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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14104/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VENTURA GRAZIA, giusta procura in C.F._1 atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a Biancavilla (CT) il 28/01/1974, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. RANDAZZO DONATELLA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/11/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 22/12/2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da con cui ha contratto matrimonio CP_1 in Biancavilla (CT) il 30/09/1997.
Dall' unione sono nate le figlie (il 23/07/1994), (il 12/07/1996) e (n. Per_1 Per_2 Per_3
l'11/09/2000).
1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva formulando le proprie richieste. CP_1
All'udienza del 14.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni riportandosi al contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti e il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero opponeva.
La domanda di separazione avanzata è fondata e merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 14/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno depositato note scritte con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi nei seguenti termini:
“- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento in ragione della rispettiva capacità lavorativa. Dichiarano, pertanto, risolta tra loro ogni pendenza di natura economica;
- il sig. riconosce alla sig.ra - in sostituzione all'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento - il diritto di abitazione e uso della casa coniugale, che pertanto acquisisce effetti obbligatori tra le parti, (di proprietà dello stesso) per un periodo pari a 20 anni a far data dal deposito del presente accordo, subordinandola alle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio: la sig.ra dorrà provvedere a volturare a suo nome tutte le utenze;
la CP_1 sig.ra potrà esercitare il diritto di abitazione in maniera esclusiva e personale, CP_1 decadendone immediatamente in presenza di una convivenza;
- nulla disporre in merito al diritto di visita delle figlie in quanto maggiorenni;
-nulla disporre in merito al diritto di mantenimento delle figlie in quanto tutte autonome economicamente;
-la sig.ra a proprie spese, provvederà al passaggio di proprietà CP_1 dell'autovettura FORD FIESTA targata BT366BP con relativa trascrizione al PRA.”
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, tenuto conto che tutte le figlie nate dalla coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 14104 /2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni specificate in motivazione. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Biancavilla
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 110, parte 2, serie A;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, l' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14104/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VENTURA GRAZIA, giusta procura in C.F._1 atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a Biancavilla (CT) il 28/01/1974, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. RANDAZZO DONATELLA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/11/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 22/12/2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da con cui ha contratto matrimonio CP_1 in Biancavilla (CT) il 30/09/1997.
Dall' unione sono nate le figlie (il 23/07/1994), (il 12/07/1996) e (n. Per_1 Per_2 Per_3
l'11/09/2000).
1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva formulando le proprie richieste. CP_1
All'udienza del 14.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni riportandosi al contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti e il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero opponeva.
La domanda di separazione avanzata è fondata e merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 14/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno depositato note scritte con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi nei seguenti termini:
“- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento in ragione della rispettiva capacità lavorativa. Dichiarano, pertanto, risolta tra loro ogni pendenza di natura economica;
- il sig. riconosce alla sig.ra - in sostituzione all'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento - il diritto di abitazione e uso della casa coniugale, che pertanto acquisisce effetti obbligatori tra le parti, (di proprietà dello stesso) per un periodo pari a 20 anni a far data dal deposito del presente accordo, subordinandola alle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio: la sig.ra dorrà provvedere a volturare a suo nome tutte le utenze;
la CP_1 sig.ra potrà esercitare il diritto di abitazione in maniera esclusiva e personale, CP_1 decadendone immediatamente in presenza di una convivenza;
- nulla disporre in merito al diritto di visita delle figlie in quanto maggiorenni;
-nulla disporre in merito al diritto di mantenimento delle figlie in quanto tutte autonome economicamente;
-la sig.ra a proprie spese, provvederà al passaggio di proprietà CP_1 dell'autovettura FORD FIESTA targata BT366BP con relativa trascrizione al PRA.”
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, tenuto conto che tutte le figlie nate dalla coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 14104 /2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni specificate in motivazione. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Biancavilla
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 110, parte 2, serie A;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, l' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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