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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/12/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N° 1532/2019 R.G.
TRIBUNALE DI EL POZZO DI GOTTO
All'udienza del 01/12/2025, innanzi al Giudice, Got CE TE, sono comparsi: avv. Nastasi che precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e discute la causa riportandosi ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got CE TE
(firma digitale)
Pag. 1 a 12 Proc. N° 1532/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EL P. G.
Nella persona del Giudice Unico Onorario CE TE,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della
SENTENZA
Resa nella causa civile iscritta al n. R. G. 1532/2019
promossa da
, (c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
, (c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04.08.1986, (c.f. ), nata a Parte_3 C.F._3
Messina il 21.03.1994 e (c.f. ), nato a Parte_4 C.F._4
Messina il 11.08.1988, tutti elettivamente domiciliati in Torregrotta, Via Messina n.
11, presso lo studio dell'avv. Rosa Nastasi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti -attori–
Contro
, titolare dell'Agenzia di Viaggi “TENDENZA VIAGGI”, Controparte_1
con sede in Milazzo, Via C. Borgia, n. 49/51 -convenuta contumace-
Oggetto: risarcitorio.
Pag. 2 a 12 Proc. N° 1532/2019 R.G.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti.
Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione datato 25.09.2019, gli attori premettevano di aver acquistato per l'importo di € 10.850,00, dalla “Tendenza Viaggi” della sig.ra il viaggio Controparte_1
di nozze dei sig.ri e , con i quali sarebbero dovuti Parte_1 Parte_2
partire anche i sig.ri e , fratelli di Parte_3 Parte_4 [...]
con destinazione New York e Messico, della durata di giorni quattordici, dal Parte_2
13.10.2017 al 25.10.2017.
Gli attori lamentavano che, due giorni prima della partenza, la Parte_2
riceveva una telefonata dalla che la avvisava di un rinvio del viaggio in quanto nei CP_1 luoghi scelti vi era in corso una tempesta e assicurava che il rinvio sarebbe avvenuto alle medesime condizioni (... la stessa ha addirittura utilizzato il termine “congelare il viaggio da effettuare dopo i morti (ovvero dopo il 2 novembre)”.
Invece “... di posticipare il viaggio acquistato dagli attori...” la convenuta ne proponeva “...
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uno, da fare dal 29.11.2017 al 11.12.2017, che presentava condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle pattuite, con voli e strutture alberghiere di gran lunga più scadenti rispetto al pacchetto scelto e pagato”.
Gli attori, pertanto, chiedevano, in data 30.10.2017, la risoluzione del contratto ed il rimborso delle somme pagate e citavano innanzi a questo Tribunale la Controparte_1
chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e hanno prenotato alla Tendenza Viaggi di Parte_3 Parte_4
NN De UC, un servizio turistico, per la complessiva somma di euro 10.850,00, interamente pagato. 2) Ritenere e dichiarare che il servizio turistico (viaggio) prenotato e pagato, è stato rinviato su iniziativa e consiglio dell'Agenzia di Viaggi “Tendenza Viaggi” nella persona del titolare;
3) ritenere e dichiarare che il viaggio Controparte_1 sostitutivo, offerto e proposto dalla , prevedeva Controparte_2
condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle concordate ed economicamente inferiori al pagato con richiesta ingiustificata di integrazione;
4) ritenere e dichiarare valida la richiesta di modifica prenotazione del 30 ottobre 2017 che prevedeva la rinuncia al viaggio per modifica delle condizioni contrattuali e nessuna penalità; 5) in conseguenza condannare la convenuta signora e titolare della Tendenza Viaggi al CP_1 CP_1
rimborso della somma di euro 10.850,00, oltre rivalutazione ed interessi della data dei singoli versamenti, all'effettivo soddisfo;
6) Riconoscere solo per i sig.ri e Parte_1
un equo risarcimento danni per viaggio di nozze non goduto e Parte_2
rovinato; 7) Riconoscere dovuto per i signori e Parte_3 Parte_4 un risarcimento danni per ingiustificata cancellazione del viaggio;
8) in via istruttoria…”.
A tali contestazioni seguiva la contumacia della titolare dell'Agenzia di Controparte_1
Viaggi “Tendenza Viaggi”, che, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva.
E così, con provvedimento del 11.09.2020, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta per come richiesto dagli attori.
Con provvedimento del 17.05.2023 il Giudice “rilevato che la capitolazione della prova per testi, prospettata dalla parte nel caso di specie, non integra i requisiti richiesti dall'art. 244
c.p.c.” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'11.03.2024 e
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successivamente all'udienza del 14.01.2025 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Rimessa alla udienza odierna all'esito è così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre richiamare il “principio della ragione più liquida” che consentire al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su d'una questione, d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre in quanto afferma che sia “… desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Le domande di parte attrice sono in parte fondate e vanno accolte nei limiti che si dirà.
Gli attori hanno esposto di avere acquistato presso l'agenzia “Tendenza Viaggi” della sig.ra un servizio turistico - viaggio. Controparte_1
Dal contratto datato 22.06.2017, versato in atti da parte attrice, sottoscritto dalla agenzia venditrice “Tendenza Viaggi” di NN De UC, risultano le condizioni contrattuali relativi al servizio turistico denominato Pacchetto/ Servizio “PACK NEW YORK +
MESSICO” per un importo di € 10.000,00 di cui € 3.000,00 a titolo di acconto versati in pari data.
Parte attrice ha, altresì, versato in atti “Richiesta modifica Prenotazione” datata 30.10.2017, sottoscritta dalla Tendenza Viaggi, nella quale testualmente si legge: “CANCELLAZIONE
Nominativo richiedente per proprio conto ed in nome e per conto Parte_2 delle persone indicate nel contratto in allegato. Motivazione rinuncia per modifica delle condizioni contrattuali in quanto né hotel né date volo corrispondano. Partenza dal 29 novembre 2017 all'11 dicembre 2017. Penalità applicata nessuno”.
Il contratto stipulato tra le parti trova tutela nel D.lgs. n. 79 del 2011 (Codice della
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normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), che disciplina in modo organico la materia del turismo e, in particolare, sia i soggetti che operano nel settore turistico sia i contratti del turismo organizzato, compresi i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati oltre che la responsabilità dei soggetti coinvolti.
In particolare, il Codice del Turismo ai sensi dell'art. 33 definisce “servizio turistico”: “1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo”.
Nel caso di specie gli attori hanno acquisto un servizio turistico ossia dei servizi base
(trasporto, albergo ecc.) per l'effettuazione di un viaggio e lamentano che, a seguito del rinvio del viaggio comunicato dalla per le avverse condizioni atmosferiche nel CP_1 luogo prescelto, la convenuta invece di posticipare o “congelare” il viaggio acquistato dagli attori, ne proponeva uno, da fare dal 29.11.2017 al 11.12.2017, che presentava condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle pattuite “con voli e strutture alberghiere di gran lunga più scadenti rispetto al pacchetto scelto e pagato”.
Essendo state modificate le condizioni principali del servizio turistico, quali hotel e date del viaggio, gli attori hanno esercitato il loro diritto di recesso, giusta documentazione versata in atti. Infatti, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice del Turismo: “Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di
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recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore”.
L'art. 34 comma 1 lettera a, del Codice del Turismo individua quali caratteristiche principali dei servizi turistici: “1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze;
nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore”.
Nel caso de quo avendo il servizio turistico acquistato dagli attori subito variazioni nei suoi elementi essenziali (date viaggio e alberghi di gran lunga più scadenti rispetto al pacchetto scelto e pagato) e un aumento del prezzo, gli stessi hanno correttamente esercitato il diritto di recesso, lamentando la mancata restituzione delle somme pagate.
Parte convenuta non costituendosi in giudizio non ha offerto elementi idonei a contrastare quanto sostenuto da parte attrice.
E se è vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte non potendo rappresentare una ficta confessio anche in quanto inapplicabile è il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009), purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. Sul punto: “La contumacia può concorrere, insieme con altri
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elementi, a formare il convincimento del giudice” (Tribunale di Pavia sentenza 24.02.2022;
Cass. 7 marzo 1987 n. 2427, Cass. 20 luglio 1985 n. 4301; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Trib.
Bari 15.07.2015 n. 3275; Trib. Roma 04.10.2017 n. 8040, Trib. Roma 04.04.2017 n. 3223,
Trib. Roma 28.05.2016 n. 10898, Trib. Genova 20.1.2016 n. 209).
Inoltre, occorre evidenziare che nel caso in cui, la parte chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenti non giustificando la propria assenza – come avvenuto nel caso di specie – resta ferma la possibilità per il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti oggetto di interrogatorio. Sul punto: “La norma dell'art. 232 c.p.c. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta” (Cass. sentenza n. 7783 del
31.03.2010).
Alla luce delle pregresse argomentazioni e valutando il comportamento processuale della parte convenuta, nel suo complesso, possono essere ritenuti ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale e tenuto conto della documentazione versata in atti, le domande formulate ai punti 2) “Ritenere e dichiarare che il servizio turistico (viaggio) prenotato e pagato, è stato rinviato su iniziativa e consiglio dell' Controparte_3
nella persona del titolare;
”; 3) “ritenere e dichiarare che il viaggio Controparte_1 sostitutivo, offerto e proposto dalla , prevedeva Controparte_2
condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle concordate ed economicamente inferiori al pagato con richiesta ingiustificata di integrazione” 4) “ritenere e dichiarare valida la richiesta di modifica prenotazione del 30 ottobre 2017 che prevedeva la rinuncia al viaggio per modifica delle condizioni contrattuali e nessuna penalità” sono fondate e vanno accolte.
Per quanto concerne le altre domande e, precisamente, quelle formulate ai punti 1)
“Ritenere e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno prenotato alla Parte_3 Parte_4 Controparte_2
, un servizio turistico, per la complessiva somma di euro 10.850,00, interamente
[...]
pagato” e 5) “in conseguenza condannare la convenuta signora CP_4 CP_1 titolare della Tendenza Viaggi al rimborso della somma di euro 10.850,00, oltre
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rivalutazione ed interessi della data dei singoli versamenti, all'effettivo soddisfo” delle conclusioni dell'atto introduttivo, si osserva.
È stato provato che tra le parti è intercorso un contratto di vendita di un servizio turistico, tuttavia, non vi è prova del prezzo pagato dagli attori.
Nonostante nell'atto introduttivo del giudizio si legga: “alla data della prenotazione i sig.ri
e hanno versato un acconto di € 3.000,00 e in seguito hanno corrisposto, Pt_1 Parte_2
in tre soluzioni, la restante somma di € 7.850,00, come da ricevute che si allegano. In data
19.09.2017 l'intero viaggio di importo pari da € 10.850,00, era stato pagato, con
l'inclusione dei city-pass e dei trasferimenti da e per gli aeroporti”, parte attrice omette di versare in atti la ricevuta dei pagamenti effettuati.
Non vi è prova che gli attori abbiano corrisposto la somma di € 10.850,00, somma, peraltro, maggiore a quella risultante dal contratto pari ad € 10.000,00.
Inoltre, nessuna circostanza istruttoria relativa alla somma pagata dagli attori è stata articolata dagli stessi (l'interrogatorio, infatti, ha riguardato solo le circostanze C), D), E) della premessa dell'atto di citazione). Pertanto, gli attori hanno diritto alla restituzione della sola somma di € 3.000,00 quale acconto versato il 22.06.2017, al momento della stipula del contratto, come dallo stesso risultante.
Consegue che la convenuta titolare dell'Agenzia “Tendenza Viaggi” è Controparte_1 tenuta alla restituzione della somma di € 3.000,00, versata quale acconto del servizio turistico acquistato, giusto contratto del 22.06.2017, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, trattandosi di debito di valuta.
Per quanto concerne il risarcimento del danno.
Le domande di cui ai punti 6) “Riconoscere solo per i sig.ri e Parte_1 [...]
un equo risarcimento danni per viaggio di nozze non goduto e rovinato” e 7) Parte_2
“Riconoscere dovuto per i signori e un Parte_3 Parte_4 risarcimento danni per ingiustificata cancellazione del viaggio”, sono infondate e vanno rigettate.
Il danno da vacanza rovinata inteso come il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata a causa dell'inadempimento
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dell'organizzatore concerne “i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”.
L'art. 47 del Codice del Turismo sancisce: “nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Per potersi avvalere della tutela risarcitoria prevista dal predetto art. 47 è necessario, pertanto, che la vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste sia quella connessa all'acquisto di un “pacchetto turistico”.
In virtù del contratto all inclusive stipulato dal turista, la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto stesso e obbligando, così, il venditore a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi. L'eventuale inadempimento di questa obbligazione determina il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Sul punto: “Nel contratto di viaggio vacanza
“tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package), la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") connota la causa concreta del contratto” (Cass. 24 luglio 2007, n. 16315). Ed ancora: “Il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (cd. pacchetto turistico) si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, essendo caratterizzato sia per la “finalità turistica” che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo;
nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel “pacchetto turistico” gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la “finalità turistica” che integra la causa concreta del contratto;
con la conseguenza che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente, essendo tenuti a risarcire qualsiasi danno da questi subito a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono solidalmente ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il
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servizio reso (o non reso)” (Cass. ordinanza 18.01.2023 n. 1417).
In tema di onere della prova, in caso di mancato godimento della vacanza “all-inclusive” la prova dell'inadempimento coincide con la prova del verificarsi del danno (Cass. sent. n.
7256/2012).
Nel caso di specie avendo gli attori acquistato un servizio turistico e non anche un pacchetto turistico era loro onere provare il danno subito.
Ed infatti, la domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il risarcimento non è, infatti, una conseguenza automatica del comportamento ritenuto illegittimo, richiedendosi che sia allegata e provata dal danneggiato, oltre che la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto e il nesso causale tra condotta ed evento.
Nel caso di specie, fermo restando quanto accertato in corso di causa, resta privo di prova il danno asseritamente subito dagli attori.
Consegue il rigetto della domanda.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
ma l'accoglimento parziale delle domande di parte attrice induce a compensarle nella misura di 1/3 e liquidare i restanti due terzi in dispositivo determinandolo in tal misura secondo i parametri medi del DM 147/2022, dello scaglione di riferimento individuato in quello fino a €. 5200 in considerazione di quanto accertato come dovuto senza tener conto della maggiorazione per il numero di parti rappresentate avendo le stesse la medesima posizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 1532/2019 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Preliminarmente dichiara la contumacia di quale titolare Controparte_1 Pag. 11 a 12 Proc. N° 1532/2019 R.G.
dell'agenzia Tendenza Viaggi;
2. Dichiara che il servizio turistico prenotato dagli attori è stato rinviato su iniziativa e consiglio dell'Agenzia di Viaggi “Tendenza Viaggi” nella persona del titolare
Controparte_1
3. Dichiara che il viaggio sostitutivo, offerto e proposto dalla Controparte_2
prevedeva condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle
[...]
concordate ed economicamente inferiori al pagato;
4. Dichiara valida la richiesta di modifica prenotazione del 30 ottobre 2017 che prevedeva la rinuncia al viaggio per modifica delle condizioni contrattuali e nessuna penalità;
5. Dichiara che i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno prenotato alla Tendenza
[...] Parte_4 Controparte_2
un servizio turistico;
[...]
6. Riconosce, per l'effetto, il diritto degli attori alla restituzione della somma di €
3.000,00 quale acconto, versato al momento della stipula del contratto;
7. Condanna quindi titolare dell'Agenzia “Tendenza Viaggi” al Controparte_1
pagamento della somma di € 3000,00 per le causali indicate in motivazione, oltre interessi della domanda all'effettivo soddisfo;
8. Rigetta le residue domande, in esse compresa quella risarcitoria;
9. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di due terzi delle spese di giudizio quantificate, in tal misura e secondo i criteri indicati, in €.
1.701,00 per compensi, oltre le spese esenti per €. 237,00, spese generali e oneri fiscali di legge, compensando il residuo terzo.
Così deciso in Barcellona P. G., all'esito della Camera di Consiglio dell'1.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
Got CE TE
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TRIBUNALE DI EL POZZO DI GOTTO
All'udienza del 01/12/2025, innanzi al Giudice, Got CE TE, sono comparsi: avv. Nastasi che precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e discute la causa riportandosi ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got CE TE
(firma digitale)
Pag. 1 a 12 Proc. N° 1532/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EL P. G.
Nella persona del Giudice Unico Onorario CE TE,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della
SENTENZA
Resa nella causa civile iscritta al n. R. G. 1532/2019
promossa da
, (c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
, (c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04.08.1986, (c.f. ), nata a Parte_3 C.F._3
Messina il 21.03.1994 e (c.f. ), nato a Parte_4 C.F._4
Messina il 11.08.1988, tutti elettivamente domiciliati in Torregrotta, Via Messina n.
11, presso lo studio dell'avv. Rosa Nastasi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti -attori–
Contro
, titolare dell'Agenzia di Viaggi “TENDENZA VIAGGI”, Controparte_1
con sede in Milazzo, Via C. Borgia, n. 49/51 -convenuta contumace-
Oggetto: risarcitorio.
Pag. 2 a 12 Proc. N° 1532/2019 R.G.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti.
Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione datato 25.09.2019, gli attori premettevano di aver acquistato per l'importo di € 10.850,00, dalla “Tendenza Viaggi” della sig.ra il viaggio Controparte_1
di nozze dei sig.ri e , con i quali sarebbero dovuti Parte_1 Parte_2
partire anche i sig.ri e , fratelli di Parte_3 Parte_4 [...]
con destinazione New York e Messico, della durata di giorni quattordici, dal Parte_2
13.10.2017 al 25.10.2017.
Gli attori lamentavano che, due giorni prima della partenza, la Parte_2
riceveva una telefonata dalla che la avvisava di un rinvio del viaggio in quanto nei CP_1 luoghi scelti vi era in corso una tempesta e assicurava che il rinvio sarebbe avvenuto alle medesime condizioni (... la stessa ha addirittura utilizzato il termine “congelare il viaggio da effettuare dopo i morti (ovvero dopo il 2 novembre)”.
Invece “... di posticipare il viaggio acquistato dagli attori...” la convenuta ne proponeva “...
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uno, da fare dal 29.11.2017 al 11.12.2017, che presentava condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle pattuite, con voli e strutture alberghiere di gran lunga più scadenti rispetto al pacchetto scelto e pagato”.
Gli attori, pertanto, chiedevano, in data 30.10.2017, la risoluzione del contratto ed il rimborso delle somme pagate e citavano innanzi a questo Tribunale la Controparte_1
chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e hanno prenotato alla Tendenza Viaggi di Parte_3 Parte_4
NN De UC, un servizio turistico, per la complessiva somma di euro 10.850,00, interamente pagato. 2) Ritenere e dichiarare che il servizio turistico (viaggio) prenotato e pagato, è stato rinviato su iniziativa e consiglio dell'Agenzia di Viaggi “Tendenza Viaggi” nella persona del titolare;
3) ritenere e dichiarare che il viaggio Controparte_1 sostitutivo, offerto e proposto dalla , prevedeva Controparte_2
condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle concordate ed economicamente inferiori al pagato con richiesta ingiustificata di integrazione;
4) ritenere e dichiarare valida la richiesta di modifica prenotazione del 30 ottobre 2017 che prevedeva la rinuncia al viaggio per modifica delle condizioni contrattuali e nessuna penalità; 5) in conseguenza condannare la convenuta signora e titolare della Tendenza Viaggi al CP_1 CP_1
rimborso della somma di euro 10.850,00, oltre rivalutazione ed interessi della data dei singoli versamenti, all'effettivo soddisfo;
6) Riconoscere solo per i sig.ri e Parte_1
un equo risarcimento danni per viaggio di nozze non goduto e Parte_2
rovinato; 7) Riconoscere dovuto per i signori e Parte_3 Parte_4 un risarcimento danni per ingiustificata cancellazione del viaggio;
8) in via istruttoria…”.
A tali contestazioni seguiva la contumacia della titolare dell'Agenzia di Controparte_1
Viaggi “Tendenza Viaggi”, che, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva.
E così, con provvedimento del 11.09.2020, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta per come richiesto dagli attori.
Con provvedimento del 17.05.2023 il Giudice “rilevato che la capitolazione della prova per testi, prospettata dalla parte nel caso di specie, non integra i requisiti richiesti dall'art. 244
c.p.c.” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'11.03.2024 e
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successivamente all'udienza del 14.01.2025 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Rimessa alla udienza odierna all'esito è così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre richiamare il “principio della ragione più liquida” che consentire al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su d'una questione, d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre in quanto afferma che sia “… desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Le domande di parte attrice sono in parte fondate e vanno accolte nei limiti che si dirà.
Gli attori hanno esposto di avere acquistato presso l'agenzia “Tendenza Viaggi” della sig.ra un servizio turistico - viaggio. Controparte_1
Dal contratto datato 22.06.2017, versato in atti da parte attrice, sottoscritto dalla agenzia venditrice “Tendenza Viaggi” di NN De UC, risultano le condizioni contrattuali relativi al servizio turistico denominato Pacchetto/ Servizio “PACK NEW YORK +
MESSICO” per un importo di € 10.000,00 di cui € 3.000,00 a titolo di acconto versati in pari data.
Parte attrice ha, altresì, versato in atti “Richiesta modifica Prenotazione” datata 30.10.2017, sottoscritta dalla Tendenza Viaggi, nella quale testualmente si legge: “CANCELLAZIONE
Nominativo richiedente per proprio conto ed in nome e per conto Parte_2 delle persone indicate nel contratto in allegato. Motivazione rinuncia per modifica delle condizioni contrattuali in quanto né hotel né date volo corrispondano. Partenza dal 29 novembre 2017 all'11 dicembre 2017. Penalità applicata nessuno”.
Il contratto stipulato tra le parti trova tutela nel D.lgs. n. 79 del 2011 (Codice della
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normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), che disciplina in modo organico la materia del turismo e, in particolare, sia i soggetti che operano nel settore turistico sia i contratti del turismo organizzato, compresi i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati oltre che la responsabilità dei soggetti coinvolti.
In particolare, il Codice del Turismo ai sensi dell'art. 33 definisce “servizio turistico”: “1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo”.
Nel caso di specie gli attori hanno acquisto un servizio turistico ossia dei servizi base
(trasporto, albergo ecc.) per l'effettuazione di un viaggio e lamentano che, a seguito del rinvio del viaggio comunicato dalla per le avverse condizioni atmosferiche nel CP_1 luogo prescelto, la convenuta invece di posticipare o “congelare” il viaggio acquistato dagli attori, ne proponeva uno, da fare dal 29.11.2017 al 11.12.2017, che presentava condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle pattuite “con voli e strutture alberghiere di gran lunga più scadenti rispetto al pacchetto scelto e pagato”.
Essendo state modificate le condizioni principali del servizio turistico, quali hotel e date del viaggio, gli attori hanno esercitato il loro diritto di recesso, giusta documentazione versata in atti. Infatti, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice del Turismo: “Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di
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recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore”.
L'art. 34 comma 1 lettera a, del Codice del Turismo individua quali caratteristiche principali dei servizi turistici: “1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze;
nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore”.
Nel caso de quo avendo il servizio turistico acquistato dagli attori subito variazioni nei suoi elementi essenziali (date viaggio e alberghi di gran lunga più scadenti rispetto al pacchetto scelto e pagato) e un aumento del prezzo, gli stessi hanno correttamente esercitato il diritto di recesso, lamentando la mancata restituzione delle somme pagate.
Parte convenuta non costituendosi in giudizio non ha offerto elementi idonei a contrastare quanto sostenuto da parte attrice.
E se è vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte non potendo rappresentare una ficta confessio anche in quanto inapplicabile è il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009), purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. Sul punto: “La contumacia può concorrere, insieme con altri
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elementi, a formare il convincimento del giudice” (Tribunale di Pavia sentenza 24.02.2022;
Cass. 7 marzo 1987 n. 2427, Cass. 20 luglio 1985 n. 4301; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Trib.
Bari 15.07.2015 n. 3275; Trib. Roma 04.10.2017 n. 8040, Trib. Roma 04.04.2017 n. 3223,
Trib. Roma 28.05.2016 n. 10898, Trib. Genova 20.1.2016 n. 209).
Inoltre, occorre evidenziare che nel caso in cui, la parte chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenti non giustificando la propria assenza – come avvenuto nel caso di specie – resta ferma la possibilità per il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti oggetto di interrogatorio. Sul punto: “La norma dell'art. 232 c.p.c. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta” (Cass. sentenza n. 7783 del
31.03.2010).
Alla luce delle pregresse argomentazioni e valutando il comportamento processuale della parte convenuta, nel suo complesso, possono essere ritenuti ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale e tenuto conto della documentazione versata in atti, le domande formulate ai punti 2) “Ritenere e dichiarare che il servizio turistico (viaggio) prenotato e pagato, è stato rinviato su iniziativa e consiglio dell' Controparte_3
nella persona del titolare;
”; 3) “ritenere e dichiarare che il viaggio Controparte_1 sostitutivo, offerto e proposto dalla , prevedeva Controparte_2
condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle concordate ed economicamente inferiori al pagato con richiesta ingiustificata di integrazione” 4) “ritenere e dichiarare valida la richiesta di modifica prenotazione del 30 ottobre 2017 che prevedeva la rinuncia al viaggio per modifica delle condizioni contrattuali e nessuna penalità” sono fondate e vanno accolte.
Per quanto concerne le altre domande e, precisamente, quelle formulate ai punti 1)
“Ritenere e dichiarare che i sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno prenotato alla Parte_3 Parte_4 Controparte_2
, un servizio turistico, per la complessiva somma di euro 10.850,00, interamente
[...]
pagato” e 5) “in conseguenza condannare la convenuta signora CP_4 CP_1 titolare della Tendenza Viaggi al rimborso della somma di euro 10.850,00, oltre
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rivalutazione ed interessi della data dei singoli versamenti, all'effettivo soddisfo” delle conclusioni dell'atto introduttivo, si osserva.
È stato provato che tra le parti è intercorso un contratto di vendita di un servizio turistico, tuttavia, non vi è prova del prezzo pagato dagli attori.
Nonostante nell'atto introduttivo del giudizio si legga: “alla data della prenotazione i sig.ri
e hanno versato un acconto di € 3.000,00 e in seguito hanno corrisposto, Pt_1 Parte_2
in tre soluzioni, la restante somma di € 7.850,00, come da ricevute che si allegano. In data
19.09.2017 l'intero viaggio di importo pari da € 10.850,00, era stato pagato, con
l'inclusione dei city-pass e dei trasferimenti da e per gli aeroporti”, parte attrice omette di versare in atti la ricevuta dei pagamenti effettuati.
Non vi è prova che gli attori abbiano corrisposto la somma di € 10.850,00, somma, peraltro, maggiore a quella risultante dal contratto pari ad € 10.000,00.
Inoltre, nessuna circostanza istruttoria relativa alla somma pagata dagli attori è stata articolata dagli stessi (l'interrogatorio, infatti, ha riguardato solo le circostanze C), D), E) della premessa dell'atto di citazione). Pertanto, gli attori hanno diritto alla restituzione della sola somma di € 3.000,00 quale acconto versato il 22.06.2017, al momento della stipula del contratto, come dallo stesso risultante.
Consegue che la convenuta titolare dell'Agenzia “Tendenza Viaggi” è Controparte_1 tenuta alla restituzione della somma di € 3.000,00, versata quale acconto del servizio turistico acquistato, giusto contratto del 22.06.2017, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, trattandosi di debito di valuta.
Per quanto concerne il risarcimento del danno.
Le domande di cui ai punti 6) “Riconoscere solo per i sig.ri e Parte_1 [...]
un equo risarcimento danni per viaggio di nozze non goduto e rovinato” e 7) Parte_2
“Riconoscere dovuto per i signori e un Parte_3 Parte_4 risarcimento danni per ingiustificata cancellazione del viaggio”, sono infondate e vanno rigettate.
Il danno da vacanza rovinata inteso come il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata a causa dell'inadempimento
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dell'organizzatore concerne “i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”.
L'art. 47 del Codice del Turismo sancisce: “nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Per potersi avvalere della tutela risarcitoria prevista dal predetto art. 47 è necessario, pertanto, che la vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste sia quella connessa all'acquisto di un “pacchetto turistico”.
In virtù del contratto all inclusive stipulato dal turista, la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto stesso e obbligando, così, il venditore a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi. L'eventuale inadempimento di questa obbligazione determina il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Sul punto: “Nel contratto di viaggio vacanza
“tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package), la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") connota la causa concreta del contratto” (Cass. 24 luglio 2007, n. 16315). Ed ancora: “Il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (cd. pacchetto turistico) si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, essendo caratterizzato sia per la “finalità turistica” che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo;
nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel “pacchetto turistico” gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la “finalità turistica” che integra la causa concreta del contratto;
con la conseguenza che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente, essendo tenuti a risarcire qualsiasi danno da questi subito a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono solidalmente ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il
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servizio reso (o non reso)” (Cass. ordinanza 18.01.2023 n. 1417).
In tema di onere della prova, in caso di mancato godimento della vacanza “all-inclusive” la prova dell'inadempimento coincide con la prova del verificarsi del danno (Cass. sent. n.
7256/2012).
Nel caso di specie avendo gli attori acquistato un servizio turistico e non anche un pacchetto turistico era loro onere provare il danno subito.
Ed infatti, la domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il risarcimento non è, infatti, una conseguenza automatica del comportamento ritenuto illegittimo, richiedendosi che sia allegata e provata dal danneggiato, oltre che la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto e il nesso causale tra condotta ed evento.
Nel caso di specie, fermo restando quanto accertato in corso di causa, resta privo di prova il danno asseritamente subito dagli attori.
Consegue il rigetto della domanda.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
ma l'accoglimento parziale delle domande di parte attrice induce a compensarle nella misura di 1/3 e liquidare i restanti due terzi in dispositivo determinandolo in tal misura secondo i parametri medi del DM 147/2022, dello scaglione di riferimento individuato in quello fino a €. 5200 in considerazione di quanto accertato come dovuto senza tener conto della maggiorazione per il numero di parti rappresentate avendo le stesse la medesima posizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 1532/2019 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Preliminarmente dichiara la contumacia di quale titolare Controparte_1 Pag. 11 a 12 Proc. N° 1532/2019 R.G.
dell'agenzia Tendenza Viaggi;
2. Dichiara che il servizio turistico prenotato dagli attori è stato rinviato su iniziativa e consiglio dell'Agenzia di Viaggi “Tendenza Viaggi” nella persona del titolare
Controparte_1
3. Dichiara che il viaggio sostitutivo, offerto e proposto dalla Controparte_2
prevedeva condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle
[...]
concordate ed economicamente inferiori al pagato;
4. Dichiara valida la richiesta di modifica prenotazione del 30 ottobre 2017 che prevedeva la rinuncia al viaggio per modifica delle condizioni contrattuali e nessuna penalità;
5. Dichiara che i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno prenotato alla Tendenza
[...] Parte_4 Controparte_2
un servizio turistico;
[...]
6. Riconosce, per l'effetto, il diritto degli attori alla restituzione della somma di €
3.000,00 quale acconto, versato al momento della stipula del contratto;
7. Condanna quindi titolare dell'Agenzia “Tendenza Viaggi” al Controparte_1
pagamento della somma di € 3000,00 per le causali indicate in motivazione, oltre interessi della domanda all'effettivo soddisfo;
8. Rigetta le residue domande, in esse compresa quella risarcitoria;
9. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di due terzi delle spese di giudizio quantificate, in tal misura e secondo i criteri indicati, in €.
1.701,00 per compensi, oltre le spese esenti per €. 237,00, spese generali e oneri fiscali di legge, compensando il residuo terzo.
Così deciso in Barcellona P. G., all'esito della Camera di Consiglio dell'1.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
Got CE TE
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