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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 5 maggio 2025 a trattazione scritta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6623 / 2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: ,ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Venuti;
C.F._1
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni
Oggetto: assegno di invalidità civile
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023 parte ricorrente esponeva:
- che con ricorso ex art. 445bis c.p.c. aveva chiesto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili al diritto all'assegno di invalidità civile;
CP_
- che costituitosi in giudizio l' e disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità pari a 66% ;
- di aver depositato dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità della domanda di pagamento dei ratei e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 5.5.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
1 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile (giudizio iscritto al RG
6653/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da : “Cardiopatia ipertensiva in Paziente con spondilo artrosi e diabete in Paziente con vasculopatia cerebrale e sindrome depressiva” ed ha applicato i codici tabellari
1101,6445, 7008 e 9309 riconoscendo un'invalidità del 66%.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
La domanda non può trovare accoglimento.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che il ctu in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha esaminato la nuova documentazione sanitaria prodotta e ha rilevato che la patologia artrosica era stata già analizzata e messa in evidenza sia in diagnosi che nella valutazione dell'invalidità espressa
Alla luce delle superiori considerazioni il giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – risulta pienamente condiviso e il ricorso non può essere accolto.
Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att c.p.c. come modificato dall'art 42 del dl n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito
2 imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art 76 e 77 del
Dlgs n.113/02.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte così provvede:
− rigetta il ricorso;
− esonera l' istante dal pagamento delle spese del procedimento per ATP e del presente giudizio;
− pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' CP_1
Messina, 6.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 5 maggio 2025 a trattazione scritta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6623 / 2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: ,ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Venuti;
C.F._1
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni
Oggetto: assegno di invalidità civile
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023 parte ricorrente esponeva:
- che con ricorso ex art. 445bis c.p.c. aveva chiesto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili al diritto all'assegno di invalidità civile;
CP_
- che costituitosi in giudizio l' e disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità pari a 66% ;
- di aver depositato dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità della domanda di pagamento dei ratei e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 5.5.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
1 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile (giudizio iscritto al RG
6653/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da : “Cardiopatia ipertensiva in Paziente con spondilo artrosi e diabete in Paziente con vasculopatia cerebrale e sindrome depressiva” ed ha applicato i codici tabellari
1101,6445, 7008 e 9309 riconoscendo un'invalidità del 66%.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
La domanda non può trovare accoglimento.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che il ctu in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha esaminato la nuova documentazione sanitaria prodotta e ha rilevato che la patologia artrosica era stata già analizzata e messa in evidenza sia in diagnosi che nella valutazione dell'invalidità espressa
Alla luce delle superiori considerazioni il giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – risulta pienamente condiviso e il ricorso non può essere accolto.
Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att c.p.c. come modificato dall'art 42 del dl n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito
2 imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art 76 e 77 del
Dlgs n.113/02.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte così provvede:
− rigetta il ricorso;
− esonera l' istante dal pagamento delle spese del procedimento per ATP e del presente giudizio;
− pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' CP_1
Messina, 6.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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