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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/11/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 825/2024 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti LUIGI BORGIA e ANTONIO GIANNONE;
ATTRICE contro c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ALDO D'AVOLA;
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- accogliere la domanda attorea e per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 (P.I.
– C.F. , al pagamento, in favore di dell'importo di € P.IVA_3 P.IVA_2 Parte_1 69.811,37 – oltre interessi legali dalla data del denunciato sinistro – a titolo di indennizzo dovuto per la realizzazione del rischio garantito con polizza RCT-RCO n. 169155559. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Per parte convenuta:
- Dichiarare inammissibili o, con qualunque altra statuizione, rigettare le domande attrici essendo carenti di presupposti e di condizioni, manifestamente infondate e non provate in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti, e ciò per le causali di cui in narrativa. Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario, IVA e CPA nella misura di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.3.2024, conveniva in giudizio Parte_1 per essere indennizzata delle somme versate a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno in conseguenza del sinistro occorso in data 17/18.3.2023. Segnatamente, l'attrice deduceva di pagina 1 di 3 essere un'azienda esercente l'attività di gestione dei servizi di sicurezza, vigilanza, emergenza, guardiania, prevenzione antincendio e pronto intervento e di aver stipulato, in data 5.7.2019, la polizza assicurativa n. 1/50226/65/169155559 per i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro presso Controparte_1
Sotto la vigenza della polizza, in data 27.6.2022, l'attrice concludeva un contratto di subappalto con ATI Siram S.p.A. avente ad oggetto il servizio antincendio e vigilanza presso l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2023 la temperatura di un frigorifero adibito alla conservazione dei farmaci ed ubicato al pian terreno dell'edificio ospedaliero raggiungeva i 15° C e, malgrado l'immediata attivazione dell'allarme, gli operatori antincendio intervenivano in loco solo la mattina del giorno seguente. Per effetto della prolungata esposizione a detta temperatura i farmaci divenivano inutilizzabili e, pertanto, l' dapprima applicava ad ATI Siram S.p.A. Controparte_2 una penale di € 1.000,00 e successivamente quantificava in € 68.811,37 i danni patiti;
tali somme, in forza del contratto di subappalto, venivano dalla concessionaria addebitate ad Parte_1
Con nota prot. n. 162 del 26.05.2023, la società attrice denunciava il sinistro ad
[...] chiedendo l'attivazione della garanzia assicurativa, ma la convenuta, dopo aver Controparte_1 aperto il sinistro n. 1-8101-2023-0439389 e aver nominato un liquidatore, rimaneva inerte.
In data 29.5.2024 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...]
eccependo che il sinistro occorso esulava dalla garanzia assicurativa. Controparte_1
Conclusa con esito negativo la procedura di mediazione, con provvedimento del 16.4.2025 la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025.
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.
Occorre rilevare che non sussiste contestazione in ordine alla vigenza ed operatività della polizza assicurativa n. 1/50226/65/169155559 alla data del sinistro, né alla dinamica del sinistro stesso;
l'oggetto del contendere attiene esclusivamente alla sua riconducibilità entro il rischio assicurato.
Deduce parte attrice che stando alle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo (DOC.7: fascicolo informativo) correlato alla polizza de qua e, segnatamente, all'art. 13, lett. a) -
“Oggetto dell'assicurazione”-: “La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi Parte_2 sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”. Parte_2
La polizza stipulata dalla attrice con e in particolare il relativo Parte_1 Controparte_3 Atto di variazione del 21/12/2021, sul frontespizio contiene la seguente descrizione del rischio “RCT / RCO / RCI e, nell'Allegato all'atto di variazione, alla voce descrizione del rischio: Parte_1
– Via Sacro Cuore 171 – 97015 Modica (RG)”, riporta le seguenti specificazioni: • Impresa Parte_1 esercente attività di gestione servizi integrativi antincendio (guardia fuochi), vigilanza e prevenzione antincendio, primo intervento di elisuperfici, elipiste, aree portuali, servizio di portierato. • … • Nella garanzia RCT sono inclusi: 1) Danni da interruzione o sospensione attività di terzi;
2) Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato da lui detenute;
3) Danni da furto.
Inoltre ulteriori estensioni della garanzia sono state convenute ad hoc, ad esempio con riferimento all'appalto per il servizio di sorveglianza e antincendio h 24 da svolgere presso le gallerie di proprietà dell'Anas.
Fondatamente dunque eccepisce la convenuta l'inoperatività della polizza con riguardo all'attività di pagina 2 di 3 vigilanza a distanza di attrezzature ospedaliere, perché nel rischio assicurato si fa riferimento solo ad attività o servizio:
• Antincendio (guardia fuochi);
• Vigilanza e prevenzione antincendio;
• Primo intervento di elisuperfici, elipiste, aree portuali;
• Portierato.
Il sinistro denunciato dall'IRCCS Burlo Garofolo a mezzo di nota prot. n. 3548 del 22.03.2023, consiste invece nel “mancato intervento da parte degli operatori del servizio antincendio, a seguito di un allarme temperatura del frigo situato nella stanza OSP0110 al piano terra dell'edificio Ospedale in data 17 marzo 2023, attività prevista all'art. 1.1 “Servizio di sicurezza extra-antincendio” e 1.3 del contratto di subappalto”.
A seguito della comparsa di costituzione parte attrice sostiene che l'evento rientra nel rischio assicurato, il quale deve farsi coincidere con l'intero ambito dell'attività prestata, richiamando la nota informativa Ed.
1.4.2014 e, segnatamente, la sezione di cui alla lettera B. Informazioni sul contratto - art.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni, in tema di responsabilità civile verso terzi,
“LA SOCIETÀ SI OBBLIGA A TENERE INDENNE L'ASSICURATO, DI QUANTO QUESTI SIA TENUTO A PAGARE, QUALE CIVILMENTE RESPONSABILE AI SENSI DI LEGGE, A TITOLO DI RISARCIMENTO (CAPITALE, INTERESSI E SPESE) DI DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI PER MORTE, PER LESIONI PERSONALI E PER DANNEGGIAMENTI A COSE, IN CONSEGUENZA DI UN FATTO INERENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA”.
L'assunto non può trovare accoglimento, giacchè il predetto articolo rinvia agli Articoli 13 “Oggetto dell'assicurazione”, lett. a) e seguenti delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi per gli aspetti di dettaglio, proprio richiamato da parte attrice in citazione.
Fondatamente eccepisce parte convenuta che il richiamo alle condizioni generali di contratto appare irrilevante nella misura in cui le stesse sono preordinate a regolare una serie di attività e di rischi, che evidentemente debbono di volta in volta essere specificati e descritti nelle condizioni particolari di contratto, ovvero nella polizza. Nella fattispecie, le condizioni particolari di contratto vigenti alla data dei fatti in contestazione sono costituite dall'Allegato all'atto di variazione di polizza del 21/12/2021 (doc. 2 delle produzioni della . Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 825/2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 01/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 825/2024 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti LUIGI BORGIA e ANTONIO GIANNONE;
ATTRICE contro c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ALDO D'AVOLA;
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- accogliere la domanda attorea e per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 (P.I.
– C.F. , al pagamento, in favore di dell'importo di € P.IVA_3 P.IVA_2 Parte_1 69.811,37 – oltre interessi legali dalla data del denunciato sinistro – a titolo di indennizzo dovuto per la realizzazione del rischio garantito con polizza RCT-RCO n. 169155559. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Per parte convenuta:
- Dichiarare inammissibili o, con qualunque altra statuizione, rigettare le domande attrici essendo carenti di presupposti e di condizioni, manifestamente infondate e non provate in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti, e ciò per le causali di cui in narrativa. Con le spese e i compensi, maggiorati di rimborso forfetario, IVA e CPA nella misura di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.3.2024, conveniva in giudizio Parte_1 per essere indennizzata delle somme versate a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno in conseguenza del sinistro occorso in data 17/18.3.2023. Segnatamente, l'attrice deduceva di pagina 1 di 3 essere un'azienda esercente l'attività di gestione dei servizi di sicurezza, vigilanza, emergenza, guardiania, prevenzione antincendio e pronto intervento e di aver stipulato, in data 5.7.2019, la polizza assicurativa n. 1/50226/65/169155559 per i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro presso Controparte_1
Sotto la vigenza della polizza, in data 27.6.2022, l'attrice concludeva un contratto di subappalto con ATI Siram S.p.A. avente ad oggetto il servizio antincendio e vigilanza presso l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2023 la temperatura di un frigorifero adibito alla conservazione dei farmaci ed ubicato al pian terreno dell'edificio ospedaliero raggiungeva i 15° C e, malgrado l'immediata attivazione dell'allarme, gli operatori antincendio intervenivano in loco solo la mattina del giorno seguente. Per effetto della prolungata esposizione a detta temperatura i farmaci divenivano inutilizzabili e, pertanto, l' dapprima applicava ad ATI Siram S.p.A. Controparte_2 una penale di € 1.000,00 e successivamente quantificava in € 68.811,37 i danni patiti;
tali somme, in forza del contratto di subappalto, venivano dalla concessionaria addebitate ad Parte_1
Con nota prot. n. 162 del 26.05.2023, la società attrice denunciava il sinistro ad
[...] chiedendo l'attivazione della garanzia assicurativa, ma la convenuta, dopo aver Controparte_1 aperto il sinistro n. 1-8101-2023-0439389 e aver nominato un liquidatore, rimaneva inerte.
In data 29.5.2024 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...]
eccependo che il sinistro occorso esulava dalla garanzia assicurativa. Controparte_1
Conclusa con esito negativo la procedura di mediazione, con provvedimento del 16.4.2025 la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025.
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.
Occorre rilevare che non sussiste contestazione in ordine alla vigenza ed operatività della polizza assicurativa n. 1/50226/65/169155559 alla data del sinistro, né alla dinamica del sinistro stesso;
l'oggetto del contendere attiene esclusivamente alla sua riconducibilità entro il rischio assicurato.
Deduce parte attrice che stando alle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo (DOC.7: fascicolo informativo) correlato alla polizza de qua e, segnatamente, all'art. 13, lett. a) -
“Oggetto dell'assicurazione”-: “La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi Parte_2 sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”. Parte_2
La polizza stipulata dalla attrice con e in particolare il relativo Parte_1 Controparte_3 Atto di variazione del 21/12/2021, sul frontespizio contiene la seguente descrizione del rischio “RCT / RCO / RCI e, nell'Allegato all'atto di variazione, alla voce descrizione del rischio: Parte_1
– Via Sacro Cuore 171 – 97015 Modica (RG)”, riporta le seguenti specificazioni: • Impresa Parte_1 esercente attività di gestione servizi integrativi antincendio (guardia fuochi), vigilanza e prevenzione antincendio, primo intervento di elisuperfici, elipiste, aree portuali, servizio di portierato. • … • Nella garanzia RCT sono inclusi: 1) Danni da interruzione o sospensione attività di terzi;
2) Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato da lui detenute;
3) Danni da furto.
Inoltre ulteriori estensioni della garanzia sono state convenute ad hoc, ad esempio con riferimento all'appalto per il servizio di sorveglianza e antincendio h 24 da svolgere presso le gallerie di proprietà dell'Anas.
Fondatamente dunque eccepisce la convenuta l'inoperatività della polizza con riguardo all'attività di pagina 2 di 3 vigilanza a distanza di attrezzature ospedaliere, perché nel rischio assicurato si fa riferimento solo ad attività o servizio:
• Antincendio (guardia fuochi);
• Vigilanza e prevenzione antincendio;
• Primo intervento di elisuperfici, elipiste, aree portuali;
• Portierato.
Il sinistro denunciato dall'IRCCS Burlo Garofolo a mezzo di nota prot. n. 3548 del 22.03.2023, consiste invece nel “mancato intervento da parte degli operatori del servizio antincendio, a seguito di un allarme temperatura del frigo situato nella stanza OSP0110 al piano terra dell'edificio Ospedale in data 17 marzo 2023, attività prevista all'art. 1.1 “Servizio di sicurezza extra-antincendio” e 1.3 del contratto di subappalto”.
A seguito della comparsa di costituzione parte attrice sostiene che l'evento rientra nel rischio assicurato, il quale deve farsi coincidere con l'intero ambito dell'attività prestata, richiamando la nota informativa Ed.
1.4.2014 e, segnatamente, la sezione di cui alla lettera B. Informazioni sul contratto - art.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni, in tema di responsabilità civile verso terzi,
“LA SOCIETÀ SI OBBLIGA A TENERE INDENNE L'ASSICURATO, DI QUANTO QUESTI SIA TENUTO A PAGARE, QUALE CIVILMENTE RESPONSABILE AI SENSI DI LEGGE, A TITOLO DI RISARCIMENTO (CAPITALE, INTERESSI E SPESE) DI DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI PER MORTE, PER LESIONI PERSONALI E PER DANNEGGIAMENTI A COSE, IN CONSEGUENZA DI UN FATTO INERENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA”.
L'assunto non può trovare accoglimento, giacchè il predetto articolo rinvia agli Articoli 13 “Oggetto dell'assicurazione”, lett. a) e seguenti delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi per gli aspetti di dettaglio, proprio richiamato da parte attrice in citazione.
Fondatamente eccepisce parte convenuta che il richiamo alle condizioni generali di contratto appare irrilevante nella misura in cui le stesse sono preordinate a regolare una serie di attività e di rischi, che evidentemente debbono di volta in volta essere specificati e descritti nelle condizioni particolari di contratto, ovvero nella polizza. Nella fattispecie, le condizioni particolari di contratto vigenti alla data dei fatti in contestazione sono costituite dall'Allegato all'atto di variazione di polizza del 21/12/2021 (doc. 2 delle produzioni della . Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 825/2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 01/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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