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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4136/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA PU ET – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4136/2024;
avente a oggetto: “altri istituti e leggi speciali”;
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorinda Parte_1
De IO (C.F. e dall'Avv. Andreina C.F._1
BL (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Fiorinda De IO sito in Caserta (CE), alla via Turati n. 83;
Opponente
E
(C.F. , CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Falcone (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso C.F._4
lo studio dell'Avv. Sergio Falcone sito in Napoli alla Galleria
Vanvitelli n. 33;
Opposto
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
764/2024, l'opponente domandava la revoca di quest'ultimo.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta che, contestando le argomentazioni CP_1
dell'opponente, domandava il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
Con decreto ingiuntivo n. 764/2024, il Tribunale di Santa
MA PU ET ingiungeva alla Parte_1
- 2 -
il pagamento di € 12.948,28, oltre gli Parte_1 interessi e spese della procedura.
Detta somma rinveniva la propria ragione nell'importo versato a titolo IVA e ritenuto non dovuto. , CP_1
in proposito, premetteva che con sentenza n. 284/2022 la
Corte di Appello di Cagliari lo ha condannato al pagamento, in favore della Parte_1
, di € 58.855,80 oltre interessi e
[...]
IVA e che la creditrice notificava atto di pignoramento presso terzi per procedere al pignoramento di tutte le somme dovute e debende. Si soffermava sul procedimento esecutivo e sull'ordinanza di assegnazione n. 937/2023.
Affermava che la creditrice notificava alla società CP_2
l'ordinanza di assegnazione, con pedissequo atto di precetto, per l'importo di € 101.425,00 e che la società provvedeva a bonificare detto importo. CP_2
Affermava, altresì, che, a seguito della sottoscrizione della scrittura privata intervenuta a definizione di ogni rapporto, versava a di Parte_1 Pt_1
a saldo l'ulteriore importo di € 12.646,28.
[...]
Rappresentava di aver, pertanto, versato l'importo complessivo di € 114.373,28. Evidenziava che la somma versata è comprensiva anche dell'IVA ma che in data
03.02.2024 veniva emessa la relativa fattura avente la seguente causale: “Operazione in franchigia di IVA ai sensi della legge n. 190/2014, art. 1”. Riteneva, pertanto, che
- 3 -
l'importo di € 12.948,28 versato a titolo di IVA doveva essere restituito in quanto non dovuto.
Con la presente opposizione l'opponente ritiene di non dovere alcunché. Afferma che per effetto della scrittura privata richiamata anche dall'opposto le parti hanno transatto i reciproci diritti in contestazione nei procedimenti civili pendenti e che, consensualmente, costituivano un nuovo rapporto obbligatorio. Afferma, altresì, che le parti richiamavano, nella scrittura, i procedimenti civili pendenti disciplinando però, ex novo, le reciproche obbligazioni. Rappresenta che le parti hanno inteso definire consensualmente i rapporti reciproci pendenti attraverso il riconoscimento di un'autonoma ragione di credito, quantificata in € 12.646,28, senza mai subordinare il pagamento degli importi ad alcuna giustificazione causale se non quella di transigere le liti pendenti liberandosi reciprocamente in maniera assoluta e inderogabile. Rappresenta, altresì, che le parti hanno voluto ascrivere alla scrittura privata efficacia totalmente liberatoria. Evidenzia che la transazione non è mai stata impugnata e, pertanto, dispiega la sua efficacia liberatoria.
premette che la scrittura privata del CP_1
03.11.2024 è intervenuta tra le parti al solo fine di definire le somme ancora dovute a seguito delle azioni esecutive per il recupero degli importi di cui alla sentenza n.
284/2022 della Corte di Appello di Cagliari, a nulla
- 4 -
rinunziando la creditrice. Si sofferma sui fatti che hanno portato alla scrittura e al decreto ingiuntivo. Ritiene che sia infondato affermare che le parti, con la suddetta scrittura privata, abbiano voluto disciplinare ex novo le reciproche obbligazioni. Afferma che con la sottoscrizione della scrittura privata e con il pagamento della differenza le parti hanno deciso di rinunciare ai giudizi pendenti, accettando reciprocamente le rispettive rinunce. Afferma, altresì, che la scrittura privata è solo l'ultimo atto di una vicenda che ha visto come parti Parte_1
di quale creditrice, ed
[...] Parte_1 CP_1
. Rappresenta che il G.E. precisava, in maniera
[...] chiara e analitica e con un apposito schema esemplificativo, tutte le voci di spesa, tra cui l'IVA sulla sorte capitale di € 58.855,80, pari ad € 12.948,28.
Rappresenta, altresì, che l'importo complessivamente versato dall' in data 02.08.2023, quale Controparte_3
terzo pignorato e per suo conto (pari a € 101.425,00), è comprensivo della voce IVA (pari a € 12.948,28). Ribadisce che la fattura poi emessa, nella voce causale riportava la dizione “Operazione in franchigia d'IVA ai sensi della legge n. 190/2014, art.1”. Evidenzia come sia evidente che l'opponente, per sua stessa ammissione, non avrebbe dovuto ricevere l'importo a titolo di IVA pari a € 12.948,28, in quanto soggetto fiscale in regime forfettario. Reputa di aver conseguentemente diritto a ottenere la restituzione dell'importo versato a titolo di IVA (pari a € 12.948,28).
- 5 -
Precisa che l'importo totale versato è esattamente quello scaturente dall'ordinanza di assegnazione, comprensivo anche della voce “IVA” come calcolata nell'ordinanza.
In diritto
L'opposizione è fondata e va accolta.
Si deve premettere che l'importo di cui al decreto ingiuntivo rappresenta la “quota IVA”, pari a € 12.948,28, di cui alla sorta capitale di € 58.855,80 (come, d'altronde, si evince dall'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in atti)
e non alla somma valutata quale ancora dovuta nella scrittura privata in atti (pari al diverso importo di €
12.646,28).
Ciononostante, la suddetta scrittura privata datata
03.11.2023 non è indifferente rispetto agli importi già versati (quale quello oggetto di decreto ingiuntivo). Tale scrittura, infatti, ha pacificamente natura transattiva, come si evince dal suo contenuto (e come, d'altronde, espressamente scritto nell'art. 9 ove si legge la dicitura “il presente accordo transattivo”), e riguarda l'intera lite che ha quale suo presupposto la pronuncia della Corte
d'Appello di Cagliari n. 284/2022, richiamata nella premessa della scrittura, che (come scritto stesso in premessa) ha condannato proprio al CP_1
pagamento di € 58.855,80 oltre IVA di legge. Nella premessa della suddetta scrittura, tra l'altro, è anche
- 6 -
espressamente richiamato il pignoramento presso terzi, il conseguente procedimento N.R.G.E. 1020/2023, nonché la successiva ordinanza di assegnazione 937/2023, poi notificata e in virtù della quale è avvenuto il pagamento, da parte della società (come da bonifico del Controparte_3
02.08.2023), dell'importo pari a € 101.425,00, pacificamente ricomprendente sia la sorta capitale di €
58.855,80 che la somma a titolo di IVA e oggetto di decreto ingiuntivo (stesso l'opposto, d'altronde, afferma che
“Dunque l'importo complessivamente versato dall' CP_3 in data 2.8.2023, quale terzo pignorato per conto di
[...]
pari ad euro 101.425,00, è quindi CP_1 comprensivo della voce IVA pari ad euro 12.948,28”).
Ebbene, partendo dalla circostanza che, come statuito nell'art. 1 della transazione, la premessa “forma parte integrante ed essenziale del presente atto”, non si può ignorare come le parti, tenendo conto non solo, dunque, degli importi ancora da versare ma anche di quelli già pagati (con la conseguenza che, diversamente da quanto affermato dall'opposto, la suddetta scrittura non è intervenuta al solo fine di definire le somme ancora dovute ma principalmente per porre fine alla lite partendo e contemplando gli importi già corrisposti) abbiano statuito non soltanto che la sottoscrizione e il pagamento del residuo pattuito avvengono “a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica” (così l'art. 2) ma anche che “con il pieno adempimento degli obblighi con la presente assunti, nulla
- 7 -
avranno più reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, ragione, ed azione, invocata od invocabile, comunque connessa alla sopra indicata sentenza ed ai successivi atti e provvedimenti emessi per l'esecuzione forzata della stessa”
(art. 3).
Con la sottoscrizione e il pagamento del residuo, in altri termini, le parti hanno deciso di chiudere definitivamente la lite (lasciando, come si evince dall'art. 3, quale unica circostanza ancora aperta l'eventuale esito del giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione ma che non è oggetto della presente vicenda), con la conseguenza che, pertanto, in vigenza della regolamentazione di cui alla suddetta pattuizione, non è più possibile per nessuna delle parti avanzare pretese comunque nascenti dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari e dai successivi provvedimenti di carattere esecutivo, tra cui l'ordinanza di assegnazione n. 937/2023.
, dunque, per poter ottenere la ripetizione di CP_1
somme ritenute indebite avrebbe dovuto dapprima rimettere in discussione quanto definito in via transattiva e, quindi, impugnare la suddetta transazione, ottenendone la caducazione. In vigenza della medesima, invece, poiché
(si ribadisca) gli importi di cui al decreto ingiuntivo sono stati contemplati dalla scrittura privata richiamata,
nulla può richiedere “a qualsiasi titolo, CP_1
ragione, ed azione, invocata od invocabile”.
- 8 -
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come individuato in parte dispositiva. Tenuto conto del carattere sintetico degli scritti difensivi dell'opposto e della discussione orale, nonché dell'assenza di istruttoria, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa MA PU ET, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione;
• Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna al pagamento, in favore della CP_1
, di € Pt_1 Parte_1
150,00 per spese ed € 2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali per onorari.
Così deciso;
Santa MA PU ET, lì 15.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA PU ET – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4136/2024;
avente a oggetto: “altri istituti e leggi speciali”;
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorinda Parte_1
De IO (C.F. e dall'Avv. Andreina C.F._1
BL (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Fiorinda De IO sito in Caserta (CE), alla via Turati n. 83;
Opponente
E
(C.F. , CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Falcone (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso C.F._4
lo studio dell'Avv. Sergio Falcone sito in Napoli alla Galleria
Vanvitelli n. 33;
Opposto
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
764/2024, l'opponente domandava la revoca di quest'ultimo.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta che, contestando le argomentazioni CP_1
dell'opponente, domandava il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
Con decreto ingiuntivo n. 764/2024, il Tribunale di Santa
MA PU ET ingiungeva alla Parte_1
- 2 -
il pagamento di € 12.948,28, oltre gli Parte_1 interessi e spese della procedura.
Detta somma rinveniva la propria ragione nell'importo versato a titolo IVA e ritenuto non dovuto. , CP_1
in proposito, premetteva che con sentenza n. 284/2022 la
Corte di Appello di Cagliari lo ha condannato al pagamento, in favore della Parte_1
, di € 58.855,80 oltre interessi e
[...]
IVA e che la creditrice notificava atto di pignoramento presso terzi per procedere al pignoramento di tutte le somme dovute e debende. Si soffermava sul procedimento esecutivo e sull'ordinanza di assegnazione n. 937/2023.
Affermava che la creditrice notificava alla società CP_2
l'ordinanza di assegnazione, con pedissequo atto di precetto, per l'importo di € 101.425,00 e che la società provvedeva a bonificare detto importo. CP_2
Affermava, altresì, che, a seguito della sottoscrizione della scrittura privata intervenuta a definizione di ogni rapporto, versava a di Parte_1 Pt_1
a saldo l'ulteriore importo di € 12.646,28.
[...]
Rappresentava di aver, pertanto, versato l'importo complessivo di € 114.373,28. Evidenziava che la somma versata è comprensiva anche dell'IVA ma che in data
03.02.2024 veniva emessa la relativa fattura avente la seguente causale: “Operazione in franchigia di IVA ai sensi della legge n. 190/2014, art. 1”. Riteneva, pertanto, che
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l'importo di € 12.948,28 versato a titolo di IVA doveva essere restituito in quanto non dovuto.
Con la presente opposizione l'opponente ritiene di non dovere alcunché. Afferma che per effetto della scrittura privata richiamata anche dall'opposto le parti hanno transatto i reciproci diritti in contestazione nei procedimenti civili pendenti e che, consensualmente, costituivano un nuovo rapporto obbligatorio. Afferma, altresì, che le parti richiamavano, nella scrittura, i procedimenti civili pendenti disciplinando però, ex novo, le reciproche obbligazioni. Rappresenta che le parti hanno inteso definire consensualmente i rapporti reciproci pendenti attraverso il riconoscimento di un'autonoma ragione di credito, quantificata in € 12.646,28, senza mai subordinare il pagamento degli importi ad alcuna giustificazione causale se non quella di transigere le liti pendenti liberandosi reciprocamente in maniera assoluta e inderogabile. Rappresenta, altresì, che le parti hanno voluto ascrivere alla scrittura privata efficacia totalmente liberatoria. Evidenzia che la transazione non è mai stata impugnata e, pertanto, dispiega la sua efficacia liberatoria.
premette che la scrittura privata del CP_1
03.11.2024 è intervenuta tra le parti al solo fine di definire le somme ancora dovute a seguito delle azioni esecutive per il recupero degli importi di cui alla sentenza n.
284/2022 della Corte di Appello di Cagliari, a nulla
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rinunziando la creditrice. Si sofferma sui fatti che hanno portato alla scrittura e al decreto ingiuntivo. Ritiene che sia infondato affermare che le parti, con la suddetta scrittura privata, abbiano voluto disciplinare ex novo le reciproche obbligazioni. Afferma che con la sottoscrizione della scrittura privata e con il pagamento della differenza le parti hanno deciso di rinunciare ai giudizi pendenti, accettando reciprocamente le rispettive rinunce. Afferma, altresì, che la scrittura privata è solo l'ultimo atto di una vicenda che ha visto come parti Parte_1
di quale creditrice, ed
[...] Parte_1 CP_1
. Rappresenta che il G.E. precisava, in maniera
[...] chiara e analitica e con un apposito schema esemplificativo, tutte le voci di spesa, tra cui l'IVA sulla sorte capitale di € 58.855,80, pari ad € 12.948,28.
Rappresenta, altresì, che l'importo complessivamente versato dall' in data 02.08.2023, quale Controparte_3
terzo pignorato e per suo conto (pari a € 101.425,00), è comprensivo della voce IVA (pari a € 12.948,28). Ribadisce che la fattura poi emessa, nella voce causale riportava la dizione “Operazione in franchigia d'IVA ai sensi della legge n. 190/2014, art.1”. Evidenzia come sia evidente che l'opponente, per sua stessa ammissione, non avrebbe dovuto ricevere l'importo a titolo di IVA pari a € 12.948,28, in quanto soggetto fiscale in regime forfettario. Reputa di aver conseguentemente diritto a ottenere la restituzione dell'importo versato a titolo di IVA (pari a € 12.948,28).
- 5 -
Precisa che l'importo totale versato è esattamente quello scaturente dall'ordinanza di assegnazione, comprensivo anche della voce “IVA” come calcolata nell'ordinanza.
In diritto
L'opposizione è fondata e va accolta.
Si deve premettere che l'importo di cui al decreto ingiuntivo rappresenta la “quota IVA”, pari a € 12.948,28, di cui alla sorta capitale di € 58.855,80 (come, d'altronde, si evince dall'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in atti)
e non alla somma valutata quale ancora dovuta nella scrittura privata in atti (pari al diverso importo di €
12.646,28).
Ciononostante, la suddetta scrittura privata datata
03.11.2023 non è indifferente rispetto agli importi già versati (quale quello oggetto di decreto ingiuntivo). Tale scrittura, infatti, ha pacificamente natura transattiva, come si evince dal suo contenuto (e come, d'altronde, espressamente scritto nell'art. 9 ove si legge la dicitura “il presente accordo transattivo”), e riguarda l'intera lite che ha quale suo presupposto la pronuncia della Corte
d'Appello di Cagliari n. 284/2022, richiamata nella premessa della scrittura, che (come scritto stesso in premessa) ha condannato proprio al CP_1
pagamento di € 58.855,80 oltre IVA di legge. Nella premessa della suddetta scrittura, tra l'altro, è anche
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espressamente richiamato il pignoramento presso terzi, il conseguente procedimento N.R.G.E. 1020/2023, nonché la successiva ordinanza di assegnazione 937/2023, poi notificata e in virtù della quale è avvenuto il pagamento, da parte della società (come da bonifico del Controparte_3
02.08.2023), dell'importo pari a € 101.425,00, pacificamente ricomprendente sia la sorta capitale di €
58.855,80 che la somma a titolo di IVA e oggetto di decreto ingiuntivo (stesso l'opposto, d'altronde, afferma che
“Dunque l'importo complessivamente versato dall' CP_3 in data 2.8.2023, quale terzo pignorato per conto di
[...]
pari ad euro 101.425,00, è quindi CP_1 comprensivo della voce IVA pari ad euro 12.948,28”).
Ebbene, partendo dalla circostanza che, come statuito nell'art. 1 della transazione, la premessa “forma parte integrante ed essenziale del presente atto”, non si può ignorare come le parti, tenendo conto non solo, dunque, degli importi ancora da versare ma anche di quelli già pagati (con la conseguenza che, diversamente da quanto affermato dall'opposto, la suddetta scrittura non è intervenuta al solo fine di definire le somme ancora dovute ma principalmente per porre fine alla lite partendo e contemplando gli importi già corrisposti) abbiano statuito non soltanto che la sottoscrizione e il pagamento del residuo pattuito avvengono “a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica” (così l'art. 2) ma anche che “con il pieno adempimento degli obblighi con la presente assunti, nulla
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avranno più reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, ragione, ed azione, invocata od invocabile, comunque connessa alla sopra indicata sentenza ed ai successivi atti e provvedimenti emessi per l'esecuzione forzata della stessa”
(art. 3).
Con la sottoscrizione e il pagamento del residuo, in altri termini, le parti hanno deciso di chiudere definitivamente la lite (lasciando, come si evince dall'art. 3, quale unica circostanza ancora aperta l'eventuale esito del giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione ma che non è oggetto della presente vicenda), con la conseguenza che, pertanto, in vigenza della regolamentazione di cui alla suddetta pattuizione, non è più possibile per nessuna delle parti avanzare pretese comunque nascenti dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari e dai successivi provvedimenti di carattere esecutivo, tra cui l'ordinanza di assegnazione n. 937/2023.
, dunque, per poter ottenere la ripetizione di CP_1
somme ritenute indebite avrebbe dovuto dapprima rimettere in discussione quanto definito in via transattiva e, quindi, impugnare la suddetta transazione, ottenendone la caducazione. In vigenza della medesima, invece, poiché
(si ribadisca) gli importi di cui al decreto ingiuntivo sono stati contemplati dalla scrittura privata richiamata,
nulla può richiedere “a qualsiasi titolo, CP_1
ragione, ed azione, invocata od invocabile”.
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Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come individuato in parte dispositiva. Tenuto conto del carattere sintetico degli scritti difensivi dell'opposto e della discussione orale, nonché dell'assenza di istruttoria, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa MA PU ET, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione;
• Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna al pagamento, in favore della CP_1
, di € Pt_1 Parte_1
150,00 per spese ed € 2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali per onorari.
Così deciso;
Santa MA PU ET, lì 15.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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