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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1280/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
CEFALO CE, OR
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6133/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011518602000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente1”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Nominativo_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , con atto notificato a ADE IS e Agenzia Entrate propone ricorso avverso intimazione di pagamento notificata in data
28/05/2025 di €.44.597,36, eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento n°
29520140030717647000 avvenuta per IRAP 2011, la mancata allegazione della stessa e la prescrizione.
Si costituisce Agenzia Entrate prendendo posizione su tutti i motivi di ricorso, deducendo la regolare notifica della cartella di pagamento e concludendo per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Questa Corte, esaminata la produzione documentale in atti, può constatare che la cartella
29520050026135744000 è stata regolarmente notificata il 12/3/2015 per compiuta giacenza.
Pertanto -tenuto conto del tempo decorso- va dichiarata la prescrizione degli interessi anteriori agli ultimi 5 anni e delle eventuali sanzioni irrogate.
Infatti il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
L'art. 24 del del D.Lgs. n. 472 del 1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni (si veda Corte di Cassazione ordinanza n. 23099 depositata il
26 agosto 2024, sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023.
Viceversa, considerato che per le imposte erariali il termine decorre in dieci anni, l'IRAP non è prescritta, tenuto conto della sospensione dovuta all'emergenza COVID.
L'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (sospensione biennale) alla fine del periodo di sospensione.
In tal senso Cass. Civile Ord. Sez. 1 Num. 960 Anno 2025 ” Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere gener ale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
Si veda anche più di recente Cass. civ., Sez. V, Ord. (data ud. 23/10/2025) 02/01/2026, n. 139 “ L'art. 68, comma 1, del D.L n. 18/2020. Detta norma ha sospeso i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e ha espressamente richiamato l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Il comma 2 di tale articolo prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli agenti della riscossione, che scadono durante il periodo di sospensione, "sono prorogati (...) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento parziale del ricorso, annulla le sanzioni e interessi ultraquinquennali. Rigetta per il resto. Spese compensate. Messina 27/1/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
CEFALO CE, OR
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6133/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011518602000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente1”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Nominativo_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , con atto notificato a ADE IS e Agenzia Entrate propone ricorso avverso intimazione di pagamento notificata in data
28/05/2025 di €.44.597,36, eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento n°
29520140030717647000 avvenuta per IRAP 2011, la mancata allegazione della stessa e la prescrizione.
Si costituisce Agenzia Entrate prendendo posizione su tutti i motivi di ricorso, deducendo la regolare notifica della cartella di pagamento e concludendo per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Questa Corte, esaminata la produzione documentale in atti, può constatare che la cartella
29520050026135744000 è stata regolarmente notificata il 12/3/2015 per compiuta giacenza.
Pertanto -tenuto conto del tempo decorso- va dichiarata la prescrizione degli interessi anteriori agli ultimi 5 anni e delle eventuali sanzioni irrogate.
Infatti il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
L'art. 24 del del D.Lgs. n. 472 del 1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni (si veda Corte di Cassazione ordinanza n. 23099 depositata il
26 agosto 2024, sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023.
Viceversa, considerato che per le imposte erariali il termine decorre in dieci anni, l'IRAP non è prescritta, tenuto conto della sospensione dovuta all'emergenza COVID.
L'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (sospensione biennale) alla fine del periodo di sospensione.
In tal senso Cass. Civile Ord. Sez. 1 Num. 960 Anno 2025 ” Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere gener ale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
Si veda anche più di recente Cass. civ., Sez. V, Ord. (data ud. 23/10/2025) 02/01/2026, n. 139 “ L'art. 68, comma 1, del D.L n. 18/2020. Detta norma ha sospeso i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e ha espressamente richiamato l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Il comma 2 di tale articolo prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli agenti della riscossione, che scadono durante il periodo di sospensione, "sono prorogati (...) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
La soccombenza parziale determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento parziale del ricorso, annulla le sanzioni e interessi ultraquinquennali. Rigetta per il resto. Spese compensate. Messina 27/1/2026