Art. 12.
La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all' articolo 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e' elevata a 20 anni.
Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma.
La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all' articolo 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e' elevata a 20 anni.
Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma.