Articolo 12 della Legge 11 novembre 1982, n. 828
Articolo 11Articolo 13
Versione
30 novembre 1982
Art. 12.
La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all' articolo 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e' elevata a 20 anni.
Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma.
Entrata in vigore il 30 novembre 1982