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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
2171/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 10/07/2025, alle ore 10.29, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. V. Cardile Parte_1 per l'Avv. V. Tumeo Controparte_1 per delega dell'Avv. F. Pace i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa;
Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 27.5.2024, , rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Vincenzo Cardile e Placido Cardile, proponeva opposizione (ai sensi dell'articolo 615 c.p.c.) contro la cartella di pagamento n. 29520240007862008000, notificatole in data 9.5.2024 dalla di Messina con la quale le veniva richiesta la somma Controparte_2 di euro 7.110,88 quale somma dovuta alla Controparte_3 in esito all'escussione di garanzia dalla stessa concessa sul Fondo di Garanzia per P.M.I. (ex lege n. 662/1996). La parte opponente chiedeva, preliminarmente, di sospendere l'efficacia, sino all'esito del giudizio, della cartella di pagamento suddetta posto il danno grave e irreparabile che dall'esecuzione potrebbe derivarne poiché la Sig.ra “è disoccupata e non si trova nelle Pt_1 condizioni economiche di poter provvedere al pagamento della somma richiesta”; contestava la legittimità della procedura esecutiva dovuta alla natura privatistica del credito azionato in quanto nascente da contratto di finanziamento stipulato da (all'epoca titolare della Ditta Pt_1 individuale “Le Rose Bianche di Lo Duca Vittoria) con la BNL, rispetto al quale la CP_1 [...]
aveva concesso una garanzia pubblica nei limiti e Controparte_3 con le modalità previste dalla normativa di riferimento per i finanziamenti concessi alle P.M.I.; argomentava, infatti, che l'uso del ruolo esattoriale, secondo quanto dispone il D.lgs. 46/1999, è soggetto a modalità procedimentali diverse in base alla natura delle somme dovute e che, nel caso
1 di specie, stante la natura privatistica sostenuta dalla parte opponente, il ruolo esattoriale non era idoneo a costituire di per sé titolo esecutivo;
contestava anche la mancanza di una preventiva comunicazione di surroga nella modalità e nelle forme richieste al fine di permettere al destinatario – odierna ricorrente - di comprendere le ragioni poste a fondamento dell'emissione della cartella di pagamento nei suoi confronti;
chiedeva, infine, la condanna della controparte al pagamento delle spese e compensi di lite. Si costituiva, in data 6.2.2025, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pace del Foro di Roma, la quale
[...] contestava le motivazioni sostenute dalla parte ricorrente, argomentava la legittimità della procedura coattiva azionata da per la riscossione delle somme corrisposte in CP_5 conseguenza dell'escussione della garanzia del Fondo per PMI e che la procedura avviata per l'esazione del credito manteneva natura pubblicistica perché originata dall'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal Fondo di Garanzia ex lege n. 662/96; richiamava l'articolo 21 D.lgs. 46/99 (che secondo la controparte fonderebbe la diversa procedura richiesta per i crediti privatistici), mettendo, tuttavia, in evidenza la clausola di apertura di suddetto articolo in cui si fa un riferimento espresso alle ipotesi nelle quali “sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”, e individuava questa deroga tipizzata all'articolo 8 bis, comma 3, ultimo inciso del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, (convertito con modificazioni con la L. 24 marzo 2015 n. 33); parte opposta allegava, poi, di aver ritualmente comunicato la surroga nelle ragioni creditorie dell'istituto bancario all'odierna ricorrente;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione All'udienza del 10.07.2025, la causa era discussa e decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Il primo motivo d'opposizione formulato e facente leva sulla pretesa illegittimità della procedura esattiva avviata dalla parte opposta deve ritenersi infondato nel merito e ciò per quanto di ragione. È pacifico che il ruolo esattoriale assuma natura di titolo esecutivo, il punto controverso riguarda la natura giuridica del rapporto tra la e la e, di conseguenza, la Pt_1 CP_5 disciplina applicabile per la riscossione della cartella di pagamento in questione. Per giurisprudenza costante, alla quale da ultimo nuovamente il Supremo Collegio ha deciso di dare continuità (Cfr. Cass., 3, n. 9678 del 13.04.2025)“in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti della determina la surrogazione di detto garante nella posizione CP_1 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del per le piccole e medie imprese, con conseguente Pt_2 legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. N. 46 del 1999” (Cass. 3, n. 1005 del 16/1/2023); in altri termini, il gestore del Fondo di garanzia per le PMI – odierno opposto - soddisfatto il finanziatore e surrogandosi ad esso (circostanza sostanzialmente pacifica e documentata), diviene il titolare di un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del;
dal che si ricava che deve Pt_2 ritenersi legittima l'iniziativa assunta – e, quindi, la procedura di riscossione azionata - da parte opposta in danno della Pt_1
Il secondo motivo di opposizione facente leva sulla pretesa omessa comunicazione di surroga da parte di , deve ritenersi parimenti infondato nel merito e ciò per quanto, CP_5 peraltro, già sopra argomentato. Giova, per completezza, premettere che, al fine di agire nei confronti del soggetto beneficiario, e, quindi, per attivare la garanzia pubblica, il soggetto richiedente deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A.R. o con altri mezzi che
2 possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora. Nel caso controverso v'è prova documentale in atti della comunicazione preventiva eseguita a mezzo raccomandata alla odierna ricorrente per mano della odierna opposta;
quest'ultima ha fornito piena prova di aver adempiuto a tale onere con la spedizione di raccomandata A/R del 31.08.2023, ricevuta dalla in data 13.09.2023; con la indicata Pt_1 missiva parte opposta ha informato l'opponente odierna dell'avvenuta escussione di garanzia, della surrogazione nelle ragioni di credito e l'ha invitata al pagamento del dovuto precisando anche che, decorso inutilmente il termine, il credito sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite dell' . Controparte_2
Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a integralmente a carico della parte opponente nella misura determinata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2171/2024 R.G. promossa da (CF ), nata a Parte_1 C.F._1
Messina il 27.10.1965 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, Via Pavia is. 47/d, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cardile (CF
che la rappresenta e difende disgiuntamente e unitamente all'avv. C.F._2
Placido Cardile (CF ), parte opponente, nei confronti di C.F._3 [...]
, in Controparte_6 persona del legale rapp.te p.t, (Codice Fiscale , domicilio digitale pec: P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dell'Avv. Francesca Pace del Foro di Roma Email_1
(Codice Fiscale n. ), parte opposta, disattesa ogni contraria istanza e C.F._4 difesa così provvede: a) rigetta l'opposizione; b) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.618,00, oltre s.g. al 15%, IVA e CPA. Così deciso in Messina il 10.7.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)
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Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 27.5.2024, , rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Vincenzo Cardile e Placido Cardile, proponeva opposizione (ai sensi dell'articolo 615 c.p.c.) contro la cartella di pagamento n. 29520240007862008000, notificatole in data 9.5.2024 dalla di Messina con la quale le veniva richiesta la somma Controparte_2 di euro 7.110,88 quale somma dovuta alla Controparte_3 in esito all'escussione di garanzia dalla stessa concessa sul Fondo di Garanzia per P.M.I. (ex lege n. 662/1996). La parte opponente chiedeva, preliminarmente, di sospendere l'efficacia, sino all'esito del giudizio, della cartella di pagamento suddetta posto il danno grave e irreparabile che dall'esecuzione potrebbe derivarne poiché la Sig.ra “è disoccupata e non si trova nelle Pt_1 condizioni economiche di poter provvedere al pagamento della somma richiesta”; contestava la legittimità della procedura esecutiva dovuta alla natura privatistica del credito azionato in quanto nascente da contratto di finanziamento stipulato da (all'epoca titolare della Ditta Pt_1 individuale “Le Rose Bianche di Lo Duca Vittoria) con la BNL, rispetto al quale la CP_1 [...]
aveva concesso una garanzia pubblica nei limiti e Controparte_3 con le modalità previste dalla normativa di riferimento per i finanziamenti concessi alle P.M.I.; argomentava, infatti, che l'uso del ruolo esattoriale, secondo quanto dispone il D.lgs. 46/1999, è soggetto a modalità procedimentali diverse in base alla natura delle somme dovute e che, nel caso
1 di specie, stante la natura privatistica sostenuta dalla parte opponente, il ruolo esattoriale non era idoneo a costituire di per sé titolo esecutivo;
contestava anche la mancanza di una preventiva comunicazione di surroga nella modalità e nelle forme richieste al fine di permettere al destinatario – odierna ricorrente - di comprendere le ragioni poste a fondamento dell'emissione della cartella di pagamento nei suoi confronti;
chiedeva, infine, la condanna della controparte al pagamento delle spese e compensi di lite. Si costituiva, in data 6.2.2025, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pace del Foro di Roma, la quale
[...] contestava le motivazioni sostenute dalla parte ricorrente, argomentava la legittimità della procedura coattiva azionata da per la riscossione delle somme corrisposte in CP_5 conseguenza dell'escussione della garanzia del Fondo per PMI e che la procedura avviata per l'esazione del credito manteneva natura pubblicistica perché originata dall'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal Fondo di Garanzia ex lege n. 662/96; richiamava l'articolo 21 D.lgs. 46/99 (che secondo la controparte fonderebbe la diversa procedura richiesta per i crediti privatistici), mettendo, tuttavia, in evidenza la clausola di apertura di suddetto articolo in cui si fa un riferimento espresso alle ipotesi nelle quali “sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”, e individuava questa deroga tipizzata all'articolo 8 bis, comma 3, ultimo inciso del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, (convertito con modificazioni con la L. 24 marzo 2015 n. 33); parte opposta allegava, poi, di aver ritualmente comunicato la surroga nelle ragioni creditorie dell'istituto bancario all'odierna ricorrente;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione All'udienza del 10.07.2025, la causa era discussa e decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Il primo motivo d'opposizione formulato e facente leva sulla pretesa illegittimità della procedura esattiva avviata dalla parte opposta deve ritenersi infondato nel merito e ciò per quanto di ragione. È pacifico che il ruolo esattoriale assuma natura di titolo esecutivo, il punto controverso riguarda la natura giuridica del rapporto tra la e la e, di conseguenza, la Pt_1 CP_5 disciplina applicabile per la riscossione della cartella di pagamento in questione. Per giurisprudenza costante, alla quale da ultimo nuovamente il Supremo Collegio ha deciso di dare continuità (Cfr. Cass., 3, n. 9678 del 13.04.2025)“in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti della determina la surrogazione di detto garante nella posizione CP_1 del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del per le piccole e medie imprese, con conseguente Pt_2 legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. N. 46 del 1999” (Cass. 3, n. 1005 del 16/1/2023); in altri termini, il gestore del Fondo di garanzia per le PMI – odierno opposto - soddisfatto il finanziatore e surrogandosi ad esso (circostanza sostanzialmente pacifica e documentata), diviene il titolare di un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del;
dal che si ricava che deve Pt_2 ritenersi legittima l'iniziativa assunta – e, quindi, la procedura di riscossione azionata - da parte opposta in danno della Pt_1
Il secondo motivo di opposizione facente leva sulla pretesa omessa comunicazione di surroga da parte di , deve ritenersi parimenti infondato nel merito e ciò per quanto, CP_5 peraltro, già sopra argomentato. Giova, per completezza, premettere che, al fine di agire nei confronti del soggetto beneficiario, e, quindi, per attivare la garanzia pubblica, il soggetto richiedente deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A.R. o con altri mezzi che
2 possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora. Nel caso controverso v'è prova documentale in atti della comunicazione preventiva eseguita a mezzo raccomandata alla odierna ricorrente per mano della odierna opposta;
quest'ultima ha fornito piena prova di aver adempiuto a tale onere con la spedizione di raccomandata A/R del 31.08.2023, ricevuta dalla in data 13.09.2023; con la indicata Pt_1 missiva parte opposta ha informato l'opponente odierna dell'avvenuta escussione di garanzia, della surrogazione nelle ragioni di credito e l'ha invitata al pagamento del dovuto precisando anche che, decorso inutilmente il termine, il credito sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite dell' . Controparte_2
Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a integralmente a carico della parte opponente nella misura determinata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2171/2024 R.G. promossa da (CF ), nata a Parte_1 C.F._1
Messina il 27.10.1965 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, Via Pavia is. 47/d, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cardile (CF
che la rappresenta e difende disgiuntamente e unitamente all'avv. C.F._2
Placido Cardile (CF ), parte opponente, nei confronti di C.F._3 [...]
, in Controparte_6 persona del legale rapp.te p.t, (Codice Fiscale , domicilio digitale pec: P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dell'Avv. Francesca Pace del Foro di Roma Email_1
(Codice Fiscale n. ), parte opposta, disattesa ogni contraria istanza e C.F._4 difesa così provvede: a) rigetta l'opposizione; b) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.618,00, oltre s.g. al 15%, IVA e CPA. Così deciso in Messina il 10.7.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)
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