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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 820/2024 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come novellato dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla fattispecie ex art. 7 d.lgs. 164/2024,
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Simone Parte_1 C.F._1
Papetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, sito in Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7, come in atti;
parte ricorrente e
, nq. titolare dell'impresa individuale LAST CARS DI GO NG (C.F. CP_1
- P. IVA ), non costituito;
C.F._2 P.IVA_1 parte resistente contumace
Oggetto: vendita di beni mobili. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.11.2025 (per la ricorrente “… si riporta agli scritti difensivi depositati, in particolare all'atto introduttivo e alla memoria conclusiva presentata nel termine assegnato”). Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, nq. titolare dell'impresa individuale Last AR di GO NG (nel prosieguo, per brevità, CP_1 anche solo “Last AR”), chiedendo di: “accertare e dichiarare l'inadempimento della Last AR di CP_1
per la mancata consegna dell'autovettura Fiat Panda Cross Hybrid, seppur trascorsi ben un anno e tre
[...] mesi dalla stipulazione del contratto d'acquisto; per l'effetto - dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., sottoscritto tra le parti in data 18.10.2022; - accertare e dichiarare l'indebita percezione da parte della Last AR di NG GO, della somma di Euro 13.500,00 versata a titolo di pagamento del prezzo di vendita dell'autovettura Fiat Panda Cross Hybrid, mai consegnata;
- accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del sig. alla ripetizione della somma di Euro 13.500,00 dallo stesso versata a titolo di Pt_1 pagamento del prezzo di vendita della autovettura Fiat Panda Cross Hybrid, promessa in vendita, mai consegnata;
- condannare la Last AR di NG GO alla restituzione della somma di Euro 13.500,00 a favore del sig. oltre interessi, ai sensi dell'art. 2033 c.c.”, con il favore delle spese processuali. Pt_1
A fondamento di tali domande, l'attore ha dedotto, in sintesi: di essersi rivolto, in data 18.10.2022, alla Last AR, quale impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio di autoveicoli, al fine di acquistare una nuova vettura;
che, interfacciatosi con il , che gli ha proposto l'acquisto CP_1 di un autoveicolo mod. Fiat Panda Cross Hybrid, “pronta consegna”, per il prezzo di € 13.500,00, ha
1 quindi sottoscritto il 18.10.22 l'ordine di acquisto identificato con il n. 3005 avente ad oggetto tale autovettura;
che, il successivo 20.10.2022, il resistente ha emesso la fattura n. 12/2022, per il corrispettivo della vendita dell'autoveicolo, fattura che è stata pagata dal con bonifico Pt_1 bancario del 26.10.2022; che, pur a fronte di tale pagamento e nonostante l'ampio lasso temporale trascorso, di oltre un anno e tre mesi dalla conclusione del contratto, la Last AR non ha provveduto, però, a consegnare il veicolo al ricorrente;
che, a seguito di solleciti informali rimasti inevasi, il in data 06.03.2023, ha pertanto diffidato formalmente il resistente, chiedendogli di Pt_1 provvedere alla consegna del bene acquistato entro il termine di quindici giorni;
che, in pari data, il ricorrente ha inoltre presentato denuncia-querela nei confronti del GO presso la Guardia di Finanza, Comando di Anagni;
che il resistente, per quanto convenuto avanti alla Camera per la Media Conciliazione dell'Ordine Forense di Velletri, ha tuttavia omesso anche di comparire dinanzi all'organismo di mediazione, talché il tentativo media-conciliativo si è concluso con esito negativo;
che non avendo la Last AR provveduto alla consegna dell'autovettura, né alla restituzione di quanto indebitamente percepito, il a dunque interesse e diritto a richiedere in questa sede Pt_1 la risoluzione del contratto per l'inadempimento della controparte e il riconoscimento del suo diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto, oltre interessi, ex art. 2033 c.c. Pur ritualmente convenuta in giudizio con notifica perfezionatasi a mezzo p.e.c. in data 18.03.2024, non si è invece costituita la parte resistente, della quale è stata pertanto dichiarata la contumacia con provvedimento reso alla prima udienza del 28.05.2024. La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dal ricorrente e con l'ammissione dell'interrogatorio formale da lui richiesto, interrogatorio al quale il resistente ha omesso di sottoporsi senza giustificazione, pur a fronte della notifica dell'ordinanza ex art. 292 c.p.c. Infine, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, con l'assegnazione di un termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive, e in tale sede, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita e all'esito della discussione orale, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con termine per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c., così come risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022. Ritiene il decidente che le domande proposte dal meritino accoglimento nei termini e Pt_1 per le ragioni che seguono. Preliminarmente, occorre rammentare che la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace non implica che i fatti allegati dall'attore a fondamento delle sue pretese possano ritenersi incontestati e, come tali, per ciò solo dimostrati. Come si evince dall'espressa formulazione dell'art. 1151 c.p.c., il principio di cd. non contestazione è destinato a trovare applicazione, infatti, unicamente per i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, sicché lo stesso non opera nel caso in cui il convenuto abbia scelto di non costituirsi in giudizio. Oltre che in virtù del tenore letterale della disposizione, depone, d'altro canto, per la conclusione appena indicata anche la considerazione che nell'ambito dell'ordinamento processuale civilistico non è attribuito alla contumacia di una parte un giudizio di “disvalore”, essendo la stessa trattata, invece, come un contegno del tutto neutro, significativo di un mero
“agnostico” disinteresse manifestato dal soggetto che abbia scelto di non costituirsi rispetto alle domande proposte nei suoi confronti dalla controparte (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. un. 2951/2016). In virtù di tanto, ne consegue che la contumacia della parte convenuta non incide in alcun modo sulla ripartizione dell'onere di allegazione e di prova gravante sulle parti, ex art. 2697 c.c., restando l'attore pur sempre onerato di dedurre e dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, ex art. 26971 c.c., mentre a fronte dell'assolvimento di tale suo onere viene in rilievo l'onere che incombe, viceversa, sul convenuto di allegare e dimostrare l'esistenza di vicende estintive, modificative o impeditive del diritto dell'attore, ex art. 26972 c.c. Vertendosi in presenza di una domanda proposta da una parte per ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento ascritto alla controparte, è bene evidenziare, inoltre, che l'onere che
2 grava sulla parte attrice si misura, in tal caso, sul principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui il creditore deve soltanto dimostrare il titolo da cui scaturisce il suo diritto alla prestazione e, se previsto, il termine di scadenza per la sua esecuzione, mentre, con riferimento all'inadempimento dell'obbligato, è sufficiente che lo stesso alleghi l'inadempienza di quest'ultimo, incombendo piuttosto sul debitore convenuto l'onere di dimostrare che la pretesa creditoria avversaria è stata da lui esattamente adempiuta ovvero che si siano verificati altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di tale pretesa ai sensi degli artt. 26972 e 1218 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001). Tanto rilevato in via generale, si è anticipato, con riferimento all'odierna fattispecie, che il a sostenuto di avere concluso con la Last AR un contratto di compravendita avente ad Pt_1 oggetto l'autovettura indicata in premessa. Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, la Last AR si sarebbe resa, tuttavia, inadempiente per non avergli consegnato il veicolo pattuito, sebbene sia trascorso, alla data del ricorso, oltre un anno e tre mesi dalla stipula del contratto e nonostante che il abbia provveduto al versamento del prezzo convenuto, corrisposto mediante bonifico Pt_1 del 26.10.2022, a seguito dell'emissione della fattura n. 12/2022 ad opera della controparte. Ebbene, a fondamento di tali assunti, il ricorrente ha innanzi tutto fornito adeguata dimostrazione del contratto concluso con il resistente, avendo prodotto la scrittura privata contenente l'ordine di acquisto identificato con il codice PP22H4L5, avente ad oggetto un'autovettura mod. Panda Cross Fiat con anno d'immatricolazione previsto al 2022/3, di colore grigio metallizzato e con le ulteriori caratteristiche e gli accessori ivi specificati, al prezzo pattuito di complessivi € 13.550,00, conclusa con il venditore , nq. titolare dell'impresa individuale Last AR di GO NG, che CP_1
l'ha sottoscritta (cfr. doc. 1, 7 fasc. attoreo;
si v. inoltre, nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ. 20650/2021, per il principio secondo cui l'impresa individuale, la quale è priva di soggettività giuridica e di un'autonoma imputabilità diversa da quella dell'imprenditore, “…si identifica con il suo titolare sia sotto l'aspetto sostanziale sia sotto l'aspetto processuale”). Stante la contumacia del convenuto, deve farsi applicazione, del resto, della regola sancita dall'art. 2151 n. 1 c.p.c., in virtù della quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta “…se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace…”, risultando acclarata, per l'effetto, l'avvenuta sottoscrizione da parte del del contratto dedotto CP_1
e prodotto dal ricorrente a fondamento delle sue domande. È in atti, inoltre, la fattura n. 12/2022, del 20.10.2022, emessa dalla Last AR a carico del Pt_1 per l'importo di € 13.550,00 (comprensivo di iva di legge), avente la specifica causale “vendita stock 1 Panda Cross Fiat;
codice contratto PP22H4L 8”, e tale fattura risulta essere stata saldata dal ricorrente, essendo documentato che lo stesso ha effettuato un bonifico bancario per un importo corrispondente sin dal 26.10.2022, avente codice CRO/TRN 1101222980386404, posto in essere in favore della Last AR sul conto indicato nell'anzidetta fattura n. 12/22 (cfr. doc. 2, 3 fasc. ricorrente). In aggiunta all'avvenuta produzione della contabile di tale bonifico, corredata della specifica indicazione del CRO/TRN, il quale vale ad attestare che il relativo ordine di pagamento sia stato effettivamente preso in carico dall'istituto bancario, si osserva, poi, che è ben possibile per il giudice considerare anche diversi e ulteriori elementi forniti dall'interessato a riprova del versamento effettuato (arg. tra le altre, Cass. civ. 1765/2004) e che nella fattispecie valgono, in particolare, a corroborare le suddette risultanze documentali tanto il contegno tenuto dal allorché ha omesso CP_1 ingiustificatamente di presentarsi avanti all'organismo di mediazione, sebbene regolarmente convocato in quella sede (cfr. doc. 6 fasc. ricorrente, nonché art. 12 bis d.lgs. 28/2010), quanto la sua ingiustificata mancata sottoposizione all'interrogatorio formale richiesto ed ammesso in corso di causa proprio sulle circostanze relative all'avvenuto pagamento del prezzo dell'autovettura e alla sua consegna al cfr. art. 232 c.p.c.), quanto, ancora, il fatto documentato che quest'ultimo Pt_1 abbia presentato, in effetti, anche una denuncia-querela nel marzo 2023 a carico del querela CP_1 che, sebbene inidonea a valere come prova dei fatti in essa indicati (giacché costituente pur sempre un atto di parte), nondimeno, assume il rilievo di ulteriore indizio a supporto delle allegazioni
3 attoree, tenuto conto delle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli alle quali può esporsi il dichiarante con la sua presentazione, come tale, dunque, suscettibile di essere valutata anch'essa nell'ambito di un apprezzamento complessivo degli elementi istruttori a disposizione (arg. Cass. civ. 20066/2013). Tenuto conto del quadro probatorio acquisito, comprensivo degli indizi appena indicati, si ritiene accertata, pertanto, l'avvenuta conclusione del contratto che occupa tra il resistente e il il Pt_1 quale ha provveduto al versamento del relativo corrispettivo, a saldo della fattura emessa a suo carico dalla controparte in virtù dell'ordine d'acquisto da questa sottoscritto, con la conseguente sussistenza in capo all'odierno istante del diritto a vedersi consegnata l'autovettura. Per quel che attiene, inoltre, il termine di scadenza della consegna del bene, ritiene il decidente che la prestazione dovuta al senz'altro risulti scaduta, ciò legittimando, Pt_1 conseguentemente, la sua pretesa volta ad ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per l'inadempimento della parte convenuta. Infatti, per quanto non emerga dalla documentazione negoziale versata in atti che la compravendita sia stata stipulata tra le parti con la previsione di una consegna immediata del veicolo (a dispetto di quanto sembrerebbe essere stato sostenuto dal ricorrente nei suoi scritti difensivi), tuttavia, si legge nello stesso che tale consegna sarebbe dovuta comunque avvenire al
“2023, salvo art. 3,3…” e con l'ulteriore indicazione “…a discrezione del PRA qualunque sia”. Con riferimento alla clausola di cui all'art.
3.3 delle condizioni generali, la sola richiamata nell'ordine d'acquisto di cui trattasi, risulta previsto, inoltre, nella stessa che “Nel caso in cui …il deposito cauzionale sia da versare, in tutto o in parte, successivamente alla data di sottoscrizione all'ordine, il Termine di Consegna decorrerà dall'avvenuto integrale versamento del deposito cauzionale pattuito anziché dalla data di sottoscrizione dell'ordine” (cfr. ancora doc. 1 cit.). Orbene, escluso che vi sia stata la pattuizione, nel presente caso, di un deposito cauzionale a carico del ricorrente (non emergendo alcunché a tal proposito dalla documentazione negoziale in atti e risultando, come detto, che il abbia provveduto a corrispondere addirittura l'intero Pt_1 importo del prezzo d'acquisto del veicolo sin dal 26.10.22), ritiene il decidente che la clausola in esame, nel riferirsi al “2023” ai fini della determinazione del termine per la consegna della vettura, debba essere interpretata, se non altro in assenza di contrari elementi chiaramente rinvenibili nel contratto depositato e tenuto conto del successivo contegno significativamente assunto dalle parti (che hanno provveduto, rispettivamente, ad emettere e a saldare una fattura per l'ammontare integrale del prezzo d'acquisto del bene a distanza di appena qualche giorno dall'ordine del 18.10.22), nel senso che tale consegna dovesse essere eseguita entro il primo giorno utile dell'anno 2023, sia pure restando fermo il differimento di tale termine eventualmente determinato dai tempi occorrenti per il “PRA”, in tal senso dovendosi intendere, logicamente, l'ulteriore riferimento inserito nell'ordine d'acquisto sopra richiamato (si v. doc. 1 cit.). D'altro canto, depone per la conclusione appena indicata il fatto che la data d'immatricolazione del veicolo è stata prevista orientativamente, nel contratto, non al 2023, ma tra il 2022 e il 2023 (“immat. 2022/3”), valendo tale elemento a corroborare l'assunto che l'impegno alla consegna della vettura dovesse essere adempiuto dal venditore in tempi comunque assai prossimi rispetto all'ordine d'acquisto dell'ottobre 2022, ed altresì, in aggiunta ai canoni interpretativi costituiti dal criterio letterale e sistematico e dal criterio del comportamento dei contraenti (si v. artt. 1362, 1363 c.c.), sin qui considerati, militano nello stesso senso anche i canoni di cui agli artt. 1366 e 1369 c.c., i quali impongono che le clausole negoziali siano sempre interpretate in coerenza con la causa concreta perseguita dalle parti con il contratto, nonché tenendo conto del dovere generale di lealtà e correttezza (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6675/2018). Nel caso che occupa, non è revocabile in dubbio, difatti, che lo scopo pratico dell'affare, che ha avuto ad oggetto la fornitura in favore del di un'autovettura che avrebbe dovuto essere Pt_1 immediatamente pronta per l'uso (“chiavi in mano”) ed immatricolata tra il 2022 e il 2023 (“immat. 2022/3”), implicasse un'esecuzione da parte del venditore in tempi contenuti e quanto più possibile
4 vicini alla conclusione del contratto, non a caso essendo stato richiesto all'acquirente il pagamento, ad appena qualche giorno dall'ordine, dell'intero corrispettivo. Pertanto, considerato il riferimento operato nel contratto al “2023”, senza ulteriori specificazioni, e tenuto conto degli altri elementi fin qui richiamati, deve concludersi nel senso che la consegna del bene sia stata pattuita (se non, come detto, come immediatamente esigibile) come dovuta al ntro l'inizio dell'anno successivo a quello durante il quale il contratto è stato stipulato. Pt_1
Anche ad ammettere, astrattamente, che il termine per la fornitura del veicolo non vada individuato nell'inizio dell'anno 2023, deve considerarsi, poi, che ai sensi dell'art. 1187 c.c., in difetto di contrarie pattuizioni, il termine fissato per l'adempimento dell'obbligazione deve computarsi secondo il calendario comune (si v. art. 1187 c.c., il quale richiama, a sua volta, quanto previsto dall'art. 2963 c.c.). Tenuto conto che l'ordine è intervenuto, nella specie, in data 18.10.22 e che il pagamento del stato effettuato sin dal 26.10.22 (si v. ancora doc. 1 cit., da cui risulta, anche attraverso il Pt_1 richiamo del citato art. 3.3, che il termine di consegna del bene sarebbe iniziato a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'ordine o, in caso di deposito cauzionale, dal relativo versamento), l'esecuzione della consegna della vettura risulterebbe, quindi, comunque scaduta da tempo e, segnatamente, sin dal 18.10.2023 o, al più, dal 26.10.2023, atteso che i termini ad anno, in quanto da calcolare secondo il calendario comune, e dunque non “ex numero sed ex numeratione dierum”, si considerano scaduti
“…all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato” (si v. tra le altre, Cass. civ. 1543/2018, in relazione all'analoga previsione dettata per i termini processuali dall'art. 155 c.p.c.). Anche aderendo a tale diversa soluzione interpretativa, è dunque evidente che il diritto fatto valere dal ricorrente, avente ad oggetto la consegna del veicolo, sarebbe già da tempo divenuto esigibile, considerato l'ampio intervallo temporale trascorso alla data del suo ricorso. Acclarato il diritto dell'istante alla consegna del bene, alcun elemento è stato offerto, viceversa, dal al fine di dimostrare che tale diritto è stato da lui soddisfatto, ovvero che lo stesso si è CP_1 estinto per effetto di altre vicende estintive, diverse dall'adempimento, o debba considerarsi comunque inesigibile in virtù di altri fatti, modificativi o impeditivi. In virtù del principio già sopra richiamato, a fronte dell'allegazione del creditore dell'inadempimento del debitore, grava difatti su quest'ultimo, come si è detto, l'onere di dare dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione dovuta, ovvero che tale prestazione è stata eventualmente impedita da circostanze oggettive a lui non imputabili, onere che senz'altro avrebbe dovuto essere assolto, nella specie, dal resistente (non incidendo la sua contumacia, come già evidenziato, sul riparto dell'onere della prova ex artt. 2697 e 1218 c.c.) e che è rimasto, nondimeno, del tutto inevaso dallo stesso. D'altra parte, dalle risultanze acquisite non emergono, comunque, elementi idonei a far concludere nel senso della non imputabilità al GO della mancata consegna del bene dovuto al sicché neppure per tale via potrebbe ritenersi insussistente il primo dei presupposti Pt_1 necessari per l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., costituito dall'inadempimento imputabile all'obbligato. Relativamente all'ulteriore presupposto da accertare a tale fine, consistente nella non scarsa importanza di tale inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., osserva poi il giudicante che anche lo stesso è integrato nel presente caso, atteso che, alla luce di quanto precede, deve considerarsi accertato che il venditore abbia lasciato del tutto ineseguita l'obbligazione principale pattuita a suo carico, consistente nella consegna dell'autovettura oggetto di vendita, e ciò nonostante che l'acquirente abbia provveduto, per parte sua, all'integrale versamento del relativo prezzo. Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, “L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 cod. civ., se si traduce in un
5 inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza…”, avendo riguardo “…all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente…” (cfr. già Cass. civ. 10127/2006). Nel caso che occupa, vi è stato un inadempimento totale del resistente, inadempimento che ha riguardato la prima e principale obbligazione da lui assunta con il contratto e che è consistito nella mancata consegna dell'autovettura, della quale il a integralmente pagato il corrispettivo Pt_1 sin dal 26.10.22, per l'intera annualità successiva alla stipula contrattuale, nonostante tale consegna dovesse intervenire, per quanto sopra rilevato, entro l'inizio del 2023 (o, al più, secondo un'alternativa interpretazione, entro la data del 18.10.23 o del 26.10.23), non risultando che il CP_1 avesse ancora provveduto alla stessa alla data del 19.02.2024, allorché è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio, né avendo lo stesso effettuato la fornitura quantomeno successivamente, a seguito della notifica del ricorso e in corso di causa. Non vi è dubbio, pertanto, che si è in presenza di un'inadempienza che, in ragione della sua natura e dell'ampio lasso temporale comunque trascorso, è idonea a giustificare la pretesa risolutoria del ricorrente ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., e ciò tanto più che nessun contegno volto ad ottemperare al contratto è stato posto in essere, come detto, dal resistente anche in pendenza di questo procedimento. Va quindi accolta la domanda proposta dal volta ad ottenere la risoluzione giudiziale Pt_1 del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e da tale risoluzione consegue senz'altro anche l'accoglimento dell'ulteriore sua pretesa diretta a conseguire la restituzione del corrispettivo versato, nell'importo così come richiesto in ricorso e nella memoria conclusiva di € 13.500,00, trattandosi di un effetto che deriva dal venir meno del vincolo negoziale con effetti retroattivi, ai sensi dell'art. 1458 c.c., e dalla conseguente natura indebita di tale pagamento, che non può più considerarsi dovuto alla controparte, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Come è stato chiarito da tempo dal giudice di legittimità, infatti, “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi"” (cfr. Cass. civ. sez. un. 5624/2009). Proprio con riferimento alla risoluzione contrattuale per inadempimento, è stato anche di recente affermato, così, che “Accertata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo” (cfr. Cass. civ. 423/2025). Alla somma dovuta in restituzione al ricorrente, nei limiti di quanto dallo stesso domandato per
€ 13.500,00, si aggiungono inoltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 c.c., interessi che devono farsi decorrere nella fattispecie, in assenza di una diversa decorrenza specificamente allegata e richiesta dal dalla data della sua domanda giudiziale. Pt_1
In proposito, è stato del resto evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che “In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della regolazione della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto deve essere oggetto di ripetizione, la buona fede di cui all'art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva e si identifica nell'ignoranza, in capo all'accipiens, dell'obbligo restitutorio”, sicché la stessa non può essere assimilata all'imputabilità dell'inadempimento che ha determinato lo scioglimento del contratto, trattandosi di profili tra loro differenti. Come è stato osservato, inoltre,
“…una conoscenza dell'obbligo restitutorio sarà normalmente assente nel momento in cui è eseguita la prestazione, dal momento che questa, avendo titolo nel contratto, è da considerarsi, in quel frangente, per ciò dovuta …tanto più che in materia di indebito opera la presunzione di buona fede di cui all'art. 1147, comma 3, c.c. e questa non è esclusa dalla colpa grave dell'accipiens…”, con la conseguenza che la sussistenza in capo alla controparte di una consapevolezza del suo obbligo restitutorio, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi ex art. 2033 cit., insorgerà, normalmente, in un momento successivo e potrà e dovrà senz'altro ravvisarsi, in assenza della dimostrazione di un momento anteriore, soltanto
6 a far data dalla “domanda”, così come è previsto dall'art. 2033 c.c., stante che “…sulla base di una valutazione legale tipica, è tale atto del solvens a far venir meno l'ignoranza dell'obbligo di restituzione, e quindi a far cessare lo stato di buona fede …in buona sintesi, intervenuta la domanda, l'accipiens in buona fede non può più disconoscere che il pagamento è indebito, e tanto giustifica l'insorgenza dell'obbligo, da parte sua, di corrispondere al solvens frutti e interessi” (cfr. ancora Cass. 423/25 cit.). Infine, relativamente alla “domanda” alla quale fa riferimento l'art. 2033 cit. ai fini della decorrenza degli interessi, è opportuno rammentare che la stessa può consistere anche in una domanda stragiudiziale, tenuto conto che “…è incontestabile …che l'accipiens acquisti consapevolezza dell'obbligo di restituzione fin dal momento in cui il solvens gliene faccia richiesta stragiudiziale”, ma a tale fine non vi è dubbio che l'esistenza di tale domanda debba essere adeguatamente allegata e provata dal solvens (si v. ancora Cass. 423/25, nonché già Cass. civ. sez. un. 15895/2019). Nel caso di cui si tratta, non è stato in alcun modo dedotto (prima ancora che dimostrato) da parte del he il versasse, già alla data del ricevimento del pagamento del corrispettivo del Pt_1 CP_1 veicolo, in una condizione soggettiva di mala fede idonea a far sorgere un obbligo di versamento degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c. sin dal momento di tale pagamento. Inoltre, non può considerarsi rilevante, ai fini che occupano, la missiva che il ricorrente ha indicato di avere inviato al resistente nella fase stragiudiziale (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente), dal momento che con la stessa non è stata domandata al GO la restituzione della somma versatagli quale prezzo d'acquisto della vettura, né il ha allegato alcunché onde far concludere nel Pt_1 senso dell'insorgenza del suo diritto agli interessi sin dal momento di tale missiva. Gli interessi spettanti al ricorrente ai sensi dell'art. 2033 c.c., da computare quindi dalla data della notifica del ricorso, vanno inoltre calcolati al tasso legale di cui all'art. 12841 c.c., con l'esclusione di diversi e maggiori tassi d'interesse, di cui il non ha dedotto, né preteso, la debenza (si v., Pt_1 in relazione al tasso ex art. 12844 c.c., Cass. civ. sez. un. 12449/2024, che ha evidenziato che “…il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale…”, nonché Cass. civ. 3499/2025, secondo la quale, conseguentemente, “la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente”, mentre “…in mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere”). In virtù dei superiori rilievi, il nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Last CP_1
AR, deve essere dunque condannato alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 13.500,00, oltre agli interessi al tasso legale ex art. 12841 cit. da calcolare su tale somma dalla data della domanda giudiziale (notifica del 18.03.2024) e sino al soddisfo. La regolamentazione delle spese di lite segue, infine, la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna del resistente al relativo rimborso in favore del Pt_1
Tali spese si liquidano tenendo conto del valore della causa (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., ridotti ai minimi ex art. 4 in ragione della modesta entità e scarsa complessità delle questioni trattate, della natura dell'istruttoria espletata (quasi interamente documentale) e dell'esiguità dell'impegno difensivo resosi necessario anche in fase conclusiva, a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto alla fase introduttiva, anche alla luce della contumacia del convenuto. In applicazione di tali criteri, si perviene dunque a un importo per compensi dovuto al ricorrente di € 2.540,00, al quale vanno aggiunti il rimborso delle spese vive documentate di € 264,00 (c.u. e marca da bollo), il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
7 - Accerta e dichiara l'inadempimento di , quale titolare dell'impresa individuale Last CP_1
AR di , al contratto concluso con avente ad oggetto la CP_1 Parte_1 compravendita dell'autovettura indicata in parte motiva e, per l'effetto, pronuncia la risoluzione di tale contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. in virtù di tale inadempimento;
- Accerta e dichiara il diritto di alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. della Parte_1 somma versata a , quale titolare dell'impresa individuale Last AR di GO NG, CP_1 in esecuzione del contratto di cui al punto che precede, nell'importo così come richiesto di € 13.500,00 e, per l'effetto, condanna , quale titolare dell'impresa individuale Last CP_1
AR di GO NG, al pagamento di tale somma a favore di oltre interessi Parte_1 legali ex artt. 2033 e 1284 co. 1 c.c. dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
- ON , quale titolare dell'impresa individuale Last AR di GO NG, al CP_1 rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 2.540,00 per Parte_1 compensi e in € 264,00 per spese vive documentate, oltre al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge. Così deciso in Velletri in data 20.11.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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