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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1209/2022 R.G., tra:
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 [...]
), , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
07.04.1949 (c.f ), , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
25.10.1950 (c.f. , e nata a [...] C.F._3 Parte_4
Sicaminò (ME) (c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_4
Claudio Trovato, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, via delle Alpi n. 52 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti,
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 per essa, quale procuratrice, Controparte_2
1 convenuta, contumace,
e
con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3 (c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, P.IVA_1 nella qualità di mandataria, la con sede in Roma, via Parte_5
Curtatone n. 3 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Volante, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via G. Carducci n. 2 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
intervenuta ex art. 111 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 23 febbraio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Claudio Trovato per gli appellanti:
“In via preliminare disporre Consulenza tecnica d'Ufficio per accertare i complessivi rapporti dare-avere inter partes, detraendo l'importo complessivamente (tempo per tempo) versato da in adempimento della transazione dalla sommatoria del credito Parte_1
(194.301.067 (pari ad euro 100.348,13 oltre interessi al tasso convenzionale) e Parte_6 di quello spettante al Banco di Sicilia, liquidato dal Tribunale di Palermo in euro 202.398,05, oltre interessi al tasso legale dal 24.07.1997. In subordine, nel merito Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, la nullità della sentenza di primo grado, con ogni conseguente statuizione;
Accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili la richiesta di pagamento formulata in precetto da nei confronti degli odierni appellanti, con ogni conseguente Controparte_1 statuizione in ordine alla riforma della sentenza di primo grado;
2 Accertare e dichiarare che il Sig. ha versato, in relazione al credito Parte_1 esposto, il complessivo importo di euro 413.391,65 (quattrocentotredici - milatrecentonovantuno//65), come specificato e precisato, con ogni conseguente statuizione in ordine alla declaratoria di insussistenza del minor credito spiegato da Controparte_1 nell'atto di precetto ovvero, in subordine, della compensazione del controcredito spettante ai sig.ri in relazione alle maggiori somme versate Pt_1
Accertati gli importi versati ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la prescrizione del residuo credito eventualmente accertato o comunque preteso sulla base di altro credito dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_4 quale mandataria , dalla (già “ Parte_7 Controparte_5 [...]
ed ancor prima “ , in persona Controparte_6 Controparte_7 del suo legale rappresentante pro tempore;
Accertati gli importi versati ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la prescrizione del residuo credito eventualmente accertato o comunque preteso sulla base di altro credito dalla Società interveniente in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_5
Sempre nel merito, in accoglimento dell'impugnazione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'insussistenza del diritto della
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_4 quale mandataria , dalla (già “ Parte_7 Controparte_5 [...]
ed ancor prima “ , in persona Controparte_6 Controparte_7 del suo legale rappresentante pro tempore, a procedere ad esecuzione forzata, stante l'insussistenza/inesistenza del debito;
Sempre nel merito, in accoglimento dell'impugnazione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'insussistenza del diritto della interveniente in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_5 procedere ad esecuzione forzata, stante l'insussistenza/inesistenza del debito, con ogni conseguente statuizione In via riconvenzionale In riforma integrale della sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, Condannare la in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale mandataria ( , dalla Parte_7
(già “ ed ancor prima Controparte_5 Controparte_6
“ , nonché l'interveniente in persona del Controparte_7 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della in persona Parte_5 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, uti singuli od in solido tra loro, quale indebito oggettivo ed in subordine quale ingiustificato arricchimento sine causa, in favore
3 dell'opponente della differenza tra la somma da questi versata di Parte_1 euro 413.391,65 (quattrocentotredicimila-trecentonovantuno// 65) e quella che risultasse effettivamente dovuta all'esito del giudizio, il tutto oltre alla detrazione dell'ulteriore importo pari alle somme incassate dal creditore a seguito del riparto dell'attivo del fallimento della
CP_8
In via subordinata e gradata in riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento delle reciproche posizioni dare/avere, condannare gli opponenti alle minori somme che saranno accertate in corso di causa, ovvero ritenute di giustizia. Con vittoria di spese e compensi relativi al primo e al secondo grado di giudizio;
- avv. Mario Volante per la Controparte_3
“…conclude come in comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e con condanna alle spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2022, Parte_1
, , e proponevano appello
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 2254/2022, del 18 maggio 2022, pubblicata il 25 maggio 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 610/2018 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
– e, per essa, n.q. di mandataria, la - CP_3 Parte_5 cessionaria del credito oggetto di causa, la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 febbraio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
4 In sintesi, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano opposizione all'atto di precetto con cui la Controparte_4
e, per essa, quale mandataria, la – in Controparte_5 esecuzione della sentenza nr. 5497/14 emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 567/97 – aveva intimato loro il pagamento della somma di €202.398,05, oltre accessori.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando gli attori al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite.
Il primo giudice, rilevato che l'opposizione è fondata sulla contestazione a procedere ad esecuzione forzata in considerazione dei pagamenti effettuati nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e prima della formazione del titolo posto a fondamento del precetto, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione innanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, potendo invece il debitore far valere in tali sedi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato.
Ciò in applicazione dei principi della preclusione del giudicato o, in caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, della litispendenza.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e, Controparte_1 per essa, della sua procuratrice che, Controparte_2 ritualmente citata a comparire mediante notifica dell'atto di impugnazione in data 24 giugno 2022, non si è costituita nel presente grado di giudizio e che, nonostante la costituzione della sua avente causa a titolo particolare, non è stata estromessa, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c..
Proponendo impugnazione, gli appellanti lamentano la non corretta valutazione da parte del Tribunale di una serie di pagamenti eseguiti dagli stessi, in particolare da , tra il 2005 ed il 2010, per Parte_1
5 complessivi €413.391,65, in forza di una scrittura privata sottoscritta con la
[...]
mandataria della Island Finance s.p.a., il 21 dicembre 2005. Pt_8
Tale atto, di natura transattiva, riguardava le esposizioni (di cui gli odierni appellanti si erano costituiti fideiussori) della nei confronti, CP_8 rispettivamente, della e del Banco di Sicilia, e relative: l'una, al Controparte_9 conto corrente n. 62072/20, per cui era stato emesso dal Tribunale di Palermo decreto ingiuntivo n. 222/1997, divenuto definitivo, per l'importo di
€100.348,13, oltre interessi convenzionali;
l'altra, due conti correnti, per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 567/1997, per €696.129,318, oggetto di opposizione in quel momento ancora pendente.
Secondo gli appellanti, dei pagamenti eseguiti non si era data prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nell'accordo non vi era alcuna previsione in ordine alla imputazione di essi a distinti crediti originariamente di e Parte_6 del Banco di Sicilia.
Parte appellante deduce, quindi, che, a seguito del consistente ridimensionamento del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 567/1997 (da
€696.129,318 a €202.398,05), con la risoluzione del negozio di transazione (causata dalla impossibilità per i debitori di corrispondere il residuo importo pattuito), il debito originario risulta essere stato sostanzialmente estinto, sicchè, mediante la notifica dell'atto di precetto oggetto di opposizione, la
[...]
pretenderebbe di essere pagata due volte. CP_1
Insiste, quindi, affinchè si tenga conto dei pagamenti eseguiti, mediante consulenza tecnica di ufficio che accerti lo stato dei complessivi rapporti di dare avere tra le parti, detraendo dal debito quanto versato in adempimento della transazione.
Lamenta, in ogni caso, l'omessa statuizione sulle domande di ripetizione dell'indebito oggettivo e di arricchimento della causa, non esaminate dal giudice di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento, per quanto di ragione.
6 Il primo giudice ha opportunamente richiamato il principio, costantemente affermato, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 26110/2022; sez. VI, n. 3716/2020; sez. III, n. 14636/2017).
In maniera altrettanto condivisibile è stato ricordato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (Cass. Civ., sez. VI, n. 3277/2015; sez. lav., n. 2742/1999; sez. III, n. 1935/1994).
Ancora, si è ribadito che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce infatti causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è quindi limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce (Cass. Civ., sez. lav., n. 26948/2014; sez. lav., n. 26732/2014).
Ciò posto, nel caso in esame, le doglianze avanzate dagli opponenti attengono alla verificazione di fatti estintivi, pagamenti, intervenuti allorchè era in corso il
7 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e che, in tale sede, non erano stati eccepiti al fine di contestare la pretesa creditoria, sicchè non possono più essere valorizzati in questa sede a tal fine.
Fondata, almeno in parte, risulta invece la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dagli opponenti.
E' pacifico che la transazione intervenuta fra essi e la si sia risolta, Parte_8 come espressamente previsto, a seguito del mancato pagamento di tutti gli importi concordati dalle parti.
Ciò comporta, da un lato, trattandosi chiaramente di transazione non novativa, la reviviscenza dei rapporti originari (Cass. Civ., sez. III, n. 645/2024; sez. III, n. 24377/2006), e, dall'altro, in difetto di differente previsione, la ripetibilità delle somme corrisposte, essendo rimaste le relative prestazioni prive di causa (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, n. 6575/2017).
Tale obbligo restitutorio può riguardare, però, evidentemente, i soli importi corrisposti alla per un totale di €80.000,00 (versati con Controparte_1 assegni circolari emessi il 09 marzo 2010 da UGF Banca, rispettivamente di
€35.000,00 e €29.000,00, e da Intesa Sanpaolo, di €6.000,00, e con ulteriore assegno circolare di UGF Banca dell'08 luglio 2010, di €10.000,00) e non le ulteriori somme versate al Banco di Sicilia su indicazione della che, Parte_8 all'epoca, era mandataria non della stessa bensì della Controparte_1 società che a questa avrebbe poi ceduto i propri crediti, la Island Finance s.p.a..
Sull'importo di €80.000,00 vanno riconosciuti, in favore degli appellanti, gli interessi al tasso legale dal 27 dicembre 2017, data della proposizione dell'opposizione a precetto, in ossequio al disposto dell'art. 2033, ultima parte, c.c., non potendosi configurare in capo alla società una condizione di mala fede al momento della esecuzione di pagamenti riconnessi ad un regolare contratto ancora valido ed efficace.
*****
A seguito del parziale accoglimento dell'appello e della domanda di ripetizione di indebito ricorrono le condizioni per disporre la integrale compensazione fra gli attori e la delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
8 , , e , in quanto Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4 soccombenti riguardo alla opposizione al precetto, sono tenuti, invece, al pagamento, in favore della e per essa, nella qualità di Controparte_3 mandataria, della intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Parte_5 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€8.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€2.600,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] avverso la sentenza n. 2254/2022, del 18 maggio 2022, pubblicata il 25 Pt_4 maggio 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 610/2018 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di e, per essa, della sua Controparte_1 procuratrice Controparte_2
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, , e della Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 somma di €80.000,00, oltre interessi dal 27 dicembre 2017 al soddisfo;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara interamente compensate fra , Parte_1 Pt_2
e e le spese di
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio;
- condanna , , e Parte_1 Parte_1 Parte_3 [...]
in solido, al pagamento, in favore della e, Pt_4 Controparte_3
9 per essa, nella qualità di mandataria, della delle Parte_5 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€8.300,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 02 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1209/2022 R.G., tra:
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 [...]
), , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
07.04.1949 (c.f ), , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
25.10.1950 (c.f. , e nata a [...] C.F._3 Parte_4
Sicaminò (ME) (c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_4
Claudio Trovato, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, via delle Alpi n. 52 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti,
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 per essa, quale procuratrice, Controparte_2
1 convenuta, contumace,
e
con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3 (c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, P.IVA_1 nella qualità di mandataria, la con sede in Roma, via Parte_5
Curtatone n. 3 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Volante, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via G. Carducci n. 2 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
intervenuta ex art. 111 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 23 febbraio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Claudio Trovato per gli appellanti:
“In via preliminare disporre Consulenza tecnica d'Ufficio per accertare i complessivi rapporti dare-avere inter partes, detraendo l'importo complessivamente (tempo per tempo) versato da in adempimento della transazione dalla sommatoria del credito Parte_1
(194.301.067 (pari ad euro 100.348,13 oltre interessi al tasso convenzionale) e Parte_6 di quello spettante al Banco di Sicilia, liquidato dal Tribunale di Palermo in euro 202.398,05, oltre interessi al tasso legale dal 24.07.1997. In subordine, nel merito Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, la nullità della sentenza di primo grado, con ogni conseguente statuizione;
Accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili la richiesta di pagamento formulata in precetto da nei confronti degli odierni appellanti, con ogni conseguente Controparte_1 statuizione in ordine alla riforma della sentenza di primo grado;
2 Accertare e dichiarare che il Sig. ha versato, in relazione al credito Parte_1 esposto, il complessivo importo di euro 413.391,65 (quattrocentotredici - milatrecentonovantuno//65), come specificato e precisato, con ogni conseguente statuizione in ordine alla declaratoria di insussistenza del minor credito spiegato da Controparte_1 nell'atto di precetto ovvero, in subordine, della compensazione del controcredito spettante ai sig.ri in relazione alle maggiori somme versate Pt_1
Accertati gli importi versati ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la prescrizione del residuo credito eventualmente accertato o comunque preteso sulla base di altro credito dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_4 quale mandataria , dalla (già “ Parte_7 Controparte_5 [...]
ed ancor prima “ , in persona Controparte_6 Controparte_7 del suo legale rappresentante pro tempore;
Accertati gli importi versati ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la prescrizione del residuo credito eventualmente accertato o comunque preteso sulla base di altro credito dalla Società interveniente in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_5
Sempre nel merito, in accoglimento dell'impugnazione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'insussistenza del diritto della
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_4 quale mandataria , dalla (già “ Parte_7 Controparte_5 [...]
ed ancor prima “ , in persona Controparte_6 Controparte_7 del suo legale rappresentante pro tempore, a procedere ad esecuzione forzata, stante l'insussistenza/inesistenza del debito;
Sempre nel merito, in accoglimento dell'impugnazione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'insussistenza del diritto della interveniente in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_5 procedere ad esecuzione forzata, stante l'insussistenza/inesistenza del debito, con ogni conseguente statuizione In via riconvenzionale In riforma integrale della sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, Condannare la in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale mandataria ( , dalla Parte_7
(già “ ed ancor prima Controparte_5 Controparte_6
“ , nonché l'interveniente in persona del Controparte_7 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della in persona Parte_5 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, uti singuli od in solido tra loro, quale indebito oggettivo ed in subordine quale ingiustificato arricchimento sine causa, in favore
3 dell'opponente della differenza tra la somma da questi versata di Parte_1 euro 413.391,65 (quattrocentotredicimila-trecentonovantuno// 65) e quella che risultasse effettivamente dovuta all'esito del giudizio, il tutto oltre alla detrazione dell'ulteriore importo pari alle somme incassate dal creditore a seguito del riparto dell'attivo del fallimento della
CP_8
In via subordinata e gradata in riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento delle reciproche posizioni dare/avere, condannare gli opponenti alle minori somme che saranno accertate in corso di causa, ovvero ritenute di giustizia. Con vittoria di spese e compensi relativi al primo e al secondo grado di giudizio;
- avv. Mario Volante per la Controparte_3
“…conclude come in comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e con condanna alle spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2022, Parte_1
, , e proponevano appello
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 2254/2022, del 18 maggio 2022, pubblicata il 25 maggio 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 610/2018 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
– e, per essa, n.q. di mandataria, la - CP_3 Parte_5 cessionaria del credito oggetto di causa, la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 febbraio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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4 In sintesi, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano opposizione all'atto di precetto con cui la Controparte_4
e, per essa, quale mandataria, la – in Controparte_5 esecuzione della sentenza nr. 5497/14 emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 567/97 – aveva intimato loro il pagamento della somma di €202.398,05, oltre accessori.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando gli attori al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite.
Il primo giudice, rilevato che l'opposizione è fondata sulla contestazione a procedere ad esecuzione forzata in considerazione dei pagamenti effettuati nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e prima della formazione del titolo posto a fondamento del precetto, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione innanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, potendo invece il debitore far valere in tali sedi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato.
Ciò in applicazione dei principi della preclusione del giudicato o, in caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, della litispendenza.
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e, Controparte_1 per essa, della sua procuratrice che, Controparte_2 ritualmente citata a comparire mediante notifica dell'atto di impugnazione in data 24 giugno 2022, non si è costituita nel presente grado di giudizio e che, nonostante la costituzione della sua avente causa a titolo particolare, non è stata estromessa, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c..
Proponendo impugnazione, gli appellanti lamentano la non corretta valutazione da parte del Tribunale di una serie di pagamenti eseguiti dagli stessi, in particolare da , tra il 2005 ed il 2010, per Parte_1
5 complessivi €413.391,65, in forza di una scrittura privata sottoscritta con la
[...]
mandataria della Island Finance s.p.a., il 21 dicembre 2005. Pt_8
Tale atto, di natura transattiva, riguardava le esposizioni (di cui gli odierni appellanti si erano costituiti fideiussori) della nei confronti, CP_8 rispettivamente, della e del Banco di Sicilia, e relative: l'una, al Controparte_9 conto corrente n. 62072/20, per cui era stato emesso dal Tribunale di Palermo decreto ingiuntivo n. 222/1997, divenuto definitivo, per l'importo di
€100.348,13, oltre interessi convenzionali;
l'altra, due conti correnti, per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 567/1997, per €696.129,318, oggetto di opposizione in quel momento ancora pendente.
Secondo gli appellanti, dei pagamenti eseguiti non si era data prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nell'accordo non vi era alcuna previsione in ordine alla imputazione di essi a distinti crediti originariamente di e Parte_6 del Banco di Sicilia.
Parte appellante deduce, quindi, che, a seguito del consistente ridimensionamento del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 567/1997 (da
€696.129,318 a €202.398,05), con la risoluzione del negozio di transazione (causata dalla impossibilità per i debitori di corrispondere il residuo importo pattuito), il debito originario risulta essere stato sostanzialmente estinto, sicchè, mediante la notifica dell'atto di precetto oggetto di opposizione, la
[...]
pretenderebbe di essere pagata due volte. CP_1
Insiste, quindi, affinchè si tenga conto dei pagamenti eseguiti, mediante consulenza tecnica di ufficio che accerti lo stato dei complessivi rapporti di dare avere tra le parti, detraendo dal debito quanto versato in adempimento della transazione.
Lamenta, in ogni caso, l'omessa statuizione sulle domande di ripetizione dell'indebito oggettivo e di arricchimento della causa, non esaminate dal giudice di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento, per quanto di ragione.
6 Il primo giudice ha opportunamente richiamato il principio, costantemente affermato, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 26110/2022; sez. VI, n. 3716/2020; sez. III, n. 14636/2017).
In maniera altrettanto condivisibile è stato ricordato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (Cass. Civ., sez. VI, n. 3277/2015; sez. lav., n. 2742/1999; sez. III, n. 1935/1994).
Ancora, si è ribadito che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce infatti causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è quindi limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce (Cass. Civ., sez. lav., n. 26948/2014; sez. lav., n. 26732/2014).
Ciò posto, nel caso in esame, le doglianze avanzate dagli opponenti attengono alla verificazione di fatti estintivi, pagamenti, intervenuti allorchè era in corso il
7 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e che, in tale sede, non erano stati eccepiti al fine di contestare la pretesa creditoria, sicchè non possono più essere valorizzati in questa sede a tal fine.
Fondata, almeno in parte, risulta invece la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dagli opponenti.
E' pacifico che la transazione intervenuta fra essi e la si sia risolta, Parte_8 come espressamente previsto, a seguito del mancato pagamento di tutti gli importi concordati dalle parti.
Ciò comporta, da un lato, trattandosi chiaramente di transazione non novativa, la reviviscenza dei rapporti originari (Cass. Civ., sez. III, n. 645/2024; sez. III, n. 24377/2006), e, dall'altro, in difetto di differente previsione, la ripetibilità delle somme corrisposte, essendo rimaste le relative prestazioni prive di causa (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, n. 6575/2017).
Tale obbligo restitutorio può riguardare, però, evidentemente, i soli importi corrisposti alla per un totale di €80.000,00 (versati con Controparte_1 assegni circolari emessi il 09 marzo 2010 da UGF Banca, rispettivamente di
€35.000,00 e €29.000,00, e da Intesa Sanpaolo, di €6.000,00, e con ulteriore assegno circolare di UGF Banca dell'08 luglio 2010, di €10.000,00) e non le ulteriori somme versate al Banco di Sicilia su indicazione della che, Parte_8 all'epoca, era mandataria non della stessa bensì della Controparte_1 società che a questa avrebbe poi ceduto i propri crediti, la Island Finance s.p.a..
Sull'importo di €80.000,00 vanno riconosciuti, in favore degli appellanti, gli interessi al tasso legale dal 27 dicembre 2017, data della proposizione dell'opposizione a precetto, in ossequio al disposto dell'art. 2033, ultima parte, c.c., non potendosi configurare in capo alla società una condizione di mala fede al momento della esecuzione di pagamenti riconnessi ad un regolare contratto ancora valido ed efficace.
*****
A seguito del parziale accoglimento dell'appello e della domanda di ripetizione di indebito ricorrono le condizioni per disporre la integrale compensazione fra gli attori e la delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
8 , , e , in quanto Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4 soccombenti riguardo alla opposizione al precetto, sono tenuti, invece, al pagamento, in favore della e per essa, nella qualità di Controparte_3 mandataria, della intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Parte_5 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€8.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€2.600,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] avverso la sentenza n. 2254/2022, del 18 maggio 2022, pubblicata il 25 Pt_4 maggio 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 610/2018 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di e, per essa, della sua Controparte_1 procuratrice Controparte_2
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, , e della Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 somma di €80.000,00, oltre interessi dal 27 dicembre 2017 al soddisfo;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara interamente compensate fra , Parte_1 Pt_2
e e le spese di
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio;
- condanna , , e Parte_1 Parte_1 Parte_3 [...]
in solido, al pagamento, in favore della e, Pt_4 Controparte_3
9 per essa, nella qualità di mandataria, della delle Parte_5 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€8.300,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 02 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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