
21.01.2016 e 38, punto 2, del CCAL del 20.02.2019, e quindi la sussistenza del diritto della ricorrente
a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 6.276,80 lordi, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto: 2) condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 corrispondere alla istante l'importo di € 6.276,80 lordi, ovvero quelle diverse somme che, anche per ciascuno, dovessero risultare in corso di causa”, oltre accessori e vinte le spese. Con
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta contestando la fondatezza di tutte le domande e rassegnanto le seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, sprovvisto di prova;
in ogni caso o in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parzialmente delle domande attoree, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese per il periodo precedente al 21 marzo 2020 o nella diversa data ritenuta equa da codesto Giudice per le ragioni sopra esposte e comunque nella minor somma ritenuta corretta da codesto Giudice alla luce della erroneità dei conteggi avversarsi per i motivi e nella misura indicata nella presente Memoria di costituzione e, cioè, per importo pari a ad
€ 5.639,08”, vinte le spese.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La disciplina normativa nazionale e sovranazionale
In ragione della disciplina interna, il diritto alle ferie annuali è sancito dall'art. 36, comma 3, Cost. secondo cui “Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”, ripreso dall'art. 2109, comma 2,
c.c. a mente del quale è previsto “diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e più specificatamente disciplinato dall'art. 10 D.Lgs. n. 66/2003 che a sua volta statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.
Secondo la normativa dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali, ex art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, è previsto che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nonché, ex art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
2. Pronunce della Corte di Giustizia Riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, , ha chiarito che Parte_2
l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che la retribuzione “deve essere mantenuta”, nel senso che il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (conformi anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C- 520/06, SC e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè SC e altri, Parte_2
punto 60). Principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011, n.155, C-155/10,
Williams: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n.
2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”. Decisione, quella menzionata, cui deve attribuirsi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni offerte in ordine all'interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti nella fattispecie essendo ivi stato altresì chiarito che malgrado “La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali… l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. Parte_2
pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto 58). Infatti, l'obbligo di monetizzare Persona_1
queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze -S e a., punto 58, nonché SC e a., punto 60)…si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
3. Verifica demandata al giudice nazionale
Sulla base di tali indicazioni deve allora ritenersi che, come già affermato dai precedenti citati e prodotti agli atti, vi debba essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in modo che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio (“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”).
Premesso quanto sopra appare necessario svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C385/17, , su cui v. infra), durante i Parte_3
periodi di lavoro effettivo, e, in particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale “mobile” impiegato sui treni di linea.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”. Paragonabilità che deve tener conto del fatto che la retribuzione feriale non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Occorre quindi tener conto, da un lato, della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, dall'altro, dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi.
Sotto il primo profilo la Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”. Principi enunciati dalla Corte di giustizia nella richiamata sentenza e successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso Consesso, come la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12,
Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , i quali sono stati recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più recente Per_2
della Corte di Cassazione (da ultimo: Cass. 20/5/2024 nn. 13932 e 13972/2024; Cass. 21/5/2024 n.
14089/2024; ed in precedenza: Cass. 23/6/2022, n. 20216; Cass. 15/10/2020, n. 22401/2020 e Cass.
17/5/2019, n. 13425/2019), nonché dalle numerose decisioni di merito richiamate dai ricorrenti in ricorso.
4. Natura e finalità degli elementi retributivi oggetto di esame.
Ciò premesso, nel caso di specie, occorre dunque verificare se, alla luce della normativa e dei principi sopra delineati, le voci della retribuzione variabile dei ricorrenti (l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, l'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del 21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, l'indennità di riserva di cui all'art. 36 del CCAL del 20.02.2019 e l'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019) debbano o meno essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante ai lavoratori durante i periodi di ferie. In via preliminare, deve precisarsi che il CCAL applicato, nelle versioni ratione temporis applicabili firmate il 25.7.2011, il 20.2.2019 ed il 1.8.2023, definiscono train manager colui che ““svolge prevalentemente le mansioni di coordinamento e controllo delle attività e delle risorse di bordo
(personale, fornitori), dei processi di controlleria e vendita, con responsabilità del comfort, dirigenza
e sorveglianza del convoglio, sia in gestione ordinaria che straordinaria e di emergenza, eseguendo interventi sul materiale, compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, controllo e intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni e coadiutore del macchinista nei casi previsti, nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti. Svolge all'occorrenza attività di supporto a terra per i servizi di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori” (art. 14 Allegato 2A del
Verbale di Accordo del 25.07.2011);“fermo restando quanto previsto per detta figura dall'art. 26 del
CCNL Mobilità/Area AF del 16 dicembre 2016 per la figura del Capo Treno, cura le attività propedeutiche e successive alla circolazione dei treni e svolge tutte le operazioni necessarie a garantire il comfort dei passeggeri e il coordinamento della vendita dei prodotti commercializzati e la corretta e puntuale erogazione dei servizi di bordo. E' responsabile del coordinamento e del controllo delle attività svolte dal personale di bordo e dal personale delle aziende fornitrici. Svolge all'occorrenza attività di supporto a terra per i servizi di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori”
(art. 13 del CCAL del 20.02.2019).
E' pacifico tra le parti che l'orario di lavoro dei train manager comprende sia le attività c.d. condotta o scorta del treno (nel corso delle quali il macchinista è responsabile della guida del treno o comunque opera sul treno), sia le attività di c.d. riserva (nel corso delle quali il macchinista è presente presso un impianto ed è a disposizione del datore di lavoro per l'eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di attività complementari e accessorie (art.16 punto 2 CCAL 25.7.2011 sostanzialmente invariato nel successivo rinnovo);
Secondo quanto previsto dagli indicati accordi integrativi aziendali, la retribuzione del personale di bordo tra cui il train manager è composta da una parte fissa, ossia spettante indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento, e da una parte variabile, correlata, invece, alle ore di condotta o scorta del treno, agli orari effettuati e alle attività effettivamente prestate.
In particolare vengono nella specie in interesse:
a) l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, riconosciuta al lavoratore cui “venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione”;
b) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del
21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, viene riconosciuta per la permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive, esclusa per gli spostamenti di servizio;
c) l'indennità di riserva, di cui all'art. 36 del CCAL del 20.02.2019, prevista per il personale di macchina e di bordo, è ricollegata a prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotta o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari,
d) l'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019, infine, istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda, è ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale. L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate.
e) provvigioni personale di bordo, introdotto dall'art. 3 del Verbale di Accordo del 21.01.2016 secondo cui “In applicazione dell'art. 9 Allegato 3 CCL NTV, a partire dal giorno 1 febbraio 2016 ai
Train Manager, Train Specialist ed Hostess/Steward di bordo che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, vendono titoli di viaggio e servizi accessori a pagamento e/o emettono titoli di viaggio per regolarizzare viaggiatori sprovvisti di biglietto o con biglietto non idoneo (es. cambio biglietto/upgrade), viene riconosciuta una percentuale individuale pari al 10% di quanto effettivamente incassato”.
Per tutte le indicate voci della retribuzione trattasi di indennità corrisposte in maniera continuativa, o in quanto intrinsecamente connesse alla prestazione tipica del personale di bordo (che, come detto, o procede alla condotta del treno oppure resta presso l'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali attività che dovessero rendersi necessarie, c.d. riserva) oppure alla collaborazione prestata dal dipendente all'efficientamento del modello organizzativo. Voci, viceversa, del tutto slegate dalla finalità di coprire “spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”.
Avuto riguardo alla natura e alla finalità degli emolumenti in questione, deve quindi ritenersi che essi presentino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE affinché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
5. Verifica della sussistenza di un rischio di effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.
Preso atto di quanto al punto 4, occorre poi dare risposta al seguente quesito: le disposizioni collettive che riguardano i suddetti emolumenti e ne regolano la loro non computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”? E' rispettato, in altre parole, il limite posto dal rischio di
“dissuasività”?
In via preliminare occorre osservare come la circostanza che nel nostro ordinamento sia affermato il principio di irrinunciabilità alle ferie annuali non escluda che in concreto non si possano verificare situazioni in cui il lavoratore sia indotto a non fruirne per non subire una decurtazione della retribuzione, così come non può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano in fatto regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati (per la verità godendo l'istante in ciascun anno salvo nel 2019 e nel 2022 di un numero di giorni sensibilmente inferiore a quello di diritto), scelta che può dipendere da fattori personali e familiari, dovendosi vicevresa indagare se per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali si sia comunque creato un serio rischio di induzione alla rinuncia. Né può allora essere condivisa la deduzione secondo cui, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione annua. Trattasi di approccio non condivisibile perché da un lato non considera che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, dall'altro perché è sull'intervallo di tempo di 4 settimane che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (v. Cass. 13932/2024).
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Un tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi negare che dalle buste paga prodotte in giudizio emerge come tali emolumenti siano stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati.
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_3
6. Affidamento delle parti sociali
Non osta all'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti l'eventuale lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a questi ultimi favorevole. La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza
[...]
è del 15.9.2011), e, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 20216/2022, cit. Per_3 punto 35), “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative del diritto europeo, e l'interpretazione vincolante datane dal giudice euro unitario, in materia di composizione della retribuzione feriale.
7. Sui criteri di calcolo.
In merito ai conteggi effettuati dalla parte ricorrente, non può condividersi il rilievo secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie corrispondenti a 20 giorni, pari a 4 settimane di calendario, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
Ed infatti, nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28.
In particolare, in detta pronuncia, la Cassazione ha affermato che: “Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.”
Ne consegue che gli specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie, non sono applicabili solo per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto alla misura dei 28 giorni;
periodi ulteriori rispetto ai quali dunque continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di onnicomprensività (cfr., per tutte, Cass. n. 1823/2004).
In ogni caso deve osservarsi che i conteggi di parte istante sono stati elaborati (come già sopra rilevato) per un numero di giorni di ferie che solo per due anni raggiunge le 28 giornate.
Infondata, poi, l'obiezione della resistente, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dalla contrattazione. Osserva l'Ufficio come la contrattuale, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo. Ne consegue che il totale delle indennità percepite deve essere correttamente diviso non per ventisei, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Corte di Appello di
Roma nn. 903 e 904/2024).
Tanto premesso, deve osservarsi che i conteggi depositati dalla parte ricorrente sono stati elaborati in piena coerenza con i precedenti rilievi.
Fermi per come sopra individuati i criteri di computo, ha infine lamentato la datrice di lavoro che controparte, in ogni caso, non avrebbe elaboato calcoli analitici e avrebbe fondato quelli in atti su documentazione insufficiente ed inidonea a verificarne la correttezza. Rileva il Tribunale la totale infondatezza della doglianza: l'esame dei conteggi permette infatti di evidenziare come gli stessi risultino essere stati elaborati tenuto conto della retribuzione percepita per ogni singola voce mese per mese, dato che trova riscontro nei prospetti paga riferiti al periodo in interesse parimenti allegati.
8. Sull'eccezione di prescrizione.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente si richiama pronuncia della Suprema
Corte (n.26246 del 6/9/2022), in ordine all'incidenza delle modifiche apportate dall'art.1, comma 42, della legge n. 92/2012 all'art. 18 legge n. 300/1970, sul corso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro rientrante nell'ambito di applicazione del cit. art. 18, ove è stato affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Principio successivamente più volte ribadito (v. Cass. 30957/2022; 4186/2023;
432172023, 13932/2024), in ragione del quale deve escludersi la prescrizione delle pretese creditorie fatte valere nel presente giudizio, in quanto tutte maturate successivamente al 18/7/2007 (data corrispondente ai cinque anni antecedenti al 18/7/2012, in cui è entrata in vigore la cd. Legge
Fornero).
9. Conclusioni
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, delle disposizioni della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione delle indicate indennità nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie.
10. Trattandosi di somme dovute a titolo di differenze retributive, sulle stesse, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. SS.UU. n.38/2001 e conformi successive).
11. Compensi di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (in applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto dei parametri minimi avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso, nonché dello scaglione valore della causa), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta la nullità, per contrasto con l'art.7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma offerta dalla Corte Europea di Giustizia, delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione delle indennità per cui è causa nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie, e, di conseguenza, dichiara che la ricorrente ha diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.01.2013 al 8.09.2024 con una retribuzione comprensiva dell'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, dell'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del 21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del
1.08.2023, dell'indennità di riserva di cui all'art. 36 del CCAL del 20.02.2019, dell'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e delle provvigioni personale di bordo di cui agli artt. 3 del Verbale di Accordo del 21.01.2016 e 38, punto 2, del CCAL del 20.02.2019, e quindi la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 6.276,80 lordi;
per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo di €6.276,80 lordi, Parte_1
oltre accessori;
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €2.350,00, oltre contributo unificato, rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza dell'11.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°3088/2025
TRA
c.f. , elett.te dom.ta in Roma, P.zza dei Parte_1 C.F._1
Prati degli Strozzi n.34, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Pace e Massimo Laratro, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
C.F. e P.Iva n. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Garramone e Sergio Alberto Codella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Foro Traiano, n.1/A, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata alla comparsa;
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione spettante durante le giornate di ferie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata ha esposto che: era stat dipendente di con mansioni di Train Manager dal 21.11.2011 al 8.9.2024; che quale Controparte_1
appartente al personale mobile erasempre in viaggio e lontano dalla propria residenza;
percepiva mensilmente e con continuità indennità variabili, quali l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, l'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del 21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, l'indennità di riserva di cui all'art. 36 del CCAL del
20.02.2019, l'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e le provvigioni personale di bordo di cui agli artt.3 del Verbale di Accordo del 21.1.2016 e 38 punto 2
CCAL del 20.2.2019. Lamento che durante i giorni di ferie avevano percepito il trattamento retributivo previsto dall'art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie sensibilmente inferiore a quella ordinaria, argomentato che le predette indennità rappresentavano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro di Train Manager, sicché esse erano previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del suddetto profilo professionale ed incidenti significativamente sul totale della retribuzione percepita mensilmente, segnatamente in misura compresa tra un terzo e la metà, argomentato che la loro mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva
2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, dedotto che l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che aveva recepito la Direttiva 2003/88/CE e che aveva previsto un periodo minimo di ferie retribuite di almeno quattro settimane, doveva essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituiva attuazione, ha concluso chiedendo: “1) previa, se del caso, declaratoria di nullità
e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia – per violazione e/o contrasto con l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE e/o con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia e/o con
i principi dalla stessa Corte affermati in materia, così come sopra riportati e richiamati – delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale e comunque della prassi aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione delle indennità per cui è causa nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.01.2013 al 8.09.2024 (ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa) con una retribuzione comprensiva dell'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, dell'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del
21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, dell'indennità di riserva di cui all'art. 36 del CCAL del 20.02.2019, dell'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e delle provvigioni personale di bordo di cui agli artt. 3 del Verbale di Accordo del
21.01.2016 e 38, punto 2, del CCAL del 20.02.2019, e quindi la sussistenza del diritto della ricorrente
a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 6.276,80 lordi, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto: 2) condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 corrispondere alla istante l'importo di € 6.276,80 lordi, ovvero quelle diverse somme che, anche per ciascuno, dovessero risultare in corso di causa”, oltre accessori e vinte le spese. Con
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta contestando la fondatezza di tutte le domande e rassegnanto le seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, sprovvisto di prova;
in ogni caso o in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parzialmente delle domande attoree, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese per il periodo precedente al 21 marzo 2020 o nella diversa data ritenuta equa da codesto Giudice per le ragioni sopra esposte e comunque nella minor somma ritenuta corretta da codesto Giudice alla luce della erroneità dei conteggi avversarsi per i motivi e nella misura indicata nella presente Memoria di costituzione e, cioè, per importo pari a ad
€ 5.639,08”, vinte le spese.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La disciplina normativa nazionale e sovranazionale
In ragione della disciplina interna, il diritto alle ferie annuali è sancito dall'art. 36, comma 3, Cost. secondo cui “Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”, ripreso dall'art. 2109, comma 2,
c.c. a mente del quale è previsto “diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e più specificatamente disciplinato dall'art. 10 D.Lgs. n. 66/2003 che a sua volta statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.
Secondo la normativa dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali, ex art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, è previsto che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nonché, ex art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
2. Pronunce della Corte di Giustizia Riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, , ha chiarito che Parte_2
l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che la retribuzione “deve essere mantenuta”, nel senso che il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (conformi anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C- 520/06, SC e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè SC e altri, Parte_2
punto 60). Principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011, n.155, C-155/10,
Williams: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n.
2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”. Decisione, quella menzionata, cui deve attribuirsi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni offerte in ordine all'interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti nella fattispecie essendo ivi stato altresì chiarito che malgrado “La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali… l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. Parte_2
pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto 58). Infatti, l'obbligo di monetizzare Persona_1
queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze -S e a., punto 58, nonché SC e a., punto 60)…si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
3. Verifica demandata al giudice nazionale
Sulla base di tali indicazioni deve allora ritenersi che, come già affermato dai precedenti citati e prodotti agli atti, vi debba essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in modo che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio (“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”).
Premesso quanto sopra appare necessario svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C385/17, , su cui v. infra), durante i Parte_3
periodi di lavoro effettivo, e, in particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale “mobile” impiegato sui treni di linea.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”. Paragonabilità che deve tener conto del fatto che la retribuzione feriale non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Occorre quindi tener conto, da un lato, della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, dall'altro, dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi.
Sotto il primo profilo la Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”. Principi enunciati dalla Corte di giustizia nella richiamata sentenza e successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso Consesso, come la sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12,
Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , i quali sono stati recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più recente Per_2
della Corte di Cassazione (da ultimo: Cass. 20/5/2024 nn. 13932 e 13972/2024; Cass. 21/5/2024 n.
14089/2024; ed in precedenza: Cass. 23/6/2022, n. 20216; Cass. 15/10/2020, n. 22401/2020 e Cass.
17/5/2019, n. 13425/2019), nonché dalle numerose decisioni di merito richiamate dai ricorrenti in ricorso.
4. Natura e finalità degli elementi retributivi oggetto di esame.
Ciò premesso, nel caso di specie, occorre dunque verificare se, alla luce della normativa e dei principi sopra delineati, le voci della retribuzione variabile dei ricorrenti (l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, l'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del 21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, l'indennità di riserva di cui all'art. 36 del CCAL del 20.02.2019 e l'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019) debbano o meno essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante ai lavoratori durante i periodi di ferie. In via preliminare, deve precisarsi che il CCAL applicato, nelle versioni ratione temporis applicabili firmate il 25.7.2011, il 20.2.2019 ed il 1.8.2023, definiscono train manager colui che ““svolge prevalentemente le mansioni di coordinamento e controllo delle attività e delle risorse di bordo
(personale, fornitori), dei processi di controlleria e vendita, con responsabilità del comfort, dirigenza
e sorveglianza del convoglio, sia in gestione ordinaria che straordinaria e di emergenza, eseguendo interventi sul materiale, compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, controllo e intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni e coadiutore del macchinista nei casi previsti, nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti. Svolge all'occorrenza attività di supporto a terra per i servizi di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori” (art. 14 Allegato 2A del
Verbale di Accordo del 25.07.2011);“fermo restando quanto previsto per detta figura dall'art. 26 del
CCNL Mobilità/Area AF del 16 dicembre 2016 per la figura del Capo Treno, cura le attività propedeutiche e successive alla circolazione dei treni e svolge tutte le operazioni necessarie a garantire il comfort dei passeggeri e il coordinamento della vendita dei prodotti commercializzati e la corretta e puntuale erogazione dei servizi di bordo. E' responsabile del coordinamento e del controllo delle attività svolte dal personale di bordo e dal personale delle aziende fornitrici. Svolge all'occorrenza attività di supporto a terra per i servizi di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori”
(art. 13 del CCAL del 20.02.2019).
E' pacifico tra le parti che l'orario di lavoro dei train manager comprende sia le attività c.d. condotta o scorta del treno (nel corso delle quali il macchinista è responsabile della guida del treno o comunque opera sul treno), sia le attività di c.d. riserva (nel corso delle quali il macchinista è presente presso un impianto ed è a disposizione del datore di lavoro per l'eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di attività complementari e accessorie (art.16 punto 2 CCAL 25.7.2011 sostanzialmente invariato nel successivo rinnovo);
Secondo quanto previsto dagli indicati accordi integrativi aziendali, la retribuzione del personale di bordo tra cui il train manager è composta da una parte fissa, ossia spettante indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento, e da una parte variabile, correlata, invece, alle ore di condotta o scorta del treno, agli orari effettuati e alle attività effettivamente prestate.
In particolare vengono nella specie in interesse:
a) l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, riconosciuta al lavoratore cui “venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione”;
b) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del
21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, viene riconosciuta per la permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive, esclusa per gli spostamenti di servizio;
c) l'indennità di riserva, di cui all'art. 36 del CCAL del 20.02.2019, prevista per il personale di macchina e di bordo, è ricollegata a prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotta o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari,
d) l'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019, infine, istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda, è ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale. L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate.
e) provvigioni personale di bordo, introdotto dall'art. 3 del Verbale di Accordo del 21.01.2016 secondo cui “In applicazione dell'art. 9 Allegato 3 CCL NTV, a partire dal giorno 1 febbraio 2016 ai
Train Manager, Train Specialist ed Hostess/Steward di bordo che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, vendono titoli di viaggio e servizi accessori a pagamento e/o emettono titoli di viaggio per regolarizzare viaggiatori sprovvisti di biglietto o con biglietto non idoneo (es. cambio biglietto/upgrade), viene riconosciuta una percentuale individuale pari al 10% di quanto effettivamente incassato”.
Per tutte le indicate voci della retribuzione trattasi di indennità corrisposte in maniera continuativa, o in quanto intrinsecamente connesse alla prestazione tipica del personale di bordo (che, come detto, o procede alla condotta del treno oppure resta presso l'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali attività che dovessero rendersi necessarie, c.d. riserva) oppure alla collaborazione prestata dal dipendente all'efficientamento del modello organizzativo. Voci, viceversa, del tutto slegate dalla finalità di coprire “spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”.
Avuto riguardo alla natura e alla finalità degli emolumenti in questione, deve quindi ritenersi che essi presentino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE affinché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
5. Verifica della sussistenza di un rischio di effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.
Preso atto di quanto al punto 4, occorre poi dare risposta al seguente quesito: le disposizioni collettive che riguardano i suddetti emolumenti e ne regolano la loro non computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”? E' rispettato, in altre parole, il limite posto dal rischio di
“dissuasività”?
In via preliminare occorre osservare come la circostanza che nel nostro ordinamento sia affermato il principio di irrinunciabilità alle ferie annuali non escluda che in concreto non si possano verificare situazioni in cui il lavoratore sia indotto a non fruirne per non subire una decurtazione della retribuzione, così come non può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano in fatto regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati (per la verità godendo l'istante in ciascun anno salvo nel 2019 e nel 2022 di un numero di giorni sensibilmente inferiore a quello di diritto), scelta che può dipendere da fattori personali e familiari, dovendosi vicevresa indagare se per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali si sia comunque creato un serio rischio di induzione alla rinuncia. Né può allora essere condivisa la deduzione secondo cui, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione annua. Trattasi di approccio non condivisibile perché da un lato non considera che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, dall'altro perché è sull'intervallo di tempo di 4 settimane che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (v. Cass. 13932/2024).
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Un tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi negare che dalle buste paga prodotte in giudizio emerge come tali emolumenti siano stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati.
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_3
6. Affidamento delle parti sociali
Non osta all'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti l'eventuale lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a questi ultimi favorevole. La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza
[...]
è del 15.9.2011), e, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 20216/2022, cit. Per_3 punto 35), “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative del diritto europeo, e l'interpretazione vincolante datane dal giudice euro unitario, in materia di composizione della retribuzione feriale.
7. Sui criteri di calcolo.
In merito ai conteggi effettuati dalla parte ricorrente, non può condividersi il rilievo secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie corrispondenti a 20 giorni, pari a 4 settimane di calendario, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
Ed infatti, nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28.
In particolare, in detta pronuncia, la Cassazione ha affermato che: “Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.”
Ne consegue che gli specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie, non sono applicabili solo per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto alla misura dei 28 giorni;
periodi ulteriori rispetto ai quali dunque continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di onnicomprensività (cfr., per tutte, Cass. n. 1823/2004).
In ogni caso deve osservarsi che i conteggi di parte istante sono stati elaborati (come già sopra rilevato) per un numero di giorni di ferie che solo per due anni raggiunge le 28 giornate.
Infondata, poi, l'obiezione della resistente, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dalla contrattazione. Osserva l'Ufficio come la contrattuale, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo. Ne consegue che il totale delle indennità percepite deve essere correttamente diviso non per ventisei, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Corte di Appello di
Roma nn. 903 e 904/2024).
Tanto premesso, deve osservarsi che i conteggi depositati dalla parte ricorrente sono stati elaborati in piena coerenza con i precedenti rilievi.
Fermi per come sopra individuati i criteri di computo, ha infine lamentato la datrice di lavoro che controparte, in ogni caso, non avrebbe elaboato calcoli analitici e avrebbe fondato quelli in atti su documentazione insufficiente ed inidonea a verificarne la correttezza. Rileva il Tribunale la totale infondatezza della doglianza: l'esame dei conteggi permette infatti di evidenziare come gli stessi risultino essere stati elaborati tenuto conto della retribuzione percepita per ogni singola voce mese per mese, dato che trova riscontro nei prospetti paga riferiti al periodo in interesse parimenti allegati.
8. Sull'eccezione di prescrizione.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente si richiama pronuncia della Suprema
Corte (n.26246 del 6/9/2022), in ordine all'incidenza delle modifiche apportate dall'art.1, comma 42, della legge n. 92/2012 all'art. 18 legge n. 300/1970, sul corso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro rientrante nell'ambito di applicazione del cit. art. 18, ove è stato affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Principio successivamente più volte ribadito (v. Cass. 30957/2022; 4186/2023;
432172023, 13932/2024), in ragione del quale deve escludersi la prescrizione delle pretese creditorie fatte valere nel presente giudizio, in quanto tutte maturate successivamente al 18/7/2007 (data corrispondente ai cinque anni antecedenti al 18/7/2012, in cui è entrata in vigore la cd. Legge
Fornero).
9. Conclusioni
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, delle disposizioni della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione delle indicate indennità nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie.
10. Trattandosi di somme dovute a titolo di differenze retributive, sulle stesse, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. SS.UU. n.38/2001 e conformi successive).
11. Compensi di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (in applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto dei parametri minimi avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso, nonché dello scaglione valore della causa), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accerta la nullità, per contrasto con l'art.7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma offerta dalla Corte Europea di Giustizia, delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione delle indennità per cui è causa nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie, e, di conseguenza, dichiara che la ricorrente ha diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.01.2013 al 8.09.2024 con una retribuzione comprensiva dell'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui all'art. 30 del CCAL del 20.02.2019 e del 1.08.2023, dell'indennità di permanenza a bordo treno di cui agli artt. 4, punto 1, del Verbale di Accordo del 21.01.2016 e 34, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e del
1.08.2023, dell'indennità di riserva di cui all'art. 36 del CCAL del 20.02.2019, dell'incentivo di efficienza di cui all'art. 38, punto 1, del CCAL del 20.02.2019 e delle provvigioni personale di bordo di cui agli artt. 3 del Verbale di Accordo del 21.01.2016 e 38, punto 2, del CCAL del 20.02.2019, e quindi la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 6.276,80 lordi;
per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo di €6.276,80 lordi, Parte_1
oltre accessori;
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €2.350,00, oltre contributo unificato, rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari