TRIB
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/02/2024, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2353 /2021 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Parte_1
Miceli, Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Monreale (PA) in Via Roma n. 48, giusta procura in atti
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: ricostruzione carriera.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2021, il ricorrente in epigrafe – docente di ruolo del convenuto - si è rivolto al Tribunale di CP_1
Termini Imerese in funzione di giudice del lavoro di primo grado, per ivi sentire: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9
– 14 anni”. PER L'EFFETTO, CONDANNARE il a Controparte_1
pagare, in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € 5.166,22 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c”.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva CP_1
in giudizio sicchè ne va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.10.2023 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 19 luglio 2011, il ricorrente, in sede di ricostruzione della carriera, si è visto applicare il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data
19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata applicazione, in suo favore, della doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nei seguenti termini: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 – 14 anni. Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 3 – 8 anni, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Tale clausola di favore, sulla scorta delle argomentazioni utilizzate da ultimo dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 2924/2020), che si intendono qui interamente richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve trovare applicazione anche ai dipendenti che abbiano iniziato a lavorare alle dipendenze del in forza di una CP_2
successione di contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già lavorato un anno.
Pertanto, al ricorrente, immesso in ruolo in epoca precedente al 1° settembre 2010, va riconosciuto il diritto all'applicazione della
“clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale più favorevole “3-8 anni”, con conseguente condanna di cui al dispositivo.
La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del , CP_1
ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- condanna il convenuto a corrispondere al ricorrente le CP_1
differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto dello stesso a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, oltre accessori di legge, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al C.C.N.L. del 19 luglio 2011;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in €. 1.700,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A.,
C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 04.10.2023 per il deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note sostitutive d'udienza.
IL GIUIDCE
Giorgia Marcatajo